Articolo 25 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53
Articolo 24Articolo 26
Versione
8 marzo 1989
Art. 25. 1. Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , come modificato dall' articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e' sostituito dal seguente:
"Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria ".
Nota all'art. 25:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 338/1982 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza).
- Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.
Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'art. 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria.
Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".
Entrata in vigore il 8 marzo 1989
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