Articolo 1 della Legge 19 novembre 1956, n. 1305
Versione
12 dicembre 1956
>
Versione
17 gennaio 1962
Art. 1. Articolo unico.

A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice-referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.
Vice referendari sono altresi' addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni.
((Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario.))
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962