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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 07/04/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 40386 /2024 R.G. promossa
Da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv.to VILUCCHI FRANCESCO MARIA ,
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato ,
resistente
CP_ Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 e ritualmente notificato, e Parte_3 [...]
quali eredi di deceduta il 12.11.2022, premesso di avere ottenuto il Parte_4 Parte_2
riconoscimento in via amministrativa sugli atti del requisito sanitario relativo all'indennità di CP_ accompagnamento , lamentava che l' non aveva dato seguito al pagamento dei ratei;
chiedeva
1 CP_ al Tribunale di dichiarare il diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa.
CP_ L' si è costituito, rappresentando : “in data 08/09/2023 è stata liquidata la Prestazione invocata n. 044-701207552404, debitamente comunicata agli eredi (vedasi Allegato 1). Al momento della liquidazione del rateo agli eredi non è stato possibile procedere in quanto le coordinate bancarie di entrambi i beneficiari risultano variate. L'Ufficio competente ha provveduto a richiedere i nuovi iban tramite pec all'avvocato che li rappresenta (vedasi allegato2), oggi in corso di validazione al fine di perfezionare i pagamenti. In particolare, la sede zonale competente ha inviato una PEC di sollecito per la trasmissione della domanda telematica di ratei agli eredi per il corretto pagamento delle percentuali spettanti, come da normativa vigente (modello AP23). Senza di essa, non è possibile procedere al pagamento”.
Concludeva come segue: “- dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso con compensazione delle spese, alla luce di tutto quanto sopra dedotto e allegato, ed in particolare tenuto conto del principio di diritto che impone a parte creditrice il dovere di collaborazione per rendere possibile l'adempimento”.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito sanitario e della notifica della modulistica richiesta (AP70 in data 27.2.23, AP23 in data 7.6.24); pertanto era decorso, al momento del deposito del ricorso, il termine di 120 giorni concesso all'ente per provvedere al pagamento.
CP_ Nessun rilevo può avere la comunicazione dell' intervenuta solo il 27.3.2025, con la quale si comunica che l'Iban è variato: di ciò non si ha traccia alcuna e parte ricorrente ha dichiarato di avere ritrasmesso lo stesso Iban in precedenza inviata, con il che deve ritenersi che la richiesta del
27.3.2025 sia stata solo uno strumento per prolungare il termine già scaduto.
CP_ Né parte ricorrente ha ammesso sia stato versato alcunchè nonostante l abbia dedotto circa l'avvenuta liquidazione.
2 Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010.
L'art.445 bis cpc inoltre prevede al comma 5, in caso di omologa, che il pagamento avvenga entro il termine di 120 giorni , “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente”.
L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
3 Da questo momento potrà decorrere il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
CP_ Nel caso di specie, la documentazione di rito è stata trasmessa all' (v. mod. AP23) e l'ente non ha fornito la prova specifica di ostacoli riscontrati nel pagamento, avendoli solo dedotti ma non dimostrati.
CP_ Deve dichiararsi quindi il diritto della parte ricorrente a percepire dall' l'indennità in oggetto in misura di legge a far data dalla domanda , oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando :
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 in misura di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa e fino al decesso e per l'effetto CP_ condanna l' ad erogare la relativa prestazione, oltre interessi come per legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre 15%, oltre contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 07/04/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 40386 /2024 R.G. promossa
Da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv.to VILUCCHI FRANCESCO MARIA ,
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato ,
resistente
CP_ Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 e ritualmente notificato, e Parte_3 [...]
quali eredi di deceduta il 12.11.2022, premesso di avere ottenuto il Parte_4 Parte_2
riconoscimento in via amministrativa sugli atti del requisito sanitario relativo all'indennità di CP_ accompagnamento , lamentava che l' non aveva dato seguito al pagamento dei ratei;
chiedeva
1 CP_ al Tribunale di dichiarare il diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa.
CP_ L' si è costituito, rappresentando : “in data 08/09/2023 è stata liquidata la Prestazione invocata n. 044-701207552404, debitamente comunicata agli eredi (vedasi Allegato 1). Al momento della liquidazione del rateo agli eredi non è stato possibile procedere in quanto le coordinate bancarie di entrambi i beneficiari risultano variate. L'Ufficio competente ha provveduto a richiedere i nuovi iban tramite pec all'avvocato che li rappresenta (vedasi allegato2), oggi in corso di validazione al fine di perfezionare i pagamenti. In particolare, la sede zonale competente ha inviato una PEC di sollecito per la trasmissione della domanda telematica di ratei agli eredi per il corretto pagamento delle percentuali spettanti, come da normativa vigente (modello AP23). Senza di essa, non è possibile procedere al pagamento”.
Concludeva come segue: “- dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso con compensazione delle spese, alla luce di tutto quanto sopra dedotto e allegato, ed in particolare tenuto conto del principio di diritto che impone a parte creditrice il dovere di collaborazione per rendere possibile l'adempimento”.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito sanitario e della notifica della modulistica richiesta (AP70 in data 27.2.23, AP23 in data 7.6.24); pertanto era decorso, al momento del deposito del ricorso, il termine di 120 giorni concesso all'ente per provvedere al pagamento.
CP_ Nessun rilevo può avere la comunicazione dell' intervenuta solo il 27.3.2025, con la quale si comunica che l'Iban è variato: di ciò non si ha traccia alcuna e parte ricorrente ha dichiarato di avere ritrasmesso lo stesso Iban in precedenza inviata, con il che deve ritenersi che la richiesta del
27.3.2025 sia stata solo uno strumento per prolungare il termine già scaduto.
CP_ Né parte ricorrente ha ammesso sia stato versato alcunchè nonostante l abbia dedotto circa l'avvenuta liquidazione.
2 Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010.
L'art.445 bis cpc inoltre prevede al comma 5, in caso di omologa, che il pagamento avvenga entro il termine di 120 giorni , “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente”.
L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
3 Da questo momento potrà decorrere il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
CP_ Nel caso di specie, la documentazione di rito è stata trasmessa all' (v. mod. AP23) e l'ente non ha fornito la prova specifica di ostacoli riscontrati nel pagamento, avendoli solo dedotti ma non dimostrati.
CP_ Deve dichiararsi quindi il diritto della parte ricorrente a percepire dall' l'indennità in oggetto in misura di legge a far data dalla domanda , oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando :
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 in misura di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa e fino al decesso e per l'effetto CP_ condanna l' ad erogare la relativa prestazione, oltre interessi come per legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre 15%, oltre contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
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