Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2148
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili

    La separazione dei coniugi è protratta ininterrottamente per un tempo superiore a quello prescritto dalla legge e non è stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sussistendo pertanto le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne

    Confermato quanto statuito nella sentenza di separazione, il padre è obbligato a corrispondere la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie. Il versamento andrà effettuato direttamente in favore della figlia beneficiaria.

  • Rigettato
    Domanda di assegno divorzile

    La domanda di assegno divorzile è rigettata sia per la componente assistenziale che per quella compensativa-perequativa. La resistente ha sempre svolto attività lavorativa durante il matrimonio e anche successivamente, dimostrando capacità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Inoltre, non ha allegato tempestivamente i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, né ha chiesto termini per l'articolazione di mezzi istruttori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2148
    Giurisdizione : Trib. Siracusa
    Numero : 2148
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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