Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970;
convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970;
convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.