Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708 , e' sostituito dal seguente:
"I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti".
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056 .
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708 , e' sostituito dal seguente:
"I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti".
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056 .