Sentenza 17 giugno 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2025, proposto da
Marcello Giuseppe Feola, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campora, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza della sentenza n. 2133/2024 del 6 novembre 2024 (procedimento n. 1366/2024 di R.G.), pubblicata in data 11.11.2024, notificata in data 12.11.2024, non appellata e passata in giudicato, con la quale il T.A.R., in accoglimento dei motivi del ricorso ex art. 116 c.p.a. n. 1366/2024 di R.G., ha condannato il Comune di Campora “al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto ricorso l’odierno ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 2133/2024 del 6 novembre 2024 (procedimento n. 1366/2024 di R.G.), pubblicata in data 11.11.2024, notificata in data 12.11.2024, non appellata e passata in giudicato, con la quale il T.A.R., in accoglimento dei motivi del ricorso ex art. 116 c.p.a. n. 1366/2024 di R.G., ha condannato il Comune di Campora “ al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ”.
Rappresenta parte ricorrente che il Comune di Campora, ad oggi, nonostante gli sia stata ritualmente notificata il 12.11.2024, non ha ancora provveduto a dare esecuzione alla ridetta sentenza n. 2133/2024 del Tar Campania, SA, mediante il pagamento di quanto dovuto.
In definitiva, parte ricorrente chiede che sia ordinato al Comune di Campora, in persona del legale rappresentante p.t., di conformarsi a quanto stabilito dalla sentenza n. 2133/2024 nella parte in cui condanna il Comune di Campora “ al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ”;
Il ricorso è fondato, dovendosi conseguentemente ordinare alla intimata Amministrazione di esattamente ottemperare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, alla sentenza di cui sopra provvedendo al pagamento delle spettanze ivi riconosciute, con riserva di eventuale nomina di un commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’intimata Amministrazione.
Quanto alle spese del presente giudizio, queste si liquidano nella complessiva somma di € 200,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Campora di dare ottemperanza, nei termini di cui in motivazione, alla sentenza di questo Tribunale n. 2133/2024 del 6 novembre 2024.
Quanto alle spese del presente giudizio, queste si liquidano nella complessiva somma di € 200,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del medesimo difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO