TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 587
TAR
Decreto cautelare 24 maggio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
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Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
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Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto del presupposto e difetto di istruttoria

    Il Collegio ritiene che l'abusività dei locali, accertata e non sanabile, comporti la cessazione dell'attività come atto dovuto, indipendentemente dalla pendenza di procedimenti urbanistici o dal preavviso di rigetto, data la natura vincolata del potere esercitato.

  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 17 ter R.D. 773/1931

    La norma prevede una sospensione massima di tre mesi, finalizzata a consentire all'interessato di uniformarsi alle prescrizioni. In questo caso, il ricorrente ha beneficiato di misure cautelari che hanno prolungato tale periodo, rendendo la censura priva di consistenza.

  • Rigettato
    Modifica della destinazione d'uso dell'area

    L'atto di indirizzo e la sentenza che lo ha preceduto non elidono la legittimità del provvedimento impugnato, poiché la procedura per il permesso di costruire in sanatoria non è ancora definita e l'esito favorevole rimane un evento futuro e incerto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 587
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 587
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo