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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 4367/2022
Alla udienza tenuta il 20/06/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 4367/2022 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attore opponente compare l'Avv. PETRI MARIA PIA;
per la convenuta compare l'Avv. TOLAINI LORENZO in sostituzione dell'Avv. GARDIN ALESSANDRA. L'Avv. PETRI eccepisce che le note scritte sostitutive della precedente udienza, depositate da controparte, non recano la precisazione delle conclusioni, bensì una replica all'ultima memoria istruttoria e chiede quindi che il Giudice non ne tenga conto. L'Avv. TOLAINI si riporta ai precedenti scritti difensivi.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA
- 1 - SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4367 dell'anno 2022, pendente TRA
Parte_1
: AVV. MARIA PIA PETRI
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. ALESSANDRA GARDIN
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 1348/22 del 19.09.2022 (n° R.G. 3237/2022) emesso dal Tribunale di Lucca, perché infondato ed illegittimo, per i motivi di cui al proprio atto di citazione: 1) carenza di legittimazione attiva di e mancanza di prova scritta del credito vantato come CP_1 richiesto ex art.633 cpc;
2) mancata notifica di cessione del credito al debitore con riferimento all'art. 1264 c.c.;
3) mancata costituzione in mora dell'opponente prima del ricorso per decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
➢ Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito: in principalità: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme in esso portate, detratto dell'acconto di euro 1000,00 corrisposto dal debitore dopo la notifica del decreto ingiuntivo, oltre interessi come domanda monitoria;
in subordine: accertato e dichiarato che è creditrice nei confronti del signor dell'importo di CP_1 Pt_1 euro 12.010,92 per i titoli di cui in narrativa, condannare il signor al pagamento della predetta somma, Pt_1 detratto dell'acconto di euro 1.000,00 già corrisposto dal debitore dopo la notifica del decreto, o di quella diversa che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi come da ricorso monitorio.
- 2 - Respingere e rigettare tutte le avversarie domande e istanze in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1348/22, con il
[...]
quale il Tribunale di Lucca, su istanza di gli aveva ingiunto il pagamento CP_1
della somma di euro 12.010,92, oltre interessi e spese del procedimento, per un credito derivante da contratto di finanziamento stipulato con Fin Renault s.r.l., da quest'ultima ceduto pro soluto a e da quest'ultima ancora ceduto a Controparte_2 CP_1
assumendo che l'opposta non aveva fornito la prova del primo contratto di
[...]
cessione e dell'ammontare della somma dovuta;
che le diverse cessioni non erano state notificate al debitore ceduto;
che non vi era stata alcuna messa in mora prima del deposito del ricorso monitorio, se non una risalente intimazione recapitata oltre 9 anni prima.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita CP_1
deducendo che la prima cessione era documentata in apposito contratto prodotto con la comparsa di costituzione e risposta;
che l'importo richiesto derivava da contratto di finanziamento la cui sottoscrizione non era stata contestata e di ammontare residuo risultate da estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B.; che l'omessa notifica della cessione in alcun modo incideva sul perfezionamento della fattispecie traslativa;
che una intimazione recante richiesta di pagamento era stata comunque inviata all'opponente nell'anno 2013; che dopo la notifica del decreto ingiuntivo era intervenuto un pagamento di euro 1.000,00.
§1.2 – Negata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la causa è stata avviata alla decisione sulla base dei soli documenti prodotti e, precisate
- 3 - le conclusioni, all'udienza del 20 giugno 2025 è stata pronunciata sentenza sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa discussione orale, con la lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è fondata e va accolta in ragione del pagamento intervenuto dopo la notifica del decreto opposto ma, detratto l'importo del pagamento parziale,
l'opponente va condannato a corrispondere il residuo.
§3. – E' in primo luogo infondata la contestazione che coinvolge la titolarità attiva del rapporto, integrante un'eccezione in senso improprio, risolvendosi cioè nell'allegazione negativa di un fatto costitutivo della pretesa azionata in via monitoria
(Cass., sez. un., sent. n. 2951 del 2016).
Ed infatti, non solo è stata provata la cessione tra e Controparte_2 CP_1
(doc. 3 fasc. monitorio).
E' stata anche dimostrata la prima cessione del 4.12.2006, tra l'originaria creditrice, oggi e (doc. 4, 5 allegati alla seconda memoria Controparte_3 Controparte_2
integrativa di parte opponente). E' vero che il contratto che la documenta (doc. 1 allegato alla comparsa di risposta) è sottoscritto da soggetto di cui non sono stati dimostrati i poteri rappresentativi della parte cedente, come rilevato con l'ordinanza del 16.2.2024, che aveva disatteso l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. E' però vero anche che nel caso di specie la dichiarazione del procuratore di (doc. 4, 5 allegati alla seconda Controparte_3
memoria integrativa di parte opposta) interviene per ratificare ai sensi dell'art. 1399
c.c. la carente documentazione dei poteri rappresentativi del sottoscrittore del contratto di cessione, sicché può dirsi raggiunta la prova della prima cessione del credito.
§4. – In secondo luogo, a nulla rileva che le cessioni non siano state notificate al debitore ceduto.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato al riguardo che «il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a
- 4 - quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante». (tra le tante, cfr. Cass. ord. n. 4713 del 2019; sent.
n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009).
§5. – In terzo luogo, per quanto il fatto non sia stato contestato, l'opposta, con la comparsa di risposta, ha prodotto il contratto di finanziamento da cui ha tratto origine il credito ceduto, unitamente al certificato di saldaconto. La creditrice ha dunque assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva, cioè a dirsi ha dimostrato la fonte negoziale del diritto (contratto originario di finanziamento e contratti di cessione del credito derivatone) ed ha allegato il termine di scadenza, incombendo sul debitore di provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta alla scadenza, ovvero, nel caso, l'adempimento parziale suscettibile di ridurre l'importo dell'ammontare complessivo dovuto (giurisprudenza costante a far tempo da Cass., sez. un., sent. n. 13533 del 2001). Non è dunque onere del creditore dimostrare l'esatto importo della somma residua ancora dovuta per il finanziamento stipulato.
§6. – Neppure la messa in mora, sia o non intervenuta, era necessaria.
Veniva infatti in considerazione, nella specie, una mora ex re, trattandosi di prestazione pecuniaria da adempiere, alla scadenza, al domicilio del creditore, di tal che il debitore era automaticamente costituito in mora, a norma dell'art. 1219 cpv. c.c.
L'eccezione, svolta in comparsa di risposta, non si atteggia invece alla maniera di un'eccezione di prescrizione – che richiede l'allegazione dell'inerzia del debitore nel far valere il diritto e la manifestazione di volontà di voler profittare dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. sent. n. 15337 del 2016) – viceversa
- 5 - inequivocabilmente proposta solo nella prima udienza di comparizione del 16.2.2024, dunque del tutto tardivamente. Detta eccezione è quindi inammissibile.
In conclusione, poiché dopo la notifica del decreto ingiuntivo è intervenuto un pagamento parziale di euro 1.000,00, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente condannato a pagare la somma residua di euro 11.010,92, oltre interessi al tasso contrattuale dalla data della prima cessione del credito sino al soddisfo.
§7. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza.
Avuto riguardo al valore di causa ed agli importi medi dei parametri per la fase di studio ed introduttiva, applicandosi invece i valori minimi per le fasi di trattazione ed istruttoria e decisoria, per la ridotta attività difensiva espletata, si liquidano euro
3.380,00 per compenso professionale. Le spese del monitorio restano a carico dell'opponente nella misura di euro 850,00 per compenso professionale, atteso che la revoca è avvenuta per fatto imputabile all'opponente, ovvero il pagamento parziale intervenuto dopo la notifica dell'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto.
- Condanna l'opponente a pagare a la somma di euro 11.010,92, oltre CP_1
interessi al tasso contrattuale dalla data della prima cessione del credito sino al soddisfo
- Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 3.380,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di opposizione;
in euro 850,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, oltre euro 145,50 per anticipazioni, IVA e CPA come per legge, per la fase monitoria.
Lucca, 20 giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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