Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 16 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Giorgia Gasparri in sostituzione dell'avv. Leonardo Roscioni per parte opponente. Nessuno è comparso per la parte opposta.
L'Avv. Gasparri, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2 in Civitavecchia via San Francesco di Paola n. 3, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
( e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa ancora, quale Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, ( , elettivamente domiciliate Controparte_3 P.IVA_3 presso lo stu Roma via Ivanoe Bonomi n. 50, che le rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Giovan Battista Santangelo, in virtù di procura in atti; OPPOSTA
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...] proponevano opposizione av Parte_2 so dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti al pagamento in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 ora, quale mandataria, Controparte_2 [...]
24.075,08, oltre interessi e spese de CP_3 er saldo debitore del finanziamento. Deducevano, in particolare, che non vi era prova della titolarità del credito ingiunto;
che era maturata la prescrizione quinquennale essendosi il rapporto risolto il 6.07.2016; che gli importi ingiunti erano erronei. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1236/22 del 29.11.22 (R.G. 3540/22), corretto a seguito di istanza di correzione materiale, emesso dal Tribunale di Civitavecchia, in quanto non fondato su prova scritta e comunque contraddetto dalle deduzioni del resistente;
in via principale: dichiarare nullo e/o revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per i motivi dedotti in narrativa”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1
e per essa ancora, quale mandataria, Controparte_2 [...] datezza dell'opposizione sia in fatto CP_3 dendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Concessa la provvisoria esecuzione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Al riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione del contratto di finanziamento, riportanti il dettaglio di tutte le condizioni economiche, quali spese, tasso di interesse (tan del 6,26%), numero ed importo delle rate, Taeg (del 6,60% e del 8,34% considerate anche le polizze assicurative). L'opponente, invece, non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto e corrisposto l'importo ingiunto. Le contestazioni riguardanti l'erroneità dell'importo ingiunte sono rimaste generiche e prive di specificazione, in merito agli importi corrisposti o alla presenza di interessi anatocistici. L'estratto del Crif non è dimostrativo del pagamento e dell'estinzione al rapporto di finanziamento azionato per le ragioni spiegate dall'opposta, ossia quello indicato in crif è un contratto di prestito finalizzato del 25.07.2014, con pianto di rimborso di n. 60 rata per euro 516,60 ciascuna, mentre invece quello azionato è un prestito personale del 14.10.2015 con piano di rimborso di n. 120 rate per euro 262,80 ciascuna.
5.L'opposizione appare anche infondata laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478).
6.Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva non la specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari. Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ricorre la prova della cessione del credito oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) il contenuto e i limiti della cessione sono riportati nell'avviso oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ogni passaggio da sino a pervenire a;
2) il credito deriva da rapporto di Pt_3 CP_1 finanziamento menzionato negli avvisi pubblicati e temporalmente riconducibile alla cornice temporale indicata nei medesimi avvisi pubblicati;
3) risulta la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione a Marte, nonché Pt_3 la disponibilità dei documenti contrattuali in mano all'ultima cessionaria;
4) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento CP_1 alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione.
7.E' infondata l'eccezione di prescrizione dovendosi richiamare il principio secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 30/08/2011, n. 17798). Infatti, costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte l'assunto secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/08/2013, n. 18951). A fronte di termine di prescrizione di 10 anni non può ritenersi maturata la fattispecie estintiva del credito, infatti il finanziamento seppur risolto il 6.07.2016 il termine decennale non è maturato alla data della notifica del decreto ingiuntivo.
8.Infine, dalla documentazione versata in atti si evince l'iscrizione di CP_1 nelle società veicolo di cartolarizzazione.
[...] caso, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “le succitate norme (ossia artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B.) non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.)
o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva
o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; - in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del CP_4 soggetto con te incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19/02/2024) 18-03- 2024, n. 7243; conf. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/03/2024) 03/05/2024, n. 12007; Corte di Appello di Roma Sent. n. 6558/2024; Corte di Appello di Roma Sent. n. 4135/2024).
9.In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo n. 1236/2022 va confermato.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1236/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di Controparte_1 Controparte_2 ra, quale mandataria,
[...] Controparte_3
liquidarsi nella somma di euro 6.000,0 e iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani