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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1160/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1160/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.5.1976, ivi residente, 2° Traversa Mangiappicca n. 2/B, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Cristina Elia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.8.1972, ivi residente, via Carabelli n. 11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marinella Rizza Milazzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 27.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle pagina 1 di 7 parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 27.2.2023 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 13.6.2001, di essersi da lei separato giusta Controparte_1 sentenza non definitiva n. 901/2022 del 4.5.2022, pubblicata il 23.5.2022 (allegata in atti), e che dall'unione coniugale nasceva la IG (il 23.10.2001), chiedeva al Tribunale Per_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, manifestando la disponibilità a versare la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IG maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 20.5.2023 si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 non si opponeva alla pronuncia di divorzio e, in via riconvenzionale, domandava la previsione dell'obbligo in capo al ricorrente di corrisponderle la somma mensile di euro
700,00 a titolo di assegno divorzile, nonché l'ulteriore somma di euro 500,00 per il mantenimento della IG, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Evidenziava, inoltre, che nel separato giudizio di separazione erano rimaste sub iudice la domanda relativa all'addebito e quelle di carattere economico.
All'esito dell'udienza presidenziale del 30.5.2023, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente, in via provvisoria e urgente, a modifica delle condizioni separative, rideterminava in euro 500,00 l'importo dovuto dallo per il mantenimento della IG. Pt_1
Con memoria integrativa depositata il 2.8.2023, il ricorrente contestava il diritto della ex moglie ad ottenere l'assegno divorzile, ponendo in risalto la circostanza che la stessa aveva rinunciato all'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione.
Rilevava, poi, che durante il corso del matrimonio la aveva svolto attività lavorativa, CP_1 percependo redditi e non sacrificando alcuna aspettativa professionale per la famiglia;
infine, allegava la circostanza che la ex moglie intratteneva relazione stabile con altro uomo.
Con memoria depositata il 2.11.2023, la contestava quest'ultima circostanza, CP_1 deducendo che, dopo aver finito di lavorare per la catena di supermercati di cui era socio l'ex marito, non era più riuscita a trovare alcuna stabile occupazione lavorativa.
Iniziata la fase di trattazione, con provvedimento del 29.11.2023 il giudice istruttore formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., (del seguente tenore:
pagina 2 di 7 “obbligo in capo a di corrispondere a , entro giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, la somma di euro 500,00 per il mantenimento ordinario della IG maggiorenne – somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat -, oltre al 60% delle spese straordinarie”), che però non veniva accettata dalla resistente.
Con provvedimento del 27.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, lo stato di separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, (cfr. sentenza non definitiva presente in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge
(art. 3, n. 2, lett. b, Legge n. 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Floridia il
13.6.2001, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Rosolini (atto n. 165, parte
II, serie A, anno 2001).
3. Per quel che riguarda il versamento dell'assegno di mantenimento della IG maggiorenne economicamente non autosufficiente, il Collegio ritiene che, nell'invarianza dei presupposti, può essere confermato quanto in punto statuito nella recente sentenza di separazione n.
480/2025 del 25.3.2025.
Ne deriva l'obbligo in capo a di corrispondere la somma mensile di euro Parte_1
500,00 a titolo di mantenimento della IG , oltre al 60% delle spese straordinarie. Per_1
Il versamento di tale somma andrà effettuato direttamente in favore della IG beneficiaria, così come oggi sta incontestatamente avvenendo e come, peraltro, richiesto dalla stessa resistente.
pagina 3 di 7 4. In ordine alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai
Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa – perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
pagina 4 di 7 Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.
11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della
Carta costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari.
L'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi - anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo, anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico - reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi, sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro - considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
pagina 5 di 7 Tanto premesso, quanto al requisiti della sproporzione reddituale, nel caso a mani non può non farsi a meno di richiamare quanto in punto statuito dal giudice della separazione, il quale ha condivisibilmente rigettato la domanda di mantenimento formulata dall'odierna resistente perché, “per come emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, la anche in CP_1 costanza di matrimonio, ha sempre svolto un'attività lavorativa, ed ha continuato a svolgerla anche negli anni successivi, al punto che, all'udienza del 17.02.2023 per il tramite del suo procuratore in sede di proposta conciliativa rinunciava al predetto assegno di mantenimento con ciò dimostrando di essere in grado di provvedere autonomamente al suo mantenimento”.
Senza tralasciare che, anche nel corso del presente giudizio la ha confermato che CP_1 durante gli anni del matrimonio ha svolto attività lavorativa godendo di propri redditi.
Senza recesso da quanto sopra, il Collegio non può fare a meno di osservare che in questa sede la resistente non ha neppure allegato tempestivamente i presupposti per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, soprattutto per quanto concerne la componente compensativo-perequativa, essendosi limitata a sostenere di avere diritto a siffatto contributo economico solo in ragione del proprio attuale stato di disoccupazione.
Le lacune allegatorie non sono state colmate sul piano probatorio, posto che la non CP_1 ha neppure domandato la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per l'articolazione di eventuali mezzi istruttori.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, non v'è dubbio che la domanda di assegno divorzile avanzata da deve essere rigettata, difettando tanto la componente Controparte_1 assistenziale quanto quella compensativa – perequativa del contributo economico richiesto.
5. Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate per la metà e, per la restante metà, poste a carico della resistente in quanto parzialmente soccombente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato) secondo valori compresi tra il minimo e il medio per tutte le fasi di giudizio, ad eccezione di quella di trattazione, la quale è determinata al valore minimo, in considerazione del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1160/2023 R.G.:
pagina 6 di 7 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Rosolini (atto n. Controparte_1
165, parte II, serie A, anno 2001); pone in capo a l'obbligo di versare direttamente alla IG , entro Parte_1 Per_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, soggetta rivalutazione periodica Istat, con decorrenza dalla data della domanda (27.2.2023), oltre al 60% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da per le ragioni esposte Controparte_1 in parte motiva;
compensa per la metà le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.261,00, e condanna a corrispondere in favore di la restante metà, Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 2.630,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Siracusa, l'11.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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