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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5133/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 5133/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Citterio Alessandro;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del requisito sanitario di un'invalidità civile pari all'80% (doc. 2), presentava in data 16/04/2024 domanda di pensione o, in subordine, di assegno di invalidità;
• che l' rigettava le domande in quanto: CP_1
o non sussisteva il requisito sanitario per la pensione di inabilità;
o non vi erano i 156 contributi settimanali negli ultimi 5 anni, con riferimento all'assegno;
• che lil ricorrente presentava domanda di rateizzazione del debito contributivo, con riferimento al triennio 2022/2024, in data 17/06/2024, estinguendo i pagamenti in anticipo il 29/05/2025;
• che l' prima annullava il precedente provvedimento di rigetto, salvo poi decidere in CP_1 senso contrario in autotutela (doc. 9);
• che il ricorrente proponeva domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda (18/06/2024) o, in subordine, dall'estinzione del debito
(29/05/2025);
• che l' si costituiva evidenziando il mancato pagamento di alcune rate;
nel corso del CP_1 giudizio, prendeva atto dell'integrale versamento delle stesse;
considera
1. È stata verificata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, sia dal punto di vista sanitario, sia contributivo (l'ultimo pagamento rateale è del
29/05/2025).
2. Il diritto alla provvidenza, però, non può essere collocato alla data della domanda amministrativa, in quanto in allora non era presente il requisito contributivo, che è stato
1 R.G.L. 5133/2025
soddisfatto solo successivamente: sotto tale aspetto, si richiama consolidata giurisprudenza per cui il diritto va “riconosciuto a decorrere dal completamento dei versamenti contributivi
(eseguiti sulla base di prosecuzione volontaria), non certo dalla domanda amministrativa;
del resto, è sulla base di questo principio di diritto che si doveva tener conto della regolarizzazione contributiva e riconoscere sì il diritto all'assegno di invalidità - dovendosi l'ultimo quinquennio riferire soltanto alla domanda amministrativa - ma solo a decorrere dal mese successivo al pagamento” (Cass. 15339/2006; Cass. 1997/12880).
3. Deve quindi essere accolta la domanda subordinata e non quella principale: tale parziale soccombenza, unitamente alla circostanza per cui il ricorrente ha immediatamente proposto ricorso giudiziario, senza nemmeno ripresentare domanda di assegno dopo la fine dei pagamenti rateali (il ricorso è stato depositato il 10/06/2025, mentre l'ultimo pagamento è del 29/05/2025), giustifica la parziale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'assegno ordinario di invalidità
a decorrere dal 1° giugno 2025;
- Compensa per metà le spese di lite, che liquida per intero in € 4.629 e pone il resto in capo all' oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. CP_1
Torino, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 5133/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Citterio Alessandro;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del requisito sanitario di un'invalidità civile pari all'80% (doc. 2), presentava in data 16/04/2024 domanda di pensione o, in subordine, di assegno di invalidità;
• che l' rigettava le domande in quanto: CP_1
o non sussisteva il requisito sanitario per la pensione di inabilità;
o non vi erano i 156 contributi settimanali negli ultimi 5 anni, con riferimento all'assegno;
• che lil ricorrente presentava domanda di rateizzazione del debito contributivo, con riferimento al triennio 2022/2024, in data 17/06/2024, estinguendo i pagamenti in anticipo il 29/05/2025;
• che l' prima annullava il precedente provvedimento di rigetto, salvo poi decidere in CP_1 senso contrario in autotutela (doc. 9);
• che il ricorrente proponeva domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda (18/06/2024) o, in subordine, dall'estinzione del debito
(29/05/2025);
• che l' si costituiva evidenziando il mancato pagamento di alcune rate;
nel corso del CP_1 giudizio, prendeva atto dell'integrale versamento delle stesse;
considera
1. È stata verificata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, sia dal punto di vista sanitario, sia contributivo (l'ultimo pagamento rateale è del
29/05/2025).
2. Il diritto alla provvidenza, però, non può essere collocato alla data della domanda amministrativa, in quanto in allora non era presente il requisito contributivo, che è stato
1 R.G.L. 5133/2025
soddisfatto solo successivamente: sotto tale aspetto, si richiama consolidata giurisprudenza per cui il diritto va “riconosciuto a decorrere dal completamento dei versamenti contributivi
(eseguiti sulla base di prosecuzione volontaria), non certo dalla domanda amministrativa;
del resto, è sulla base di questo principio di diritto che si doveva tener conto della regolarizzazione contributiva e riconoscere sì il diritto all'assegno di invalidità - dovendosi l'ultimo quinquennio riferire soltanto alla domanda amministrativa - ma solo a decorrere dal mese successivo al pagamento” (Cass. 15339/2006; Cass. 1997/12880).
3. Deve quindi essere accolta la domanda subordinata e non quella principale: tale parziale soccombenza, unitamente alla circostanza per cui il ricorrente ha immediatamente proposto ricorso giudiziario, senza nemmeno ripresentare domanda di assegno dopo la fine dei pagamenti rateali (il ricorso è stato depositato il 10/06/2025, mentre l'ultimo pagamento è del 29/05/2025), giustifica la parziale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'assegno ordinario di invalidità
a decorrere dal 1° giugno 2025;
- Compensa per metà le spese di lite, che liquida per intero in € 4.629 e pone il resto in capo all' oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. CP_1
Torino, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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