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8 marzo 1989
8 marzo 1989
Art. 25. 1. Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , come modificato dall' articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e' sostituito dal seguente:
"Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria ".
Nota all'art. 25:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 338/1982 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza).
- Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.
Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'art. 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria.
Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".
"Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria ".
Nota all'art. 25:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 338/1982 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza).
- Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.
Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'art. 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria.
Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 03/11/2015, n. 12391Provvedimento: […] I – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera b) del punto 7 del bando in relazione agli artt. 25 della legge n. 53 del 1989 e 2, comma 2, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 160 del 2006. Insufficiente motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e per insussistenza di condotta non incensurabile. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Erronea valutazione di un singolo ed isolato fatto di assunzione di sostanza alcolica (con un tasso di poco superiore ai limiti di legge) commesso all'età di 25 anni e risalente nel tempo (anno 2008).Leggi di più...
- esclusione da concorso pubblico·
- sentenza di non luogo a procedere·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- risarcimento danni·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione·
- guida in stato di ebbrezza·
- misura cautelare·
- decreto penale di condanna·
- art. 2, comma 2, lettera b) del bando di concorso·
- requisiti morali e di condotta