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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3120/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALBANESE MARCO e dell'avv. CAMPISANI VALENTINA ( VIA VOLTA N. 65 22100 COMO;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA A. VOLTA, N. 65 COMO presso il difensore avv. ALBANESE MARCO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCHIAVI MARCELLA, elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE, 16 20122 MILANO presso il difensore avv. SCHIAVI MARCELLA
APPELLATO avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- in riforma totale della sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Milano n.7983/2024 depositata il 12 settembre 2024, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertare e dichiarare, all'esito dell'istruzione, pienamente valido e efficace il contratto assicurativo n. 030/108979, stipulato con l'agenzia 269
[...] di Morbegno il 21 giugno 2005 e per l'effetto, Controparte_2
- condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a versare al Sig. le somme Parte_1 assicurate di cui alla polizza n. 030/108979 - rischio locativo del fabbricato (per un valore di € 360.000,00), contenuto dei locali (per un valore di € 350.000,00), merci in refrigerazione (per un valore di € 4.000,00) - o quelle ritenute di ragione e giustizia, all'esito dell'istruzione, a risarcimento integrale dei danni provocati dall'incendio del 26 marzo 2005, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal sinistro al saldo.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva i procuratori di parte attrice, rinnovando argomentazioni ed eccezioni rispetto a quanto affermato da controparte, richiedono l'ammissione della prova testimoniale, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in occasione della separazione personale del 1998 avanti al Tribunale di Lecco lei ha ceduto la titolarità delle attività e Pt_2 Pt_3 al sig. come da Doc. 1 che mi si rammostra. Parte_1
2. Vero che tale accordo è riportato anche nella sentenza di divorzio del 2005, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, come da Doc. 6 che mi si rammostra.
pagina 2 di 12 3. Vero che in data 21 agosto 2006, pochi mesi dopo il sinistro ai locali di
, richiedeva al suo avvocato Lucia Foppoli di inviare una missiva agli Pt_4 affittuari dei locali, e per conoscenza anche alla e al Sig. Controparte_1 per ribadire che non era titolare del ramo di azienda in Parte_1 questione, come da doc. 29 che mi si rammostra.
4. Vero che in tale missiva del 21 agosto 2006 richiamava esplicitamente i contratti di affitto sottoscritti dagli affittuari con l'effettivo titolare delle attività, Sig. come da doc. 29 che mi si rammostra. Parte_1
5. Vero che in data 29 marzo 2006, su incarico dello , a sua Parte_5 volta incaricato dalla si recava presso il locale di Controparte_1 Pt_4 oggetto d'incendio, assieme al titolare come da Doc. 5 Parte_1 che mi si rammostra.
6. Vero che in tale occasione, il 29 marzo 2006, non fu possibile accedere agli immobili di oggetto di sinistro, poiché erano stati sequestrati dall'Autorità Pt_4
Giudiziaria.
7. Vero che il premio assicurativo relativo alla polizza commercio n. 108979 del 21 giugno 2005 è stato pagato dal Sig. Parte_1
8. Vero che i premi assicurativi per sono sempre stati versati direttamente dal Sig. Parte_1
9. Vero che lei sapeva che il titolare delle due attività e era Pt_3 Pt_2
Parte_1
Si indicano come testi:
- , residente in [...], Sondrio sui Testimone_1 capitoli da 1 a 4;
- , presso lo di , via D'Oggiono 7, Testimone_2 Parte_5 Pt_5 sui capitoli 5 e 6;
- , presso via Forestale n. 32, Testimone_3 Controparte_2
Morbegno (CO) sui capitoli n. 7, 8 e 9. Non ci si oppone all'interpello formale del Sig. Parte_1
Quanto alle prove testimoniali richieste da controparte, ci si oppone all'acquisizione del teste investigatore privato della Testimone_4 CP_3
in quanto potrebbe semplicemente limitarsi a confermare la
[...] documentazione già prodotta in atti da non avendo preso parte alla conclusione dei contratti, non avendo assistito all'incendio, non conoscendo i locali e le parti in causa.
pagina 3 di 12 Controparte pretende di provare a mezzo di un investigatore privato circostanze in contrasto con le prove documentali già agli atti del giudizio ex art. 2724 e 2725 c.c.. In particolare si richiede che non siano ammessi i capitoli di prova n. 4 in quanto del tutto superfluo e n. 5,6,7,8,9,10,11 in quanto inconferenti rispetto alla decisione, relativi a contratti precedenti da quelli in vigore al momento dell'incendio;
- si eccepisce l'inammissibilità del capitolo n. 12 in quanto palesemente contrario a sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Lecco del 21 luglio 1998 e inoltre valutativo;
- si richiede che non siano ammessi i capitoli n. 13, n. 14 in quanto negativo, n. 15 in quanto documentale e formulato in modo da non rendere evidente la richiesta fatta al teste, il quale può riferire solo una propria valutazione;
- si richiede che non siano ammessi i capitoli n. 16, 17 e 18 in quanto documentali, inconferenti e del tutto superflui ai fini del decidere;
- si chiede infine che non sia ammesso il capitolo n. 19 in quanto privo di significato giuridico, “mai ha formalizzato i patti di separazione” (???) negativo e contrario alla documentazione già versata in causa e il capitolo n. 20 in quanto valutativo. Ci si rimette sull'acquisizione integrale del fascicolo penale RGNR 1351/2006 Procura di Lecco, di cui questa difesa ha già prodotto le parti essenziali ai fini del decidere, poiché l'unico fine di controparte sembra essere quello di screditare la figura dell'attore, indebitamente indagato in tale procedimento e successivamente oggetto del provvedimento di archiviazione, poiché le indagini hanno evidenziato la sua assoluta estraneità all'incendio, come da documentazione già prodotta in atti (docc. 5,16,17,18,19,20 del fascicolo attoreo).
- In caso di denegata ammissione dei capitoli di prova testimoniale di parte convenuta, si richiede siano sentiti a prova contraria i testi:
- , residente in [...], Sondrio Testimone_1
- , presso via Forestale n. 32, Testimone_3 Controparte_2
Morbegno (CO).
- Si richiede altresì che sia disposta Consulenza Tenica d'Ufficio sugli immobili di , Via Nazionale Sud 99-101, che non hanno mai ripreso l'attività e sono Pt_4 rimasti prima sotto sequestro e poi inutilizzati dopo il sinistro del 2006, per pagina 4 di 12 meglio accertare e valutare i danni cagionati dall'incendio, quantificandone l'incidenza in relazione alla polizza dedotta in giudizio.
- Si chiede altresì che il giudice voglia ordinare allo di di Parte_5 Pt_5 produrre ex art. 210 c.p.c., tutta la documentazione relativa all'incarico parzialmente portato a termine per la valutazione peritale dei danni, effettuato nell'imminenza del sinistro.
Per Controparte_1
Voglia la Corte adita , disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declatoria del caso, così provvedere In via preliminare : pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
Nel merito : confermare la Sentenza n. 7983/2024 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG n. 42782/2021 in data 12.9.2024 e pubblicata in medesima data Rep N. 7252/2024, respingendo , in ogni caso, ogni domanda qui avanzata dall'appellante per i motivi in narrativa;
In ogni caso rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia in esito alla richiesta , infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà invece confermata in ogni sua parte;
Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
Vinte le spese del presente giudizio , oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti;
Rimane contestata espressamente ogni tardiva e/o ribadita richiesta istruttoria per tutti i motivi espressi in atto e per le fondate motivazioni dedotte dal Tribunale con la Sentenza gravata. : correttamente il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie ex adverso dedotte in quanto inammissibili perché volte a confermare circostanze che vanno valutate per documenti e quanto emerso in atti, conferma la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 ribadisce altresì la contestazione espressa della rinnovazione Controparte_1 di CTU che è sempre apparsa esplorativa e, come tale, tesa a supplire l'onere istruttorio che gravava sull'attore. Per i medesimi motivi si oppone in questa sede anche alla richiesta avanzata ex art. 210 cpc che, come sempre precisato , pure appare esplorativa.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La questione di causa concerne la richiesta di indennizzo assicurativo avanzata da nei confronti di sulla base della Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 12 polizza assicurativa n. 030/108979 stipulata dalla sig.ra in data Testimone_1
21.06.2005, avente ad oggetto la garanzia dal rischio incendio dei locali e dei beni relativi all'attività di pizzeria, ristorante birreria esercitata nei locali di Via Nazionale Sud n. 101 di . Pt_4
alla luce del diniego di indennizzo opposto da convenne in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano la compagnia assicurativa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dall'incendio verificatosi all'interno degli esercizi commerciali ed Espose che la notte tra il 26 e il 27 Pt_2 Pt_3 marzo 2006 si era verificato nei locali di sua proprietà un incendio di vaste dimensioni;
che l'area era stata posta sotto sequestro dai Carabinieri in ragione della natura dolosa dell'evento; che il procedimento penale a suo carico per tali fatti era stato archiviato;
che egli era titolare delle attività ivi esercitate, a lui cedute dalla moglie insieme alle licenze dei due locali secondo Testimone_1 gli accordi patrimoniali assunti in sede di separazione personale in data 21.07.1998; che pertanto, trattandosi di un'assicurazione per conto di chi spetta egli, in qualità di soggetto assicurato e beneficiario della polizza, era legittimato ad ottenere l'indennizzo. costituitasi in giudizio chiese il rigetto della domanda, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione attiva del sig.
Parte_1
Il tribunale, con sentenza n. 7983/2024 pubblicata il 12.09.2024, rigettò le domande, condannando l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate nella somma di 10.860,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori di legge. Il primo giudice, partendo dal rilievo che pacificamente la polizza vedeva come contraente la sig.ra osservò come non vi fosse prova della Testimone_1 titolarità in capo all'attore delle attività commerciali esercitate negli immobili assicurati;
che la copiosa documentazione prodotta non forniva prova che la cessione delle due aziende e si fosse perfezionata tra i due ex Pt_2 Pt_3 coniugi;
che peraltro tutte le licenze risultavano ancora intestate alla sig.ra che i contratti di affitto di azienda in cui figurava come Tes_1 Parte_1 titolare delle aziende non provavano la correttezza di tale dichiarazione;
che nessuna spiegazione era stata fornita in merito al fatto che la sebbene Tes_1 non più titolare delle aziende, avesse stipulato nel 2005 la polizza;
che conseguentemente l'attore non aveva fornito prova del fatto costitutivo della propria pretesa non avendo dimostrato di vantare un diritto sui beni assicurati.
pagina 6 di 12 La sentenza è stata oggetto di gravame da parte di si è Parte_1 costituita contestando la fondatezza del gravame. All'udienza del 24.04.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis cpc, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ed è stata contestualmente discussa nella camera di consiglio.
*** I motivi di impugnazione 1°. L'appellante lamenta la mancata corretta valutazione da parte del tribunale degli accordi patrimoniali intervenuti con la moglie in sede di separazione consensuale. Viene contestata la correttezza, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di validità degli accordi patrimoniali tra coniugi inseriti nel verbale di separazione consensuale, del ragionamento seguito dal primo giudice per negare che il verbale di separazione fosse prova idonea della cessione e viene richiamata la sentenza di divorzio del 1°.02.2006, da cui si evince il perfezionamento della cessione delle aziende e che l'unica pendenza riguarda il trasferimento delle licenze delle due attività ancora formalmente intestate alla sig.ra Tes_1
2°. Viene censurata la valutazione operata dal primo giudice dei contratti di affitto di ramo d'azienda che aveva stipulato con l'affittuaria Parte_1 in qualità di titolare di entrambe le aziende nel 2005. Persona_1
3°. L'appellante contesta l'argomentazione del tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione plausibile in merito alla stipulazione della polizza da parte della sig.ra Il primo giudice non aveva infatti Tes_1 considerato che il contratto assicurativo, che seguiva lo schema del contratto per conto di chi spetta, era stato stipulato dalla sig.ra perché Testimone_1 ancora formalmente intestataria delle licenze. L'appellante era tuttavia il soggetto assicurato in quanto titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro. In quanto tale aveva pertanto piena legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, stante l'invalidità della clausola 48 che, riconoscendo esclusiva legittimazione al contraente, era da reputarsi vessatoria e non oggetto di doppia sottoscrizione.
4°. La doglianza attiene alla mancata ammissione delle istanze istruttorie
5°. Viene infine censurata la regolamentazione delle spese di lite sulla base del rilievo che, anche nel caso di conferma della decisione di I grado, ricorrerebbero i giusti motivi per compensare le spese, che l'appellante individua nella omessa partecipazione da parte di alla mediazione obbligatoria e nella circostanza pagina 7 di 12 che, pur in presenza di tutte le condizioni di operatività della polizza, alcun indennizzo era stato corrisposto dall'assicurazione né al contraente né all'assicurato nonostante la piena operatività della polizza.
L'opinione della Corte Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc. L'atto di appello di cui è causa è coerente con i dettami ribaditi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) in quanto consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. Quanto al merito, il gravame non merita accoglimento anche se per ragioni in parte differenti da quelle esposte nella sentenza di I grado. I primi quattro motivi, involgendo il medesimo tema della valutazione degli elementi addotti a fondamento della posizione di assicurato da parte dell'appellante, meritano trattazione unitaria. Secondo quanto risulta dagli accordi patrimoniali intercorsi tra la e Tes_1
come trascritti nel verbale di separazione consensuale del 21.07.1998, Parte_1 la signora ha ceduto al sig. l' azienda ristorante denominata Tes_1 Parte_1 nonché il piano bar e le relative licenze site in via Nazionale sud Pt_2 Pt_4
101 al prezzo di 50 milioni di lire. E' certamente vero, come sottolinea l'appellante, che gli accordi patrimoniali inseriti nel verbale di separazione sono pienamente validi anche se aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili (SU , Sentenza n. 21761 del 29/07/2021), ma è un dato inconfutabile che cedente e cessionario hanno successivamente tenuto una condotta scarsamente compatibile con l'attuazione dell'accordo assunto in sede di separazione. Benché secondo gli assunti dello stesso appellante la Tes_1 non fosse più titolare delle aziende, è costei che, il 27.4.2000 e il 14.11.2002, concede in affitto a prima il ramo d'azienda relativo al locale Persona_1
e successivamente e poi, in data 21.06.2005, sottoscrive la Pt_3 Pt_2 polizza assicurativa di cui è causa (doc. 1 appellata). Mentre con riferimento alla polizza assicurativa l'appellante ne ha giustificato la sottoscrizione da parte della sulla base della considerazione che ella era Tes_1 ancora titolare delle licenze, alcuna spiegazione è stata fornita riguardo i due contratti di affitto di ramo di azienda stipulati dalla ex moglie e regolarmente pagina 8 di 12 pubblicizzati nel registro delle imprese, tanto più considerato che, nei successivi contratti di affitto di ramo di azienda stipulati il 5.12.2005, subentra Parte_1 alla nella qualità di concedente pur non avendo mai completato la Tes_1 pratica relativa al trasferimento delle licenze. E' in atti una richiesta del sulla quale è apposto un timbro datato 12.10.2005 del Comune di Parte_1
di autorizzazione per l'attività di somministrazione nei locali di via Pt_4
Nazionale 10 che non è stata mai rilasciata, come non risulta che il trasferimento di azienda sia mai stato iscritto nel registro delle imprese. La visura camerale attesta esclusivamente che è stato sino al 20.11.2006 AU di Parte_1
Pubblimoda srl (doc. 3 appellata). Tutto ciò benché la si fosse Tes_1 cancellata dal registro delle imprese in data 30.05.2000 quale titolare della impresa individuale di via Nazionale Sud 101 Colico (doc. 4 appellata). Nonostante queste contraddizioni la documentazione prodotta depone nel senso di un trasferimento delle aziende in favore di Parte_1 circostanza che trova conferma nella sentenza di divorzio del 27.01.2006 in cui viene dato atto che “il signor si impegna a curare, entro e non oltre il 15 Parte_1 dicembre 2005 [leggasi evidentemente 2006] , presso gli enti e le autorità competenti la volturazione, a suo nome o in nome di terzi, delle aziende denominate ed e Pt_2 Pt_3 tutte le licenze di esercizio ad esse afferenti di sua proprietà ma formalmente ancora intestate alla signora ”. Parte_6
Contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, deve dunque ritenersi che l'appellante ha acquistato, a seguito degli accordi intervenuti con la moglie in sede di separazione, la titolarità delle aziende denominate ed Pt_2 Pt_3 senza tuttavia mai procedere alla relativa iscrizione nel registro delle imprese né ottenere le relative licenze. Il verbale di separazione consensuale omologato si reputa prova sufficiente della cessione di azienda, tanto più considerato che, ai fini di tale negozio traslativo, la forma scritta è richiesta dall'art. 2556 c.c. ad probationem. Rimane senza risposta la domanda sul perché, ancora nel 2000 e nel 2002, la abbia stipulato, in qualità di titolare e proprietaria dell'azienda, Tes_1 con FA TA i contratti di affitto di ramo d'azienda e come mai, ancora a distanza di otto anni dal trasferimento, l'appellante non avesse ultimato le pratiche per l'intestazione delle licenze. Va tuttavia rilevato che, anche a voler individuare in il soggetto Parte_1 assicurato e dunque, in qualità di titolare dell'interesse assicurato dalla polizza commercio n. 108979, legittimato ad ottenere l'indennizzo per i danni verificatesi a seguito dell'incendio dei locali adibiti ad esercizio commerciale, pagina 9 di 12 secondo lo schema della polizza per conto di chi spetta quale deve essere qualificato il contratto assicurativo in questione e considerata l'invalidità della clausola 48 non oggetto di specifica e separata sottoscrizione, la domanda non può essere accolta per due ordini di ragioni. In primo luogo non è chiaro cosa comprendessero le aziende cedute. L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore. Il verbale di separazione non specifica quali beni vengano trasferiti con l'azienda. La questione rileva innanzi tutto con riferimento ai locali ove veniva esercitata l'attività dagli affittuari. L'appellante se ne afferma proprietario, ma non ha chiarito, né tanto meno provato, se i locali del piano terreno occupati dall'esercizio commerciale fossero ab origine di sua proprietà esclusiva ovvero se siano stati ceduti a con l'azienda. Egli si è limitato a depositare una Parte_1 planimetria del locale (doc. 20) di totale irrilevanza probatoria. Nella sostanza, non avendo prodotto il titolo originario di acquisto né, tanto meno, la visura dell'immobile, che avrebbe consentito l'agevole individuazione del proprietario, non è dato sapere se egli abbia acquistato, insieme all'azienda, anche la proprietà dei locali. Ove infatti l'accordo patrimoniale intercorso tra i coniugi in sede di separazione preveda il trasferimento della proprietà su un immobile, l'atto deve comunque essere oggetto di trascrizione (Cass. Sez. 2, 21/01/2020, n. 1202). Né possono supplire in tal senso i contratti di affitto di ramo di azienda, i quali non valgono certamente a comprovare il titolo del concedente e che peraltro contengono un riferimento estremamente generico ai locali (docc. 32 e 33 appellante). Anche l'istanza di dissequestro viene presentata dall'appellante in sede penale non già quale proprietario dei locali, bensì sulla base della inveritiera affermazione di essere titolare delle licenze (doc. 25). Considerato che l'appellata contesta che abbia fornito la prova Parte_1 della proprietà dei beni assicurati, rimane pertanto non provata la proprietà dei locali in capo all'appellante e conseguentemente la sua legittimazione a pretendere l'indennizzo per i danni subiti alle mura. Egli non è neppure titolare delle licenze, né gestore e dunque neppure a tale titolo potrebbe vantare l'indennizzo. Le incertezze sulla titolarità dell'immobile si coniugano con l'estrema genericità dell'allegazione inerente l'indennizzo richiesto. L'appellante ha chiesto il risarcimento di tutti i danni in misura massima allegando la totale distruzione dei locali e la mancata ripresa dell'attività. Ha poi fatto riferimento al contenuto della garanzia così strutturata “rischio locativo del pagina 10 di 12 fabbricato (per un valore di € 360.000,00), contenuto dei locali (per un valore di € 350.000,00), merci in refrigerazione (per un valore di € 4.000,00)”. Osserva la Corte che l'appellante non ha minimamente circostanziato la propria richiesta di indennizzo la cui quantificazione vorrebbe demandare a un consulente tecnico. Infatti:
➢ con riferimento al fabbricato, oltre a non avere provato la propria legittimazione, non ha fornito elementi sufficienti per potere procedere alla quantificazione del danno;
sono state prodotte esclusivamente le fotografie effettuate dai Carabinieri, che sono tuttavia da sole insufficienti a stimare l'entità dei danni. Né appare accoglibile la richiesta di ctu reiterata in questa sede dall'appellante, sol che si consideri che, dalla data dell'evento ad oggi, risultano decorsi quasi 20 anni. In assenza di un rilievo preciso dei luoghi, che l'appellante avrebbe potuto effettuare all'indomani dal dissequestro (doc. 25), risulta impossibile verificare a posteriori l'incidenza dei danni;
➢ con riferimento al contenuto dei locali, l'inventario dei beni e attrezzature allegato ai contratti di affitto di azienda del 1998 e del 2000 prodotto (docc. 17-18) non contiene una precisa descrizione dei beni, non essendo riportati marca e modello né allegate fotografie, ma una mera elencazione, il che preclude la possibilità di giungere a una stima verosimile del danno;
➢ con riferimento alle merci in refrigerazione, alcuna prova viene fornita della loro presenza.
L'appellante nel 4° motivo lamenta la mancata ammissione delle prove. La doglianza è tuttavia articolata in maniera generica, senza chiarire rilievo e decisività ai fini di causa, sicché l'istanza non merita di essere accolta. Tale considerazione vale, oltre che per le prove testimoniali, per le richieste ex art. 210 cpc di cui non viene specificata la rilevanza, considerato peraltro che in base alla stessa narrazione degli eventi effettuata dall'appellante non risulta che il perito abbia mai ispezionato i luoghi, mentre l'istanza di CTU Persona_2 sull'immobile, per le ragioni sopra evidenziate, è da reputarsi inammissibile. Infine non merita accoglimento neppure il 5° e ultimo motivo. Il tribunale si è limitato a fare applicazione della regola generale, in materia di governo delle spese di lite dettata all'art. 91 cpc. Di alcun rilievo il fatto della mancata partecipazione di al giudizio di mediazione, circostanza che non pagina 11 di 12 giustifica l'auspicata compensazione, considerato che l'eventuale presenza di alla fase di mediazione non avrebbe prodotto alcun risultato né avrebbe evitato il giudizio.
* In conclusione l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata come integrata dalla presente motivazione. Le spese del presente grado, da porsi interamente a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, delle modalità semplificate di definizione e del valore di causa (indeterminabile – complessità media). Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7983/2024 del 12.09.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate per compensi professionali in € 6.470,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1 all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24.04.2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3120/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALBANESE MARCO e dell'avv. CAMPISANI VALENTINA ( VIA VOLTA N. 65 22100 COMO;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA A. VOLTA, N. 65 COMO presso il difensore avv. ALBANESE MARCO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCHIAVI MARCELLA, elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE, 16 20122 MILANO presso il difensore avv. SCHIAVI MARCELLA
APPELLATO avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- in riforma totale della sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Milano n.7983/2024 depositata il 12 settembre 2024, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertare e dichiarare, all'esito dell'istruzione, pienamente valido e efficace il contratto assicurativo n. 030/108979, stipulato con l'agenzia 269
[...] di Morbegno il 21 giugno 2005 e per l'effetto, Controparte_2
- condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a versare al Sig. le somme Parte_1 assicurate di cui alla polizza n. 030/108979 - rischio locativo del fabbricato (per un valore di € 360.000,00), contenuto dei locali (per un valore di € 350.000,00), merci in refrigerazione (per un valore di € 4.000,00) - o quelle ritenute di ragione e giustizia, all'esito dell'istruzione, a risarcimento integrale dei danni provocati dall'incendio del 26 marzo 2005, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal sinistro al saldo.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva i procuratori di parte attrice, rinnovando argomentazioni ed eccezioni rispetto a quanto affermato da controparte, richiedono l'ammissione della prova testimoniale, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in occasione della separazione personale del 1998 avanti al Tribunale di Lecco lei ha ceduto la titolarità delle attività e Pt_2 Pt_3 al sig. come da Doc. 1 che mi si rammostra. Parte_1
2. Vero che tale accordo è riportato anche nella sentenza di divorzio del 2005, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, come da Doc. 6 che mi si rammostra.
pagina 2 di 12 3. Vero che in data 21 agosto 2006, pochi mesi dopo il sinistro ai locali di
, richiedeva al suo avvocato Lucia Foppoli di inviare una missiva agli Pt_4 affittuari dei locali, e per conoscenza anche alla e al Sig. Controparte_1 per ribadire che non era titolare del ramo di azienda in Parte_1 questione, come da doc. 29 che mi si rammostra.
4. Vero che in tale missiva del 21 agosto 2006 richiamava esplicitamente i contratti di affitto sottoscritti dagli affittuari con l'effettivo titolare delle attività, Sig. come da doc. 29 che mi si rammostra. Parte_1
5. Vero che in data 29 marzo 2006, su incarico dello , a sua Parte_5 volta incaricato dalla si recava presso il locale di Controparte_1 Pt_4 oggetto d'incendio, assieme al titolare come da Doc. 5 Parte_1 che mi si rammostra.
6. Vero che in tale occasione, il 29 marzo 2006, non fu possibile accedere agli immobili di oggetto di sinistro, poiché erano stati sequestrati dall'Autorità Pt_4
Giudiziaria.
7. Vero che il premio assicurativo relativo alla polizza commercio n. 108979 del 21 giugno 2005 è stato pagato dal Sig. Parte_1
8. Vero che i premi assicurativi per sono sempre stati versati direttamente dal Sig. Parte_1
9. Vero che lei sapeva che il titolare delle due attività e era Pt_3 Pt_2
Parte_1
Si indicano come testi:
- , residente in [...], Sondrio sui Testimone_1 capitoli da 1 a 4;
- , presso lo di , via D'Oggiono 7, Testimone_2 Parte_5 Pt_5 sui capitoli 5 e 6;
- , presso via Forestale n. 32, Testimone_3 Controparte_2
Morbegno (CO) sui capitoli n. 7, 8 e 9. Non ci si oppone all'interpello formale del Sig. Parte_1
Quanto alle prove testimoniali richieste da controparte, ci si oppone all'acquisizione del teste investigatore privato della Testimone_4 CP_3
in quanto potrebbe semplicemente limitarsi a confermare la
[...] documentazione già prodotta in atti da non avendo preso parte alla conclusione dei contratti, non avendo assistito all'incendio, non conoscendo i locali e le parti in causa.
pagina 3 di 12 Controparte pretende di provare a mezzo di un investigatore privato circostanze in contrasto con le prove documentali già agli atti del giudizio ex art. 2724 e 2725 c.c.. In particolare si richiede che non siano ammessi i capitoli di prova n. 4 in quanto del tutto superfluo e n. 5,6,7,8,9,10,11 in quanto inconferenti rispetto alla decisione, relativi a contratti precedenti da quelli in vigore al momento dell'incendio;
- si eccepisce l'inammissibilità del capitolo n. 12 in quanto palesemente contrario a sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Lecco del 21 luglio 1998 e inoltre valutativo;
- si richiede che non siano ammessi i capitoli n. 13, n. 14 in quanto negativo, n. 15 in quanto documentale e formulato in modo da non rendere evidente la richiesta fatta al teste, il quale può riferire solo una propria valutazione;
- si richiede che non siano ammessi i capitoli n. 16, 17 e 18 in quanto documentali, inconferenti e del tutto superflui ai fini del decidere;
- si chiede infine che non sia ammesso il capitolo n. 19 in quanto privo di significato giuridico, “mai ha formalizzato i patti di separazione” (???) negativo e contrario alla documentazione già versata in causa e il capitolo n. 20 in quanto valutativo. Ci si rimette sull'acquisizione integrale del fascicolo penale RGNR 1351/2006 Procura di Lecco, di cui questa difesa ha già prodotto le parti essenziali ai fini del decidere, poiché l'unico fine di controparte sembra essere quello di screditare la figura dell'attore, indebitamente indagato in tale procedimento e successivamente oggetto del provvedimento di archiviazione, poiché le indagini hanno evidenziato la sua assoluta estraneità all'incendio, come da documentazione già prodotta in atti (docc. 5,16,17,18,19,20 del fascicolo attoreo).
- In caso di denegata ammissione dei capitoli di prova testimoniale di parte convenuta, si richiede siano sentiti a prova contraria i testi:
- , residente in [...], Sondrio Testimone_1
- , presso via Forestale n. 32, Testimone_3 Controparte_2
Morbegno (CO).
- Si richiede altresì che sia disposta Consulenza Tenica d'Ufficio sugli immobili di , Via Nazionale Sud 99-101, che non hanno mai ripreso l'attività e sono Pt_4 rimasti prima sotto sequestro e poi inutilizzati dopo il sinistro del 2006, per pagina 4 di 12 meglio accertare e valutare i danni cagionati dall'incendio, quantificandone l'incidenza in relazione alla polizza dedotta in giudizio.
- Si chiede altresì che il giudice voglia ordinare allo di di Parte_5 Pt_5 produrre ex art. 210 c.p.c., tutta la documentazione relativa all'incarico parzialmente portato a termine per la valutazione peritale dei danni, effettuato nell'imminenza del sinistro.
Per Controparte_1
Voglia la Corte adita , disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declatoria del caso, così provvedere In via preliminare : pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
Nel merito : confermare la Sentenza n. 7983/2024 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG n. 42782/2021 in data 12.9.2024 e pubblicata in medesima data Rep N. 7252/2024, respingendo , in ogni caso, ogni domanda qui avanzata dall'appellante per i motivi in narrativa;
In ogni caso rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia in esito alla richiesta , infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà invece confermata in ogni sua parte;
Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
Vinte le spese del presente giudizio , oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti;
Rimane contestata espressamente ogni tardiva e/o ribadita richiesta istruttoria per tutti i motivi espressi in atto e per le fondate motivazioni dedotte dal Tribunale con la Sentenza gravata. : correttamente il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie ex adverso dedotte in quanto inammissibili perché volte a confermare circostanze che vanno valutate per documenti e quanto emerso in atti, conferma la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 ribadisce altresì la contestazione espressa della rinnovazione Controparte_1 di CTU che è sempre apparsa esplorativa e, come tale, tesa a supplire l'onere istruttorio che gravava sull'attore. Per i medesimi motivi si oppone in questa sede anche alla richiesta avanzata ex art. 210 cpc che, come sempre precisato , pure appare esplorativa.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La questione di causa concerne la richiesta di indennizzo assicurativo avanzata da nei confronti di sulla base della Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 12 polizza assicurativa n. 030/108979 stipulata dalla sig.ra in data Testimone_1
21.06.2005, avente ad oggetto la garanzia dal rischio incendio dei locali e dei beni relativi all'attività di pizzeria, ristorante birreria esercitata nei locali di Via Nazionale Sud n. 101 di . Pt_4
alla luce del diniego di indennizzo opposto da convenne in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano la compagnia assicurativa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dall'incendio verificatosi all'interno degli esercizi commerciali ed Espose che la notte tra il 26 e il 27 Pt_2 Pt_3 marzo 2006 si era verificato nei locali di sua proprietà un incendio di vaste dimensioni;
che l'area era stata posta sotto sequestro dai Carabinieri in ragione della natura dolosa dell'evento; che il procedimento penale a suo carico per tali fatti era stato archiviato;
che egli era titolare delle attività ivi esercitate, a lui cedute dalla moglie insieme alle licenze dei due locali secondo Testimone_1 gli accordi patrimoniali assunti in sede di separazione personale in data 21.07.1998; che pertanto, trattandosi di un'assicurazione per conto di chi spetta egli, in qualità di soggetto assicurato e beneficiario della polizza, era legittimato ad ottenere l'indennizzo. costituitasi in giudizio chiese il rigetto della domanda, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione attiva del sig.
Parte_1
Il tribunale, con sentenza n. 7983/2024 pubblicata il 12.09.2024, rigettò le domande, condannando l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate nella somma di 10.860,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori di legge. Il primo giudice, partendo dal rilievo che pacificamente la polizza vedeva come contraente la sig.ra osservò come non vi fosse prova della Testimone_1 titolarità in capo all'attore delle attività commerciali esercitate negli immobili assicurati;
che la copiosa documentazione prodotta non forniva prova che la cessione delle due aziende e si fosse perfezionata tra i due ex Pt_2 Pt_3 coniugi;
che peraltro tutte le licenze risultavano ancora intestate alla sig.ra che i contratti di affitto di azienda in cui figurava come Tes_1 Parte_1 titolare delle aziende non provavano la correttezza di tale dichiarazione;
che nessuna spiegazione era stata fornita in merito al fatto che la sebbene Tes_1 non più titolare delle aziende, avesse stipulato nel 2005 la polizza;
che conseguentemente l'attore non aveva fornito prova del fatto costitutivo della propria pretesa non avendo dimostrato di vantare un diritto sui beni assicurati.
pagina 6 di 12 La sentenza è stata oggetto di gravame da parte di si è Parte_1 costituita contestando la fondatezza del gravame. All'udienza del 24.04.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis cpc, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ed è stata contestualmente discussa nella camera di consiglio.
*** I motivi di impugnazione 1°. L'appellante lamenta la mancata corretta valutazione da parte del tribunale degli accordi patrimoniali intervenuti con la moglie in sede di separazione consensuale. Viene contestata la correttezza, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di validità degli accordi patrimoniali tra coniugi inseriti nel verbale di separazione consensuale, del ragionamento seguito dal primo giudice per negare che il verbale di separazione fosse prova idonea della cessione e viene richiamata la sentenza di divorzio del 1°.02.2006, da cui si evince il perfezionamento della cessione delle aziende e che l'unica pendenza riguarda il trasferimento delle licenze delle due attività ancora formalmente intestate alla sig.ra Tes_1
2°. Viene censurata la valutazione operata dal primo giudice dei contratti di affitto di ramo d'azienda che aveva stipulato con l'affittuaria Parte_1 in qualità di titolare di entrambe le aziende nel 2005. Persona_1
3°. L'appellante contesta l'argomentazione del tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione plausibile in merito alla stipulazione della polizza da parte della sig.ra Il primo giudice non aveva infatti Tes_1 considerato che il contratto assicurativo, che seguiva lo schema del contratto per conto di chi spetta, era stato stipulato dalla sig.ra perché Testimone_1 ancora formalmente intestataria delle licenze. L'appellante era tuttavia il soggetto assicurato in quanto titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro. In quanto tale aveva pertanto piena legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, stante l'invalidità della clausola 48 che, riconoscendo esclusiva legittimazione al contraente, era da reputarsi vessatoria e non oggetto di doppia sottoscrizione.
4°. La doglianza attiene alla mancata ammissione delle istanze istruttorie
5°. Viene infine censurata la regolamentazione delle spese di lite sulla base del rilievo che, anche nel caso di conferma della decisione di I grado, ricorrerebbero i giusti motivi per compensare le spese, che l'appellante individua nella omessa partecipazione da parte di alla mediazione obbligatoria e nella circostanza pagina 7 di 12 che, pur in presenza di tutte le condizioni di operatività della polizza, alcun indennizzo era stato corrisposto dall'assicurazione né al contraente né all'assicurato nonostante la piena operatività della polizza.
L'opinione della Corte Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc. L'atto di appello di cui è causa è coerente con i dettami ribaditi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) in quanto consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. Quanto al merito, il gravame non merita accoglimento anche se per ragioni in parte differenti da quelle esposte nella sentenza di I grado. I primi quattro motivi, involgendo il medesimo tema della valutazione degli elementi addotti a fondamento della posizione di assicurato da parte dell'appellante, meritano trattazione unitaria. Secondo quanto risulta dagli accordi patrimoniali intercorsi tra la e Tes_1
come trascritti nel verbale di separazione consensuale del 21.07.1998, Parte_1 la signora ha ceduto al sig. l' azienda ristorante denominata Tes_1 Parte_1 nonché il piano bar e le relative licenze site in via Nazionale sud Pt_2 Pt_4
101 al prezzo di 50 milioni di lire. E' certamente vero, come sottolinea l'appellante, che gli accordi patrimoniali inseriti nel verbale di separazione sono pienamente validi anche se aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili (SU , Sentenza n. 21761 del 29/07/2021), ma è un dato inconfutabile che cedente e cessionario hanno successivamente tenuto una condotta scarsamente compatibile con l'attuazione dell'accordo assunto in sede di separazione. Benché secondo gli assunti dello stesso appellante la Tes_1 non fosse più titolare delle aziende, è costei che, il 27.4.2000 e il 14.11.2002, concede in affitto a prima il ramo d'azienda relativo al locale Persona_1
e successivamente e poi, in data 21.06.2005, sottoscrive la Pt_3 Pt_2 polizza assicurativa di cui è causa (doc. 1 appellata). Mentre con riferimento alla polizza assicurativa l'appellante ne ha giustificato la sottoscrizione da parte della sulla base della considerazione che ella era Tes_1 ancora titolare delle licenze, alcuna spiegazione è stata fornita riguardo i due contratti di affitto di ramo di azienda stipulati dalla ex moglie e regolarmente pagina 8 di 12 pubblicizzati nel registro delle imprese, tanto più considerato che, nei successivi contratti di affitto di ramo di azienda stipulati il 5.12.2005, subentra Parte_1 alla nella qualità di concedente pur non avendo mai completato la Tes_1 pratica relativa al trasferimento delle licenze. E' in atti una richiesta del sulla quale è apposto un timbro datato 12.10.2005 del Comune di Parte_1
di autorizzazione per l'attività di somministrazione nei locali di via Pt_4
Nazionale 10 che non è stata mai rilasciata, come non risulta che il trasferimento di azienda sia mai stato iscritto nel registro delle imprese. La visura camerale attesta esclusivamente che è stato sino al 20.11.2006 AU di Parte_1
Pubblimoda srl (doc. 3 appellata). Tutto ciò benché la si fosse Tes_1 cancellata dal registro delle imprese in data 30.05.2000 quale titolare della impresa individuale di via Nazionale Sud 101 Colico (doc. 4 appellata). Nonostante queste contraddizioni la documentazione prodotta depone nel senso di un trasferimento delle aziende in favore di Parte_1 circostanza che trova conferma nella sentenza di divorzio del 27.01.2006 in cui viene dato atto che “il signor si impegna a curare, entro e non oltre il 15 Parte_1 dicembre 2005 [leggasi evidentemente 2006] , presso gli enti e le autorità competenti la volturazione, a suo nome o in nome di terzi, delle aziende denominate ed e Pt_2 Pt_3 tutte le licenze di esercizio ad esse afferenti di sua proprietà ma formalmente ancora intestate alla signora ”. Parte_6
Contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, deve dunque ritenersi che l'appellante ha acquistato, a seguito degli accordi intervenuti con la moglie in sede di separazione, la titolarità delle aziende denominate ed Pt_2 Pt_3 senza tuttavia mai procedere alla relativa iscrizione nel registro delle imprese né ottenere le relative licenze. Il verbale di separazione consensuale omologato si reputa prova sufficiente della cessione di azienda, tanto più considerato che, ai fini di tale negozio traslativo, la forma scritta è richiesta dall'art. 2556 c.c. ad probationem. Rimane senza risposta la domanda sul perché, ancora nel 2000 e nel 2002, la abbia stipulato, in qualità di titolare e proprietaria dell'azienda, Tes_1 con FA TA i contratti di affitto di ramo d'azienda e come mai, ancora a distanza di otto anni dal trasferimento, l'appellante non avesse ultimato le pratiche per l'intestazione delle licenze. Va tuttavia rilevato che, anche a voler individuare in il soggetto Parte_1 assicurato e dunque, in qualità di titolare dell'interesse assicurato dalla polizza commercio n. 108979, legittimato ad ottenere l'indennizzo per i danni verificatesi a seguito dell'incendio dei locali adibiti ad esercizio commerciale, pagina 9 di 12 secondo lo schema della polizza per conto di chi spetta quale deve essere qualificato il contratto assicurativo in questione e considerata l'invalidità della clausola 48 non oggetto di specifica e separata sottoscrizione, la domanda non può essere accolta per due ordini di ragioni. In primo luogo non è chiaro cosa comprendessero le aziende cedute. L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore. Il verbale di separazione non specifica quali beni vengano trasferiti con l'azienda. La questione rileva innanzi tutto con riferimento ai locali ove veniva esercitata l'attività dagli affittuari. L'appellante se ne afferma proprietario, ma non ha chiarito, né tanto meno provato, se i locali del piano terreno occupati dall'esercizio commerciale fossero ab origine di sua proprietà esclusiva ovvero se siano stati ceduti a con l'azienda. Egli si è limitato a depositare una Parte_1 planimetria del locale (doc. 20) di totale irrilevanza probatoria. Nella sostanza, non avendo prodotto il titolo originario di acquisto né, tanto meno, la visura dell'immobile, che avrebbe consentito l'agevole individuazione del proprietario, non è dato sapere se egli abbia acquistato, insieme all'azienda, anche la proprietà dei locali. Ove infatti l'accordo patrimoniale intercorso tra i coniugi in sede di separazione preveda il trasferimento della proprietà su un immobile, l'atto deve comunque essere oggetto di trascrizione (Cass. Sez. 2, 21/01/2020, n. 1202). Né possono supplire in tal senso i contratti di affitto di ramo di azienda, i quali non valgono certamente a comprovare il titolo del concedente e che peraltro contengono un riferimento estremamente generico ai locali (docc. 32 e 33 appellante). Anche l'istanza di dissequestro viene presentata dall'appellante in sede penale non già quale proprietario dei locali, bensì sulla base della inveritiera affermazione di essere titolare delle licenze (doc. 25). Considerato che l'appellata contesta che abbia fornito la prova Parte_1 della proprietà dei beni assicurati, rimane pertanto non provata la proprietà dei locali in capo all'appellante e conseguentemente la sua legittimazione a pretendere l'indennizzo per i danni subiti alle mura. Egli non è neppure titolare delle licenze, né gestore e dunque neppure a tale titolo potrebbe vantare l'indennizzo. Le incertezze sulla titolarità dell'immobile si coniugano con l'estrema genericità dell'allegazione inerente l'indennizzo richiesto. L'appellante ha chiesto il risarcimento di tutti i danni in misura massima allegando la totale distruzione dei locali e la mancata ripresa dell'attività. Ha poi fatto riferimento al contenuto della garanzia così strutturata “rischio locativo del pagina 10 di 12 fabbricato (per un valore di € 360.000,00), contenuto dei locali (per un valore di € 350.000,00), merci in refrigerazione (per un valore di € 4.000,00)”. Osserva la Corte che l'appellante non ha minimamente circostanziato la propria richiesta di indennizzo la cui quantificazione vorrebbe demandare a un consulente tecnico. Infatti:
➢ con riferimento al fabbricato, oltre a non avere provato la propria legittimazione, non ha fornito elementi sufficienti per potere procedere alla quantificazione del danno;
sono state prodotte esclusivamente le fotografie effettuate dai Carabinieri, che sono tuttavia da sole insufficienti a stimare l'entità dei danni. Né appare accoglibile la richiesta di ctu reiterata in questa sede dall'appellante, sol che si consideri che, dalla data dell'evento ad oggi, risultano decorsi quasi 20 anni. In assenza di un rilievo preciso dei luoghi, che l'appellante avrebbe potuto effettuare all'indomani dal dissequestro (doc. 25), risulta impossibile verificare a posteriori l'incidenza dei danni;
➢ con riferimento al contenuto dei locali, l'inventario dei beni e attrezzature allegato ai contratti di affitto di azienda del 1998 e del 2000 prodotto (docc. 17-18) non contiene una precisa descrizione dei beni, non essendo riportati marca e modello né allegate fotografie, ma una mera elencazione, il che preclude la possibilità di giungere a una stima verosimile del danno;
➢ con riferimento alle merci in refrigerazione, alcuna prova viene fornita della loro presenza.
L'appellante nel 4° motivo lamenta la mancata ammissione delle prove. La doglianza è tuttavia articolata in maniera generica, senza chiarire rilievo e decisività ai fini di causa, sicché l'istanza non merita di essere accolta. Tale considerazione vale, oltre che per le prove testimoniali, per le richieste ex art. 210 cpc di cui non viene specificata la rilevanza, considerato peraltro che in base alla stessa narrazione degli eventi effettuata dall'appellante non risulta che il perito abbia mai ispezionato i luoghi, mentre l'istanza di CTU Persona_2 sull'immobile, per le ragioni sopra evidenziate, è da reputarsi inammissibile. Infine non merita accoglimento neppure il 5° e ultimo motivo. Il tribunale si è limitato a fare applicazione della regola generale, in materia di governo delle spese di lite dettata all'art. 91 cpc. Di alcun rilievo il fatto della mancata partecipazione di al giudizio di mediazione, circostanza che non pagina 11 di 12 giustifica l'auspicata compensazione, considerato che l'eventuale presenza di alla fase di mediazione non avrebbe prodotto alcun risultato né avrebbe evitato il giudizio.
* In conclusione l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata come integrata dalla presente motivazione. Le spese del presente grado, da porsi interamente a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, delle modalità semplificate di definizione e del valore di causa (indeterminabile – complessità media). Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7983/2024 del 12.09.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate per compensi professionali in € 6.470,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1 all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24.04.2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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