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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3731/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/03/2024 da
, c.f. , nata a [...] il [...], di Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, residente in [...],
e
, c.f. , nato a [...] il [...], di Parte_2 C.F._2
cittadinanza italiana, residente a [...], entrambi assistiti dall'Avv. Mario Restelli (c.f. ) del Foro di Milano, presso C.F._3
cui hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 06/04/2002
(anno 2002 - atto n. 237 - parte 2 - serie A - volume R03);
pagina 1 di 5 separati consensualmente con sentenza n. 1012/2024, R.G. 3731/2024/VG, emessa dal Tribunale di
Milano il 10/07/2024, depositata in Cancelleria il 17/07/2024 e passata in giudicato in pari data per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 c.p.c.; resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato su domanda cumulativa di separazione e divorzio con il figlio maggiorenne:
, c.f. , nato a [...] il [...], di cittadinanza Persona_1 C.F._4
italiana, residente in [...], non economicamente autosufficiente, il quale ha spiegato intervento adesivo volontario ex art. 105 co. 2 c.p.c. nel procedimento, assistito dall'Avv.
Mario Restelli (c.f. ) del Foro di Milano, presso cui ha eletto domicilio C.F._3
telematico;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. datato 19/03/2024 personalmente sottoscritto e depositato in data 28/03/2024, contenente dichiarazione di reciproco esonero dall'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti:
C O N D I Z I O N I :
A. a titolo di assegno divorzile, il signor verserà alla signora Parte_2 Parte_1 entro l'ultimo giorno di ogni mese con decorrenza dal deposito della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo di euro 1.000,00= (mille/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a partire dal quarto anno dalla data del ricorso;
B. l'obbligo del signor di cui al punto A che precede si intenderà automaticamente decaduto Pt_2
decorsi 8 (otto) anni dalla data del ricorso, ovvero prima di tale termine qualora:
(1) la signora passi a nuove nozze, ovvero ne risulti accertato l'avvio di una convivenza Pt_1
more uxorio o di una stabile coabitazione con terzi senza vincolo di parentela;
(2) al decorrere di 3 (tre) anni dalla data del ricorso, la signora abbia nel frattempo ereditato, Pt_1
o successivamente erediti, beni materiali o immateriali di valore complessivo superiore ad euro
75.000,00= (settantacinquemila/00);
pagina 2 di 5 C. a titolo di contributo al mantenimento del figlio , attualmente convivente con Persona_1
la madre, il padre continuerà a versare direttamente a lui, entro l'ultimo giorno di ogni mese, la somma di euro 600,00= (seicento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat con decorrenza dalla data del ricorso;
le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (secondo lo schema di cui alle Linee guida spese extra-assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti del 14/11/2017 in uso presso codesto Tribunale) resteranno ad esclusivo carico del padre;
D. con riferimento agli immobili di cui le parti sono comproprietarie pro indiviso in misura di 1/2 ciascuno indicati nel loro complesso come “ex casa coniugale”, sulla cui quota il marito ha costituito il diritto reale di abitazione ex art. 1022 e seguenti c.c. in favore della moglie come da punto 2 delle condizioni di separazione (con rinuncia a qualsivoglia indennizzo per l'uso esclusivo da parte della stessa), salvo verificarsi delle cause di decadenza di cui al punto 2/e delle richiamate condizioni separative in base al quale “il diritto di abitazione della signora Pt_1 decadrà in ipotesi di suo passaggio a nuove nozze, ovvero se ne risultasse accertato l'avvio di una convivenza more uxorio o di una stabile coabitazione con terzi senza vincolo di parentela”, il signor si impegna: Parte_2
(1) in deroga all'art. 1111 c.c. a non esercitare il diritto di domandare lo scioglimento giudiziale della comunione ordinaria sui suddetti beni;
dunque, la divisione e/o la messa in vendita dei cespiti potranno avvenire solo in caso di mutuo consenso dei comproprietari in ordine allo scioglimento;
in ogni caso, ove i comproprietari optassero per la vendita a terzi di uno o più di detti immobili, ciascuno di essi potrà esercitare il diritto di prelazione sulla quota dell'altro;
(2) in deroga all'art. 1025 c.c. e per la durata di 8 (otto) anni decorrenti dalla data del ricorso, a sostenere integralmente tutte le spese inerenti alla ex casa coniugale, nessuna esclusa, ivi dunque comprese le spese condominiali ordinarie e straordinarie, la manutenzione degli arredi, la riparazione e/o la sostituzione degli apparecchi elettrici, e così via;
E. tutti i costi del presente procedimento sono ad integrale carico del signor;
Pt_2
F. ogni diversa questione economica e patrimoniale, nessuna esclusa od eccettuata, è già stat a definita prima d'ora dalle parti che, con riferimento ai rapporti pregressi e salvo quanto indicato nelle presenti condizioni, si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Milano il 06/04/2002 da e;
Parte_1 Parte_2
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) COMPENSA fra le parti e spese di lite;
6) MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/03/2024 da
, c.f. , nata a [...] il [...], di Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, residente in [...],
e
, c.f. , nato a [...] il [...], di Parte_2 C.F._2
cittadinanza italiana, residente a [...], entrambi assistiti dall'Avv. Mario Restelli (c.f. ) del Foro di Milano, presso C.F._3
cui hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 06/04/2002
(anno 2002 - atto n. 237 - parte 2 - serie A - volume R03);
pagina 1 di 5 separati consensualmente con sentenza n. 1012/2024, R.G. 3731/2024/VG, emessa dal Tribunale di
Milano il 10/07/2024, depositata in Cancelleria il 17/07/2024 e passata in giudicato in pari data per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 c.p.c.; resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato su domanda cumulativa di separazione e divorzio con il figlio maggiorenne:
, c.f. , nato a [...] il [...], di cittadinanza Persona_1 C.F._4
italiana, residente in [...], non economicamente autosufficiente, il quale ha spiegato intervento adesivo volontario ex art. 105 co. 2 c.p.c. nel procedimento, assistito dall'Avv.
Mario Restelli (c.f. ) del Foro di Milano, presso cui ha eletto domicilio C.F._3
telematico;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. datato 19/03/2024 personalmente sottoscritto e depositato in data 28/03/2024, contenente dichiarazione di reciproco esonero dall'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti:
C O N D I Z I O N I :
A. a titolo di assegno divorzile, il signor verserà alla signora Parte_2 Parte_1 entro l'ultimo giorno di ogni mese con decorrenza dal deposito della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo di euro 1.000,00= (mille/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a partire dal quarto anno dalla data del ricorso;
B. l'obbligo del signor di cui al punto A che precede si intenderà automaticamente decaduto Pt_2
decorsi 8 (otto) anni dalla data del ricorso, ovvero prima di tale termine qualora:
(1) la signora passi a nuove nozze, ovvero ne risulti accertato l'avvio di una convivenza Pt_1
more uxorio o di una stabile coabitazione con terzi senza vincolo di parentela;
(2) al decorrere di 3 (tre) anni dalla data del ricorso, la signora abbia nel frattempo ereditato, Pt_1
o successivamente erediti, beni materiali o immateriali di valore complessivo superiore ad euro
75.000,00= (settantacinquemila/00);
pagina 2 di 5 C. a titolo di contributo al mantenimento del figlio , attualmente convivente con Persona_1
la madre, il padre continuerà a versare direttamente a lui, entro l'ultimo giorno di ogni mese, la somma di euro 600,00= (seicento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat con decorrenza dalla data del ricorso;
le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (secondo lo schema di cui alle Linee guida spese extra-assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti del 14/11/2017 in uso presso codesto Tribunale) resteranno ad esclusivo carico del padre;
D. con riferimento agli immobili di cui le parti sono comproprietarie pro indiviso in misura di 1/2 ciascuno indicati nel loro complesso come “ex casa coniugale”, sulla cui quota il marito ha costituito il diritto reale di abitazione ex art. 1022 e seguenti c.c. in favore della moglie come da punto 2 delle condizioni di separazione (con rinuncia a qualsivoglia indennizzo per l'uso esclusivo da parte della stessa), salvo verificarsi delle cause di decadenza di cui al punto 2/e delle richiamate condizioni separative in base al quale “il diritto di abitazione della signora Pt_1 decadrà in ipotesi di suo passaggio a nuove nozze, ovvero se ne risultasse accertato l'avvio di una convivenza more uxorio o di una stabile coabitazione con terzi senza vincolo di parentela”, il signor si impegna: Parte_2
(1) in deroga all'art. 1111 c.c. a non esercitare il diritto di domandare lo scioglimento giudiziale della comunione ordinaria sui suddetti beni;
dunque, la divisione e/o la messa in vendita dei cespiti potranno avvenire solo in caso di mutuo consenso dei comproprietari in ordine allo scioglimento;
in ogni caso, ove i comproprietari optassero per la vendita a terzi di uno o più di detti immobili, ciascuno di essi potrà esercitare il diritto di prelazione sulla quota dell'altro;
(2) in deroga all'art. 1025 c.c. e per la durata di 8 (otto) anni decorrenti dalla data del ricorso, a sostenere integralmente tutte le spese inerenti alla ex casa coniugale, nessuna esclusa, ivi dunque comprese le spese condominiali ordinarie e straordinarie, la manutenzione degli arredi, la riparazione e/o la sostituzione degli apparecchi elettrici, e così via;
E. tutti i costi del presente procedimento sono ad integrale carico del signor;
Pt_2
F. ogni diversa questione economica e patrimoniale, nessuna esclusa od eccettuata, è già stat a definita prima d'ora dalle parti che, con riferimento ai rapporti pregressi e salvo quanto indicato nelle presenti condizioni, si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Milano il 06/04/2002 da e;
Parte_1 Parte_2
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) COMPENSA fra le parti e spese di lite;
6) MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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