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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1386 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1386/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Bottaro e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Guzzaloni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Codogno
(LO), via Vittorio Emanuele n. 81;
- parte attrice - nei confronti di:
P.IVA ), in persona del procuratore speciale ad Controparte_1 P.IVA_1 negotia pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Paola Mizzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, via Colle Eghezzone n. 1,
- convenuta -
nonché nei confronti di
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
- convenuto contumace -
§§§
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità del sig nella Controparte_3 causazione del sinistro de quo, condannare conseguentemente il sig , in via solidale con Controparte_2 la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di Controparte_4 euro 151.380,00 (al netto della somma di euro 46.550,00, quale rendita attualizzata riferita al danno biologico dell'INAIL), o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali
e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre a spese generali 15%, IVA e cpa, sia del presente giudizio che dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696 bis cpc collegato.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla dizione “vero che”:
1 in data 28-09-2021, verso le ore 17,20, il sig. stava percorrendo, a bordo del veicolo tg Parte_1
BS 881 HT di proprietà della signora , la Strada Provinciale che collega Somaglia a Parte_2
Senna Lodigiana in direzione Senna.
2 l'autovettura condotta dal sig veniva urtata dal veicolo Ww Golf tg EL 965 DC, condotto Parte_1 dal sig , il quale, proveniente in senso contrario, invadeva la corsia riservata all'attore Controparte_3
e determinava l'urto.
3 Il sig svoltava a sinistra per evitare l'urto Pt_1
4 Dietro all'autovettura condotta dal sig viaggiava, a bordo del proprio veicolo, la signora Pt_1 Pt_3
la quale assisteva al sinistro e prestava i primi soccorsi all'odierno attore. Veniva poi invitata
[...] dai sanitari ad allontanarsi dal luogo del sinistro.
5 Partecipavano ai soccorsi anche i signori e;
Persona_1 Persona_2
6 Sul luogo del sinistro intervenivano i CC di Codogno, i quali provvedevano a redigere rapporto di incidente stradale in base alle dichiarazioni rilasciate dalla signora;
Parte_4
7 l'odierno attore veniva trasportato con elisoccorso all'Ospedale San Raffaele di Milano, ove veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e dimesso in data 12-10-2021 con diagnosi di “frattura radio distale sinistro e stiloide ulnare sinistro, frattura parete posteriore acetabolo destro con lussazione della testa femorale, frattura del tetto orbitale sinistro in politrauma della strada.
Si indicano a testi:
- residente a [...] Parte_3
- , residente a [...]; Persona_1
- , residente a [...]; Persona_2
- c/o Carabinieri di Codogno;
Tes_1 Tes_2
- Carabiniere c/o Carabinieri di Codogno;
CP_5
- Carabiniere c/o Carabinieri di Codogno. CP_6
Con riserva di ulteriormente dedurre produrre ed indicare testi.
In caso di contestazione in merito alla responsabilità dell'evento del sinistro non ci si oppone a CTU tecnica volta alla ricostruzione del sinistro In caso di contestazione in merito alla quantificazione dei
2 danni non ci si oppone a CTU medico legale sulla persona del sig ”. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis reiectiis, così giudicare:
1) respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata dal sig. nei Parte_1 confronti di e di in solido, rispettivamente in qualità Controparte_2 Controparte_1 proprietario e di compagnia di assicurazione del veicolo Volkswagen Golf tg. EL965 DC, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 28.09.21 alle h. 17.20 in Località Senna Lodigiana, sulla Strada Provinciale 126 in prossimità del Km 3.8 allorchè la vettura
Toyota AR tg. BS881HT condotta da parte attrice sarebbe stata urtata dalla vettura del convenuto che, proveniente in senso contrario, avrebbe invaso la corsia di marcia dalla stessa percorsa.
A fondamento delle proprie domande il sig. ha dedotto le seguenti circostanze fattuali: Pt_1
- in data 28.09.2021, alle ore 17.20 circa, il sig. stava percorrendo, a bordo del Parte_1 veicolo Toyota Yarsi tg BS 881 HT di proprietà della signora la Strada Parte_2
Provinciale che collega Somaglia a Senna Lodigiana in direzione Senna;
- improvvisamente veniva violentemente urtato dal veicolo VW Golf tg. EL 965 DC, di proprietà del sig. , condotto dal sig. , ed assicurato per la responsabilità Controparte_2 Controparte_3 civile con la il quale, proveniente in senso contrario, invadeva la corsia a lui Controparte_4 riservata determinando lo scontro frontale,
- dietro l'autovettura condotta dall'attore viaggiava, a bordo del proprio veicolo, Parte_3 la quale assisteva al sinistro e prestava i primi soccorsi al sig e veniva poi invitata dai Pt_1 sanitari, una volta giunto il personale del 118, ad allontanarsi dal luogo del sinistro. Partecipavano ai primi soccorsi anche i signori e , che rilasciavano le Persona_1 Persona_2 dichiarazioni allegate in atti;
- sul luogo del sinistro intervenivano i CC di Codogno, i quali provvedevano a redigere il rapporto di incidente stradale. Gli stessi non rinvenivano testimoni in quanto la signora era stata Pt_3 precedentemente allontanata. Redigevano pertanto il rapporto di incidente stradale sulle sole
3 dichiarazioni rilasciate dalla signora terza trasportata e moglie del sig. Parte_4 CP_3
, che aveva riportato lesioni nell'evento. Il sig. in quel momento non ricordava
[...] Pt_1
l'evento ed il sig. non era in grado di rilasciare dichiarazioni “a causa della sua età”, CP_3 come riportato nel rapporto;
- l'attore veniva trasportato con elisoccorso all'Ospedale San Raffaele di Milano, ove veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e dimesso in data 12.10.2021 con diagnosi di “frattura radio distale sinistro e stiloide ulnare sinistro, frattura parete posteriore acetabolo destro con lussazione della testa femorale, frattura del tetto orbitale sinistro in politrauma della strada”;
- seguivano ulteriori controlli e, in data 7.12.2022 il dottor specialista medico legale, dopo Per_3 aver visitato l'attore, redigeva la relazione medico legale prodotta in atti, dalla quale risulta un'invalidità permanente del 28-29% con pari incidenza sulla specifica lavorativa, una ITT di 30 gg, una ITP al 75% pari a gg 60, una ITP al 50% pari a gg 60 ed una ITP al 35% pari a giorni 60.
- Pertanto, in base ai conteggi effettuati sulla base delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano il danno richiesto dal sig ammonta ad Euro 197.930,00; Pt_1
- INAIL disponeva a favore dell'attore una rendita, la quale, attualizzata, ammonta ad euro
102.598,00, di cui Euro 46.550,00 a titolo di danno biologico ed euro 56.050,00 a titolo di danno patrimoniale;
- l'odierno attore richiedeva il risarcimento dei danni subiti alla la quale respingeva CP_7 il sinistro attribuendo al sig l'esclusiva responsabilità dell'evento. Il legale dell'attore Pt_1 depositava altresì richiesta di negoziazione assistita, la quale non produceva alcun effetto.
Per tali ragioni, in considerazione del danno non patrimoniale e biologico subito e delle spese mediche sostenute, l'attore ha quindi chiesto la condanna delle controparti, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato nella complessiva somma di Euro 151.380,00 (al netto della somma di euro 46.550,00, quale rendita attualizzata riferita al danno biologico percepita da INAIL).
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.07.2023 si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendone l'infondatezza sia in punto an (non
[...] essendo dimostrata l'esclusiva responsabilità del conducente della VW Golf nella causazione del sinistro), sia in punto quantum debeatur (non avendo l'attore fornito la prova del danno non patrimoniale subito per effetto del sinistro, della congruità delle spese mediche sostenute).
Il sig. proprietario dell'autovettura VG Golf, tg. EL965DC, regolarmente Controparte_2 evocato in giudizio, mediante notifica a mani dell'atto di citazione in data 26.04.2023, non si è costituito e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza del 13.10.2023 la giudice precedente assegnataria del fascicolo ammetteva la
4 prova per testi richiesta da parte attrice, i quali venivano escussi alla successiva udienza del 15.12.2023
(testi e . Pt_3 Persona_1 Per_2
All'esito, veniva disposta CTU cinematica e nominato il dott. il quale Persona_4 all'udienza 17.01.2024 prestava il giuramento di rito e al quale veniva assegnato il seguente quesito:
“provveda il CTU a ricostruire la dinamica del sinistro individuando velocità, traiettorie e responsabilità”. Il CTU ha depositato la relazione peritale in data 3.05.2024.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla responsabilità ex art. 2054 c.c.
Preliminarmente occorre ricordate che la responsabilità derivante dalla circolazione stradale è disciplinata dall'art. 2054 c.c., a mente del quale: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (comma 1); “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” (comma 2).
La presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ovvero qualora non venga fornita la prova della diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, della colpa esclusiva dell'altro conducente o della ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale.
A tale proposito giova ricordare che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro (Cass. civ. 15/02/2018, n. 3696; Cass. civ. n.
9528/2012).
2.1. Sulla prova dell'an debeatur
Facendo applicazione dei principi sopra ricordati al caso in esame, alla luce della documentazione in atti, degli esiti dell'istruttoria orale e della CTU cinematica, è emersa l'ascrivibilità del sinistro per cui è causa alla responsabilità esclusiva dell'attore, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c..
L'istruttoria svolta ha, infatti, consentito di accertare che il giorno 28.09.21 alle h. 17.20 circa il sig.
5 conducente dell'autovettura Toyota, procedeva lungo la S.P. 128 in località Senna Lodigiana, Pt_1 direzione Senna Lodigiana allorchè, giunto in corrispondenza con l'intersezione con la via Manzoni, in frazione Mirabello, per ragioni rimaste ignote (distrazione o per un colpo di sonno), invadeva l'opposta corsia di marcia urtando il veicolo Volkswagen condotto dal sig. , il quale procedeva Controparte_3 regolarmente sulla propria corsia di pertinenza con direzione Somaglia e che nulla poteva fare per evitare l'impatto.
In particolare, dal verbale di incidente stradale prodotto agli atti (doc.1 attoreo) risulta che l'attore oltrepassava la striscia continua longitudinale delimitante la propria corsia di marcia invadendo l'opposta corsia ed andando a collidere frontalmente con la vettura WW Golf.
La ricostruzione del sinistro effettuata dai Carabinieri di Codogno sopraggiunti sul luogo nell'immediatezza del sinistro si fonda:
- sui rilievi oggettivi effettuati in loco dai verbalizzanti, i quali rilevarono la posizione finale di quiete dei due veicoli dopo l'urto, entrambi posizionati sulla corsia di marcia con direzione
Somaglia, percorsa dalla Volkswagen Golf, come visibile dalla documentazione fotografica in atti;
- la mancanza, nella corsia percorsa dall'attore, di qualsiasi traccia prodotta dall'impatto dei due veicoli;
- i danni riportati dalla Toyota AR che, secondo quanto riscontrato dai verbalizzanti “risultavano essere stati prodotti da un colpo ricevuto sulla parte anteriore destra e si sviluppavano spostando le parti meccaniche e la ruota anteriore destra in direzione innaturale verso la sinistra del veicolo stesso. Tale danno risulta incompatibile con un colpo subito mentre il veicolo procedeva nella propria corsia di marcia” (cfr. verbale CC Codogno pag. 2 – sottolineatura aggiunta dalla scrivente).
I predetti rilievi oggettivi trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dalla terza trasportata sulla
Volkswagen Golf, che, sentita dai Carabinieri, dichiarava “mi trovavo in macchina Parte_4 insieme a mio marito ... procedevamo in direzione Piacenza e giunti all'altezza della Controparte_3 curva, quasi all'incrocio per entrare nella frazione Mirabello di Senna Lodigiana, notavamo un'autovettura che procedeva nel senso opposto a velocità a mio parere sostenuta, e abbiamo notato che stava sbandando, allora pochi istanti dopo siamo stati investiti sul lato guida” (cfr. verbale di intervento doc. 1 attoreo).
Il sig. al momento del sinistro dichiarava: “… non ricordo i particolari ma solo che all'improvviso Pt_1 ho visto davanti a me quest'altra autovettura” (cfr. verbale di intervento doc. 1 attoreo).
I Carabinieri intervenuti provvedevano nell'immediatezza dei fatti a sanzionare il sig. ai sensi Pt_1
6 dell'art. 40 co. 8 e 146, co. 2 CdS, per aver oltrepassato la striscia longitudinale continua. Privo di rilievo, al riguardo, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'attore risulta la circostanza che, a fronte dell'impugnazione dallo stesso proposta avverso la contravvenzione elevatagli, la competente autorità amministrativa non abbia dato riscontro nei termini di legge.
I rilievi operati dai Carabinieri hanno trovato conferma nella espletata CTU cinematica la quale, all'esito di un'indagine ritenuta completa ed esaustiva, condotta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ha accertato che:
1) in rapporto alla tipologia delle deformazioni rilevate sui veicoli, così come documentate dalle fotografie scattate dai verbalizzanti e versate in atti, l'impatto tra le vetture è avvenuto tra la parte anteriore destra della Toyota e la parte anteriore sinistra della che dunque, al momento CP_8 dell'impatto, avevano una angolazione di 25° circa (cfr. CTU pag. 11);
2) il punto d'urto, non indicato dai verbalizzanti, è stato individuato dal CTU in corrispondenza delle tracce di liquido presenti posteriormente alla VW Golf rispetto al suo stato di quiete (rilevabili dalla fotografia riportata a pag. 7 del fascicolo fotografico) e dunque nella corsia di pertinenza di tale vettura
(cfr. CTU pag. 12). Al riguardo il CTU ha specificato, con argomentazioni tecniche ritenute condivisibili in quanto adeguatamente motivate ed esaustive, che l'ipotesi alternativa prospettata da parte attrice secondo cui lo scontro sarebbe avvenuto sulla corsia di sua pertinenza, stante la presenza di tracce di colore chiaro rilevabili nelle fotografie allegate al verbale di intervento a pag. 7, risulti molto improbabile in considerazione del fatto che i frammenti dei veicoli erano presenti principalmente sulla corsia della vettura condotta dal sig. sia per la tipologia delle deformazioni rilevate sui veicoli, sia per la CP_3 posizione di quiete in cui sono stati rinvenute le due autovetture. Secondo quanto chiarito dal CTU, le predette tracce di colore bianco indicate dal consulente di parte convenuta devono in realtà essere ricondotte alla rotazione antioraria di 110° circa che la Toyota subiva dopo l'urto avvenuto nella corsia di pertinenza della VW Golf terminando il proprio stato di moto nella propria corsia di marcia.
A diverse conclusioni non è possibile pervenire alla luce delle dichiarazioni dai testi escussi ( Persona_1
e in quanto non hanno assistito al sinistro) e dalla teste – non sentita dai Per_2 Parte_3
Carabinieri al momento del sinistro in quanto asseritamente allontanatasi su indicazione dei soccorritori
– secondo cui la vettura condotta dal sig. avrebbe invaso la corsia di marcia percorsa dalla CP_3 vettura dell'attore, urtandola e facendola girare su stessa, in quanto palesemente incompatibili con i dati oggettivi rilevati ed analizzati in sede di CTU.
Al riguardo il CTU, in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha chiarito che qualora l'urto fosse avvenuto nella corsia di pertinenza dell'autovettura Toyota, “non risulterebbe possibile la traslazione dei veicoli nelle posizioni del loro stato di quiete, così come rilevate dai verbalizzanti” (cfr.
7 CTU pag. 19). Pertanto, le dichiarazioni rese dalla teste e la relativa ricostruzione del Parte_3 sinistro (pervenuta peraltro con dichiarazione scritta resa oltre un anno e mezzo dopo il verificarsi dell'evento prodotta sub doc. 2 attoreo, successivamente confermata in udienza), che costituisce il fondamento della tesi difensiva di parte attrice, contrastano con la rilevata posizione di quiete assunta dalle due autovetture e non può dunque ritenersi attendibile.
Di contro, risulta condivisibile, per la sua attendibilità alla luce degli elementi oggettivi esaminati in atti, quanto rilevato al riguardo al CTU, il quale ha evidenziato che la teste - che ha riferito di trovarsi Pt_3 alla guida della propria autovettura e di seguire a distanza di sicurezza la Toyota condotta dal sig. Pt_1
– potrebbe avere interpretato non correttamente quanto accaduto dinanzi a lei, tenuto conto del fatto che il luogo del sinistro è “… costituito da un tratto curvilineo e con carreggiata piuttosto stretta (cfr. CTU pag. 19 e relativa immagine).
In conclusione, la CTU, attraverso l'esame tecnico delle risultanze dei rilievi foto-planimetrici svolti delle autorità intervenute, è pervenuta quindi all'accertamento che il sinistro per cui è causa è stato determinato in via esclusiva dalla condotta dell'attore che, per cause non accertate (distrazione, colpo di sonno) – corroborate dalle dichiarazioni rese dal medesimo ai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto (il quale nulla ricordava rispetto alla dinamica del sinistro), ha deviato la propria marcia verso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la vettura VW Golf che sopraggiungeva dalla direttrice opposta, e il cui conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto “… non avendo Controparte_3 avuto tempo di reagire alla manovra del veicolo antagonista” (cfr. CTU pag. 16).
Alla luce delle considerazioni che precedono, che hanno evidenziato l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, la domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata. Parte_1
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste integralmente a carico di parte attrice, e liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore compreso tra €52.001,00 ed €260.000,00)
e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
Sempre in applicazione del principio di soccombenza, le spese di CTU cinematica, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
8 1) rigetta la domanda formulata da parte attrice Parte_1
2) condanna a rimborsare in favore di parte convenuta le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio liquidate complessivamente in €14.103,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
3) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore
Parte_1
Così deciso in Lodi, 17 marzo 2025
La giudice
Luisa Dalla Via
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1386/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Bottaro e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Guzzaloni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Codogno
(LO), via Vittorio Emanuele n. 81;
- parte attrice - nei confronti di:
P.IVA ), in persona del procuratore speciale ad Controparte_1 P.IVA_1 negotia pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Paola Mizzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, via Colle Eghezzone n. 1,
- convenuta -
nonché nei confronti di
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
- convenuto contumace -
§§§
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità del sig nella Controparte_3 causazione del sinistro de quo, condannare conseguentemente il sig , in via solidale con Controparte_2 la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di Controparte_4 euro 151.380,00 (al netto della somma di euro 46.550,00, quale rendita attualizzata riferita al danno biologico dell'INAIL), o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali
e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre a spese generali 15%, IVA e cpa, sia del presente giudizio che dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696 bis cpc collegato.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla dizione “vero che”:
1 in data 28-09-2021, verso le ore 17,20, il sig. stava percorrendo, a bordo del veicolo tg Parte_1
BS 881 HT di proprietà della signora , la Strada Provinciale che collega Somaglia a Parte_2
Senna Lodigiana in direzione Senna.
2 l'autovettura condotta dal sig veniva urtata dal veicolo Ww Golf tg EL 965 DC, condotto Parte_1 dal sig , il quale, proveniente in senso contrario, invadeva la corsia riservata all'attore Controparte_3
e determinava l'urto.
3 Il sig svoltava a sinistra per evitare l'urto Pt_1
4 Dietro all'autovettura condotta dal sig viaggiava, a bordo del proprio veicolo, la signora Pt_1 Pt_3
la quale assisteva al sinistro e prestava i primi soccorsi all'odierno attore. Veniva poi invitata
[...] dai sanitari ad allontanarsi dal luogo del sinistro.
5 Partecipavano ai soccorsi anche i signori e;
Persona_1 Persona_2
6 Sul luogo del sinistro intervenivano i CC di Codogno, i quali provvedevano a redigere rapporto di incidente stradale in base alle dichiarazioni rilasciate dalla signora;
Parte_4
7 l'odierno attore veniva trasportato con elisoccorso all'Ospedale San Raffaele di Milano, ove veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e dimesso in data 12-10-2021 con diagnosi di “frattura radio distale sinistro e stiloide ulnare sinistro, frattura parete posteriore acetabolo destro con lussazione della testa femorale, frattura del tetto orbitale sinistro in politrauma della strada.
Si indicano a testi:
- residente a [...] Parte_3
- , residente a [...]; Persona_1
- , residente a [...]; Persona_2
- c/o Carabinieri di Codogno;
Tes_1 Tes_2
- Carabiniere c/o Carabinieri di Codogno;
CP_5
- Carabiniere c/o Carabinieri di Codogno. CP_6
Con riserva di ulteriormente dedurre produrre ed indicare testi.
In caso di contestazione in merito alla responsabilità dell'evento del sinistro non ci si oppone a CTU tecnica volta alla ricostruzione del sinistro In caso di contestazione in merito alla quantificazione dei
2 danni non ci si oppone a CTU medico legale sulla persona del sig ”. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis reiectiis, così giudicare:
1) respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata dal sig. nei Parte_1 confronti di e di in solido, rispettivamente in qualità Controparte_2 Controparte_1 proprietario e di compagnia di assicurazione del veicolo Volkswagen Golf tg. EL965 DC, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 28.09.21 alle h. 17.20 in Località Senna Lodigiana, sulla Strada Provinciale 126 in prossimità del Km 3.8 allorchè la vettura
Toyota AR tg. BS881HT condotta da parte attrice sarebbe stata urtata dalla vettura del convenuto che, proveniente in senso contrario, avrebbe invaso la corsia di marcia dalla stessa percorsa.
A fondamento delle proprie domande il sig. ha dedotto le seguenti circostanze fattuali: Pt_1
- in data 28.09.2021, alle ore 17.20 circa, il sig. stava percorrendo, a bordo del Parte_1 veicolo Toyota Yarsi tg BS 881 HT di proprietà della signora la Strada Parte_2
Provinciale che collega Somaglia a Senna Lodigiana in direzione Senna;
- improvvisamente veniva violentemente urtato dal veicolo VW Golf tg. EL 965 DC, di proprietà del sig. , condotto dal sig. , ed assicurato per la responsabilità Controparte_2 Controparte_3 civile con la il quale, proveniente in senso contrario, invadeva la corsia a lui Controparte_4 riservata determinando lo scontro frontale,
- dietro l'autovettura condotta dall'attore viaggiava, a bordo del proprio veicolo, Parte_3 la quale assisteva al sinistro e prestava i primi soccorsi al sig e veniva poi invitata dai Pt_1 sanitari, una volta giunto il personale del 118, ad allontanarsi dal luogo del sinistro. Partecipavano ai primi soccorsi anche i signori e , che rilasciavano le Persona_1 Persona_2 dichiarazioni allegate in atti;
- sul luogo del sinistro intervenivano i CC di Codogno, i quali provvedevano a redigere il rapporto di incidente stradale. Gli stessi non rinvenivano testimoni in quanto la signora era stata Pt_3 precedentemente allontanata. Redigevano pertanto il rapporto di incidente stradale sulle sole
3 dichiarazioni rilasciate dalla signora terza trasportata e moglie del sig. Parte_4 CP_3
, che aveva riportato lesioni nell'evento. Il sig. in quel momento non ricordava
[...] Pt_1
l'evento ed il sig. non era in grado di rilasciare dichiarazioni “a causa della sua età”, CP_3 come riportato nel rapporto;
- l'attore veniva trasportato con elisoccorso all'Ospedale San Raffaele di Milano, ove veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e dimesso in data 12.10.2021 con diagnosi di “frattura radio distale sinistro e stiloide ulnare sinistro, frattura parete posteriore acetabolo destro con lussazione della testa femorale, frattura del tetto orbitale sinistro in politrauma della strada”;
- seguivano ulteriori controlli e, in data 7.12.2022 il dottor specialista medico legale, dopo Per_3 aver visitato l'attore, redigeva la relazione medico legale prodotta in atti, dalla quale risulta un'invalidità permanente del 28-29% con pari incidenza sulla specifica lavorativa, una ITT di 30 gg, una ITP al 75% pari a gg 60, una ITP al 50% pari a gg 60 ed una ITP al 35% pari a giorni 60.
- Pertanto, in base ai conteggi effettuati sulla base delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano il danno richiesto dal sig ammonta ad Euro 197.930,00; Pt_1
- INAIL disponeva a favore dell'attore una rendita, la quale, attualizzata, ammonta ad euro
102.598,00, di cui Euro 46.550,00 a titolo di danno biologico ed euro 56.050,00 a titolo di danno patrimoniale;
- l'odierno attore richiedeva il risarcimento dei danni subiti alla la quale respingeva CP_7 il sinistro attribuendo al sig l'esclusiva responsabilità dell'evento. Il legale dell'attore Pt_1 depositava altresì richiesta di negoziazione assistita, la quale non produceva alcun effetto.
Per tali ragioni, in considerazione del danno non patrimoniale e biologico subito e delle spese mediche sostenute, l'attore ha quindi chiesto la condanna delle controparti, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato nella complessiva somma di Euro 151.380,00 (al netto della somma di euro 46.550,00, quale rendita attualizzata riferita al danno biologico percepita da INAIL).
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.07.2023 si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendone l'infondatezza sia in punto an (non
[...] essendo dimostrata l'esclusiva responsabilità del conducente della VW Golf nella causazione del sinistro), sia in punto quantum debeatur (non avendo l'attore fornito la prova del danno non patrimoniale subito per effetto del sinistro, della congruità delle spese mediche sostenute).
Il sig. proprietario dell'autovettura VG Golf, tg. EL965DC, regolarmente Controparte_2 evocato in giudizio, mediante notifica a mani dell'atto di citazione in data 26.04.2023, non si è costituito e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza del 13.10.2023 la giudice precedente assegnataria del fascicolo ammetteva la
4 prova per testi richiesta da parte attrice, i quali venivano escussi alla successiva udienza del 15.12.2023
(testi e . Pt_3 Persona_1 Per_2
All'esito, veniva disposta CTU cinematica e nominato il dott. il quale Persona_4 all'udienza 17.01.2024 prestava il giuramento di rito e al quale veniva assegnato il seguente quesito:
“provveda il CTU a ricostruire la dinamica del sinistro individuando velocità, traiettorie e responsabilità”. Il CTU ha depositato la relazione peritale in data 3.05.2024.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla responsabilità ex art. 2054 c.c.
Preliminarmente occorre ricordate che la responsabilità derivante dalla circolazione stradale è disciplinata dall'art. 2054 c.c., a mente del quale: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (comma 1); “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” (comma 2).
La presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ovvero qualora non venga fornita la prova della diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, della colpa esclusiva dell'altro conducente o della ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale.
A tale proposito giova ricordare che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro (Cass. civ. 15/02/2018, n. 3696; Cass. civ. n.
9528/2012).
2.1. Sulla prova dell'an debeatur
Facendo applicazione dei principi sopra ricordati al caso in esame, alla luce della documentazione in atti, degli esiti dell'istruttoria orale e della CTU cinematica, è emersa l'ascrivibilità del sinistro per cui è causa alla responsabilità esclusiva dell'attore, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c..
L'istruttoria svolta ha, infatti, consentito di accertare che il giorno 28.09.21 alle h. 17.20 circa il sig.
5 conducente dell'autovettura Toyota, procedeva lungo la S.P. 128 in località Senna Lodigiana, Pt_1 direzione Senna Lodigiana allorchè, giunto in corrispondenza con l'intersezione con la via Manzoni, in frazione Mirabello, per ragioni rimaste ignote (distrazione o per un colpo di sonno), invadeva l'opposta corsia di marcia urtando il veicolo Volkswagen condotto dal sig. , il quale procedeva Controparte_3 regolarmente sulla propria corsia di pertinenza con direzione Somaglia e che nulla poteva fare per evitare l'impatto.
In particolare, dal verbale di incidente stradale prodotto agli atti (doc.1 attoreo) risulta che l'attore oltrepassava la striscia continua longitudinale delimitante la propria corsia di marcia invadendo l'opposta corsia ed andando a collidere frontalmente con la vettura WW Golf.
La ricostruzione del sinistro effettuata dai Carabinieri di Codogno sopraggiunti sul luogo nell'immediatezza del sinistro si fonda:
- sui rilievi oggettivi effettuati in loco dai verbalizzanti, i quali rilevarono la posizione finale di quiete dei due veicoli dopo l'urto, entrambi posizionati sulla corsia di marcia con direzione
Somaglia, percorsa dalla Volkswagen Golf, come visibile dalla documentazione fotografica in atti;
- la mancanza, nella corsia percorsa dall'attore, di qualsiasi traccia prodotta dall'impatto dei due veicoli;
- i danni riportati dalla Toyota AR che, secondo quanto riscontrato dai verbalizzanti “risultavano essere stati prodotti da un colpo ricevuto sulla parte anteriore destra e si sviluppavano spostando le parti meccaniche e la ruota anteriore destra in direzione innaturale verso la sinistra del veicolo stesso. Tale danno risulta incompatibile con un colpo subito mentre il veicolo procedeva nella propria corsia di marcia” (cfr. verbale CC Codogno pag. 2 – sottolineatura aggiunta dalla scrivente).
I predetti rilievi oggettivi trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dalla terza trasportata sulla
Volkswagen Golf, che, sentita dai Carabinieri, dichiarava “mi trovavo in macchina Parte_4 insieme a mio marito ... procedevamo in direzione Piacenza e giunti all'altezza della Controparte_3 curva, quasi all'incrocio per entrare nella frazione Mirabello di Senna Lodigiana, notavamo un'autovettura che procedeva nel senso opposto a velocità a mio parere sostenuta, e abbiamo notato che stava sbandando, allora pochi istanti dopo siamo stati investiti sul lato guida” (cfr. verbale di intervento doc. 1 attoreo).
Il sig. al momento del sinistro dichiarava: “… non ricordo i particolari ma solo che all'improvviso Pt_1 ho visto davanti a me quest'altra autovettura” (cfr. verbale di intervento doc. 1 attoreo).
I Carabinieri intervenuti provvedevano nell'immediatezza dei fatti a sanzionare il sig. ai sensi Pt_1
6 dell'art. 40 co. 8 e 146, co. 2 CdS, per aver oltrepassato la striscia longitudinale continua. Privo di rilievo, al riguardo, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'attore risulta la circostanza che, a fronte dell'impugnazione dallo stesso proposta avverso la contravvenzione elevatagli, la competente autorità amministrativa non abbia dato riscontro nei termini di legge.
I rilievi operati dai Carabinieri hanno trovato conferma nella espletata CTU cinematica la quale, all'esito di un'indagine ritenuta completa ed esaustiva, condotta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ha accertato che:
1) in rapporto alla tipologia delle deformazioni rilevate sui veicoli, così come documentate dalle fotografie scattate dai verbalizzanti e versate in atti, l'impatto tra le vetture è avvenuto tra la parte anteriore destra della Toyota e la parte anteriore sinistra della che dunque, al momento CP_8 dell'impatto, avevano una angolazione di 25° circa (cfr. CTU pag. 11);
2) il punto d'urto, non indicato dai verbalizzanti, è stato individuato dal CTU in corrispondenza delle tracce di liquido presenti posteriormente alla VW Golf rispetto al suo stato di quiete (rilevabili dalla fotografia riportata a pag. 7 del fascicolo fotografico) e dunque nella corsia di pertinenza di tale vettura
(cfr. CTU pag. 12). Al riguardo il CTU ha specificato, con argomentazioni tecniche ritenute condivisibili in quanto adeguatamente motivate ed esaustive, che l'ipotesi alternativa prospettata da parte attrice secondo cui lo scontro sarebbe avvenuto sulla corsia di sua pertinenza, stante la presenza di tracce di colore chiaro rilevabili nelle fotografie allegate al verbale di intervento a pag. 7, risulti molto improbabile in considerazione del fatto che i frammenti dei veicoli erano presenti principalmente sulla corsia della vettura condotta dal sig. sia per la tipologia delle deformazioni rilevate sui veicoli, sia per la CP_3 posizione di quiete in cui sono stati rinvenute le due autovetture. Secondo quanto chiarito dal CTU, le predette tracce di colore bianco indicate dal consulente di parte convenuta devono in realtà essere ricondotte alla rotazione antioraria di 110° circa che la Toyota subiva dopo l'urto avvenuto nella corsia di pertinenza della VW Golf terminando il proprio stato di moto nella propria corsia di marcia.
A diverse conclusioni non è possibile pervenire alla luce delle dichiarazioni dai testi escussi ( Persona_1
e in quanto non hanno assistito al sinistro) e dalla teste – non sentita dai Per_2 Parte_3
Carabinieri al momento del sinistro in quanto asseritamente allontanatasi su indicazione dei soccorritori
– secondo cui la vettura condotta dal sig. avrebbe invaso la corsia di marcia percorsa dalla CP_3 vettura dell'attore, urtandola e facendola girare su stessa, in quanto palesemente incompatibili con i dati oggettivi rilevati ed analizzati in sede di CTU.
Al riguardo il CTU, in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha chiarito che qualora l'urto fosse avvenuto nella corsia di pertinenza dell'autovettura Toyota, “non risulterebbe possibile la traslazione dei veicoli nelle posizioni del loro stato di quiete, così come rilevate dai verbalizzanti” (cfr.
7 CTU pag. 19). Pertanto, le dichiarazioni rese dalla teste e la relativa ricostruzione del Parte_3 sinistro (pervenuta peraltro con dichiarazione scritta resa oltre un anno e mezzo dopo il verificarsi dell'evento prodotta sub doc. 2 attoreo, successivamente confermata in udienza), che costituisce il fondamento della tesi difensiva di parte attrice, contrastano con la rilevata posizione di quiete assunta dalle due autovetture e non può dunque ritenersi attendibile.
Di contro, risulta condivisibile, per la sua attendibilità alla luce degli elementi oggettivi esaminati in atti, quanto rilevato al riguardo al CTU, il quale ha evidenziato che la teste - che ha riferito di trovarsi Pt_3 alla guida della propria autovettura e di seguire a distanza di sicurezza la Toyota condotta dal sig. Pt_1
– potrebbe avere interpretato non correttamente quanto accaduto dinanzi a lei, tenuto conto del fatto che il luogo del sinistro è “… costituito da un tratto curvilineo e con carreggiata piuttosto stretta (cfr. CTU pag. 19 e relativa immagine).
In conclusione, la CTU, attraverso l'esame tecnico delle risultanze dei rilievi foto-planimetrici svolti delle autorità intervenute, è pervenuta quindi all'accertamento che il sinistro per cui è causa è stato determinato in via esclusiva dalla condotta dell'attore che, per cause non accertate (distrazione, colpo di sonno) – corroborate dalle dichiarazioni rese dal medesimo ai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto (il quale nulla ricordava rispetto alla dinamica del sinistro), ha deviato la propria marcia verso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la vettura VW Golf che sopraggiungeva dalla direttrice opposta, e il cui conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto “… non avendo Controparte_3 avuto tempo di reagire alla manovra del veicolo antagonista” (cfr. CTU pag. 16).
Alla luce delle considerazioni che precedono, che hanno evidenziato l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, la domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata. Parte_1
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste integralmente a carico di parte attrice, e liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore compreso tra €52.001,00 ed €260.000,00)
e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
Sempre in applicazione del principio di soccombenza, le spese di CTU cinematica, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
8 1) rigetta la domanda formulata da parte attrice Parte_1
2) condanna a rimborsare in favore di parte convenuta le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio liquidate complessivamente in €14.103,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
3) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore
Parte_1
Così deciso in Lodi, 17 marzo 2025
La giudice
Luisa Dalla Via
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