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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18389/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
AB TR, con il patrocinio dell'avv. CUCU MIHAELA MANUELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
FA IN EL NZ, nato il [...] in [...] resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 3/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 23.10.2024
“chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare la separazione personale tra la sig.ra RU RI ed il sig. El OU HR
IN ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino” per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori AB TR e FA IN EL NZ contraevano matrimonio con rito civile in LIVORNO RA il 07.02.2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIVORNO
RA (atto n. 6 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23.10.2024, AB TR chiedeva unicamente a questo
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Con decreto del 31.10.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 12.2.2025.
All'udienza del 12.2.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace;
all'esito, il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra AB TR e FA IN EL
NZ ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3/4/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18389/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
AB TR, con il patrocinio dell'avv. CUCU MIHAELA MANUELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
FA IN EL NZ, nato il [...] in [...] resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 3/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 23.10.2024
“chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare la separazione personale tra la sig.ra RU RI ed il sig. El OU HR
IN ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino” per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori AB TR e FA IN EL NZ contraevano matrimonio con rito civile in LIVORNO RA il 07.02.2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIVORNO
RA (atto n. 6 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23.10.2024, AB TR chiedeva unicamente a questo
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Con decreto del 31.10.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 12.2.2025.
All'udienza del 12.2.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace;
all'esito, il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra AB TR e FA IN EL
NZ ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3/4/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.