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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 406/2025 promosso da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Marco Barone;
C.F._2
RICORRENTI
nei confronti di
, p. IVA , c.f. l'avv. Guido Giovannelli;
Controparte_1 P.IVA_1 PartitaIVA_2
RESISTENTE
Il giudice dott. Giulia Simoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/03/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che
e con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2 25/02/2025, hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare al «l'immediata Controparte_1 esecuzione di tutti i lavori necessari e non più differibili volti ad eliminare la causa delle infiltrazioni d'acqua presenti all'interno del locale seminterrato dell'abitazione» di loro proprietà «accertata mediante procedimento di ATP (RG 622-2024 Tribunale Prato) e riconducibile allo stato di degrado in cui versa la conduttura delle acque meteoriche posta al di sotto della banchina stradale della pubblica via Borgonuovo, di esclusiva proprietà e competenza dell'amministrazione comunale di »; P_
a sostegno della domanda cautelare i ricorrenti hanno allegato: di essere comproprietari dell'unità immobiliare per civile abitazione situata in Vaiano (PO), via Giosuè Carducci n. 20, disposta su due livelli, piano terreno e seminterrato;
che il piano seminterrato, accessibile dal civico n. 20 tramite resede esclusivo, è composto da un ampio locale ad uso taverna, costituito da pareti in parte in pietrame e in parte in muratura intonacata, pavimentato con piastrelle in gres porcellanato e zoccolino battiscopa;
che la parete in pietrame del suddetto locale seminterrato si trova a confine con la viabilità comunale Borgonuovo;
che in data 31/10/2023 si sono verificate precipitazioni intense, a seguito delle quali si sono manifestate infiltrazioni d'acqua sulla parete in pietrame del locale seminterrato, divenute col passare delle ore sempre più copiose, fino a determinare la fuoriuscita di un flusso d'acqua incessante che, una volta raggiunta un'altezza di circa 8-10 cm., ha allegato il suddetto locale, provocando danni consistenti a mobilio, suppellettili, elettrodomestici, intonaci, murature e pavimento;
che nei giorni immediatamente successivi all'evento, allo scopo di arginare in via temporanea la situazione, anche in vista di eventuali nuove precipitazioni, i ricorrenti hanno realizzato, nella pavimentazione del locale seminterrato adibito a taverna, in prossimità della parete colpita dalle infiltrazioni, un pozzetto captatore dentro il quale è stata posizionata una pompa a immersione, avente la finalità di raccogliere le acque di percolazione per il successivo smaltimento dei reflui;
che per accertare con urgenza le cause delle infiltrazioni e ripristinare lo stato dei luoghi, il sig. ha Pt_1 depositato dinanzi a questo Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti del e di iscritto al n. 622/2024 r.g., procedimento nel quale Controparte_1 Controparte_2 il non si è costituito;
che il CTU ing. dopo aver accertato la P_ Persona_1 presenza di evidenti tracce di infiltrazioni sulla parete in pietrame del seminterrato, nonché la presenza di infiorescenze, muffe e sbollature dell'intonaco nelle pareti laterali del medesimo locale, ha individuato la causa delle infiltrazioni nello stato di degrado in cui versa la conduttura di acque meteoriche posta al di sotto della banchina stradale della pubblica via Borgonuovo, con importanti distacchi di elementi circolari e conseguenti fessurazioni, attraverso le quali si verifica una costante dispersione di acque in prossimità della parete controterra del locale seminterrato dell'abitazione dei ricorrenti, situazione aggravata dalla presenza di materiale inerte che impedisce il normale deflusso delle acque all'interno della conduttura;
che dagli accertamenti espletati è emerso che la conduttura in questione è di proprietà del P_
, al quale quindi competono gli interventi di carattere straordinario, mentre
[...] CP ha il compito di provvedere periodicamente alla sola manutenzione ordinaria - non della
[...] conduttura, bensì - dei pozzetti e delle caditoie stradali;
che con missiva dell'8/01/2025, i ricorrenti, tramite i loro legali, hanno intimato al di ripristinare la conduttura Controparte_1 danneggiata e risarcire i danni arrecati, ma il resistente è rimasto inerte;
i ricorrenti, sulla scorta di questa prospettazione fattuale, hanno argomentato in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e, quanto al periculum in mora, hanno evidenziato che il grave deterioramento in cui versa il locale seminterrato della loro abitazione è destinato a peggiorare ulteriormente a causa della perdurante inerzia del con conseguente pericolo per la P_ sicurezza degli ambienti e per la salute di coloro che vi abitano, e aggravamento dei danni che si sono già manifestati all'interno dell'immobile;
si è costituito in giudizio il chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzato Controparte_1 a chiamare in causa il proprio assicuratore contro la responsabilità civile Lloyd's Insurance Company S.A. e, in tesi, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato;
in ipotesi, di condannare la AG chiamata in causa a tenere indenne e manlevare il resistente da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento del ricorso avversario;
in diritto il ha eccepito il difetto di strumentalità della tutela cautelare invocata in P_ quanto l'inadempimento della P.A. a obblighi di manutenzione di opere pubbliche può dare luogo a violazione di un dovere istituzionale, ma non di un obbligo cui sia correlato un diritto soggettivo dei privati, i quali potrebbero eventualmente soltanto far valere un interesse legittimo meritevole di sola tutela risarcitoria;
ha inoltre contestato la sussistenza del periculum in mora, in particolare il requisito della irreparabilità del danno lamentato, rilevando: che i ricorrenti non hanno allegato quale sia l'attuale utilizzo dell'immobile, in particolare del locale seminterrato;
che, infatti, tali porzioni immobiliari hanno un'altezza di 2,20 m.l., inferiore al limite per l'abitabilità previsto nell'allegato D al Regolamento edilizio comunale e dal Decreto ministeriale Sanità del 5/07/1975, di 2,40 ml;
che quindi un eventuale utilizzo a fini abitativi delle porzioni immobiliari non sarebbe conforme agli ordinari requisiti normativi di salubrità e igiene;
che la documentazione fotografica prodotta è priva di data certa e di riferimenti spaziali e in ogni caso irrilevante perché riferita ad eventi di due anni fa;
che gli interventi di ripristino individuati dal CTU avrebbero un costo di soli € 4.620,39, incompatibile con una effettiva irreparabilità del pregiudizio;
che inoltre il CTU ha accertato che la parete oggetto di infiltrazioni risulta di vetusta costruzione e che probabilmente non è stata oggetto di interventi di impermeabilizzazione;
in ordine al fumus boni iuris, il resistente ha rilevato come il CTU non abbia individuato gli interventi necessari a rimuovere le cause dei fenomeni lamentati dai ricorrenti – di manutenzione, di rimozione dei detriti o di impermeabilizzazione della parete del locale seminterrato dei ricorrenti -, non avendo il tecnico escluso il concorso di cause determinanti l'evento, quali la scarsa manutenzione della parete interessata, priva di impermeabilizzazione, e la presenza di detriti nella conduttura, di ostacolo al normale deflusso delle acque;
non è quindi chiaramente accertata la responsabilità del e la domanda cautelare ha per oggetto una P_ inammissibile condanna a un facere indeterminato e generico;
Ritenuto che
preliminarmente non può essere accolta l'istanza della parte resistente per essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore contro la responsabilità civile verso terzi: per un verso, la chiamata in causa del terzo appare incompatibile con l'urgenza del procedimento;
per altro verso, è da escludere che, dal mancato coinvolgimento giudiziale della AG assicuratrice, possa derivare al un pregiudizio perché il provvedimento che sarà emesso, per sua P_ natura, non è idoneo a un giudicato del quale possa eccepire Controparte_3 l'inopponibilità;
l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto di strumentalità della tutela d'urgenza rispetto alle domande azionabili in un futuro giudizio a cognizione piena è infondata:
- secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il
Tribunale condivide, l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (cfr. per esempio Cass., S.U., 13/09/2017, 21192 che ha affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato contro un comune per conseguirne la condanna ad un facere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti a questa proprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c.; più di recente v. Cass., S.U., 31/01/2025, n.
2312);
- è stato ulteriormente precisato che non è di ostacolo a tale affermazione il disposto dell'art. 34, d.l.vo n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, legge n. 205/2000, che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia, poiché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta
(Cass., 23/09/2021, n. 25843); viene infatti in rilievo, in questi casi, un'attività meramente materiale della P.A., disancorata e non sorretta da alcun provvedimento formale (Cass. Sez. Unite, 17/01/2005, n. 730), soggetta ai criteri generali della diligenza e della prudenza, nonché della buona tecnica, a salvaguardia dei diritti individuali;
- in tali fattispecie, il danno o il pericolo di danno non discendono dalle scelte amministrative (che l' non può toccare), ma delle modalità pratiche o tecniche di CP_4 attuazione di tali scelte, in ordine alle quali l'amministrazione è obbligata al rispetto del principio del neminem laedere, e, d'altro canto, la pronunzia giurisdizionale non incide sullo svolgimento dell'attività amministrativa, ma si limita a stabilire la rimozione di situazioni materiali potenzialmente lesive dei diritti altrui (Corte appello Napoli, 18/05/2020, n.1750);
va rilevata d'ufficio l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in relazione al presupposto della residualità, non ravvisandosi un altro mezzo cautelare tipico per ottenere la tutela invocata, anticipatoria degli effetti della sentenza che potrebbe essere emessa nel giudizio di merito, di condanna del ad eseguire gli interventi necessari ad adeguare la conduttura Controparte_1 delle acque meteoriche oggetto del ricorso (oltre al risarcimento del danno);
sussiste il fumus boni iuris, in relazione al diritto di credito dei ricorrenti nei confronti del a ottenere l'esecuzione delle opere di manutenzione necessarie a eliminare le Controparte_1 cause delle infiltrazioni all'interno del locale seminterrato dell'immobile di loro proprietà, che trova titolo nella responsabilità del resistente, in qualità di custode della condotta delle acque meteoriche da cui proviene l'acqua che va ad infiltrarsi nella parete controterra del medesimo locale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., per negligente violazione degli obblighi di manutenzione gravanti sulla Pubblica Amministrazione, a fronte della quale è configurabile in capo al privato un diritto al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente;
in primo luogo, appare priva di fondamento l'eccezione della parte resistente, secondo cui sarebbe indeterminato il petitum, ossia il facere che i ricorrenti hanno chiesto di ordinare al nel ricorso, attraverso il richiamo alla c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento P_ tecnico preventivo n. 622/2024 r.g., al quale l'odierno resistente è stato chiamato a partecipare, sono state descritte le cause delle infiltrazioni lamentate, imputabili all'Amministrazione comunale, cosicché, in relazione a queste, è ben possibile individuare il contenuto della condanna a cui è strumentale la tutela cautelare anticipatoria, che è quello di provvedere alle opere di manutenzione della conduttura delle acque, riparando o comunque eliminando i distacchi fra gli elementi circolari (tubi di cemento) che hanno generato le fessurazioni che consentono la perdita di liquidi, asportando il materiale inerte che ostacola il normale deflusso delle acque ed eseguendo ogni altro intervento utile a impedire la fuoriuscita di acqua all'esterno della conduttura stessa;
in secondo luogo, il non ha specificamente contestato di essere proprietario e custode P_ della menzionata condotta per il deflusso delle acque meteoriche, nonché obbligato alla sua manutenzione;
le risultanze della c.t.u., eseguita attraverso prove con l'uso di traccianti colorati, con risultati certi, depongono nel senso che, in tutti i tratti della condotta analizzati, sono presenti detriti che ostacolano il normale deflusso delle acque;
che nel tratto “AB” è presente «un distacco fra gli elementi circolari (tubi di cemento) che ha generato una rilevante fessurazione (…) attraverso la quale avviene una dispersione di acque in prossimità della parete contro terra dell'abitazione dell'attore»; che nel tratto “BC” è presente «un secondo distacco di maggiore entità (…) rispetto al precedente sull'intera sezione della condotta che comporta una notevole perdita dei liquidi nel terreno sottostante»; che nel tratto “CD”, in corrispondenza del civico 40, dove si trova la parete oggetto di infiltrazioni, vi è «l'attraversamento nella parte alta (cervello del tubo) di una tubazione in ferro di diametro di 1“(un pollice) presumibilmente da attribuire a una condotta rete gas e/o acqua attualmente in disuso che ne ha compromesso la tenuta»;
rispetto alle conclusioni del CTU, secondo cui «Quanto sopra individua in modo univoco che la causa delle lamentate infiltrazioni è riconducibile allo stato di degrado in cui versa la condotta sopracitata», il resistente, che ha volontariamente omesso di partecipare all'a.t.p., non P_ ha mosso puntuali repliche o rilievi;
il fatto che nella relazione di c.t.u. si osservi che la parete controterra del locale seminterrato dei ricorrenti appare vetusta e che probabilmente non è stata oggetto di interventi di impermeabilizzazione e di captazione delle acque sotterranee è irrilevante ai fini della tutela cautelare richiesta in questa sede: un eventuale concorso di cause e, tra queste, l'eventuale apporto causale della condotta colposa dei ricorrenti, rispetto ai fenomeni di infiltrazione, non escluderebbe la prospettata responsabilità del potendo al più rilevare, ai sensi degli artt. P_ 1227, comma 1, e 2055 c.c., per diminuire l'entità del risarcimento che risultasse dovuto nel futuro eventuale giudizio a cognizione piena;
è ravvisabile, infine, il periculum in mora, inteso quale rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, non ristorabile in tutto o in parte per equivalente, durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito;
anzitutto risulta che i ricorrenti, a seguito dell'evento di allagamento del locale seminterrato avvenuto alla fine del mese di ottobre 2023, si siano prontamente attivati sia per individuare le cause delle infiltrazioni e i relativi responsabili, sia per addivenire a una composizione bonaria della lite, dapprima avviando un'interlocuzione con poi attivando un Controparte_2 procedimento ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. già nel marzo 2024; dopodiché, una volta depositata la c.t.u. a dicembre 2024, in mancanza di riscontri del all'intimazione di P_ gennaio 2025, hanno depositato quasi immediatamente il ricorso ex art. 700 c.p.c.: non è quindi imputabile ai sig.ri e il tempo nel frattempo trascorso;
Pt_1 Parte_2
in secondo luogo, appare irrilevante l'entità dei costi di ripristino del locale seminterrato individuati dal CTU perché tali spese si riferiscono ai soli interventi di riparazione dei danni già concretizzatisi, ma non considerano altre possibili conseguenze della lesione del diritto di proprietà e del diritto alla salute dei ricorrenti, essendo notorio che l'umidità e le infiltrazioni possono aggravarsi nel tempo, arrecare danni ulteriori e allo stato non pronosticabili al fabbricato e rendere insalubre l'ambiente;
in terzo luogo, la circostanza che la cantina e la taverna che compongono il locale seminterrato non abbiano i requisiti dell'abitabilità in base alle norme edilizie è irrilevante perché, da tale condizione, non discende alcun divieto di utilizzo da parte degli abitanti;
utilizzo che, alla stregua della cognizione sommaria tipica del procedimento, è provato dalle fotografie prodotte dai ricorrenti, la cui riferibilità al locale seminterrato oggetto di causa risulta dal confronto di tali documenti con le fotografie allegate alla c.t.u. e con la descrizione dello stato dei luoghi nella relazione dell'ing. dove si legge che «Il piano seminterrato accessibile dal civico 20 Per_1 di Via Carducci per il tramite resede esclusivo è composto da un ampio locale ad uso taverna, due vani accessori ad uso cantina oltre ripostiglio e scala di collegamento con il piano superiore;
(…). Il vano destinato a taverna al piano seminterrato, in cui si sono verificate le lamentate infiltrazioni, è costituito da pareti parte in pietrame con paramento faccia-vista ed in parte in muratura intonacata al civile, pavimentato con piastrelle in gres porcellanato e zoccolino battiscopa in analogo materiale»; in accoglimento del ricorso, dev'essere ordinato al di eseguire le opere di Controparte_1 manutenzione sulla condotta delle acque meteoriche menzionata, necessarie ad evitare dispersioni di acqua, causa delle infiltrazioni nel locale seminterrato dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, secondo quanto indicato nella relazione di c.t.u. depositata nel procedimento n. 622/2024 r.g.;
le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico del resistente;
i compensi professionali sono liquidati secondo i parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e ridotti del 50% per la fase decisionale, che si è svolta con la sola discussione orale alla prima udienza;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Lloyd's Insurance Company S.A. proposta dalla parte resistente;
visti gli artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c, in accoglimento del ricorso, ordina al Controparte_1 di eseguire le opere di manutenzione della condotta delle acque meteoriche posta al di sotto della banchina stradale della pubblica via Borgonuovo, e precisamente al di sotto del marciapiede pedonale sul lato sinistro per chi lo percorre in direzione del centro del capoluogo di , P_ necessarie ad evitare dispersioni di acqua, causa delle infiltrazioni nel locale seminterrato dell'unità immobiliare per civile abitazione sita in Vaiano (PO), via Giosuè Carducci n. 20, identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 14, particella 222, subalterno 501, categoria A/3, classe 4, di proprietà di e Parte_1 Parte_2
condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che Controparte_1 liquida in € 313,00 per esborsi ed € 2.627,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, PA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Prato, 03/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 406/2025 promosso da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Marco Barone;
C.F._2
RICORRENTI
nei confronti di
, p. IVA , c.f. l'avv. Guido Giovannelli;
Controparte_1 P.IVA_1 PartitaIVA_2
RESISTENTE
Il giudice dott. Giulia Simoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/03/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che
e con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2 25/02/2025, hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare al «l'immediata Controparte_1 esecuzione di tutti i lavori necessari e non più differibili volti ad eliminare la causa delle infiltrazioni d'acqua presenti all'interno del locale seminterrato dell'abitazione» di loro proprietà «accertata mediante procedimento di ATP (RG 622-2024 Tribunale Prato) e riconducibile allo stato di degrado in cui versa la conduttura delle acque meteoriche posta al di sotto della banchina stradale della pubblica via Borgonuovo, di esclusiva proprietà e competenza dell'amministrazione comunale di »; P_
a sostegno della domanda cautelare i ricorrenti hanno allegato: di essere comproprietari dell'unità immobiliare per civile abitazione situata in Vaiano (PO), via Giosuè Carducci n. 20, disposta su due livelli, piano terreno e seminterrato;
che il piano seminterrato, accessibile dal civico n. 20 tramite resede esclusivo, è composto da un ampio locale ad uso taverna, costituito da pareti in parte in pietrame e in parte in muratura intonacata, pavimentato con piastrelle in gres porcellanato e zoccolino battiscopa;
che la parete in pietrame del suddetto locale seminterrato si trova a confine con la viabilità comunale Borgonuovo;
che in data 31/10/2023 si sono verificate precipitazioni intense, a seguito delle quali si sono manifestate infiltrazioni d'acqua sulla parete in pietrame del locale seminterrato, divenute col passare delle ore sempre più copiose, fino a determinare la fuoriuscita di un flusso d'acqua incessante che, una volta raggiunta un'altezza di circa 8-10 cm., ha allegato il suddetto locale, provocando danni consistenti a mobilio, suppellettili, elettrodomestici, intonaci, murature e pavimento;
che nei giorni immediatamente successivi all'evento, allo scopo di arginare in via temporanea la situazione, anche in vista di eventuali nuove precipitazioni, i ricorrenti hanno realizzato, nella pavimentazione del locale seminterrato adibito a taverna, in prossimità della parete colpita dalle infiltrazioni, un pozzetto captatore dentro il quale è stata posizionata una pompa a immersione, avente la finalità di raccogliere le acque di percolazione per il successivo smaltimento dei reflui;
che per accertare con urgenza le cause delle infiltrazioni e ripristinare lo stato dei luoghi, il sig. ha Pt_1 depositato dinanzi a questo Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti del e di iscritto al n. 622/2024 r.g., procedimento nel quale Controparte_1 Controparte_2 il non si è costituito;
che il CTU ing. dopo aver accertato la P_ Persona_1 presenza di evidenti tracce di infiltrazioni sulla parete in pietrame del seminterrato, nonché la presenza di infiorescenze, muffe e sbollature dell'intonaco nelle pareti laterali del medesimo locale, ha individuato la causa delle infiltrazioni nello stato di degrado in cui versa la conduttura di acque meteoriche posta al di sotto della banchina stradale della pubblica via Borgonuovo, con importanti distacchi di elementi circolari e conseguenti fessurazioni, attraverso le quali si verifica una costante dispersione di acque in prossimità della parete controterra del locale seminterrato dell'abitazione dei ricorrenti, situazione aggravata dalla presenza di materiale inerte che impedisce il normale deflusso delle acque all'interno della conduttura;
che dagli accertamenti espletati è emerso che la conduttura in questione è di proprietà del P_
, al quale quindi competono gli interventi di carattere straordinario, mentre
[...] CP ha il compito di provvedere periodicamente alla sola manutenzione ordinaria - non della
[...] conduttura, bensì - dei pozzetti e delle caditoie stradali;
che con missiva dell'8/01/2025, i ricorrenti, tramite i loro legali, hanno intimato al di ripristinare la conduttura Controparte_1 danneggiata e risarcire i danni arrecati, ma il resistente è rimasto inerte;
i ricorrenti, sulla scorta di questa prospettazione fattuale, hanno argomentato in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e, quanto al periculum in mora, hanno evidenziato che il grave deterioramento in cui versa il locale seminterrato della loro abitazione è destinato a peggiorare ulteriormente a causa della perdurante inerzia del con conseguente pericolo per la P_ sicurezza degli ambienti e per la salute di coloro che vi abitano, e aggravamento dei danni che si sono già manifestati all'interno dell'immobile;
si è costituito in giudizio il chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzato Controparte_1 a chiamare in causa il proprio assicuratore contro la responsabilità civile Lloyd's Insurance Company S.A. e, in tesi, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato;
in ipotesi, di condannare la AG chiamata in causa a tenere indenne e manlevare il resistente da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento del ricorso avversario;
in diritto il ha eccepito il difetto di strumentalità della tutela cautelare invocata in P_ quanto l'inadempimento della P.A. a obblighi di manutenzione di opere pubbliche può dare luogo a violazione di un dovere istituzionale, ma non di un obbligo cui sia correlato un diritto soggettivo dei privati, i quali potrebbero eventualmente soltanto far valere un interesse legittimo meritevole di sola tutela risarcitoria;
ha inoltre contestato la sussistenza del periculum in mora, in particolare il requisito della irreparabilità del danno lamentato, rilevando: che i ricorrenti non hanno allegato quale sia l'attuale utilizzo dell'immobile, in particolare del locale seminterrato;
che, infatti, tali porzioni immobiliari hanno un'altezza di 2,20 m.l., inferiore al limite per l'abitabilità previsto nell'allegato D al Regolamento edilizio comunale e dal Decreto ministeriale Sanità del 5/07/1975, di 2,40 ml;
che quindi un eventuale utilizzo a fini abitativi delle porzioni immobiliari non sarebbe conforme agli ordinari requisiti normativi di salubrità e igiene;
che la documentazione fotografica prodotta è priva di data certa e di riferimenti spaziali e in ogni caso irrilevante perché riferita ad eventi di due anni fa;
che gli interventi di ripristino individuati dal CTU avrebbero un costo di soli € 4.620,39, incompatibile con una effettiva irreparabilità del pregiudizio;
che inoltre il CTU ha accertato che la parete oggetto di infiltrazioni risulta di vetusta costruzione e che probabilmente non è stata oggetto di interventi di impermeabilizzazione;
in ordine al fumus boni iuris, il resistente ha rilevato come il CTU non abbia individuato gli interventi necessari a rimuovere le cause dei fenomeni lamentati dai ricorrenti – di manutenzione, di rimozione dei detriti o di impermeabilizzazione della parete del locale seminterrato dei ricorrenti -, non avendo il tecnico escluso il concorso di cause determinanti l'evento, quali la scarsa manutenzione della parete interessata, priva di impermeabilizzazione, e la presenza di detriti nella conduttura, di ostacolo al normale deflusso delle acque;
non è quindi chiaramente accertata la responsabilità del e la domanda cautelare ha per oggetto una P_ inammissibile condanna a un facere indeterminato e generico;
Ritenuto che
preliminarmente non può essere accolta l'istanza della parte resistente per essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore contro la responsabilità civile verso terzi: per un verso, la chiamata in causa del terzo appare incompatibile con l'urgenza del procedimento;
per altro verso, è da escludere che, dal mancato coinvolgimento giudiziale della AG assicuratrice, possa derivare al un pregiudizio perché il provvedimento che sarà emesso, per sua P_ natura, non è idoneo a un giudicato del quale possa eccepire Controparte_3 l'inopponibilità;
l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto di strumentalità della tutela d'urgenza rispetto alle domande azionabili in un futuro giudizio a cognizione piena è infondata:
- secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il
Tribunale condivide, l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (cfr. per esempio Cass., S.U., 13/09/2017, 21192 che ha affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato contro un comune per conseguirne la condanna ad un facere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti a questa proprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c.; più di recente v. Cass., S.U., 31/01/2025, n.
2312);
- è stato ulteriormente precisato che non è di ostacolo a tale affermazione il disposto dell'art. 34, d.l.vo n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, legge n. 205/2000, che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia, poiché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta
(Cass., 23/09/2021, n. 25843); viene infatti in rilievo, in questi casi, un'attività meramente materiale della P.A., disancorata e non sorretta da alcun provvedimento formale (Cass. Sez. Unite, 17/01/2005, n. 730), soggetta ai criteri generali della diligenza e della prudenza, nonché della buona tecnica, a salvaguardia dei diritti individuali;
- in tali fattispecie, il danno o il pericolo di danno non discendono dalle scelte amministrative (che l' non può toccare), ma delle modalità pratiche o tecniche di CP_4 attuazione di tali scelte, in ordine alle quali l'amministrazione è obbligata al rispetto del principio del neminem laedere, e, d'altro canto, la pronunzia giurisdizionale non incide sullo svolgimento dell'attività amministrativa, ma si limita a stabilire la rimozione di situazioni materiali potenzialmente lesive dei diritti altrui (Corte appello Napoli, 18/05/2020, n.1750);
va rilevata d'ufficio l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in relazione al presupposto della residualità, non ravvisandosi un altro mezzo cautelare tipico per ottenere la tutela invocata, anticipatoria degli effetti della sentenza che potrebbe essere emessa nel giudizio di merito, di condanna del ad eseguire gli interventi necessari ad adeguare la conduttura Controparte_1 delle acque meteoriche oggetto del ricorso (oltre al risarcimento del danno);
sussiste il fumus boni iuris, in relazione al diritto di credito dei ricorrenti nei confronti del a ottenere l'esecuzione delle opere di manutenzione necessarie a eliminare le Controparte_1 cause delle infiltrazioni all'interno del locale seminterrato dell'immobile di loro proprietà, che trova titolo nella responsabilità del resistente, in qualità di custode della condotta delle acque meteoriche da cui proviene l'acqua che va ad infiltrarsi nella parete controterra del medesimo locale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., per negligente violazione degli obblighi di manutenzione gravanti sulla Pubblica Amministrazione, a fronte della quale è configurabile in capo al privato un diritto al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente;
in primo luogo, appare priva di fondamento l'eccezione della parte resistente, secondo cui sarebbe indeterminato il petitum, ossia il facere che i ricorrenti hanno chiesto di ordinare al nel ricorso, attraverso il richiamo alla c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento P_ tecnico preventivo n. 622/2024 r.g., al quale l'odierno resistente è stato chiamato a partecipare, sono state descritte le cause delle infiltrazioni lamentate, imputabili all'Amministrazione comunale, cosicché, in relazione a queste, è ben possibile individuare il contenuto della condanna a cui è strumentale la tutela cautelare anticipatoria, che è quello di provvedere alle opere di manutenzione della conduttura delle acque, riparando o comunque eliminando i distacchi fra gli elementi circolari (tubi di cemento) che hanno generato le fessurazioni che consentono la perdita di liquidi, asportando il materiale inerte che ostacola il normale deflusso delle acque ed eseguendo ogni altro intervento utile a impedire la fuoriuscita di acqua all'esterno della conduttura stessa;
in secondo luogo, il non ha specificamente contestato di essere proprietario e custode P_ della menzionata condotta per il deflusso delle acque meteoriche, nonché obbligato alla sua manutenzione;
le risultanze della c.t.u., eseguita attraverso prove con l'uso di traccianti colorati, con risultati certi, depongono nel senso che, in tutti i tratti della condotta analizzati, sono presenti detriti che ostacolano il normale deflusso delle acque;
che nel tratto “AB” è presente «un distacco fra gli elementi circolari (tubi di cemento) che ha generato una rilevante fessurazione (…) attraverso la quale avviene una dispersione di acque in prossimità della parete contro terra dell'abitazione dell'attore»; che nel tratto “BC” è presente «un secondo distacco di maggiore entità (…) rispetto al precedente sull'intera sezione della condotta che comporta una notevole perdita dei liquidi nel terreno sottostante»; che nel tratto “CD”, in corrispondenza del civico 40, dove si trova la parete oggetto di infiltrazioni, vi è «l'attraversamento nella parte alta (cervello del tubo) di una tubazione in ferro di diametro di 1“(un pollice) presumibilmente da attribuire a una condotta rete gas e/o acqua attualmente in disuso che ne ha compromesso la tenuta»;
rispetto alle conclusioni del CTU, secondo cui «Quanto sopra individua in modo univoco che la causa delle lamentate infiltrazioni è riconducibile allo stato di degrado in cui versa la condotta sopracitata», il resistente, che ha volontariamente omesso di partecipare all'a.t.p., non P_ ha mosso puntuali repliche o rilievi;
il fatto che nella relazione di c.t.u. si osservi che la parete controterra del locale seminterrato dei ricorrenti appare vetusta e che probabilmente non è stata oggetto di interventi di impermeabilizzazione e di captazione delle acque sotterranee è irrilevante ai fini della tutela cautelare richiesta in questa sede: un eventuale concorso di cause e, tra queste, l'eventuale apporto causale della condotta colposa dei ricorrenti, rispetto ai fenomeni di infiltrazione, non escluderebbe la prospettata responsabilità del potendo al più rilevare, ai sensi degli artt. P_ 1227, comma 1, e 2055 c.c., per diminuire l'entità del risarcimento che risultasse dovuto nel futuro eventuale giudizio a cognizione piena;
è ravvisabile, infine, il periculum in mora, inteso quale rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, non ristorabile in tutto o in parte per equivalente, durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito;
anzitutto risulta che i ricorrenti, a seguito dell'evento di allagamento del locale seminterrato avvenuto alla fine del mese di ottobre 2023, si siano prontamente attivati sia per individuare le cause delle infiltrazioni e i relativi responsabili, sia per addivenire a una composizione bonaria della lite, dapprima avviando un'interlocuzione con poi attivando un Controparte_2 procedimento ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. già nel marzo 2024; dopodiché, una volta depositata la c.t.u. a dicembre 2024, in mancanza di riscontri del all'intimazione di P_ gennaio 2025, hanno depositato quasi immediatamente il ricorso ex art. 700 c.p.c.: non è quindi imputabile ai sig.ri e il tempo nel frattempo trascorso;
Pt_1 Parte_2
in secondo luogo, appare irrilevante l'entità dei costi di ripristino del locale seminterrato individuati dal CTU perché tali spese si riferiscono ai soli interventi di riparazione dei danni già concretizzatisi, ma non considerano altre possibili conseguenze della lesione del diritto di proprietà e del diritto alla salute dei ricorrenti, essendo notorio che l'umidità e le infiltrazioni possono aggravarsi nel tempo, arrecare danni ulteriori e allo stato non pronosticabili al fabbricato e rendere insalubre l'ambiente;
in terzo luogo, la circostanza che la cantina e la taverna che compongono il locale seminterrato non abbiano i requisiti dell'abitabilità in base alle norme edilizie è irrilevante perché, da tale condizione, non discende alcun divieto di utilizzo da parte degli abitanti;
utilizzo che, alla stregua della cognizione sommaria tipica del procedimento, è provato dalle fotografie prodotte dai ricorrenti, la cui riferibilità al locale seminterrato oggetto di causa risulta dal confronto di tali documenti con le fotografie allegate alla c.t.u. e con la descrizione dello stato dei luoghi nella relazione dell'ing. dove si legge che «Il piano seminterrato accessibile dal civico 20 Per_1 di Via Carducci per il tramite resede esclusivo è composto da un ampio locale ad uso taverna, due vani accessori ad uso cantina oltre ripostiglio e scala di collegamento con il piano superiore;
(…). Il vano destinato a taverna al piano seminterrato, in cui si sono verificate le lamentate infiltrazioni, è costituito da pareti parte in pietrame con paramento faccia-vista ed in parte in muratura intonacata al civile, pavimentato con piastrelle in gres porcellanato e zoccolino battiscopa in analogo materiale»; in accoglimento del ricorso, dev'essere ordinato al di eseguire le opere di Controparte_1 manutenzione sulla condotta delle acque meteoriche menzionata, necessarie ad evitare dispersioni di acqua, causa delle infiltrazioni nel locale seminterrato dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, secondo quanto indicato nella relazione di c.t.u. depositata nel procedimento n. 622/2024 r.g.;
le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico del resistente;
i compensi professionali sono liquidati secondo i parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e ridotti del 50% per la fase decisionale, che si è svolta con la sola discussione orale alla prima udienza;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Lloyd's Insurance Company S.A. proposta dalla parte resistente;
visti gli artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c, in accoglimento del ricorso, ordina al Controparte_1 di eseguire le opere di manutenzione della condotta delle acque meteoriche posta al di sotto della banchina stradale della pubblica via Borgonuovo, e precisamente al di sotto del marciapiede pedonale sul lato sinistro per chi lo percorre in direzione del centro del capoluogo di , P_ necessarie ad evitare dispersioni di acqua, causa delle infiltrazioni nel locale seminterrato dell'unità immobiliare per civile abitazione sita in Vaiano (PO), via Giosuè Carducci n. 20, identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 14, particella 222, subalterno 501, categoria A/3, classe 4, di proprietà di e Parte_1 Parte_2
condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che Controparte_1 liquida in € 313,00 per esborsi ed € 2.627,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, PA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Prato, 03/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni