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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/08/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONA ONOFRIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONA ONOFRIO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
Per Per_ 2. Le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle stesse, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza, alla salute delle minori, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione delle medesime.
3. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè le figlie, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Per_ 4. La IA : i) frequenta il quarto anno presso la scuola primaria “Don Milani” di Castelnuovo Rangone, sostenendo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.00 - 16.00; ii) sostiene le seguenti attività extrascolastiche: corsi di ginnastica posturale nelle giornate di lunedì e mercoledì h. 17.00 - h. 18.00; danza aerea nelle giornate di martedì
e venerdì h. 17.00 – 18.00; catechismo nella giornata di domenica h. 9.45 – 12.00;
Per 5. La IA i) frequenta il primo anno presso la scuola primaria “Don Milani” di Castelnuovo Rangone, sostenendo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.00 - 16.00; ii) sostiene le seguenti attività extrascolastiche: corsi di ginnastica artistica nelle giornate di martedì e giovedì h. 16.45 - h. 17.45.
6. Le figlie minori stabiliranno la collocazione abitativa prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale, sita in Spilamberto, Via Amaldi Edoardo n. 3 lett. 2.
7. Il Sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30/09/2025. Controparte_1
8. Il Sig. successivamente all'uscita dalla casa coniugale: Controparte_1
➢ concorrerà al mantenimento delle figlie sino alla loro indipendenza economica, versando la complessiva somma mensile di Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna IA) sul conto corrente intestato alla Sig.ra L'importo Pt_1
così determinato sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT del costo della vita (FOI
– famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
➢ corrisponderà alla Sig.ra sul conto corrente intestato alla medesima, sempre entro il giorno 15 di ogni Pt_1
mese, l'ulteriore importo mensile di Euro 1.300,00 a titolo di rimborso per la rata del mutuo relativo all'abitazione coniugale e per la copertura delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua) connesse a detto immobile. In proposito, le parti convengono sin d'ora che, nell'eventualità in cui i costi delle suddette utenze domestiche dovessero subire un aumento pari o superiore al 50% rispetto alla media dei costi mensili sostenuti fino alla data odierna, e ciò per cause oggettive e imprevedibili (quali ad esempio mutamenti tariffari, condizioni straordinarie di consumo, eventi eccezionali), la somma di Euro 1.300,00 potrà essere oggetto di revisione, al fine di adeguarla alla nuova situazione economica, limitamente al periodo in cui perdureranno tali aumenti.
9. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico, le parti concordano che esso sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra Pt_1
, con la quale convivono le figlie.
[...]
10. Il padre, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze scolastiche, educative e personali delle figlie, avrà facoltà di tenere con sé le minori secondo il seguente calendario di frequentazione:
- tre fine settimana al mese, con decorrenza dal sabato mattina, alle ore 9:00, momento in cui egli provvederà al prelievo delle figlie dall'abitazione assegnata alla madre, sino al lunedì mattina alle ore 8:00, orario entro il quale le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
- un giorno infrasettimanale, individuato nel lunedì, con decorrenza dalle ore 18:30 del lunedì, momento in cui il padre preleverà le figlie dall'abitazione assegnata alla madre, sino alle ore 8:00 del martedì, orario entro il quale le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
Le parti convengono sin d'ora che:
- nell'ipotesi in cui, in uno dei fine settimana di spettanza paterna, dovesse aver luogo una cerimonia o un evento familiare (quali, a titolo esemplificativo, comunioni, battesimi, compleanni o simili) organizzato dalla madre o dalla famiglia d'origine di quest'utltima, le figlie potranno trascorrere tale fine settimana con la Sig,ra previo Pt_1
tempestivo avviso da parte della medesima al Sig. CP_1
- nell'eventualità in cui il Sig. risulti impossibilitato (per sopravvenuti e comprovati motivi organizzativi, CP_1
lavorativi et simila), a tenere con sé le fine per tre fine settimana al mese, le minori trascorreranno due fine settimana al mese con il padre, il quale provvederà a darne opportuna comunicazione alla Sig.ra con congruo anticipo, così Pt_1
da consentire un'adeguata organizzazione familiare;
Ogni altra modalità di frequentazione potrà essere definita consensualmente tra i genitori, in un clima di collaborazione e rispetto reciproco, tenendo conto delle esigenze affettive, scolastiche e sociali delle figlie.
11. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie, sempre facendo salvo ogni accordo tra le parti:
- metà del periodo delle vacanze natalizie, suddividendolo in modo tale che le stesse possano trascorrere, ad anni alternati, con un genitore il 25/12 e il 26/12 con l'altro; nonché il 31/12 con un genitore e l'1/01 con l'altro;
- la metà delle vacanze pasquali previste dalla scuola, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore o con un altro;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, concordandone l'esatta decorrenza entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario (ad esempio, ponte di Ognissanti, 8 dicembre, 25 aprile ecc.) alternandosi l'uno con l'altro compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
12. Ciascun genitore, qualora le esigenze lavorative non consentano di tenere con sé i figli nel rispetto del calendario sopra determinato, dovrà preavvertire l'altro con almeno 24 ore di anticipo, convenendo diverse modalità e tempi di frequentazione.
13. Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie saranno ripartite al 50% tra i genitori, i quali dovranno comunicarsi al termine di ogni mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In difetto di risposta varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso;
14. Per spese straordinarie da sostenersi per le figlie devono intendersi quelle individuate nel seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia (baby sitter); b) viaggi e vacanze.
15. I ricorrenti danno atto di essere completamente autonomi e in grado di provvedere, con i rispettivi redditi, alle esigenze personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. - Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alle figlie ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine minimo di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
11/10/1985 e ato a LO (MO) il 20/10/1981 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alle figlie ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LAZISE (VR) procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2016, atto n.13, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONA ONOFRIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONA ONOFRIO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
Per Per_ 2. Le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle stesse, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza, alla salute delle minori, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione delle medesime.
3. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè le figlie, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Per_ 4. La IA : i) frequenta il quarto anno presso la scuola primaria “Don Milani” di Castelnuovo Rangone, sostenendo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.00 - 16.00; ii) sostiene le seguenti attività extrascolastiche: corsi di ginnastica posturale nelle giornate di lunedì e mercoledì h. 17.00 - h. 18.00; danza aerea nelle giornate di martedì
e venerdì h. 17.00 – 18.00; catechismo nella giornata di domenica h. 9.45 – 12.00;
Per 5. La IA i) frequenta il primo anno presso la scuola primaria “Don Milani” di Castelnuovo Rangone, sostenendo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.00 - 16.00; ii) sostiene le seguenti attività extrascolastiche: corsi di ginnastica artistica nelle giornate di martedì e giovedì h. 16.45 - h. 17.45.
6. Le figlie minori stabiliranno la collocazione abitativa prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale, sita in Spilamberto, Via Amaldi Edoardo n. 3 lett. 2.
7. Il Sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30/09/2025. Controparte_1
8. Il Sig. successivamente all'uscita dalla casa coniugale: Controparte_1
➢ concorrerà al mantenimento delle figlie sino alla loro indipendenza economica, versando la complessiva somma mensile di Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna IA) sul conto corrente intestato alla Sig.ra L'importo Pt_1
così determinato sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT del costo della vita (FOI
– famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
➢ corrisponderà alla Sig.ra sul conto corrente intestato alla medesima, sempre entro il giorno 15 di ogni Pt_1
mese, l'ulteriore importo mensile di Euro 1.300,00 a titolo di rimborso per la rata del mutuo relativo all'abitazione coniugale e per la copertura delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua) connesse a detto immobile. In proposito, le parti convengono sin d'ora che, nell'eventualità in cui i costi delle suddette utenze domestiche dovessero subire un aumento pari o superiore al 50% rispetto alla media dei costi mensili sostenuti fino alla data odierna, e ciò per cause oggettive e imprevedibili (quali ad esempio mutamenti tariffari, condizioni straordinarie di consumo, eventi eccezionali), la somma di Euro 1.300,00 potrà essere oggetto di revisione, al fine di adeguarla alla nuova situazione economica, limitamente al periodo in cui perdureranno tali aumenti.
9. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico, le parti concordano che esso sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra Pt_1
, con la quale convivono le figlie.
[...]
10. Il padre, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze scolastiche, educative e personali delle figlie, avrà facoltà di tenere con sé le minori secondo il seguente calendario di frequentazione:
- tre fine settimana al mese, con decorrenza dal sabato mattina, alle ore 9:00, momento in cui egli provvederà al prelievo delle figlie dall'abitazione assegnata alla madre, sino al lunedì mattina alle ore 8:00, orario entro il quale le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
- un giorno infrasettimanale, individuato nel lunedì, con decorrenza dalle ore 18:30 del lunedì, momento in cui il padre preleverà le figlie dall'abitazione assegnata alla madre, sino alle ore 8:00 del martedì, orario entro il quale le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
Le parti convengono sin d'ora che:
- nell'ipotesi in cui, in uno dei fine settimana di spettanza paterna, dovesse aver luogo una cerimonia o un evento familiare (quali, a titolo esemplificativo, comunioni, battesimi, compleanni o simili) organizzato dalla madre o dalla famiglia d'origine di quest'utltima, le figlie potranno trascorrere tale fine settimana con la Sig,ra previo Pt_1
tempestivo avviso da parte della medesima al Sig. CP_1
- nell'eventualità in cui il Sig. risulti impossibilitato (per sopravvenuti e comprovati motivi organizzativi, CP_1
lavorativi et simila), a tenere con sé le fine per tre fine settimana al mese, le minori trascorreranno due fine settimana al mese con il padre, il quale provvederà a darne opportuna comunicazione alla Sig.ra con congruo anticipo, così Pt_1
da consentire un'adeguata organizzazione familiare;
Ogni altra modalità di frequentazione potrà essere definita consensualmente tra i genitori, in un clima di collaborazione e rispetto reciproco, tenendo conto delle esigenze affettive, scolastiche e sociali delle figlie.
11. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie, sempre facendo salvo ogni accordo tra le parti:
- metà del periodo delle vacanze natalizie, suddividendolo in modo tale che le stesse possano trascorrere, ad anni alternati, con un genitore il 25/12 e il 26/12 con l'altro; nonché il 31/12 con un genitore e l'1/01 con l'altro;
- la metà delle vacanze pasquali previste dalla scuola, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore o con un altro;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, concordandone l'esatta decorrenza entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario (ad esempio, ponte di Ognissanti, 8 dicembre, 25 aprile ecc.) alternandosi l'uno con l'altro compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
12. Ciascun genitore, qualora le esigenze lavorative non consentano di tenere con sé i figli nel rispetto del calendario sopra determinato, dovrà preavvertire l'altro con almeno 24 ore di anticipo, convenendo diverse modalità e tempi di frequentazione.
13. Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie saranno ripartite al 50% tra i genitori, i quali dovranno comunicarsi al termine di ogni mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In difetto di risposta varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso;
14. Per spese straordinarie da sostenersi per le figlie devono intendersi quelle individuate nel seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia (baby sitter); b) viaggi e vacanze.
15. I ricorrenti danno atto di essere completamente autonomi e in grado di provvedere, con i rispettivi redditi, alle esigenze personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. - Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alle figlie ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine minimo di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
11/10/1985 e ato a LO (MO) il 20/10/1981 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alle figlie ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LAZISE (VR) procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2016, atto n.13, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale