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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 816/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società “Tank Wash Matras
s.n.c. di EN OB & C.” rappresentato e difeso dall'avv. Michela Borra e dall'abogado Paolo Vezzola
(entrambi del foro di Brescia)
RICORRENTE
contro sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
RESISTENTE Oggetto: Opposizione a ordinanze - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte resistente concludeva come da nota scritta tempestivamente depositata.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 11 maggio 2022
, in proprio e quale legale rappresentante della società “Tank Parte_1
Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” con sede a Montichiari (BS), si opponeva alle ordinanze - ingiunzione dell' di Brescia: CP_1
1) n. OI - , prot. n. 1500.30/03/2022.0178640, dell'importo P.IVA_1 complessivo di euro 21.000,00;
2) n. OI - 000095556, prot. n. 1500.30/03/2022.0178730, dell'importo complessivo di euro 25.500,00;
3) n. OI - 000097745, prot. n. 1500.30/03/2022.0178772, dell'importo complessivo di euro 31.500,00;
4) n. OI - 000098803, prot. n. 1500.30/03/2022.0178797, dell'importo complessivo di euro 31.500,00;
5) n. OI - 000098804, prot. n. 1500.30/03/2022.0178801, dell'importo complessivo di euro 31.500,00;
6) n. OI - 000135185, prot. n. 1500.30/03/2022.0178845, dell'importo complessivo di euro 34.500,00;
7) n. OI - 000136413, prot. n. 1500.30/03/2022.0178870, dell'importo complessivo di euro 34.500,00;
8) n. OI - 000151703, prot. n. 1500.30/03/2022.0178890, dell'importo complessivo di euro 34.500,00.
Tali atti, per un ammontare totale di euro 244.500,00, erano stati a lui notificati a mani proprie a mezzo del servizio postale il 12 aprile 2022.
2 Nel dettaglio, si trattava di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali da parte dell'ente per le annualità 2011, 2012,
2013 e 2015.
In via preliminare, egli deduceva che non gli erano mai stati notificati gli avvisi di accertamento prodromici ai provvedimenti impugnati, con i quali l' aveva CP_1 contestato a lui personalmente e all'impresa - nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/1981 - le violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, d.l.
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss. mm. ii.
Pertanto, gli atti oggetto di gravame andavano considerati nulli, illegittimi e improduttivi di effetti giuridici.
In secondo luogo, il ricorrente eccepiva la duplicazione delle ordinanze - ingiunzione n. OI - 000098804 e n. OI - 000135185, rispettivamente identiche alle ordinanze - ingiunzione n. OI - 000097745 e n. OI - 0000151703.
Quindi, ne chiedeva la declaratoria di nullità e/o invalidità.
Nel merito, censurava l'eccessiva onerosità della sanzione, alla luce dei parametri fissati dall'art. 11 l. 689/1981 e della soglia minima prevista dall'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. le Giudice adito, contraris rejectis:
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi tutti di cui in narrativa, ritenere sussistenti
i presupposti per la SOSPENSIONE/REVOCA dell'efficacia e/o dell'esecuzione di
TUTTI gli atti opposti, nello specifico di TUTTE le ordinanze-ingiunzioni emesse dall'istituto e notificate al Sig. , nonché alla società CP_1 Parte_1
Tank Wash Matras S.N.C. di EN OB & C., in data 12.04.2022, per
l'ammontare totale di euro 244.552,80
(duecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantadue/80);
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la fondatezza di quanto dedotto e rilevato in narrativa, contestando integralmente gli avvisi di accertamento contenuti all'interno delle ordinanze-ingiunzioni notificate, DICHIARARE nulle, illegittime, invalide ed improduttive di effetti, le ordinanze-ingiunzioni n. OI-000098804 dell'importo
3 di euro 31.506,60 (trentunomilacinquecentosei/60) e n. OI-000135185 dell'importo di euro 34.506,60 (trentaquattromilacinquecentosei/60), per
l'ammontare complessivo di euro 66.013,20 (sessantasemilatredici/20), attesa la duplicazione (e notifica) illegittima delle medesime, rispettivamente con le ingiunzioni-ordinanze n. OI-000097745 e n. OI-0000151703, e di guisa della sanzione operata sui medesimi atti di accertamento, entrambe emesse dall'istituto e notificate al Sig. , nonché alla società CP_1 Parte_1
Tank Wash Matras S.N.C. di EN OB & C., in data 12.04.2022;
IN VIA PRINCIPALE: rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la fondatezza di quanto dedotto e rilevato in narrativa, contestando integralmente gli avvisi di accertamento contenuti all'interno delle ordinanze- ingiunzioni notificate, DICHIARARE nulle, illegittime, invalide ed improduttive di effetti tutte le ordinanze-ingiunzioni n. OI-000321408, Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178640, dell'importo complessivo di euro 21.006,60, n. OI-
000095556, Prot. 1500.30/03/2022.0178730, dell'importo complessivo di CP_1 euro 25.506,60, n. OI-000097745, Prot. 1500.30/03/2022.0178772, CP_1 dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-000098803 Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178797, dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-
000098804 Prot. 1500.30/03/2022.0178801, dell'importo complessivo di CP_1 euro 31.506,60, n. OI-000135185, Prot. 1500.30/03/2022.0178845 CP_1 dell'importo complessivo di euro 34.506,60, n. OI-000136413 Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178870, dell'importo complessivo di euro 34.506,60, n. OI-
000151703 Prot. 1500.30/03/2022.0178890, dell'importo complessivo di CP_1 euro 34.506,60, per un ammontare totale di euro 244.552,80
(duecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantadue/80), tutte emesse da
e tutte notificate alla parte Controparte_2 opponente in data 12.04.2022 a mezzo raccomandata AG, per CP_3 della sanzione inflitta al Sig. , nonché alla
[...] Parte_1 società nonché alla società Tank Wash Matras S.N.C. di EN OB &
C., al di sopra del minimo previsto, oltre che per i motivi tutti di cui in narrativa.
IN SUBORDINE: Nella denega e remota ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale di
Brescia, sezione Lavoro-Previdenza, non ritenesse accogliere le conclusioni
4 argomentate in via principale, contestando integralmente gli avvisi di accertamento contenuti all'interno delle ordinanze-ingiunzioni notificate, si chiede Voglia DICHIARARE, per i motivi tutti in narrativa, nulle, illegittime, invalide ed improduttive di effetti, tutte le ordinanze-ingiunzioni n. OI-
000321408, Prot. 1500.30/03/2022.0178640, dell'importo complessivo di CP_1 euro 21.006,60, n. OI-000095556, Prot. 1500.30/03/2022.0178730, CP_1 dell'importo complessivo di euro 25.506,60, n. OI-000097745, Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178772, dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-
000098803 Prot. 1500.30/03/2022.0178797, dell'importo complessivo di CP_1 euro 31.506,60, n. OI-000098804 Prot. 1500.30/03/2022.0178801, CP_1 dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-000135185, Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178845 dell'importo complessivo di euro 34.506,60, n. OI-
000136413 Prot. 1500.30/03/2022.0178870, dell'importo complessivo di CP_1 euro 34.506,60, n. OI-000151703 Prot. 1500.30/03/2022.0178890, CP_1 dell'importo complessivo di euro 34.506,60, per un ammontare totale di euro
244.552,80 (duecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantadue/80), tutte emesse da e tutte notificate alla Controparte_2 parte opponente in data 12.04.2022 a mezzo raccomandata AG, per CP_3 della sanzione inflitta al Sig. , nonché alla
[...] Parte_1 società Tank Wash Matras S.N.C. di EN OB & C., e di guisa
DISPORRE la riduzione della sanzione al minimo previsto, così come sancito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
IN ESTREMO SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, sempre contestando integralmente gli avvisi di accertamento contenuti all'interno delle ordinanze-ingiunzioni notificate, comunque revocare e dichiarare nulle, illegittime, invalide ed improduttive di effetti, tutte le ordinanze-ingiunzioni n. OI-000321408, Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178640, dell'importo complessivo di euro 21.006,60, n. OI-
000095556, Prot. 1500.30/03/2022.0178730, dell'importo complessivo di CP_1 euro 25.506,60, n. OI-000097745, Prot. 1500.30/03/2022.0178772, CP_1 dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-000098803 Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178797, dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-
5 000098804 Prot. 1500.30/03/2022.0178801, dell'importo complessivo di CP_1 euro 31.506,60, n. OI-000135185, Prot. 1500.30/03/2022.0178845 CP_1 dell'importo complessivo di euro34.506,60, n. OI- 000136413 Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178870, dell'importo complessivo di euro 34.506,60, n. OI-
000151703 Prot. 1500.30/03/2022.0178890, dell'importo complessivo di CP_1 euro 34.506,60, per un ammontare totale di euro 244.552,80
(duecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantadue/80), tutte emesse da
e tutte notificate al Sig. Controparte_2 [...]
, nonché alla società Tank Wash Matras S.N.C. di EN Parte_1
OB & C., in data 12.04.2022 a mezzo raccomandata AG, per ECCESSIVA
ONEROSITA' della sanzione o comunque DISPORRE la riduzione della somma nella misura inferiore che il Giudice riterrà opportuna.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi oltre IVA e CPA ex lege>.
2. Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva, nella quale in primo CP_1 luogo sottolineava la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento evocati dal ricorrente;
in secondo luogo, evidenziava il perdurare dell'inottemperanza, il corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio e l'equità degli importi ingiunti;
in terzo luogo, contestava la censurata duplicazione delle ordinanze per le medesime condotte di inottemperanza agli obblighi.
Erano formulate le seguenti conclusioni: in via principale: rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto>.
3. Nelle more del giudizio e, segnatamente, con provvedimento depositato in data
9 settembre 2024, rideterminava l'importo delle sanzioni amministrative CP_1 in applicazione dell'art. 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, siccome novellato dall'art. 23 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
6 4. All'udienza del 14 ottobre 2024 il procuratore del ricorrente rappresentava l'intenzione dello stesso di aderire al pagamento in misura ridotta, chiedendo a tal fine un rinvio, che era accordato.
All'udienza 9 gennaio 2025 compariva personalmente, il Parte_1 quale dichiarava di aver tentato di ottenere un finanziamento con la banca per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, ma di non averlo ricevuto a causa della sua ingente esposizione debitoria, sicché non aveva potuto provvedere al versamento preannunciato.
Poiché il ricorrente non optava per il pagamento in misura ridotta, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza per discussione al 4 febbraio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, nessuna delle parti depositava nota scritta.
All'udienza di rinvio ex artt. 181 - 309 c.p.c. del 20 febbraio 2025 il patrono della resistente compiegava note scritta in cui si riportava alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Decidente che il ricorso meriti accoglimento, nei termini di cui si dirà.
6. Un primo rilievo: è manifestamente infondata la doglianza svolta dal patrono di in merito alla duplicazione dei provvedimenti Parte_1 sanzionatori:
• n. OI - 000098804, rispetto all'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000097745;
• n. OI - 000135185, in riferimento all'ordinanza - ingiunzione n. OI -
0000151703.
Infatti, è vero che coincidono perfettamente gli importi ingiunti e gli avvisi di accertamento presupposti - nel primo caso prot. n.
1500.23/05/2017.0155105 del 23 maggio 2017 e prot. n. CP_1
1500.23/05/2017.0155106 del 23 maggio 2017; nel secondo caso prot. n. CP_1
1500.12/06/2017.0181440 del 12 giugno 2017 e prot. n. CP_1
1500.12/06/2017.0181441 del 12 giugno 2017. CP_1
7 Tuttavia, gli atti hanno destinatari diversi - il ricorrente in proprio, quale legale rappresentante di “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” e la società quale coobbligato solidale ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/81. In particolare:
• n. OI - 000097745, ; Parte_1
• n. OI - 000098804, la società “Tank Wask Matras s.n.c. di EN
OB & C.”;
• n. OI - 000135185, ; Parte_1
• n. OI - 0000151703, la società “Tank Wask Matras s.n.c. di EN
OB & C.”.
Si staglia allora in tutta evidenza che la differenza sia sul piano soggettivo, sia quanto al titolo che fonda la pretesa dell' escludono ogni forma di errore CP_1 dell'Amministrazione.
L'eccezione è rigettata.
7. Con riferimento all'omessa notificazione degli avvisi di accertamento, si osserva quanto segue.
Va premesso che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il soggetto che propone opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere - onere
(indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n.
689 del 1981.
D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio,
8 idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione - cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 7296 dell'8 agosto
1996 (Rv. 499053 - 01) e Sez. 2, sentenza n. 927 del 20 gennaio 2010 (Rv. 611005
- 01).
Ciò posto, reputa la Giudice necessario esaminare accuratamente il copioso carteggio versato in atti dall'Amministrazione resistente, da cui si ricava da un lato la preventiva contestazione, tempestiva e corretta, degli inadempimenti commessi dal ricorrente quale amministratore di “Tank Wask Matras s.n.c. di
EN OB & C.”, ma anche la pertinenza delle ordinanze - ingiunzione, tranne in due casi, come meglio si spiegherà analizzando i provvedimenti caso per caso.
a) Per le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000098804 e n. OI - 000097745:
• avviso prot. n. 1500.23/05/2017.0155105 del 23 maggio 2017 nei CP_1 confronti di : risulta a lui notificato a mezzo del servizio Parte_1 postale il 29 maggio 2017, come si evince dalla cartolina della raccomandata A./R. agli atti (cfr. doc. 14 allegato alla memoria di costituzione della resistente), in quanto all'accesso infruttuoso del messo presso l'abitazione di residenza di
(in via Aeroporto, n. 52 a Montichiari in provincia di Brescia) del 26 Parte_1 maggio 2017 seguiva il deposito del plico presso l'ufficio postale, ove era ritirato dalla moglie del ricorrente il 29 maggio 2017;
• avviso prot. n. 1500.23/05/2017.0155106 riguardante “Tank Wash CP_1
Matras s.n.c. di EN OB & C.” del 23 maggio 2017: era notificato all'ente a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina a fascicolo (cfr. doc. 15 produzioni . Il messo CP_1 postale tentava la consegna all'indirizzo indicato sul plico - via Aeroporto, n. 52 a
Montichiari (BS) - il 26 maggio 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo di Controparte_4 che era restituita al mittente il 5 giugno 2017. L'agente postale dava atto di aver notiziato del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata Parte_1
(n. 793308533931), inviata il 26 maggio 2017.
b) Per le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000135185 e n. OI - 0000151703:
9 • avviso prot. n. 1500.12/06/2017.0181440 rivolto a CP_1 Parte_1
del 12 giugno 2017 era a lui notificato a mezzo del servizio postale, con
[...] raccomandata con avviso di ricevimento, come si ricava dalla cartolina a fascicolo
(cfr. doc. 23 produzioni . Il messo postale tentava la consegna al CP_1 ricorrente, all'indirizzo riportato sul piego - via Aeroporto, n. 52 a Montichiari
(BS) - il 23 giugno 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo di che era Controparte_4 restituita al mittente il 4 luglio 2017. L'agente postale dava atto di aver notiziato del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata (n. Parte_1
783319305858), inviata il 23 giugno 2017;
• avviso prot. n. 1500.12/06/2017.0181441 del 12 giugno 2017 rivolto CP_1
a “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.”: era notificato alla società a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come si trae dalla cartolina a fascicolo (cfr. doc. 24 produzioni . Il messo CP_1 postale tentava la consegna all'impresa, all'indirizzo esposto sulla missiva - via
Aeroporto, n. 52 a Montichiari (BS) - il 23 giugno 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di
[...]
dopo di che era restituita al mittente il 4 luglio 2017. L'agente Controparte_4 postale dava atto di aver notiziato del primo accesso infruttuoso con Parte_1 apposita raccomandata (n. 783319305870), inviata il 23 giugno 2017.
c) Per l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000321408 rivolta a Parte_1
:
[...]
• avviso prot. n. 1500.04/04/2017.0102059 rivolto a CP_1 Parte_1
del 4 aprile 2017 era a lui notificato a mezzo del servizio postale, con
[...] raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina a fascicolo
(cfr. doc. 30 allegato alla comparsa dell'Amministrazione). Il messo postale tentava la consegna al ricorrente, all'indirizzo riportato sul piego - via Aeroporto,
n. 52 a Montichiari (BS) - il 6 aprile 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo Controparte_4 di che era restituita al mittente il 18 aprile 2017. L'agente postale dava atto di aver
10 notiziato del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata Parte_1
(n. 783308563607), inviata il 6 aprile 2017;
• avviso prot. n. 1500.04/04/2017.0102060 del 4 aprile 2017 rivolto a CP_1
“Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.”: era notificato alla società
a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina a fascicolo (cfr. doc. 30 produzioni . Il messo CP_1 postale tentava la consegna all'impresa, all'indirizzo esposto sulla missiva - via
Aeroporto, n. 52 a Montichiari (BS) - il 10 aprile 2017, con esito negativo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di
[...]
dopo di che era restituita al mittente il 21 aprile 2017. L'agente Controparte_4 postale dava atto di aver notiziato del primo accesso infruttuoso con Parte_1 apposita raccomandata (n. 783308558725), inviata il 10 aprile 2017.
d) Per l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000095556 emessa nei confronti del ricorrente personalmente il prodromico atto di accertamento prot. n.
1500.19/05/2017.0152400 del 19 maggio 2017 nei confronti di CP_1 Parte_1
era notificato a mezzo del servizio postale il 29 maggio 2017, come si
[...] evince dalla cartolina della raccomandata A./R. agli atti (cfr. doc. 8 allegato alla memoria di costituzione della resistente), in quanto all'accesso infruttuoso del messo presso l'abitazione di residenza di (in via Aeroporto, n. 52 a Parte_1
Montichiari in provincia di Brescia) del 24 maggio 2017 seguiva il deposito del plico presso l'ufficio postale, ove era ritirato dalla moglie del ricorrente il 29 maggio 2017.
Si deve rimarcare che il luogo indicato sulle buste, presso il quale si recava l'agente postale, non solo coincide con la residenza ufficiale del ricorrente (sul che si veda il certificato storico tratto dall'archivio anagrafico, doc. 29 allegato alla memoria dell'Amministrazione), ma anche con la sede legale della società “Tank
Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” (cfr. visura camerale storica
C.C.I.A.A., all. 1 alla memoria dell' . CP_1
Perciò, risulta provato che tutte le suddette notificazioni erano eseguite in modo corretto;
molte si perfezionavano per compiuta giacenza.
11 Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità con riguardo ai provvedimenti sopra indicati, giacché la doglianza avanzata da in merito Parte_1 all'omissione e/o all'irregolarità di tutti gli altri avvisi di accertamento a monte è infondata, in quanto smentita per tabulas.
La questione posta dal ricorrente è invece condivisibile in merito alle ordinanze - ingiunzione n. OI - 000098803 e n. OI - 000136413.
Infatti, in questi casi si assiste a una divergenza sul piano soggettivo.
Invero, dalla documentazione versata da parte resistente si apprende che:
1) L'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000098803 emessa verso “Tank Wash
Matras s.n.c. di EN OB & C.” si basava su due avvisi di accertamento:
• prot. n. 1500.23/05/2017.0155107 del 23 maggio 2017 emesso nei CP_1 riguardi di , notificato a quest'ultimo a mezzo del servizio Controparte_5 postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina a fascicolo (per compiuta giacenza, il 5 giugno 2017, cfr. doc. 18 produzioni;
CP_1
• prot. n. 1500.23/05/2017.0155108 del 23 maggio 2017 con riguardo CP_1
a “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” quale soggetto obbligato in solido con , notificato mezzo del servizio Controparte_5 postale, come si ricava dalla cartolina a fascicolo (per compiuta giacenza, il 5 giugno 2017, cfr. doc. 18 allegato alla memoria di parte resistente).
2) L'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000136413 emessa verso “Tank Wash
Matras s.n.c. di EN OB & C.” si basava su due avvisi di accertamento:
• prot. n. 1500.12/06/2017.0181442 emessa nei confronti di CP_1 il 12 giugno 2017 e notificata a quest'ultimo (per Controparte_5 compiuta giacenza, il 4 luglio 2017, doc. 27 allegato alla comparsa dell' ; CP_1
• prot. n. 1500.12/06/2017.0181443 del 12 giugno 2017 nei confronti CP_1 di “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” quale soggetto obbligato in solido con , notificata mezzo del servizio Controparte_5
12 postale (con compiuta giacenza il 4 luglio 2017, doc. 27 delle produzioni di parte resistente).
Pertanto:
• l'avviso di accertamento prot. n. 1500.23/05/2017.0155107 del 23 CP_1 maggio 2017, prodromico all'OI - 000098803, concerneva il fratello del ricorrente ed era stato rivolto a quest'ultimo; Controparte_5
• l'avviso di accertamento prot. n. 1500.12/06/2017.0181442 del 12 CP_1 giugno 2017, su cui poggiava l'OI - 000136413, riguardava il fratello ed era stato notificato a quest'ultimo. Controparte_5
Di conseguenza, entrambe le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000098803 e n.
OI - 000136413 erano emanate nei confronti di “Tank Wash Matras s.n.c. di
EN OB & C.” quale ente obbligato in solido con CP_5
[...]
In questi due casi l' non ha adempiuto l'onere della prova gravante CP_1 sull'Amministrazione, in forza dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, in merito alla conoscenza in capo a delle contestazioni Parte_1 dell'ente previdenziale per inottemperanza agli obblighi contributivi imputabili alla società, a prescindere dalla circostanza che fosse socio e Parte_1 amministratore della medesima impresa (società di persone).
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di nullità solo con riguardo a queste ultime ordinanze - ingiunzione, n. OI - 000098803 e n. OI - 000136413.
7. Passando all'esame del merito, non ha in alcun modo Parte_1 contestato il fatto materiale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative oggetto di causa;
nemmeno ha censurato l'esattezza dell'ammontare dei debiti esposti dall' ovvero ha CP_1 posto in dubbio la loro corretta imputazione alla società di cui era legale rappresentante.
Pertanto, tutte queste circostanze devono ritenersi pacificamente ammesse in giudizio ex art. 115 c.p.c.
8. L'unico tema agitato dai patroni di e da esaminare afferisce Parte_1
l'esorbitanza dell'entità della sanzione inflittagli.
13 La questione è in parte fondata, nei termini che seguono.
Osserva la Decidente che nel corso del processo è intervenuta importante novità.
Invero, l'Amministrazione convenuta, preso atto dei criteri introdotti dall'art. 23
D.L. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, ha rettificato l'importo delle sanzioni amministrative inflitte con l'ordinanza - ingiunzione sopra citata, in relazione alle omissioni contributive per le l'annualità
2011, 2012, 2013 e 2015 e ha ridotto il quantum debeatur (cfr. i documenti compiegati il 9 settembre 2024 dall' in cui si consentivano il pagamento CP_1 in misura del 50% ai fini dell'estinzione della procedura).
Si rileva che in un solo caso parte convenuta ha deciso di contenere al massimo il trattamento sanzionatorio e, più precisamente, in relazione al provvedimento n.
OI - 000321408, prot. n. 1500.30/03/2022.0178640.
Invero, i crediti previdenziali omessi, per le mensilità di aprile, luglio e novembre
2011, ammontano pacificamente a euro 2.092,17 - come si evince dagli avvisi di accertamento a monte del 4 aprile 2017, n. prot. 1500.04/04/2017.0102059 CP_1
e n. prot. 1500.04/04/2017.0102060 sopra citati. CP_1
Appare evidente che la cifra così come ricalcolata dall'ente impositore, pari a euro
2.917,02, non solo è rispettosa dei parametri normativi, ma addirittura inferiore al minimo (pari a euro 3.138,25), probabilmente per un mero errore materiale.
Dunque, il ricorrente non può lamentare un trattamento ingiusto e vessatorio, in quanto la cifra da ultimo individuata non è ulteriormente riducibile.
Perciò, va confermata l'ordinanza - ingiunzione opposta n. OI - 000321408, per la minor somma già rideterminata dall' in euro 2.917,02. CP_1
Invece, per gli altri atti impositivi, l' non ha scelto di attestarsi sul CP_1 minimo, ma ha fatto uso della propria discrezionalità per graduare la reazione punitiva nei confronti del debitore, a lungo rimasto inadempiente.
Stima la Giudice di doversi discostare da tale valutazione, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 11 l. 689/81, rubricato “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”, a norma del quale Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite
14 minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche>.
Invero, non può sottacersi che “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB
& C.” a partire dal 2008 affrontava una grave crisi finanziaria - economica, che comportava l'accumulo di ingente passivo a carico del ricorrente, rimasto insoluto.
La società cessava la propria attività al fine di evitare l'aumento esponenziale dei costi di gestione ed era definitivamente cancellata, su richiesta dello stesso ricorrente, con effetto dall'1 ottobre 2015, come da visura camerale agli atti.
iniziava a svolgere attività lavorativa come trasportatore alle Parte_1 dipendenze di altra impresa, “Autotrasporti , con sede in Controparte_6
Pisogne (BS) e assumeva l'impegno di estinguere l'esposizione debitoria formatasi nel corso degli anni in cui era stata attiva la partita I.V.A.
Ancora, non può essere pretermesso da un lato che, dopo la morte del fratello e socio , il ricorrente rimaneva l'unico obbligato a ripianare il Controparte_5 deficit; dall'altro lato, con il passare degli anni il disavanzo si palesava superiore al previsto, poiché giungevano a maturazione poste a lui non note, per tasse mai versate e altro.
Nonostante la drammatica situazione in cui versava, si Parte_1 offriva in corso di causa di provvedere al saldo delle ordinanze - ingiunzione opposte, ma non riusciva a ottenere credito dalle banche, come spiegato all'udienza 9 gennaio 2025, alla quale interveniva per giustificarsi, proprio per i gravosi impegni già assunti e per le azioni esecutive in corso (sfociate nel pignoramento del quinto dello stipendio, attualmente in corso).
Non constano, in epoca anteriore, inadempimenti di rilevanza pubblicistica (sotto forma di analoghe omissioni di contributi obbligatori o di imposte) a carico del ricorrente.
Stima la Giudice che, in considerazione dello sforzo di ravvedimento dimostrato, del remissivo contegno processuale e del minimo grado di colpa nella genesi della
15 vicenda, nonché per gli importi modesti evasi, sia condivisibile la richiesta difensiva di ricalcolare le sanzioni nel minimo previsto dalla legge, come segue:
- n. OI - 000095556, prot. n. 1500.30/03/2022.0178730.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2011, gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio e novembre 2012, ammontano pacificamente a euro 5.379,61 - come si evince dall'avviso di accertamento a monte del 19 maggio
2017, prot. n. 1500.19/05/2017.0152400. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 8.069,41 e in tal senso va rideterminata;
- n. OI - 000097745, prot. n. 1500.30/03/2022.0178772.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2012, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2013, ammontano pacificamente a euro 7.373,22 - come si evince dagli avvisi di accertamento del 23 maggio 2017 prot. n. 1500.23/05/2017.0155105 e prot. n. CP_1
1500.23/05/2017.0155106. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 11.059,83 e in tal senso va rideterminata;
- n. OI - 000098804, prot. n. 1500.30/03/2022.0178801.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2012, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2013, ammontano pacificamente a euro 7.373,22 - come si evince dagli avvisi di accertamento del 23 maggio 2017 prot. n. 1500.23/05/2017.0155105 e prot. n. CP_1
1500.23/05/2017.0155106. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 11.059,83 e in tal senso va rideterminata;
- n. OI - 000135185, prot. n. 1500.30/03/2022.0178845.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2014 e ottobre 2015, ammontano pacificamente a euro 3.680,08 - come si evince dagli avvisi di
16 accertamento del 12 giugno 2017 prot. n. 1500.12/06/2017.0181440 e prot. CP_1
n. 1500.12/06/2017.0181441. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 5.520,12 e in tal senso va rideterminata;
- n. OI - 000151703, prot. n. 1500.30/03/2022.0178890.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2014 e ottobre 2015, ammontano pacificamente a euro 3.680,08 - come si evince dagli avvisi di accertamento del 12 giugno 2017 prot. n. 1500.12/06/2017.0181440 e prot. CP_1
n. 1500.12/06/2017.0181441. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 5.520,12 e in tal senso va rideterminata.
9. In conclusione, vanno confermate le ordinanze - ingiunzione opposte, come segue:
- n. OI - 000321408, per la minor somma già rideterminata dall' in CP_1 euro 2.917,02;
- n. OI - 000095556, per la minor somma come sopra calcolata di euro
8.069,41;
- n. OI - 000097745, per la minor somma come sopra calcolata di euro
11.059,83;
- n. OI - 000098804, per la minor somma sopra calcolata di euro 11.059,83;
- n. OI - 000135185, per la minor somma siccome sopra rideterminata di euro
5.520,12;
- n. OI - 000151703, per la minor somma come sopra indicata di euro
5.520,12.
10. La parziale soccombenza reciproca tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
17 1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla le ordinanze - ingiunzione n.
OI - 000098803 e n. OI - 000136413;
2) conferma le ordinanze - ingiunzione emanate dall' così come CP_1 rideterminate in corso di causa:
- n. OI-000321408, per la minor somma di euro 2.917,02;
- n. OI - 000095556, per la minor somma di euro 8.069,41;
- n. OI - 000097745, per la minor somma di euro 11.059,83;
- n. OI - 000098804, per la minor somma di euro 11.059,83;
- n. OI - 000135185, per la minor somma di euro 5.520,12;
- n. OI - 000151703, per la minor somma di euro 5.520,12;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 25 febbraio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società “Tank Wash Matras
s.n.c. di EN OB & C.” rappresentato e difeso dall'avv. Michela Borra e dall'abogado Paolo Vezzola
(entrambi del foro di Brescia)
RICORRENTE
contro sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
RESISTENTE Oggetto: Opposizione a ordinanze - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte resistente concludeva come da nota scritta tempestivamente depositata.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 11 maggio 2022
, in proprio e quale legale rappresentante della società “Tank Parte_1
Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” con sede a Montichiari (BS), si opponeva alle ordinanze - ingiunzione dell' di Brescia: CP_1
1) n. OI - , prot. n. 1500.30/03/2022.0178640, dell'importo P.IVA_1 complessivo di euro 21.000,00;
2) n. OI - 000095556, prot. n. 1500.30/03/2022.0178730, dell'importo complessivo di euro 25.500,00;
3) n. OI - 000097745, prot. n. 1500.30/03/2022.0178772, dell'importo complessivo di euro 31.500,00;
4) n. OI - 000098803, prot. n. 1500.30/03/2022.0178797, dell'importo complessivo di euro 31.500,00;
5) n. OI - 000098804, prot. n. 1500.30/03/2022.0178801, dell'importo complessivo di euro 31.500,00;
6) n. OI - 000135185, prot. n. 1500.30/03/2022.0178845, dell'importo complessivo di euro 34.500,00;
7) n. OI - 000136413, prot. n. 1500.30/03/2022.0178870, dell'importo complessivo di euro 34.500,00;
8) n. OI - 000151703, prot. n. 1500.30/03/2022.0178890, dell'importo complessivo di euro 34.500,00.
Tali atti, per un ammontare totale di euro 244.500,00, erano stati a lui notificati a mani proprie a mezzo del servizio postale il 12 aprile 2022.
2 Nel dettaglio, si trattava di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali da parte dell'ente per le annualità 2011, 2012,
2013 e 2015.
In via preliminare, egli deduceva che non gli erano mai stati notificati gli avvisi di accertamento prodromici ai provvedimenti impugnati, con i quali l' aveva CP_1 contestato a lui personalmente e all'impresa - nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/1981 - le violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, d.l.
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss. mm. ii.
Pertanto, gli atti oggetto di gravame andavano considerati nulli, illegittimi e improduttivi di effetti giuridici.
In secondo luogo, il ricorrente eccepiva la duplicazione delle ordinanze - ingiunzione n. OI - 000098804 e n. OI - 000135185, rispettivamente identiche alle ordinanze - ingiunzione n. OI - 000097745 e n. OI - 0000151703.
Quindi, ne chiedeva la declaratoria di nullità e/o invalidità.
Nel merito, censurava l'eccessiva onerosità della sanzione, alla luce dei parametri fissati dall'art. 11 l. 689/1981 e della soglia minima prevista dall'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. le Giudice adito, contraris rejectis:
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi tutti di cui in narrativa, ritenere sussistenti
i presupposti per la SOSPENSIONE/REVOCA dell'efficacia e/o dell'esecuzione di
TUTTI gli atti opposti, nello specifico di TUTTE le ordinanze-ingiunzioni emesse dall'istituto e notificate al Sig. , nonché alla società CP_1 Parte_1
Tank Wash Matras S.N.C. di EN OB & C., in data 12.04.2022, per
l'ammontare totale di euro 244.552,80
(duecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantadue/80);
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la fondatezza di quanto dedotto e rilevato in narrativa, contestando integralmente gli avvisi di accertamento contenuti all'interno delle ordinanze-ingiunzioni notificate, DICHIARARE nulle, illegittime, invalide ed improduttive di effetti, le ordinanze-ingiunzioni n. OI-000098804 dell'importo
3 di euro 31.506,60 (trentunomilacinquecentosei/60) e n. OI-000135185 dell'importo di euro 34.506,60 (trentaquattromilacinquecentosei/60), per
l'ammontare complessivo di euro 66.013,20 (sessantasemilatredici/20), attesa la duplicazione (e notifica) illegittima delle medesime, rispettivamente con le ingiunzioni-ordinanze n. OI-000097745 e n. OI-0000151703, e di guisa della sanzione operata sui medesimi atti di accertamento, entrambe emesse dall'istituto e notificate al Sig. , nonché alla società CP_1 Parte_1
Tank Wash Matras S.N.C. di EN OB & C., in data 12.04.2022;
IN VIA PRINCIPALE: rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la fondatezza di quanto dedotto e rilevato in narrativa, contestando integralmente gli avvisi di accertamento contenuti all'interno delle ordinanze- ingiunzioni notificate, DICHIARARE nulle, illegittime, invalide ed improduttive di effetti tutte le ordinanze-ingiunzioni n. OI-000321408, Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178640, dell'importo complessivo di euro 21.006,60, n. OI-
000095556, Prot. 1500.30/03/2022.0178730, dell'importo complessivo di CP_1 euro 25.506,60, n. OI-000097745, Prot. 1500.30/03/2022.0178772, CP_1 dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-000098803 Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178797, dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-
000098804 Prot. 1500.30/03/2022.0178801, dell'importo complessivo di CP_1 euro 31.506,60, n. OI-000135185, Prot. 1500.30/03/2022.0178845 CP_1 dell'importo complessivo di euro 34.506,60, n. OI-000136413 Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178870, dell'importo complessivo di euro 34.506,60, n. OI-
000151703 Prot. 1500.30/03/2022.0178890, dell'importo complessivo di CP_1 euro 34.506,60, per un ammontare totale di euro 244.552,80
(duecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantadue/80), tutte emesse da
e tutte notificate alla parte Controparte_2 opponente in data 12.04.2022 a mezzo raccomandata AG, per CP_3 della sanzione inflitta al Sig. , nonché alla
[...] Parte_1 società nonché alla società Tank Wash Matras S.N.C. di EN OB &
C., al di sopra del minimo previsto, oltre che per i motivi tutti di cui in narrativa.
IN SUBORDINE: Nella denega e remota ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale di
Brescia, sezione Lavoro-Previdenza, non ritenesse accogliere le conclusioni
4 argomentate in via principale, contestando integralmente gli avvisi di accertamento contenuti all'interno delle ordinanze-ingiunzioni notificate, si chiede Voglia DICHIARARE, per i motivi tutti in narrativa, nulle, illegittime, invalide ed improduttive di effetti, tutte le ordinanze-ingiunzioni n. OI-
000321408, Prot. 1500.30/03/2022.0178640, dell'importo complessivo di CP_1 euro 21.006,60, n. OI-000095556, Prot. 1500.30/03/2022.0178730, CP_1 dell'importo complessivo di euro 25.506,60, n. OI-000097745, Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178772, dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-
000098803 Prot. 1500.30/03/2022.0178797, dell'importo complessivo di CP_1 euro 31.506,60, n. OI-000098804 Prot. 1500.30/03/2022.0178801, CP_1 dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-000135185, Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178845 dell'importo complessivo di euro 34.506,60, n. OI-
000136413 Prot. 1500.30/03/2022.0178870, dell'importo complessivo di CP_1 euro 34.506,60, n. OI-000151703 Prot. 1500.30/03/2022.0178890, CP_1 dell'importo complessivo di euro 34.506,60, per un ammontare totale di euro
244.552,80 (duecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantadue/80), tutte emesse da e tutte notificate alla Controparte_2 parte opponente in data 12.04.2022 a mezzo raccomandata AG, per CP_3 della sanzione inflitta al Sig. , nonché alla
[...] Parte_1 società Tank Wash Matras S.N.C. di EN OB & C., e di guisa
DISPORRE la riduzione della sanzione al minimo previsto, così come sancito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
IN ESTREMO SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, sempre contestando integralmente gli avvisi di accertamento contenuti all'interno delle ordinanze-ingiunzioni notificate, comunque revocare e dichiarare nulle, illegittime, invalide ed improduttive di effetti, tutte le ordinanze-ingiunzioni n. OI-000321408, Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178640, dell'importo complessivo di euro 21.006,60, n. OI-
000095556, Prot. 1500.30/03/2022.0178730, dell'importo complessivo di CP_1 euro 25.506,60, n. OI-000097745, Prot. 1500.30/03/2022.0178772, CP_1 dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-000098803 Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178797, dell'importo complessivo di euro 31.506,60, n. OI-
5 000098804 Prot. 1500.30/03/2022.0178801, dell'importo complessivo di CP_1 euro 31.506,60, n. OI-000135185, Prot. 1500.30/03/2022.0178845 CP_1 dell'importo complessivo di euro34.506,60, n. OI- 000136413 Prot. CP_1
1500.30/03/2022.0178870, dell'importo complessivo di euro 34.506,60, n. OI-
000151703 Prot. 1500.30/03/2022.0178890, dell'importo complessivo di CP_1 euro 34.506,60, per un ammontare totale di euro 244.552,80
(duecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantadue/80), tutte emesse da
e tutte notificate al Sig. Controparte_2 [...]
, nonché alla società Tank Wash Matras S.N.C. di EN Parte_1
OB & C., in data 12.04.2022 a mezzo raccomandata AG, per ECCESSIVA
ONEROSITA' della sanzione o comunque DISPORRE la riduzione della somma nella misura inferiore che il Giudice riterrà opportuna.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi oltre IVA e CPA ex lege>.
2. Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva, nella quale in primo CP_1 luogo sottolineava la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento evocati dal ricorrente;
in secondo luogo, evidenziava il perdurare dell'inottemperanza, il corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio e l'equità degli importi ingiunti;
in terzo luogo, contestava la censurata duplicazione delle ordinanze per le medesime condotte di inottemperanza agli obblighi.
Erano formulate le seguenti conclusioni: in via principale: rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto>.
3. Nelle more del giudizio e, segnatamente, con provvedimento depositato in data
9 settembre 2024, rideterminava l'importo delle sanzioni amministrative CP_1 in applicazione dell'art. 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, siccome novellato dall'art. 23 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
6 4. All'udienza del 14 ottobre 2024 il procuratore del ricorrente rappresentava l'intenzione dello stesso di aderire al pagamento in misura ridotta, chiedendo a tal fine un rinvio, che era accordato.
All'udienza 9 gennaio 2025 compariva personalmente, il Parte_1 quale dichiarava di aver tentato di ottenere un finanziamento con la banca per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, ma di non averlo ricevuto a causa della sua ingente esposizione debitoria, sicché non aveva potuto provvedere al versamento preannunciato.
Poiché il ricorrente non optava per il pagamento in misura ridotta, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza per discussione al 4 febbraio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, nessuna delle parti depositava nota scritta.
All'udienza di rinvio ex artt. 181 - 309 c.p.c. del 20 febbraio 2025 il patrono della resistente compiegava note scritta in cui si riportava alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Decidente che il ricorso meriti accoglimento, nei termini di cui si dirà.
6. Un primo rilievo: è manifestamente infondata la doglianza svolta dal patrono di in merito alla duplicazione dei provvedimenti Parte_1 sanzionatori:
• n. OI - 000098804, rispetto all'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000097745;
• n. OI - 000135185, in riferimento all'ordinanza - ingiunzione n. OI -
0000151703.
Infatti, è vero che coincidono perfettamente gli importi ingiunti e gli avvisi di accertamento presupposti - nel primo caso prot. n.
1500.23/05/2017.0155105 del 23 maggio 2017 e prot. n. CP_1
1500.23/05/2017.0155106 del 23 maggio 2017; nel secondo caso prot. n. CP_1
1500.12/06/2017.0181440 del 12 giugno 2017 e prot. n. CP_1
1500.12/06/2017.0181441 del 12 giugno 2017. CP_1
7 Tuttavia, gli atti hanno destinatari diversi - il ricorrente in proprio, quale legale rappresentante di “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” e la società quale coobbligato solidale ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/81. In particolare:
• n. OI - 000097745, ; Parte_1
• n. OI - 000098804, la società “Tank Wask Matras s.n.c. di EN
OB & C.”;
• n. OI - 000135185, ; Parte_1
• n. OI - 0000151703, la società “Tank Wask Matras s.n.c. di EN
OB & C.”.
Si staglia allora in tutta evidenza che la differenza sia sul piano soggettivo, sia quanto al titolo che fonda la pretesa dell' escludono ogni forma di errore CP_1 dell'Amministrazione.
L'eccezione è rigettata.
7. Con riferimento all'omessa notificazione degli avvisi di accertamento, si osserva quanto segue.
Va premesso che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il soggetto che propone opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere - onere
(indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n.
689 del 1981.
D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio,
8 idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione - cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 7296 dell'8 agosto
1996 (Rv. 499053 - 01) e Sez. 2, sentenza n. 927 del 20 gennaio 2010 (Rv. 611005
- 01).
Ciò posto, reputa la Giudice necessario esaminare accuratamente il copioso carteggio versato in atti dall'Amministrazione resistente, da cui si ricava da un lato la preventiva contestazione, tempestiva e corretta, degli inadempimenti commessi dal ricorrente quale amministratore di “Tank Wask Matras s.n.c. di
EN OB & C.”, ma anche la pertinenza delle ordinanze - ingiunzione, tranne in due casi, come meglio si spiegherà analizzando i provvedimenti caso per caso.
a) Per le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000098804 e n. OI - 000097745:
• avviso prot. n. 1500.23/05/2017.0155105 del 23 maggio 2017 nei CP_1 confronti di : risulta a lui notificato a mezzo del servizio Parte_1 postale il 29 maggio 2017, come si evince dalla cartolina della raccomandata A./R. agli atti (cfr. doc. 14 allegato alla memoria di costituzione della resistente), in quanto all'accesso infruttuoso del messo presso l'abitazione di residenza di
(in via Aeroporto, n. 52 a Montichiari in provincia di Brescia) del 26 Parte_1 maggio 2017 seguiva il deposito del plico presso l'ufficio postale, ove era ritirato dalla moglie del ricorrente il 29 maggio 2017;
• avviso prot. n. 1500.23/05/2017.0155106 riguardante “Tank Wash CP_1
Matras s.n.c. di EN OB & C.” del 23 maggio 2017: era notificato all'ente a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina a fascicolo (cfr. doc. 15 produzioni . Il messo CP_1 postale tentava la consegna all'indirizzo indicato sul plico - via Aeroporto, n. 52 a
Montichiari (BS) - il 26 maggio 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo di Controparte_4 che era restituita al mittente il 5 giugno 2017. L'agente postale dava atto di aver notiziato del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata Parte_1
(n. 793308533931), inviata il 26 maggio 2017.
b) Per le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000135185 e n. OI - 0000151703:
9 • avviso prot. n. 1500.12/06/2017.0181440 rivolto a CP_1 Parte_1
del 12 giugno 2017 era a lui notificato a mezzo del servizio postale, con
[...] raccomandata con avviso di ricevimento, come si ricava dalla cartolina a fascicolo
(cfr. doc. 23 produzioni . Il messo postale tentava la consegna al CP_1 ricorrente, all'indirizzo riportato sul piego - via Aeroporto, n. 52 a Montichiari
(BS) - il 23 giugno 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo di che era Controparte_4 restituita al mittente il 4 luglio 2017. L'agente postale dava atto di aver notiziato del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata (n. Parte_1
783319305858), inviata il 23 giugno 2017;
• avviso prot. n. 1500.12/06/2017.0181441 del 12 giugno 2017 rivolto CP_1
a “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.”: era notificato alla società a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come si trae dalla cartolina a fascicolo (cfr. doc. 24 produzioni . Il messo CP_1 postale tentava la consegna all'impresa, all'indirizzo esposto sulla missiva - via
Aeroporto, n. 52 a Montichiari (BS) - il 23 giugno 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di
[...]
dopo di che era restituita al mittente il 4 luglio 2017. L'agente Controparte_4 postale dava atto di aver notiziato del primo accesso infruttuoso con Parte_1 apposita raccomandata (n. 783319305870), inviata il 23 giugno 2017.
c) Per l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000321408 rivolta a Parte_1
:
[...]
• avviso prot. n. 1500.04/04/2017.0102059 rivolto a CP_1 Parte_1
del 4 aprile 2017 era a lui notificato a mezzo del servizio postale, con
[...] raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina a fascicolo
(cfr. doc. 30 allegato alla comparsa dell'Amministrazione). Il messo postale tentava la consegna al ricorrente, all'indirizzo riportato sul piego - via Aeroporto,
n. 52 a Montichiari (BS) - il 6 aprile 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo Controparte_4 di che era restituita al mittente il 18 aprile 2017. L'agente postale dava atto di aver
10 notiziato del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata Parte_1
(n. 783308563607), inviata il 6 aprile 2017;
• avviso prot. n. 1500.04/04/2017.0102060 del 4 aprile 2017 rivolto a CP_1
“Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.”: era notificato alla società
a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina a fascicolo (cfr. doc. 30 produzioni . Il messo CP_1 postale tentava la consegna all'impresa, all'indirizzo esposto sulla missiva - via
Aeroporto, n. 52 a Montichiari (BS) - il 10 aprile 2017, con esito negativo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di
[...]
dopo di che era restituita al mittente il 21 aprile 2017. L'agente Controparte_4 postale dava atto di aver notiziato del primo accesso infruttuoso con Parte_1 apposita raccomandata (n. 783308558725), inviata il 10 aprile 2017.
d) Per l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000095556 emessa nei confronti del ricorrente personalmente il prodromico atto di accertamento prot. n.
1500.19/05/2017.0152400 del 19 maggio 2017 nei confronti di CP_1 Parte_1
era notificato a mezzo del servizio postale il 29 maggio 2017, come si
[...] evince dalla cartolina della raccomandata A./R. agli atti (cfr. doc. 8 allegato alla memoria di costituzione della resistente), in quanto all'accesso infruttuoso del messo presso l'abitazione di residenza di (in via Aeroporto, n. 52 a Parte_1
Montichiari in provincia di Brescia) del 24 maggio 2017 seguiva il deposito del plico presso l'ufficio postale, ove era ritirato dalla moglie del ricorrente il 29 maggio 2017.
Si deve rimarcare che il luogo indicato sulle buste, presso il quale si recava l'agente postale, non solo coincide con la residenza ufficiale del ricorrente (sul che si veda il certificato storico tratto dall'archivio anagrafico, doc. 29 allegato alla memoria dell'Amministrazione), ma anche con la sede legale della società “Tank
Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” (cfr. visura camerale storica
C.C.I.A.A., all. 1 alla memoria dell' . CP_1
Perciò, risulta provato che tutte le suddette notificazioni erano eseguite in modo corretto;
molte si perfezionavano per compiuta giacenza.
11 Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità con riguardo ai provvedimenti sopra indicati, giacché la doglianza avanzata da in merito Parte_1 all'omissione e/o all'irregolarità di tutti gli altri avvisi di accertamento a monte è infondata, in quanto smentita per tabulas.
La questione posta dal ricorrente è invece condivisibile in merito alle ordinanze - ingiunzione n. OI - 000098803 e n. OI - 000136413.
Infatti, in questi casi si assiste a una divergenza sul piano soggettivo.
Invero, dalla documentazione versata da parte resistente si apprende che:
1) L'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000098803 emessa verso “Tank Wash
Matras s.n.c. di EN OB & C.” si basava su due avvisi di accertamento:
• prot. n. 1500.23/05/2017.0155107 del 23 maggio 2017 emesso nei CP_1 riguardi di , notificato a quest'ultimo a mezzo del servizio Controparte_5 postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina a fascicolo (per compiuta giacenza, il 5 giugno 2017, cfr. doc. 18 produzioni;
CP_1
• prot. n. 1500.23/05/2017.0155108 del 23 maggio 2017 con riguardo CP_1
a “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” quale soggetto obbligato in solido con , notificato mezzo del servizio Controparte_5 postale, come si ricava dalla cartolina a fascicolo (per compiuta giacenza, il 5 giugno 2017, cfr. doc. 18 allegato alla memoria di parte resistente).
2) L'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000136413 emessa verso “Tank Wash
Matras s.n.c. di EN OB & C.” si basava su due avvisi di accertamento:
• prot. n. 1500.12/06/2017.0181442 emessa nei confronti di CP_1 il 12 giugno 2017 e notificata a quest'ultimo (per Controparte_5 compiuta giacenza, il 4 luglio 2017, doc. 27 allegato alla comparsa dell' ; CP_1
• prot. n. 1500.12/06/2017.0181443 del 12 giugno 2017 nei confronti CP_1 di “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB & C.” quale soggetto obbligato in solido con , notificata mezzo del servizio Controparte_5
12 postale (con compiuta giacenza il 4 luglio 2017, doc. 27 delle produzioni di parte resistente).
Pertanto:
• l'avviso di accertamento prot. n. 1500.23/05/2017.0155107 del 23 CP_1 maggio 2017, prodromico all'OI - 000098803, concerneva il fratello del ricorrente ed era stato rivolto a quest'ultimo; Controparte_5
• l'avviso di accertamento prot. n. 1500.12/06/2017.0181442 del 12 CP_1 giugno 2017, su cui poggiava l'OI - 000136413, riguardava il fratello ed era stato notificato a quest'ultimo. Controparte_5
Di conseguenza, entrambe le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000098803 e n.
OI - 000136413 erano emanate nei confronti di “Tank Wash Matras s.n.c. di
EN OB & C.” quale ente obbligato in solido con CP_5
[...]
In questi due casi l' non ha adempiuto l'onere della prova gravante CP_1 sull'Amministrazione, in forza dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, in merito alla conoscenza in capo a delle contestazioni Parte_1 dell'ente previdenziale per inottemperanza agli obblighi contributivi imputabili alla società, a prescindere dalla circostanza che fosse socio e Parte_1 amministratore della medesima impresa (società di persone).
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di nullità solo con riguardo a queste ultime ordinanze - ingiunzione, n. OI - 000098803 e n. OI - 000136413.
7. Passando all'esame del merito, non ha in alcun modo Parte_1 contestato il fatto materiale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative oggetto di causa;
nemmeno ha censurato l'esattezza dell'ammontare dei debiti esposti dall' ovvero ha CP_1 posto in dubbio la loro corretta imputazione alla società di cui era legale rappresentante.
Pertanto, tutte queste circostanze devono ritenersi pacificamente ammesse in giudizio ex art. 115 c.p.c.
8. L'unico tema agitato dai patroni di e da esaminare afferisce Parte_1
l'esorbitanza dell'entità della sanzione inflittagli.
13 La questione è in parte fondata, nei termini che seguono.
Osserva la Decidente che nel corso del processo è intervenuta importante novità.
Invero, l'Amministrazione convenuta, preso atto dei criteri introdotti dall'art. 23
D.L. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, ha rettificato l'importo delle sanzioni amministrative inflitte con l'ordinanza - ingiunzione sopra citata, in relazione alle omissioni contributive per le l'annualità
2011, 2012, 2013 e 2015 e ha ridotto il quantum debeatur (cfr. i documenti compiegati il 9 settembre 2024 dall' in cui si consentivano il pagamento CP_1 in misura del 50% ai fini dell'estinzione della procedura).
Si rileva che in un solo caso parte convenuta ha deciso di contenere al massimo il trattamento sanzionatorio e, più precisamente, in relazione al provvedimento n.
OI - 000321408, prot. n. 1500.30/03/2022.0178640.
Invero, i crediti previdenziali omessi, per le mensilità di aprile, luglio e novembre
2011, ammontano pacificamente a euro 2.092,17 - come si evince dagli avvisi di accertamento a monte del 4 aprile 2017, n. prot. 1500.04/04/2017.0102059 CP_1
e n. prot. 1500.04/04/2017.0102060 sopra citati. CP_1
Appare evidente che la cifra così come ricalcolata dall'ente impositore, pari a euro
2.917,02, non solo è rispettosa dei parametri normativi, ma addirittura inferiore al minimo (pari a euro 3.138,25), probabilmente per un mero errore materiale.
Dunque, il ricorrente non può lamentare un trattamento ingiusto e vessatorio, in quanto la cifra da ultimo individuata non è ulteriormente riducibile.
Perciò, va confermata l'ordinanza - ingiunzione opposta n. OI - 000321408, per la minor somma già rideterminata dall' in euro 2.917,02. CP_1
Invece, per gli altri atti impositivi, l' non ha scelto di attestarsi sul CP_1 minimo, ma ha fatto uso della propria discrezionalità per graduare la reazione punitiva nei confronti del debitore, a lungo rimasto inadempiente.
Stima la Giudice di doversi discostare da tale valutazione, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 11 l. 689/81, rubricato “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”, a norma del quale Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite
14 minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche>.
Invero, non può sottacersi che “Tank Wash Matras s.n.c. di EN OB
& C.” a partire dal 2008 affrontava una grave crisi finanziaria - economica, che comportava l'accumulo di ingente passivo a carico del ricorrente, rimasto insoluto.
La società cessava la propria attività al fine di evitare l'aumento esponenziale dei costi di gestione ed era definitivamente cancellata, su richiesta dello stesso ricorrente, con effetto dall'1 ottobre 2015, come da visura camerale agli atti.
iniziava a svolgere attività lavorativa come trasportatore alle Parte_1 dipendenze di altra impresa, “Autotrasporti , con sede in Controparte_6
Pisogne (BS) e assumeva l'impegno di estinguere l'esposizione debitoria formatasi nel corso degli anni in cui era stata attiva la partita I.V.A.
Ancora, non può essere pretermesso da un lato che, dopo la morte del fratello e socio , il ricorrente rimaneva l'unico obbligato a ripianare il Controparte_5 deficit; dall'altro lato, con il passare degli anni il disavanzo si palesava superiore al previsto, poiché giungevano a maturazione poste a lui non note, per tasse mai versate e altro.
Nonostante la drammatica situazione in cui versava, si Parte_1 offriva in corso di causa di provvedere al saldo delle ordinanze - ingiunzione opposte, ma non riusciva a ottenere credito dalle banche, come spiegato all'udienza 9 gennaio 2025, alla quale interveniva per giustificarsi, proprio per i gravosi impegni già assunti e per le azioni esecutive in corso (sfociate nel pignoramento del quinto dello stipendio, attualmente in corso).
Non constano, in epoca anteriore, inadempimenti di rilevanza pubblicistica (sotto forma di analoghe omissioni di contributi obbligatori o di imposte) a carico del ricorrente.
Stima la Giudice che, in considerazione dello sforzo di ravvedimento dimostrato, del remissivo contegno processuale e del minimo grado di colpa nella genesi della
15 vicenda, nonché per gli importi modesti evasi, sia condivisibile la richiesta difensiva di ricalcolare le sanzioni nel minimo previsto dalla legge, come segue:
- n. OI - 000095556, prot. n. 1500.30/03/2022.0178730.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2011, gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio e novembre 2012, ammontano pacificamente a euro 5.379,61 - come si evince dall'avviso di accertamento a monte del 19 maggio
2017, prot. n. 1500.19/05/2017.0152400. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 8.069,41 e in tal senso va rideterminata;
- n. OI - 000097745, prot. n. 1500.30/03/2022.0178772.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2012, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2013, ammontano pacificamente a euro 7.373,22 - come si evince dagli avvisi di accertamento del 23 maggio 2017 prot. n. 1500.23/05/2017.0155105 e prot. n. CP_1
1500.23/05/2017.0155106. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 11.059,83 e in tal senso va rideterminata;
- n. OI - 000098804, prot. n. 1500.30/03/2022.0178801.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2012, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2013, ammontano pacificamente a euro 7.373,22 - come si evince dagli avvisi di accertamento del 23 maggio 2017 prot. n. 1500.23/05/2017.0155105 e prot. n. CP_1
1500.23/05/2017.0155106. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 11.059,83 e in tal senso va rideterminata;
- n. OI - 000135185, prot. n. 1500.30/03/2022.0178845.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2014 e ottobre 2015, ammontano pacificamente a euro 3.680,08 - come si evince dagli avvisi di
16 accertamento del 12 giugno 2017 prot. n. 1500.12/06/2017.0181440 e prot. CP_1
n. 1500.12/06/2017.0181441. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 5.520,12 e in tal senso va rideterminata;
- n. OI - 000151703, prot. n. 1500.30/03/2022.0178890.
I crediti previdenziali omessi, per le mensilità di dicembre 2014 e ottobre 2015, ammontano pacificamente a euro 3.680,08 - come si evince dagli avvisi di accertamento del 12 giugno 2017 prot. n. 1500.12/06/2017.0181440 e prot. CP_1
n. 1500.12/06/2017.0181441. CP_1
L'importo minimo della sanzione, ricalcolato in una volta e mezza la somma evasa, è pari a euro 5.520,12 e in tal senso va rideterminata.
9. In conclusione, vanno confermate le ordinanze - ingiunzione opposte, come segue:
- n. OI - 000321408, per la minor somma già rideterminata dall' in CP_1 euro 2.917,02;
- n. OI - 000095556, per la minor somma come sopra calcolata di euro
8.069,41;
- n. OI - 000097745, per la minor somma come sopra calcolata di euro
11.059,83;
- n. OI - 000098804, per la minor somma sopra calcolata di euro 11.059,83;
- n. OI - 000135185, per la minor somma siccome sopra rideterminata di euro
5.520,12;
- n. OI - 000151703, per la minor somma come sopra indicata di euro
5.520,12.
10. La parziale soccombenza reciproca tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
17 1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla le ordinanze - ingiunzione n.
OI - 000098803 e n. OI - 000136413;
2) conferma le ordinanze - ingiunzione emanate dall' così come CP_1 rideterminate in corso di causa:
- n. OI-000321408, per la minor somma di euro 2.917,02;
- n. OI - 000095556, per la minor somma di euro 8.069,41;
- n. OI - 000097745, per la minor somma di euro 11.059,83;
- n. OI - 000098804, per la minor somma di euro 11.059,83;
- n. OI - 000135185, per la minor somma di euro 5.520,12;
- n. OI - 000151703, per la minor somma di euro 5.520,12;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 25 febbraio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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