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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, composta dai Signori Magistrati:
dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 41/2024 vertente tra
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Roma (c.f. ) del C.F._1 C.F._2
Foro di NE ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Ceccano (Fr), via Principe
Umberto n. 72
APPELLANTE
E
, nata il [...] a [...] (c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Emanuele Carbone (c.f. ) ed elettivamente domiciliate presso il C.F._4
Suo studio, in NE (Fr), via Marcello Mastroianni n. 14
APPELLATA
nonché
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 746/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di
NE nel Proc. R.G. 944/2021 per lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
, pubblicata il 05.07.2023. Controparte_1
Conclusioni: R.G. 41/2024
per l'appellante:
“Voglia ll'Ecc.ma Corte in parziale riforma della sentenza n. 746/2023 del 04.07.2023 emessa dal
Tribunale di NE, in composizione collegiale, Giudice Relatore dr.ssa Di Nicola:
- Disporre che nessuna somma a titolo di mantenimento e/o assegno di divorzio debba essere versata dal signor favore della sig.ra , non sussistendone I Parte_1 Controparte_1 presupposti di legge e di ragione;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, Voglia ridurre l'importo dell'assegno di divorizio stabilito in sentenza in euro 300,00 mensili, nella somma ritenuta di giustizia, per le motivazioni di cui in premessa,
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, provvedere come segue:
- nel merito: rigettare l'appello proposto dal rché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- confermare la sentenza n. 746/2023, Cron 7652/2023, pronunciata dal Tribunale Civile di NE, in composizione collegiale, Giudice relatore Dott.ssa Di Nicola, in data 04.07.2023;
Il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa oltre interessi IVA CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
hanno contratto matrimonio civile in data 14.12.2003. Dal Parte_1 Controparte_1 suddetto matrimonio, non sono nati figli.
A seguito del deterioramento dei rapporti tra i coniugi, gli stessi sono pervenuti a una separazione consensuale. In data 24.12.2018, il Tribunale di NE ha omologato le condizioni di separazione consensuale che prevedevano, tra l'altro, l'obbligo in capo al i corrispondere alla Pt_1 CP_1
l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento.
Con ricorso depositato in data 31.03.2021 il a adito il Tribunale di NE chiedendo lo Pt_1 scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) il sig. sterà ad abitare la casa coniugale sita in Arnara (Fr), via Colle Cellorco Pt_1
n. 4 di sua proprietà esclusiva;
c) nessuna somma a titolo di mantenimento e/o assegno di divorzio verrà versata dal favore della sig.ra . Pt_1 CP_1
La resistente, sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita nella fase presidenziale dello stesso.
Con ordinanza del 07.07.2021 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, con i quali è stato confermato il regime economico e personale in atto tra le parti, come risultante dalle condizioni di separazione consensuale. È stato inoltre nominato il G.I., davanti al quale le parti sono state rimesse per la fase di merito. R.G. 41/2024
La resistente, costituitasi nella fase contenziosa del giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione e dell'assegno di mantenimento, nella misura di euro 300,00 mensili, con ordine di versamento diretto a carico dell'INPS, dal quale il ercepisce l'emolumento pensionistico, essendosi costui dimostrato Pt_1 inadempiente.
Depositate le memorie ex. art 183, co. 6 c.p.c., in difetto di istanze istruttorie ammissibili, all'udienza del 21.03.2023 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui entrambe le parti si sono avvalse.
Con sentenza n. 746/2023, pronunciata il 4.07.2023 e pubblicata il 05.07.2023, il Tribunale di NE ha così deciso: “dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14.12.2003 tra Parte_1
e ; manda al cancelliere di trasmettere ex art 10 legge n. 898/1970 copia autentica Controparte_1 della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Arnara per le annotazione di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.200 n. 396; pone a carico del bbligo Parte_1 di corrispondere a la somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese in contanti, vaglia postale, conto corrente bancario o altra equipollente con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat;
nulla sulla casa coniugale;
compensa integralmente le spese di lite”.
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 3.01.2024, ha proposto appello Parte_1 impugnando la sola pronuncia relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
e formulando i seguenti motivi:
[...]
1) In via preliminare: ERRONEA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA
SENTENZA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE – ASSENZA DI NOTIFICAZIONE TRA LE PARTI –
OPERATIVITA' DELL'ART 327 C.P.C.
2) ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNO DIVORZILE – VIOLAZIONE ED
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART 5, CO. 6 L. 898/1970
In ordine all' ”an”, l'appellante ha osservato che la sentenza risulta viziata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile. Dopo aver rimarcato la triplice natura dell'assegno divorzile, ovvero la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, l'appellante ha sottolineato che per la percezione dello stesso non è sufficiente il solo squilibrio economico tra le parti, essendo necessario che lo stesso sia stato causato dal sacrificio che un coniuge ha fatto nei confronti dell'altro per far fronte ad esigenze familiari, oltre alla valutazione circa l'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi necessari per l'autosufficienza.
Nel caso di specie, egli ha ritenuto insussistente il difetto di sproporzione economica tra le parti. Ha evidenziato, in primo luogo, l'assenza di qualsiasi prova della suddetta sproporzione, stante la mancata presentazione in giudizio di qualsivoglia documentazione reddituale da parte della sig.ra . CP_1
Inoltre, sebbene egli disponga di una casa di proprietà e di un'auto, ha rimarcato la sua difficoltà nel far fronte a tutte le spese ed al proprio sostentamento, con una pensione di appena € 900,00 mensili.
Relativamente alla componente perequativa-compensativa, ha sottolineato che la non CP_1 abbia dato alcun contributo al ménage familiare, non essendosi dovuta occupare di figli, né della madre di lui, e avendo ella del tutto autonomamente deciso di abbandonare qualsiasi attività R.G. 41/2024
lavorativa. La stessa non aveva pertanto fatto alcun sacrificio nell'interesse della famiglia, né aveva apportato alla stessa alcun incremento patrimoniale.
Ha ritenuto inoltre insussistente l'incapacità di sostentamento o la oggettiva incapacità di procurarsi i mezzi necessari per vivere, per essere la dotata di piena capacità lavorativa, CP_1 eventualmente come badante, lavoro che svolgeva prima del loro matrimonio. A tal fine, l'appellante ha sottolineato che la conoscenza dell'italiano e le competenze professionali dell'interessata erano le stesse, se non addirittura accresciute, del periodo prima del matrimonio, in cui lavorava proprio come badante. Pertanto, secondo l'appellante, non vi erano ragioni per affermare, come invece fatto dal
Tribunale di NE, la incapacità lavorativa dell'appellata a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana e delle limitate competenze professionali. Il a insistito piuttosto sull'assenza di Pt_1 volontà della signora di reperire un lavoro, testimoniata dal fatto che la stessa risultava iscritta nelle liste del centro dell'impiego solo dal 2021, ovvero solo successivamente alla introduzione del giudizio di divorzio.
Infine, ha sottolineato che il Tribunale sarebbe caduto in errore nel ritenere la VY incapace di reperire lavoro stante la sua età e la sua patologia, rilevando la totale assenza di documentazione concernente le condizioni di salute della resistente.
In ordine al quantum, in via subordinata, l'appellante ha contestato l'ammontare dell'assegno divorzile stabilito con la sentenza impugnata, ritenendolo sproporzionato. Ha rimarcato, in primo luogo, il minimo contributo che la aveva apportato alla vita familiare e la necessità di differenziare CP_1
l'importo stabilito in sede di separazione da quello che dovrebbe essere riconosciuto in sede di divorzio, stante la diversa finalità dei due assegni.
In secondo luogo, ha lamentato la evidente sproporzione tra l'assegno divorzile di € 300,00 mensili e la pensione da lui percepita, pari a € 900,00 al mese, rilevando che il tribunale sarebbe caduto in errore nel considerare non influenti le spese che il eve sostenere per la gestione della sua Pt_1 proprietà e dell'auto.
L'appellante ha concluso richiamando tutto quanto domandato, eccepito, dedotto e prodotto nel giudizio di primo grado e chiedendo di riformare la sentenza appellata e di revocare l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile di euro 300,00. In via subordinata, CP_1 ha chiesto di ridurre l'importo di tale assegno.
Con decreto del 22 gennaio 2024 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27 marzo 2025, assegnando al ricorrente termine fino al 30 giugno 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, e alla appellata termine fino al
30 novembre 2025 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente in data 21.11.2024 si è costituita l'appellata, contestando tutto quanto affermato dall'appellante. In particolare, la ha ribadito di essersi presa cura CP_1 della madre del er lungo tempo, senza aver avuto la possibilità di migliorare le proprie Pt_1 capacità linguistiche e professionali, così sacrificandosi in favore della famiglia. Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza n. 746/2023.
Con decreto del 9 settembre 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 9 ottobre 2025 con il R.G. 41/2024
deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Entrambi i procuratori delle parti hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza, ciascuno insistendo nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante contesta la erroneità della attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza oggetto di impugnazione.
Afferma il e la sentenza di primo grado non è stata notificata alle parti, motivo per cui il Pt_1 termine applicabile ai fini del passaggio in giudicato è quello c.d. “lungo”, di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte relativa allo status che per quella relativa alle statuizioni economiche. Deduce, pertanto che l'appello deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo stata la sentenza pubblicata il 5 luglio
2023 e il ricorso depositato il 3 gennaio 2024.
Rileva questa Corte che, come del resto ammesso dallo stesso appellante, la attestazione relativa all'avvenuto passaggio in giudicato attiene alla sola pronuncia sullo status, relativamente alla quale, in mancanza di impugnazione, ricorrono incontestabilmente i presupposti di cui all'articolo 324 c.p.c..
Con riferimento, invece, alle statuizioni relative alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, va osservato che la tempestiva proposizione del gravame ne ha impedito il passaggio in giudicato, con conseguente ammissibilità dell'appello.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sua ex moglie, rilevando, specificamente, che il Tribunale di
NE avrebbe errato nel ritenere provato un attuale squilibrio economico tra le parti, stante la omessa produzione della documentazione reddituale da parte della . CP_1
Lamenta, inoltre, la mancanza della componente perequativa-compensativa dell'assegno in questione, per non avere la sacrificato alcuna attività professionale, né apportato alcun contributo al CP_1 patrimonio coniugale o del singolo. Aggiunge che la suddetta non risulta attualmente impossibilitata a trovare un'occupazione né per ragioni di salute, né per asserite difficoltà di comprensione della lingua italiana o insufficiente capacità professionale.
L'appellata, da parte sua, insiste sui sacrifici da lei fatti nell'interesse della famiglia, deducendo di essersi occupata della anziana madre del enza percepire alcuna retribuzione. Pt_1
Ciò premesso, a parere di questa Corte deve ritenersi corretta la ricostruzione del Tribunale di
NE relativamente all'an dell'assegno di divorzio.
È oramai nota la triplice natura dell'assegno divorzile, sancita dalle S.U. n. 18287 dell'11.07.2018 e ribadita dalle S.U. n. 35385 del 18.12.2023: esso comprende, infatti, una componente assistenziale ed una componente perequativa-compensativa. Il giudice, nel predisporre l'assegno divorzile, deve infatti tener sempre conto delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dei redditi di entrambi. I suddetti criteri vanno sempre valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Al termine della suddetta valutazione, il giudice disporrà l'obbligo per un coniuge di somministrare R.G. 41/2024
periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Risulta pertanto necessario valutare se lo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniale delle parti sia dovuto anche al contributo che uno dei coniugi ha fornito al ménage familiare, sacrificando le proprie aspettative reddituali, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Nel caso de quo, risulta esistente uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi. L'appellante infatti, dispone di una casa di proprietà e di un'automobile, e percepisce un'entrata fissa, a titolo di pensione, pari a euro 900,00.
La VY invece, non risulta essere titolare di alcun immobile, e vive attualmente a casa di sua figlia, nata da una precedente relazione, stante l'impossibilità, per lei, di pagare un canone di locazione.
Risulta iscritta nelle liste del centro per l'impiego dal 2021. Non vi sono ulteriori prove relative al suo status lavorativo, non avendo la stessa fornito autocertificazioni o altri documenti reddituali.
Con riferimento alla componente perequativa-compensativa nella quale deve essere calato lo squilibrio economico tra gli ex coniugi, non è contestato che la VY si è occupata della anziana madre del er circa sette anni, consentendo allo stesso di dedicarsi liberamente e serenamente Pt_1 al suo lavoro, percependo la relativa retribuzione senza doverla, tra l'altro, utilizzare per pagare una badante. Pertanto, sebbene la madre del a morta nel 2011, ciò non toglie che per i primi sette Pt_1 anni di matrimonio la abbia occupato il proprio tempo e le proprie energie per prendersi CP_1 cura della madre dell'appellante, oltre che della casa coniugale.
Ritiene pertanto questa Corte che correttamente il Tribunale di NE ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'assegnazione dell'assegno divorzile in favore della . Ed invero, nel quadro CP_1 generale della situazione delle parti, da un lato vi è il on una casa di proprietà ed un'entrata Pt_1 che, seppur non cospicua, è comunque continuativa e sicura e, dall'altro, la , attualmente CP_1 priva di occupazione e di reddito. I suddetti elementi devono essere valorizzati anche in relazione alla durata del rapporto coniugale (quindici anni, fino alla separazione, venti anni, fino al divorzio) e alla circostanza che la ha prestato assistenza alla madre del a prima che durante il CP_1 Pt_1 matrimonio, senza percepire alcun compenso (circostanze non contestate dal ricorrente e che pertanto si assumono pacifiche), oltre a dedicarsi alla cura della casa.
Con ulteriore motivo, ntesta il quantum dell'assegno divorzile, chiedendo, in via subordinata, Pt_1 di ridurne l'importo.
Tale motivo deve essere accolto. Infatti, la somma di € 300,00 mensili, stabilita dal primo giudice, appare del tutto sproporzionata rispetto al reddito percepito dal ari a € 900,00, somma con Pt_1 la quale l'interessato deve affrontare il suo mantenimento ordinario.
Deve rilevarsi che l'ammontare dell'assegno stabilito dal primo giudice corrisponde a quanto convenuto tra le parti in sede di separazione consensuale. Tale condizione non può, tuttavia, ritenersi assolutamente vincolante in sede di scioglimento del matrimonio, essendo pacifico che l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno due finalità diverse. Ed invero, durante la separazione il legame coniugale persiste, e ciò implica il permanere della solidarietà economica tra le parti. Da ciò deriva che l'assegno di mantenimento mira a garantire al coniuge più debole il godimento del R.G. 41/2024
medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Diversamente, l'assegno divorzile mira a garantire l'autosufficienza economica dell'ex coniuge, senza necessariamente preservare lo standard di vita matrimoniale.
Nel caso di specie, considerate le condizioni economiche del a somma di euro 300,00 risulta Pt_1 sproporzionata, in quanto rappresenta un terzo degli esigui introiti mensili dell'obbligato.
Inoltre, sebbene abbia fornito un contributo alla vita familiare, occupandosi prima della CP_1 madre del , alla morte di questa avvenuta nel 2011, esclusivamente della casa, la somma di Pt_1 euro 300,00 risulta non adeguata rispetto al suddetto contributo.
Alla luce di ciò, si ridetermina in questa sede l'assegno in euro 150,00 mensili.
Le spese, in ragione del solo parziale accoglimento dell'appello (esclusivamente sul quantum) vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da n ricorso depositato il 3 gennaio 2024 avverso la Parte_1 sentenza n. 746/2023 emessa dal Tribunale di NE il 4 luglio 2023, a definizione della causa iscritta al n. 944/2021 R.G., di scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 Controparte_1 nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata
(punto 3), che conferma nel resto, pone a carico di bbligo di Parte_1 corrispondere a la somma di euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla data Controparte_1 di pubblicazione della sentenza di primo grado;
2) Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Camilla Raco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, composta dai Signori Magistrati:
dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 41/2024 vertente tra
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Roma (c.f. ) del C.F._1 C.F._2
Foro di NE ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Ceccano (Fr), via Principe
Umberto n. 72
APPELLANTE
E
, nata il [...] a [...] (c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Emanuele Carbone (c.f. ) ed elettivamente domiciliate presso il C.F._4
Suo studio, in NE (Fr), via Marcello Mastroianni n. 14
APPELLATA
nonché
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 746/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di
NE nel Proc. R.G. 944/2021 per lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
, pubblicata il 05.07.2023. Controparte_1
Conclusioni: R.G. 41/2024
per l'appellante:
“Voglia ll'Ecc.ma Corte in parziale riforma della sentenza n. 746/2023 del 04.07.2023 emessa dal
Tribunale di NE, in composizione collegiale, Giudice Relatore dr.ssa Di Nicola:
- Disporre che nessuna somma a titolo di mantenimento e/o assegno di divorzio debba essere versata dal signor favore della sig.ra , non sussistendone I Parte_1 Controparte_1 presupposti di legge e di ragione;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, Voglia ridurre l'importo dell'assegno di divorizio stabilito in sentenza in euro 300,00 mensili, nella somma ritenuta di giustizia, per le motivazioni di cui in premessa,
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, provvedere come segue:
- nel merito: rigettare l'appello proposto dal rché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- confermare la sentenza n. 746/2023, Cron 7652/2023, pronunciata dal Tribunale Civile di NE, in composizione collegiale, Giudice relatore Dott.ssa Di Nicola, in data 04.07.2023;
Il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa oltre interessi IVA CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
hanno contratto matrimonio civile in data 14.12.2003. Dal Parte_1 Controparte_1 suddetto matrimonio, non sono nati figli.
A seguito del deterioramento dei rapporti tra i coniugi, gli stessi sono pervenuti a una separazione consensuale. In data 24.12.2018, il Tribunale di NE ha omologato le condizioni di separazione consensuale che prevedevano, tra l'altro, l'obbligo in capo al i corrispondere alla Pt_1 CP_1
l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento.
Con ricorso depositato in data 31.03.2021 il a adito il Tribunale di NE chiedendo lo Pt_1 scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) il sig. sterà ad abitare la casa coniugale sita in Arnara (Fr), via Colle Cellorco Pt_1
n. 4 di sua proprietà esclusiva;
c) nessuna somma a titolo di mantenimento e/o assegno di divorzio verrà versata dal favore della sig.ra . Pt_1 CP_1
La resistente, sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita nella fase presidenziale dello stesso.
Con ordinanza del 07.07.2021 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, con i quali è stato confermato il regime economico e personale in atto tra le parti, come risultante dalle condizioni di separazione consensuale. È stato inoltre nominato il G.I., davanti al quale le parti sono state rimesse per la fase di merito. R.G. 41/2024
La resistente, costituitasi nella fase contenziosa del giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione e dell'assegno di mantenimento, nella misura di euro 300,00 mensili, con ordine di versamento diretto a carico dell'INPS, dal quale il ercepisce l'emolumento pensionistico, essendosi costui dimostrato Pt_1 inadempiente.
Depositate le memorie ex. art 183, co. 6 c.p.c., in difetto di istanze istruttorie ammissibili, all'udienza del 21.03.2023 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui entrambe le parti si sono avvalse.
Con sentenza n. 746/2023, pronunciata il 4.07.2023 e pubblicata il 05.07.2023, il Tribunale di NE ha così deciso: “dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14.12.2003 tra Parte_1
e ; manda al cancelliere di trasmettere ex art 10 legge n. 898/1970 copia autentica Controparte_1 della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Arnara per le annotazione di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.200 n. 396; pone a carico del bbligo Parte_1 di corrispondere a la somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese in contanti, vaglia postale, conto corrente bancario o altra equipollente con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat;
nulla sulla casa coniugale;
compensa integralmente le spese di lite”.
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 3.01.2024, ha proposto appello Parte_1 impugnando la sola pronuncia relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
e formulando i seguenti motivi:
[...]
1) In via preliminare: ERRONEA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA
SENTENZA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE – ASSENZA DI NOTIFICAZIONE TRA LE PARTI –
OPERATIVITA' DELL'ART 327 C.P.C.
2) ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNO DIVORZILE – VIOLAZIONE ED
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART 5, CO. 6 L. 898/1970
In ordine all' ”an”, l'appellante ha osservato che la sentenza risulta viziata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile. Dopo aver rimarcato la triplice natura dell'assegno divorzile, ovvero la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, l'appellante ha sottolineato che per la percezione dello stesso non è sufficiente il solo squilibrio economico tra le parti, essendo necessario che lo stesso sia stato causato dal sacrificio che un coniuge ha fatto nei confronti dell'altro per far fronte ad esigenze familiari, oltre alla valutazione circa l'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi necessari per l'autosufficienza.
Nel caso di specie, egli ha ritenuto insussistente il difetto di sproporzione economica tra le parti. Ha evidenziato, in primo luogo, l'assenza di qualsiasi prova della suddetta sproporzione, stante la mancata presentazione in giudizio di qualsivoglia documentazione reddituale da parte della sig.ra . CP_1
Inoltre, sebbene egli disponga di una casa di proprietà e di un'auto, ha rimarcato la sua difficoltà nel far fronte a tutte le spese ed al proprio sostentamento, con una pensione di appena € 900,00 mensili.
Relativamente alla componente perequativa-compensativa, ha sottolineato che la non CP_1 abbia dato alcun contributo al ménage familiare, non essendosi dovuta occupare di figli, né della madre di lui, e avendo ella del tutto autonomamente deciso di abbandonare qualsiasi attività R.G. 41/2024
lavorativa. La stessa non aveva pertanto fatto alcun sacrificio nell'interesse della famiglia, né aveva apportato alla stessa alcun incremento patrimoniale.
Ha ritenuto inoltre insussistente l'incapacità di sostentamento o la oggettiva incapacità di procurarsi i mezzi necessari per vivere, per essere la dotata di piena capacità lavorativa, CP_1 eventualmente come badante, lavoro che svolgeva prima del loro matrimonio. A tal fine, l'appellante ha sottolineato che la conoscenza dell'italiano e le competenze professionali dell'interessata erano le stesse, se non addirittura accresciute, del periodo prima del matrimonio, in cui lavorava proprio come badante. Pertanto, secondo l'appellante, non vi erano ragioni per affermare, come invece fatto dal
Tribunale di NE, la incapacità lavorativa dell'appellata a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana e delle limitate competenze professionali. Il a insistito piuttosto sull'assenza di Pt_1 volontà della signora di reperire un lavoro, testimoniata dal fatto che la stessa risultava iscritta nelle liste del centro dell'impiego solo dal 2021, ovvero solo successivamente alla introduzione del giudizio di divorzio.
Infine, ha sottolineato che il Tribunale sarebbe caduto in errore nel ritenere la VY incapace di reperire lavoro stante la sua età e la sua patologia, rilevando la totale assenza di documentazione concernente le condizioni di salute della resistente.
In ordine al quantum, in via subordinata, l'appellante ha contestato l'ammontare dell'assegno divorzile stabilito con la sentenza impugnata, ritenendolo sproporzionato. Ha rimarcato, in primo luogo, il minimo contributo che la aveva apportato alla vita familiare e la necessità di differenziare CP_1
l'importo stabilito in sede di separazione da quello che dovrebbe essere riconosciuto in sede di divorzio, stante la diversa finalità dei due assegni.
In secondo luogo, ha lamentato la evidente sproporzione tra l'assegno divorzile di € 300,00 mensili e la pensione da lui percepita, pari a € 900,00 al mese, rilevando che il tribunale sarebbe caduto in errore nel considerare non influenti le spese che il eve sostenere per la gestione della sua Pt_1 proprietà e dell'auto.
L'appellante ha concluso richiamando tutto quanto domandato, eccepito, dedotto e prodotto nel giudizio di primo grado e chiedendo di riformare la sentenza appellata e di revocare l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile di euro 300,00. In via subordinata, CP_1 ha chiesto di ridurre l'importo di tale assegno.
Con decreto del 22 gennaio 2024 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27 marzo 2025, assegnando al ricorrente termine fino al 30 giugno 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, e alla appellata termine fino al
30 novembre 2025 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente in data 21.11.2024 si è costituita l'appellata, contestando tutto quanto affermato dall'appellante. In particolare, la ha ribadito di essersi presa cura CP_1 della madre del er lungo tempo, senza aver avuto la possibilità di migliorare le proprie Pt_1 capacità linguistiche e professionali, così sacrificandosi in favore della famiglia. Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza n. 746/2023.
Con decreto del 9 settembre 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 9 ottobre 2025 con il R.G. 41/2024
deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Entrambi i procuratori delle parti hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza, ciascuno insistendo nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante contesta la erroneità della attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza oggetto di impugnazione.
Afferma il e la sentenza di primo grado non è stata notificata alle parti, motivo per cui il Pt_1 termine applicabile ai fini del passaggio in giudicato è quello c.d. “lungo”, di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte relativa allo status che per quella relativa alle statuizioni economiche. Deduce, pertanto che l'appello deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo stata la sentenza pubblicata il 5 luglio
2023 e il ricorso depositato il 3 gennaio 2024.
Rileva questa Corte che, come del resto ammesso dallo stesso appellante, la attestazione relativa all'avvenuto passaggio in giudicato attiene alla sola pronuncia sullo status, relativamente alla quale, in mancanza di impugnazione, ricorrono incontestabilmente i presupposti di cui all'articolo 324 c.p.c..
Con riferimento, invece, alle statuizioni relative alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, va osservato che la tempestiva proposizione del gravame ne ha impedito il passaggio in giudicato, con conseguente ammissibilità dell'appello.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sua ex moglie, rilevando, specificamente, che il Tribunale di
NE avrebbe errato nel ritenere provato un attuale squilibrio economico tra le parti, stante la omessa produzione della documentazione reddituale da parte della . CP_1
Lamenta, inoltre, la mancanza della componente perequativa-compensativa dell'assegno in questione, per non avere la sacrificato alcuna attività professionale, né apportato alcun contributo al CP_1 patrimonio coniugale o del singolo. Aggiunge che la suddetta non risulta attualmente impossibilitata a trovare un'occupazione né per ragioni di salute, né per asserite difficoltà di comprensione della lingua italiana o insufficiente capacità professionale.
L'appellata, da parte sua, insiste sui sacrifici da lei fatti nell'interesse della famiglia, deducendo di essersi occupata della anziana madre del enza percepire alcuna retribuzione. Pt_1
Ciò premesso, a parere di questa Corte deve ritenersi corretta la ricostruzione del Tribunale di
NE relativamente all'an dell'assegno di divorzio.
È oramai nota la triplice natura dell'assegno divorzile, sancita dalle S.U. n. 18287 dell'11.07.2018 e ribadita dalle S.U. n. 35385 del 18.12.2023: esso comprende, infatti, una componente assistenziale ed una componente perequativa-compensativa. Il giudice, nel predisporre l'assegno divorzile, deve infatti tener sempre conto delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dei redditi di entrambi. I suddetti criteri vanno sempre valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Al termine della suddetta valutazione, il giudice disporrà l'obbligo per un coniuge di somministrare R.G. 41/2024
periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Risulta pertanto necessario valutare se lo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniale delle parti sia dovuto anche al contributo che uno dei coniugi ha fornito al ménage familiare, sacrificando le proprie aspettative reddituali, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Nel caso de quo, risulta esistente uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi. L'appellante infatti, dispone di una casa di proprietà e di un'automobile, e percepisce un'entrata fissa, a titolo di pensione, pari a euro 900,00.
La VY invece, non risulta essere titolare di alcun immobile, e vive attualmente a casa di sua figlia, nata da una precedente relazione, stante l'impossibilità, per lei, di pagare un canone di locazione.
Risulta iscritta nelle liste del centro per l'impiego dal 2021. Non vi sono ulteriori prove relative al suo status lavorativo, non avendo la stessa fornito autocertificazioni o altri documenti reddituali.
Con riferimento alla componente perequativa-compensativa nella quale deve essere calato lo squilibrio economico tra gli ex coniugi, non è contestato che la VY si è occupata della anziana madre del er circa sette anni, consentendo allo stesso di dedicarsi liberamente e serenamente Pt_1 al suo lavoro, percependo la relativa retribuzione senza doverla, tra l'altro, utilizzare per pagare una badante. Pertanto, sebbene la madre del a morta nel 2011, ciò non toglie che per i primi sette Pt_1 anni di matrimonio la abbia occupato il proprio tempo e le proprie energie per prendersi CP_1 cura della madre dell'appellante, oltre che della casa coniugale.
Ritiene pertanto questa Corte che correttamente il Tribunale di NE ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'assegnazione dell'assegno divorzile in favore della . Ed invero, nel quadro CP_1 generale della situazione delle parti, da un lato vi è il on una casa di proprietà ed un'entrata Pt_1 che, seppur non cospicua, è comunque continuativa e sicura e, dall'altro, la , attualmente CP_1 priva di occupazione e di reddito. I suddetti elementi devono essere valorizzati anche in relazione alla durata del rapporto coniugale (quindici anni, fino alla separazione, venti anni, fino al divorzio) e alla circostanza che la ha prestato assistenza alla madre del a prima che durante il CP_1 Pt_1 matrimonio, senza percepire alcun compenso (circostanze non contestate dal ricorrente e che pertanto si assumono pacifiche), oltre a dedicarsi alla cura della casa.
Con ulteriore motivo, ntesta il quantum dell'assegno divorzile, chiedendo, in via subordinata, Pt_1 di ridurne l'importo.
Tale motivo deve essere accolto. Infatti, la somma di € 300,00 mensili, stabilita dal primo giudice, appare del tutto sproporzionata rispetto al reddito percepito dal ari a € 900,00, somma con Pt_1 la quale l'interessato deve affrontare il suo mantenimento ordinario.
Deve rilevarsi che l'ammontare dell'assegno stabilito dal primo giudice corrisponde a quanto convenuto tra le parti in sede di separazione consensuale. Tale condizione non può, tuttavia, ritenersi assolutamente vincolante in sede di scioglimento del matrimonio, essendo pacifico che l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno due finalità diverse. Ed invero, durante la separazione il legame coniugale persiste, e ciò implica il permanere della solidarietà economica tra le parti. Da ciò deriva che l'assegno di mantenimento mira a garantire al coniuge più debole il godimento del R.G. 41/2024
medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Diversamente, l'assegno divorzile mira a garantire l'autosufficienza economica dell'ex coniuge, senza necessariamente preservare lo standard di vita matrimoniale.
Nel caso di specie, considerate le condizioni economiche del a somma di euro 300,00 risulta Pt_1 sproporzionata, in quanto rappresenta un terzo degli esigui introiti mensili dell'obbligato.
Inoltre, sebbene abbia fornito un contributo alla vita familiare, occupandosi prima della CP_1 madre del , alla morte di questa avvenuta nel 2011, esclusivamente della casa, la somma di Pt_1 euro 300,00 risulta non adeguata rispetto al suddetto contributo.
Alla luce di ciò, si ridetermina in questa sede l'assegno in euro 150,00 mensili.
Le spese, in ragione del solo parziale accoglimento dell'appello (esclusivamente sul quantum) vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da n ricorso depositato il 3 gennaio 2024 avverso la Parte_1 sentenza n. 746/2023 emessa dal Tribunale di NE il 4 luglio 2023, a definizione della causa iscritta al n. 944/2021 R.G., di scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 Controparte_1 nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata
(punto 3), che conferma nel resto, pone a carico di bbligo di Parte_1 corrispondere a la somma di euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla data Controparte_1 di pubblicazione della sentenza di primo grado;
2) Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Camilla Raco