Art. 3.
I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all' art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, ai tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.
I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all' art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, ai tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.