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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
-avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 301/2023 promossa da:
(CF ) e (CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore
[...] Per_1
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...]
Ruggero Fregni e Marco Vezzani, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Via G. Fassi n. 11 Carpi
- Appellanti - contro
(P.IVA n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni P.IVA_1
Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Emilia S. Stefano n. 6 Reggio
Emilia
- Appellato–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n.42 del 12/1/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena rigettava la domanda con cui e Parte_1
, quali genitori del minore , con chiedevano accertarsi la responsabilità Parte_2 Persona_1 dell'Istituto scolastico convenuto per le lesioni subite dal figlio durante l'orario scolastico e condannarlo al risarcimento dei danni patiti dal minore.
Avverso la decisione hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2
Gli appellanti espongono che il proprio figlio, ( all'epoca di anni 9), nell'anno Persona_1 scolastico 2017/2018 frequentava la classe quarta presso la scuola primaria dell'Istituto Figlie della
Provvidenza in Carpi , facente parte dell' “ ”. Controparte_1
In data 16 febbraio 2018 verso le ore 8,40 circa, durante l'orario di lezione (precisamente nel momento della preghiera) il minore si trovava all'interno della classe seduto al proprio banco quando un compagno che necessitava dell'affiancamento di un insegnante di sostegno (presente in quel momento in classe insieme all'insegnante titolare della cattedra), si alzava dal proprio banco e avvicinatosi al giovane lo spingeva violentemente da tergo, facendogli sbattere Per_1
rovinosamente il viso sul banco e procurandogli la rottura dei due denti incisivi superiori.
Con il primo motivo di gravame censurano la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'illecito ed il nesso di causalità da parte degli attori , lamentando l'inversione degli oneri probatori e la violazione dell'art 2048 c2 cc.
Rilevano che non è mai stato contestato che l'evento dannoso si era prodotto all'interno dell'istituto scolastico durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche e che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le circostanze del fatto storico erano state “specificatamente contestate” dal convenuto, peraltro costituitosi tardivamente, mentre l'istituto scolastico si era limitato invece a contestare solo l'assenza di colpa in capo agli insegnanti per la repentinità dell'episodio, con ciò confermando inequivocabilmente che i fatti si erano svolti nei locali della scuola, durante l'orario scolastico e mentre si stavano svolgendo le normali attività.
Rilevano, inoltre, che l'Istituto scolastico non ha mai contestato l'evento dannoso e le modalità in cui si era verificato come esposte dagli appellanti nelle numerose richieste risarcitorie inoltrate;
che inoltre l'Istituto scolastico aveva denunciato l'accaduto alla propria Compagnia di Assicurazioni chiedendo di provvedere ad aprire il sinistro;
che la Compagnia assicuratrice aveva anche provveduto a liquidare un risarcimento, sia pure minimo di €850,00, circostanze che, in via meramente subordinata, costituivano presunzioni precise, univoche e concordanti.
Con il secondo motivo di gravame censurano il rigetto delle richieste istruttorie.
pagina 2 di 6 Deducono sul punto che la prova testimoniale articolata era utile a dimostrare quando si erano verificate temporalmente le lesioni, nonché l'entità e la compatibilità con l'evento; che l'interrogatorio formale era stato reso dal legale rappresentante attuale dell'Istituto scolastico il quale nulla però aveva saputo riferire in merito ai fatti di causa, avendo assunto l'incarico solo successivamente ai fatti (dal mese di marzo 2022), chiedendo l'ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante in carica al tempo cui si riferiscono i fatti di causa.
Deducono, inoltre, che la costituzione tardiva del convenuto, effettuata oltre i termini istruttori, ha comportato l'impossibilità per gli appellanti di articolare ulteriori richieste di prova, e chiedono ordinarsi al convenuto ex art. 210 cpc l'esibizione del Registro Scolastico della classe di appartenenza del minore al fine di dimostrare la presenza quel giorno dell'alunno in classe.
Con il terzo motivo di gravame censurano la condanna alle spese processuali poste a loro carico.
Si è costituito in giudizio l'istituto scolastico e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto non dimostrati da parte degli attori il fatto storico ed il nesso di causalità tra l'evento e la condotta imputabile all'istituto scolastico, rilevando, in particolare, che le allegazioni contenute nell'atto introduttivo erano state specificamente contestate dal convenuto e che il pagamento di una somma da parte della
Compagnia assicuratrice dell'Istituto scolastico non aveva rilevanza probatoria né erano rilevanti le ulteriori prove costituende ( prova testimoniale) articolate dagli attori.
Le censure che vengono sollevate dagli appellanti sull'accertamento della responsabilità dell'Istituto scolastico sono fondate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, in quanto l'accoglimento della domanda di iscrizione determina, quanto all'Istituto scolastico, l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni;
quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza (Cass. 2002/9346; 2010/5067).
L'istituto scolastico ed il personale hanno nei confronti dell'alunno una responsabilità contrattuale che impone alla scuola, secondo i canoni degli artt. 1175, 1218 e 1375 cc, di comportarsi secondo le regole di correttezza e di eseguire le prestazioni del contratto in buona fede e di risarcire i danni conseguenti ad inadempimenti contrattuali.
pagina 3 di 6 Qualora un alunno si procura una lesione a scuola, come nel caso in esame, la responsabilità dell'accaduto ricade sull'insegnante a cui era affidato in quel momento l'alunno e quindi anche sull'istituto scolastico per l'inadempimento dell'obbligo assunto di protezione e sorveglianza, in quanto la scuola è tenuta a predisporre tutte le misure necessarie (sia di tipo disciplinare e sia di tipo organizzativo), in base alle circostanze del caso concreto (età degli alunni, presenza di rischi prevedibili, anche derivanti da persone o cose estranee alla scuola) atte ad evitare che l'alunno si faccia male da solo.
Discende da tanto che nelle controversie instaurate nei confronti di un istituto scolastico per il risarcimento del danno subito dall'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica
è applicabile il regime probatorio dell'art 1218 cc, per cui mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che non vi sia stato inadempimento ovvero che l'evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile alla scuola e dell'insegnante. Spetta pertanto all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).
L'art 2048 c2 cc in tema di responsabilità civile dei maestri e dei RI , prevede una presunzione di colpa specifica e diretta in capo al preposto alla sorveglianza che implica la rigorosa dimostrazione di avere adottato ogni misura concreta idonea a prevenire e impedire l'evento dannoso.
Per superare la presunzione di responsabilità non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto ( ex plurimis Cass.
1999/816; 2003/2657; 2015/2302)
Ne deriva che l'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (Cass 2016/9337; 2009/9542)
In applicazione dei principi riportati le doglianze sollevate con il gravame si manifestano fondate.
Gli appellanti con l'atto introduttivo hanno esposto che l'evento dannoso subito dal proprio figlio minore era accaduto in classe durante l'orario scolastico, indicando in modo specifico le circostanze di tempo e di luogo in cui era avvenuto: in particolare hanno allegato che alle ore 8,40 circa il pagina 4 di 6 proprio figlio si trovava a scuola e che durante l'orario di lezione, precisamente nel momento della preghiera, il minore era all'interno della classe seduto al proprio banco, quando a un certo punto un compagno di classe, che necessitava dell'affiancamento di un insegnante di sostegno ( pure presente in quel momento in classe insieme all'insegnante titolare della cattedra), si alzava dal proprio banco e spingeva violentemente da tergo il giovane facendogli sbattere il viso sul banco Persona_1
e procurandogli la rottura dei due denti incisivi superiori. Esponevano inoltre di essere stati avvisati dell'accaduto dallo stesso personale scolastico alle ore 11.00.
A fronte di tali precise allegazioni, non contraddette dall'Istituto scolastico, che sul punto si è difeso sostenendo solo che l'onere di fornire “la prova di tutte le circostanze dedotte nell'atto introduttivo” gravava su parte attrice ed ha eccepito la non imputabilità dell'evento dannoso per la repentinità del gesto compiuto dal compagno di classe, incombeva all'istituto scolastico superare la presunzione di cui all'art 2048 c 2 cc dimostrando che non vi era stato inadempimento e /o che l'evento non era imputabile, e quindi di avere correttamente, scrupolosamente ed ininterrottamente vigilato sugli alunni, onere probatorio che non è stato assolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non essendo stato contraddetto che l'evento dannoso era avvenuto in classe durante lo svolgimento della normale attività didattica, anche per il principio della vicinanza della prova, gli attori non possono ritenersi gravati da ulteriori oneri probatori in ordine alla dinamica precisa dell'accadimento, al quale non erano evidentemente presenti mentre, al contrario, l'accadimento era o doveva essere noto agli insegnanti in quanto tenuti ad una costante ed adeguata vigilanza sugli alunni affidati.
Neppure, infine ,la circostanza allegata dall'appellato della presenza di due insegnanti in classe al momento del verificarsi del fatto può ritenersi in sé sola sufficiente e/o indicativa dello svolgimento di un adeguato controllo degli alunni, in quanto per superare la presunzione di colpa prevista dall'art 2048 c2 cc l'Istituto scolastico era onerato di fornire prova che l'incidente non fosse prevenibile, non solo per essere stata la vigilanza posta con adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, ma anche perché l'azione dannosa era stata in concreto imprevedibile e repentina .
Nel caso in esame conclusivamente non è stata fornita da parte dell'Istituto scolastico la prova liberatoria posta a suo carico.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità dell'Istituto scolastico appellato e il diritto degli appellanti ad ottenere il riconoscimento del risarcimento dei danni sofferti dal minore in conseguenza del sinistro.
pagina 5 di 6 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'accertamento dei danni riportati dal minore mediante CTU medico-legale.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore , in riforma della Persona_1 decisione impugnata, dichiara la responsabilità dell'Istituto scolastico appellato ex art 2048 cc per il sinistro occorso al minore;
-provvede per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
-spese al definitivo .
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 12/12/2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6