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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 2273 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Leili C.F._1
Mazi giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
); C.F._2 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 deduceva che: Parte_1
- la ricorrente in data 1 giugno 2003 in Roma aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
- dalla unione matrimoniale erano nate le figlie in data 25 agosto 2005 e Per_1
1 in data 5 giugno 2012; Per_2
- la fine della relazione era stata determinata da incomprensioni e litigi;
- le parti si erano separate consensualmente in data 11 aprile 2013 dinanzi al
Tribunale di Roma;
- il resistente non aveva rispettato gli accordi in sede di separazione e frequentava le figlie in maniera non regolare e non corrispondeva le spese per il mantenimento straordinario;
- dal mese di aprile 2023 il non aveva neanche corrisposto il CP_1 mantenimento ordinario per le figlie, per cui la lo aveva denunciato per Pt_1 omesso mantenimento.
Tanto dedotto e rilevato concludeva chiedendo la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso la madre, disciplinare il diritto di frequentazione Per_1 padre figlia, un assegno a carico del padre a favore della minore di 550,00 euro mensili e per la ricorrente di euro 50,00 mensili, oltre al 50% a carico dei genitori delle spese straordinarie per la figlia e comminazione di sanzioni ex art. 473 bis. 39
c.p.c.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituiva parte resistente.
All'udienza del 2 aprile 2025 svolta ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. compariva la ricorrente ed il difensore ed il Giudice delegato, dopo avere sentito la ricorrente, sollevava di ufficio la questione relativa alla incompetenza territoriale ai sensi dell'art.473 bis.11 e dell'art. 473 bis.47, in quanto nel presente procedimento di divorzio la minore ha la residenza abituale presso Per_2
l'abitazione materna sita in Roma. Su richiesta del difensore, veniva autorizzato il deposito di note autorizzato fino al 24.4.2025 e fissata udienza cartolare in data
30.04.2025.
Il difensore depositata una memoria con cui aderiva alla incompetenza territoriale e richiedeva termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente.
Ritiene il Collegio che la questione di incompetenza territoriale sia fondata.
Deve ritenersi fondata la eccezione di incompetenza territoriale in quanto non è contestato che la ricorrente risiede con le figlie maggiorenne non Per_1 autosufficiente, e minorenne, a Roma mentre il resistente risiede a Per_2
Manziana.
Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente è anche domiciliata di fatto con le 2 figlie nell'abitazione sita a Roma, come confermato in sede di audizione all'udienza del 2.4.2025.
Come noto l'art. 473bis. 11 c.p.c., introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, entrata in vigore dal 1 marzo 2023, dispone che “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”.
Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente, il riferimento all'effettiva dimora del minore non sta ad indicare che la competenza territoriale può essere determinata sulla mera base della rilevazione del luogo in cui si trova il minore al momento del ricorso, senza verificare se tale ubicazione corrisponda a quella abituale: la competenza territoriale non può che radicarsi nel luogo di residenza abituale del minore all'atto dell'introduzione del procedimento.
La correlazione tra giudice e luogo in cui abitualmente vive il minore non può, infatti, spezzarsi per effetto della formale incardinazione della residenza anagrafica altrove, essendo tale conclusione imposta da ragioni di certezza e di effettività dell'esercizio della giurisdizione (cfr. Cass. 9266 del 2001; 1058 del 2003; 2171 del
2006).
Deve evidenziarsi che trattasi di competenza territoriale inderogabile ex artt.
28 c.p.c. e 70 n 2 e 3 bis c.p.c.
Tutto ciò premesso, deve dichiararsi la incompetenza del Tribunale di
Civitavecchia a favore del Tribunale di Roma, territorialmente competente, con assegnazione dei termini per la riassunzione della causa.
Nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite non essendosi costituita parte resistente
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2273/2024 R.G.A.C., così decide:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia per essere competente a conoscere della controversia il Tribunale di Roma;
2) assegna termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa;
3 3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Civitavecchia, 6 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 2273 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Leili C.F._1
Mazi giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
); C.F._2 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 deduceva che: Parte_1
- la ricorrente in data 1 giugno 2003 in Roma aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
- dalla unione matrimoniale erano nate le figlie in data 25 agosto 2005 e Per_1
1 in data 5 giugno 2012; Per_2
- la fine della relazione era stata determinata da incomprensioni e litigi;
- le parti si erano separate consensualmente in data 11 aprile 2013 dinanzi al
Tribunale di Roma;
- il resistente non aveva rispettato gli accordi in sede di separazione e frequentava le figlie in maniera non regolare e non corrispondeva le spese per il mantenimento straordinario;
- dal mese di aprile 2023 il non aveva neanche corrisposto il CP_1 mantenimento ordinario per le figlie, per cui la lo aveva denunciato per Pt_1 omesso mantenimento.
Tanto dedotto e rilevato concludeva chiedendo la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso la madre, disciplinare il diritto di frequentazione Per_1 padre figlia, un assegno a carico del padre a favore della minore di 550,00 euro mensili e per la ricorrente di euro 50,00 mensili, oltre al 50% a carico dei genitori delle spese straordinarie per la figlia e comminazione di sanzioni ex art. 473 bis. 39
c.p.c.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituiva parte resistente.
All'udienza del 2 aprile 2025 svolta ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. compariva la ricorrente ed il difensore ed il Giudice delegato, dopo avere sentito la ricorrente, sollevava di ufficio la questione relativa alla incompetenza territoriale ai sensi dell'art.473 bis.11 e dell'art. 473 bis.47, in quanto nel presente procedimento di divorzio la minore ha la residenza abituale presso Per_2
l'abitazione materna sita in Roma. Su richiesta del difensore, veniva autorizzato il deposito di note autorizzato fino al 24.4.2025 e fissata udienza cartolare in data
30.04.2025.
Il difensore depositata una memoria con cui aderiva alla incompetenza territoriale e richiedeva termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente.
Ritiene il Collegio che la questione di incompetenza territoriale sia fondata.
Deve ritenersi fondata la eccezione di incompetenza territoriale in quanto non è contestato che la ricorrente risiede con le figlie maggiorenne non Per_1 autosufficiente, e minorenne, a Roma mentre il resistente risiede a Per_2
Manziana.
Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente è anche domiciliata di fatto con le 2 figlie nell'abitazione sita a Roma, come confermato in sede di audizione all'udienza del 2.4.2025.
Come noto l'art. 473bis. 11 c.p.c., introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, entrata in vigore dal 1 marzo 2023, dispone che “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”.
Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente, il riferimento all'effettiva dimora del minore non sta ad indicare che la competenza territoriale può essere determinata sulla mera base della rilevazione del luogo in cui si trova il minore al momento del ricorso, senza verificare se tale ubicazione corrisponda a quella abituale: la competenza territoriale non può che radicarsi nel luogo di residenza abituale del minore all'atto dell'introduzione del procedimento.
La correlazione tra giudice e luogo in cui abitualmente vive il minore non può, infatti, spezzarsi per effetto della formale incardinazione della residenza anagrafica altrove, essendo tale conclusione imposta da ragioni di certezza e di effettività dell'esercizio della giurisdizione (cfr. Cass. 9266 del 2001; 1058 del 2003; 2171 del
2006).
Deve evidenziarsi che trattasi di competenza territoriale inderogabile ex artt.
28 c.p.c. e 70 n 2 e 3 bis c.p.c.
Tutto ciò premesso, deve dichiararsi la incompetenza del Tribunale di
Civitavecchia a favore del Tribunale di Roma, territorialmente competente, con assegnazione dei termini per la riassunzione della causa.
Nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite non essendosi costituita parte resistente
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2273/2024 R.G.A.C., così decide:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia per essere competente a conoscere della controversia il Tribunale di Roma;
2) assegna termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa;
3 3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Civitavecchia, 6 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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