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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma N. 18793/22, depositata il 21.12.2022, proposto con atto di appello notificato in data, da: , (C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
), presso cui domicilia. P.IVA_2
Appellante
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
), in proprio e n.q. di eredi di (C.F. CodiceFiscale_2 Persona_1
) e di (C.F. , CodiceFiscale_3 Persona_2 CodiceFiscale_4
deceduto a Roma il 30.01.20), rappresentati e difesi dall'avv. Renato Mattarelli (C.F.
1 ), con cui elettivamente domiciliano come da procura alle liti CodiceFiscale_5
in atti.
Appellati-Appellanti incidentali
All'udienza cartolare del 26.09.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Costantini e , in primo grado, in proprio e nella CP_2 Controparte_1
dichiarata qualità di eredi della madre, e del padre nonché marito Persona_1
di quest'ultima, hanno convenuto in giudizio il Persona_2 Parte_1
, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti sia iure proprio e che
[...]
iure hereditatis, in conseguenza del contagio con il virus HBV e della successiva morte della predetta loro madre.
Nell'atto introduttivo della lite essi hanno in particolare dedotto: -che Persona_1
era deceduta il 04.07.2011 a causa di cirrosi epatica HBV (Epatite B) ed
[...]
HDV (Epatite Delta), correlata ed evoluta in epatocarcinoma e terminata in ascite,
ittero, encefalopatia epatica;
- che tale epatite era stata contratta a seguito di trasfusioni di sangue, di emocomponenti ed emoderivati infetti, somministrati fra il 1976 e il 1979,
presso l'Istituto Santo Spirito, il e, nel periodo 1999-2011, Controparte_3
presso il “Umberto I” di Roma;
-che il nesso causale fra emotrasfusioni, CP_3
epatite e morte era stato accertato con la sentenza n. 68/2017 del Tribunale di Roma,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di indennizzo ex legge 210/1992.
§1.1-Nella resistenza del convenuto, che si costituiva e diffusamente Parte_1
contestava la domanda sotto ogni profilo, il primo giudice, istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché dell'elaborato peritale redatto dal CTU nominato in corso di lite, ha deciso la causa con la sentenza qui
2 impugnata, che ha così statuito: < - condanna il al pagamento Parte_1
dei seguenti importi: - euro 157.235,56 al valore attuale, in favore di
[...]
; - euro 157.235,56 al valore attuale, in favore di , oltre, CP_1 Controparte_2
per entrambi, lucro cessante e interessi come in motivazione;
- liquida in euro
248.764,76 al valore attuale il danno iure proprio non patrimoniale spettante a
(e quindi a tutti i suoi eredi), oltre lucro cessante e interessi come in Persona_2
motivazione, e condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
e del predetto importo (spettante a questi ultimi nei
[...] Controparte_1
limiti e sulla base delle rispettive quote ereditarie);
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio, in favore Parte_1
del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro
18.000,00, oltre euro 545,00 per spese non imponibili, spese forfettarie e accessori come per legge e oltre al rimborso in favore di parte attrice delle spese di ctu come liquidate in corso di causa, ove anticipate>>.
In motivazione il medesimo giudicante ha indicato le ragioni del rigetto della domanda di risarcimento avanzata dagli attori quali eredi di poiché Persona_1
prescritta nel termine di cinque anni, come generalmente previsto per le azioni di risarcimento ex art. 2043 c.c., nonché quelle dell'accoglimento della domanda proposta
iure proprio dagli stessi, anche nella qualità di eredi del padre, , Persona_2
essendo, in questo caso, il termine applicabile quello decennale, decorrente dalla data del decesso della congiunta-lesa, in quanto fattispecie rientrante nell'ipotesi di reato di cui all'art. 589 c.p., il tutto argomentato con plurimi richiami alle decisioni della giurisprudenza di legittimità.
§2-La decisione è stata impugnata dal soccombente con atto di appello alla Parte_1
cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di
3 motivi rubricati e in sintesi individuabili come segue: I) violazione e falsa applicazione
del combinato disposto degli artt. 157 comma 1 e 589 comma 1 cod. pen. (nella
formulazione vigente al momento del fatto) e dell'art. 2947 comma 3 cod. civ., nella parte in cui la sentenza di primo grado ha accolto la domanda di risarcimento del danno
da perdita parentale, azionata dagli attori in prime cure iure proprio e quali eredi di
con citazione notificata il 17.7.2020, in relazione al decesso della Persona_2
SI.ra avvenuto in data 4.7.2011. Per_1
L'assunto giudiziale, secondo l'ente appellante, è erroneo laddove non tiene conto della applicabilità alla fattispecie del combinato disposto di cui agli artt. 157 comma 1 e
589 comma 1 cod. pen. (nella formulazione vigente al momento del fatto) e dell'art.
2947 comma 3 cod. civ., donde risulta l'operatività di un termine di prescrizione di 6
anni e non di 10. Conseguentemente, a decorrere dalla data del decesso della de cuius
avvenuto il 4.7.2011, il termine di 6 anni era ampiamente decorso al momento di introduzione dell'odierno giudizio con citazione notificata il 17.7.2020.
I.A) Né a diversa conclusione potrebbero condurre gli asseriti “atti interruttivi”
depositati in prime cure dagli eredi e già correttamente ritenuti dal Tribunale Per_2
inidonei ad assolvere alla funzione di atti di esercizio del diritto oggetto di giudizio.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.,
laddove la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi
della responsabilità aquiliana, nonostante mancasse la prova della trasfusione cui
viene apoditticamente riferito il contagio e nonostante risultassero invece
documentate plurime possibili cause alternative di contagio, statisticamente più
incidenti della trasfusione.
Nella relazione peritale redatta in primo grado la CTU, dott.ssa si Persona_3
esprime in termini meramente probabilistici circa la riferibilità del contagio all'epoca
4 del ricovero del 1979, presso il siccome riferisce ella stessa di non Controparte_3
aver trovato alcun riscontro documentale;
per cui, la circostanza è rimasta priva di qualsivoglia adeguata prova e riscontro oggettivo.
Né ai citati fini probatori del nesso causale potrebbe valere il riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/92.
Ciò in quanto “l'accertamento (amministrativo o giudiziale che sia) della sussistenza
del nesso causale a fini indennitari non può ipso facto far ritenere integrato il
necessario nesso di causalità anche a fini propriamente risarcitori, per la differenza
strutturale, funzionale e di presupposti tra l'indennizzo ed il risarcimento (In ordine al
limitato valore probatorio dei giudizi della CMO a fortiori cfr. Cass. sez. III n. 6843
del 20.3.2018; Cass. n. 13449/2004; n. 10128/2003, n. 7201/2003 ed alle S.U. n.
577/2008; Cass. Civ. sez. I, n. 11889 del 9.6.2015). Risulta, quindi, del tutto fuori
quadro il richiamo, compiuto dalla gravata sentenza, a tale precorso giudizio volto
all'accertamento della spettanza agli eredi della SI.ra dell'indennizzo ex Per_1
lege 210/92 [……….] vieppiù alla luce di quanto espressamente riconosciuto dal CTU
in prime cure in ordine al fatto che lo stesso evento trasfusionale, in relazione al
ricovero del 1979 presso il di Roma, NON è provato”. Controparte_3
III) Falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e del paradigma della responsabilità
aquiliana, senza specifica indicazione del concreto obbligo giuridico violato e pur
non sussistendo una condotta direttamente esigibile dal che avrebbe Parte_1
potuto evitare l'evento, insussistenza di condotta illecita omissiva del . Parte_1
Sostiene in proposito la parte appellante: Se per un verso, i limiti delle conoscenze
scientifiche fruibili all'epoca dei fatti impongono di escludere la configurabilità di una
condotta colposa, per altro verso deve altresì escludersi la sussistenza di un sicuro
nesso causale tra la denunziata omissione e il lamentato danno.
5 Secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p. -applicabili secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte alla verifica della responsabilità aquiliana-
invero, un evento si può considerare causa di un altro se, ferme restando le altre
condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo: la c.d. teoria
della condicio sine qua non [………….]. All'epoca del preteso contagio nessuna
consapevole condotta del avrebbe comunque potuto evitare il danno;
anche Parte_1
sotto tale profilo deve escludersi la configurabilità di una responsabilità colposa di
tipo omissivo del . […………..] ciò che viene riservato al è un Parte_1 Parte_1
controllo di idoneità del soggetto che si esplica autorizzandolo allo svolgimento
dell'attività, e non un controllo immediato e diretto sul concreto svolgimento
dell'attività medesima, la quale esula, oltre che dalle competenze, anche dalle (reali ed
esigibili) possibilità del . Parte_1
L'ente appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <
Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione cautelare della stessa, ritenere la domanda proposta dai SIg.ri e in CP_1 Controparte_2
prime cure, in proprio e quali eredi di a titolo di risarcimento del Persona_2
danno da perdita parentale per il decesso della SI.ra , prescritta ovvero Per_1
comunque nel merito infondata e per l'effetto rigettarla, se del caso condannando gli appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di prime cure. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi>>.
§3-Si sono costituiti e e, oltre a contestare l'appello Controparte_1 CP_2
principale, particolarmente evidenziando l'idoneità delle lettere inviate ai fini interruttivi della prescrizione, hanno a loro volta proposto impugnativa incidentale ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: <
con conferma della Sentenza impugnata nei capi e per le ragioni sopra spiegate.
6 In via incidentale: • riformarsi la Sentenza n. 18793/2022 del Tribunale di Roma, con accoglimento dell'appello incidentale come sopra argomentato, nella parte in cui non riconosce la tempestivita della domanda avanzata iure hereditario dagli appellati;
• conseguentemente dichiarare il diritto al risarcimento dei danni iure hereditario, patiti in vita dalla nella misura sopra indicata. Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di appello da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario e, in caso di accoglimento dell'appello,
compensazione delle spese>>.
§4-La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sospesa la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per conclusioni all'udienza cartolare in epigrafe indicata, all'esito della quale l'ha riservata in decisione, previa concessione del termine di gg. 60 per il deposito di note conclusionali e di ulteriori gg. 20 per repliche.
§5-Il primo motivo di appello è fondato quanto alla lamentata erronea individuazione del termine di prescrizione, poiché l'evento lesivo (morte di da Persona_1
cui farlo decorrere in ragione della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice, che anche questo collegio condivide (cfr. Cass. civ.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 19568 del 10/07/2023, ove in motivazione è fatto riferimento all'art. 157 c.p., nella formulazione ratione temporis applicabile), risale al 04.07.2011,
come univocamente comprovato e dedotto dalle parti in lite;
per cui, il disposto dell'art. 157 c.p. ratione temporis applicabile è quello introdotto dalla cd. “Legge Cirielli” che ha ridoto da 10 a 6 anni il tempo di prescrizione per il reato di cui all'art. 589 c.p.. E,
dunque, tale è il termine che si applica alla richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi della parte lesa, iure proprio, siccome il fatto illecito lamentato Persona_1
rientra nel paradigma normativo di rilievo penale sopra indicato.
7 La fondatezza di tale censura, tuttavia, non può portare all'accoglimento del motivo in esame e dell'appello principale, poiché, contrariamente a quanto asserito dall'ente che lo ha proposto e opinato dal primo giudice, vanno condivise le osservazioni degli appellati a proposito della idoneità, ai fini interruttivi della prescrizione stessa, delle lettere di messa in mora inviate dal 2013 al 2020.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di danni da emotrasfusione, la
manifestazione dell'intenzione di ottenere comunque il risarcimento del danno,
contenuta nella richiesta di informazioni circa la proposta domanda di indennizzo
previsto dalla legge, costituisce atto di interruzione della prescrizione, in quanto
idoneo a costituire in mora il debitore della prestazione risarcitoria (Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 26189 del 17/11/2020), poiché l'atto di interruzione della prescrizione,
ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una
richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per
implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass.
civ. Sez. L -, Sentenza n. 1166 del 18/01/2018).
Riguardo alla fattispecie concreta in esame va considerato quanto dedotto dalla parte appellata, appellante incidentale, nella comparsa di costituzione in appello: “…si
ribadiscono le ns. osservazioni del primo grado: fra la data del decesso di Persona_1
del 4.07.11 e la notifica dell'atto di citazione del 17.07.20 (cfr. All.to A alle
[...]
memorie conclusionali – Relata di notifica) parte attrice ha ripetutamente ed
efficacemente interrotto la prescrizione (in data 9.01.13; 3.04.13; 2.12.13; 25.11.14;
29.04.15; 15.07.15; 18.01.16; 22.03.17; 20.11.18; 24.01.19; 17.04.19 e 6.02.20 - docc.
31-42). [………] differentemente dalla eccezione di prescrizione (che è una eccezione
“in senso lato” ed e rilevabile d'Ufficio) quella sulla adeguatezza interruttiva delle
8 prescrizione e una eccezione “in senso stretto” e pertanto e rilevabile solo dalla
parte (Cass. Civ. Ord. n. 5413/20212 e n. 12182/20213).
Ne consegue che – il Tribunale ha erroneamente sollevato d'Ufficio un'eccezione
rimessa, ma omessa, alla controparte;
– l'appellante non può in Parte_1
questa sede di appello sollevare detta eccezione nuova e diversa rispetto al primo
grado”. E particolarmente va osservato il contenuto delle 12 missive innanzi indicate,
che, sebbene rechino i nomi di vari soggetti-danneggiati per emotrasfusioni, tra cui anche gli odierni appellati-appellanti incidentali, quali congiunti-eredi di Per_1
ha un contenuto di univoca e chiara interpretazione: “..Nell'interesse dei
[...]
miei clienti, danneggiati iure proprio e iure hereditario da sangue ed emoderivati
infetti ..., e precisamente i/le SInori/e... e Persona_2 Controparte_1
eredi di , residenti in [...] Persona_1
Curzolane n. 43...per richiederVi il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali conseguenti alla Vs. responsabilità nella raccolta, lavorazione e
somministrazione di sangue ed emoderivati... La presente e da intendersi
espressamente quale atto interruttivo della prescrizione...”, contenuto questo poi ripetuto in tutte le ridette missive.
E, pertanto, sebbene i mittenti delle stesse siano molteplici, ognuno titolare di autonoma posizione giuridica, è chiaro il contenuto della richiesta risarcitoria formulata e la finalità di costituzione in mora del soggetto destinatario nonché di interrompere il termine di prescrizione ex lege previsto per il diritto vantato, univocamente afferente alla responsabilità del per i danni derivati dalla Parte_1
somministrazione di sangue ed emoderivati infetti.
Il primo motivo dell'appello principale va quindi disatteso.
9 Miglior sorte non può essere riservata neppure ai successivi motivi II e III, da esaminarsi congiuntamente poiché involgenti l'analisi dei medesimi elementi di fatto e di diritto.
Le deduzioni dell'ente erariale, sebbene diffusamente argomentate anche con richiami normativi e giurisprudenziali, non riescono a superare le adeguate valutazioni del primo giudice, così espresse nella parte motiva della sentenza impugnata: <
alla condotta del , le contestazioni di parte attrice attengono alla colpevole Parte_1
omissione nella vigilanza sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati.
A questo proposito è sufficiente richiamare quanto affermato nelle già citate sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 576-585 dell'11 gennaio 2008: “… anche
prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n. 107, contenente la disciplina per
le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in
materia, sulla base della legislazione vigente (precedentemente individuata nelle seguenti fonti normative, n.d.e.: L. n. 592/1967, che attribuì al Controparte_4
funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei relativi servizi;
D.P.R. n. 1256/1971, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 592/1967; L. n. 519/1973, che attribuisce all' Parte_2
compiti attivi a tutela della pubblica;
L. n. 833/1978, istitutiva del servizio
[...] Pt_1
sanitario nazionale) un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue
umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di
programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L'omissione da parte del
di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento Parte_1
attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a
responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del
vincolo interno costituito dal do-vere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è
10 strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni di diritti soggettivi
di terzi”. Si legge, inoltre, in tali sentenze che “a partire dalla data di conoscenza
dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra
nell'esclusiva competenza del giudice di merito), sussiste la responsabilità del
anche per il contagio degli altri due virus (HCV e HIV, n.d.e.), che non Parte_1
costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello
stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il
non aveva controllato, come pure era obbligato per legge”. Questo Parte_1
Tribunale, sulla scorta di autorevoli consulenze tecniche d'ufficio, con indirizzo assolutamente costante dalla sentenza 4.6.2001 n. 23097 in poi, ha ripetutamente affermato che dai primi anni '70 erano disponibili su larga scala i test per l'individuazione dell'epatite B.
Tale ricostruzione è avvalorata dalla relazione della consulente tecnica d'ufficio che,
rispondendo in modo articolato al quesito attinente all'esame dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative alla patologia in oggetto, ha concluso individuando a carico dell'allora l'omesso controllo sul sangue al fine di Controparte_4
stabilirne la tracciabilità (pp. 28-29 ctu: “all'epoca in cui si svolsero i fatti oggetto della
presente indagine medico legale (1979), da parte del suddetto non furono Parte_1
attuati determinati accorgimenti idonei a scongiurare il contagio post trasfusionale da
virus HBV e di conseguenza HDV (…) Da parte del , oltre ad Parte_1
una azione di coordinazione e implementazione ai fini di aumentare la possibilità di
riduzione del contagio, è mancata l'adozione tempestiva di altri metodi più sensibili e
specifici di selezione dei donatori (…) Il , pertanto, già intorno agli anni '70 Parte_1
era in grado di prevedere non solo il rischio del contagio ma era a conoscenza che
l'epatite in questione (per la diversa modalità di contagio) non poteva essere quella di
11 tipo A ma un'altra forma che si trasmetteva per via ematica (…) Il , pertanto, Parte_1
dal momento che era a conoscenza dell'esistenza di un virus epatitico che si
trasmetteva attraverso il sangue avrebbe dovuto approntare più incisivamente e
tempestivamente misure idonee a rilevare la presenza del virus nel sangue prelevato
per le donazioni, in particolare per escludere i soggetti infetti dalle liste dei donatori
(…) Pertanto, in tema di risarcimento del danno da trasfusione, si è ritenuto opportuno
retrodatare la responsabilità del ai primi anni '70”. Parte_1
In particolare, il ctu nell'elaborato tecnico ha riferito che “valutata l'evidenza della
nota infezione da HBV-HDV rilevata nel 1985, le condizioni cliniche della de cuius
descritte nel carteggio sanitario in atti, evidenziata in termini logico-probabilistici
(secondo il criterio del più probabile che non) la correlazione cronologica tra l'epoca
della somministrazione di emoderivati subita verosimilmente nel corso del ricovero
effettuato dal 03.03.1979 al 11.05.1979 presso il reparto di Patologia Chirurgica del
Policlinico “ , in assenza di altre modalità di contagio o fattori di rischio e CP_3
comunque valutata l'irrilevanza di altre ipotetiche modalità di trasmissione
dell'infezione, si ritiene che possa sussistere nesso causale tra la suddetta
somministrazione di emoderivati avvenuta nel 1979 e la infezione HBV-HDV relata”
(pp. 26-27 ctu).
Deve altresì precisarsi, a fronte delle contestazioni svolte dalla difesa erariale, che il ctu ha specificamente rilevato come si è potuto far risalire al 1979 il contagio, in quanto
“nel caso di specie, infatti, la SI.ra già nel 1986 presentava evoluzione Per_1
cirrotica e successivamente, nel 1998 le era stato già diagnosticato un epatocarcinoma
multinodulare. Si può, pertanto, in riferimento alla naturale evoluzione della suddetta
epatopatia cronica, che la manifestazione delle suddette complicanze (cirrosi epatica
12 ed epatocarcinoma) a partire dal 1986 possa essere correlata ad un contatto con il
virus avvenuto nel 1979, ovvero circa dieci anni prima”.
La sussistenza del nesso causale è stata peraltro accertata dal Tribunale di Roma, I
Sezione Lavoro, con sentenza n. 68/2017, depositata in data 10.01.2017, resa all'esito
del giudizio introdotto con ricorso dagli eredi della ai fini del Per_1
riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2, comma 3, della Legge n. 2010 del 25 febbraio
1992; nella predetta sentenza il Tribunale (cfr. doc. n.30 del fascicolo di parte attrice),
condividendo le conclusioni della ctu, affermava la sussistenza, con alto grado di
probabilità (criterio del “più probabile che non”), del nesso causale tra le
emotrasfusioni somministrate alla de cuius durante il ricovero eseguito nel 1979 presso
il reparto di Patologia Chirurgica del Policlinico “ e la nota epatopatia CP_3
cronica HBV-HDV relata ad evoluzione cirrotica successivamente scompensata,
complicata da encefalopatia porto-sistemica e da epatocarcinoma multinodulare che
ha poi dato luogo alla patologia epatica che ha portato al decesso della . Persona_1
Ora va anche ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, nel periodo marzo/settembre 1979, per come riferito dal CTU, che con grande scrupolo ha esaminato le cartelle cliniche in atti, non può affatto escludersi che la de cuius abbia ricevuto trasfusioni;
ed, anzi, deve ritenersi esattamente il contrario, essendo dato testualmente leggere nella relazione peritale in atti: <
rigore formale, essendo la relativa documentazione allegata al fascicolo di parte attrice,
va sottolineato che i legali rappresentanti della fu SI.ra su richiesta dei Per_1
legittimi eredi, in data 20.1.2014 avevano inoltrato presso il Policlinico CP_3
richiesta delle copie di cartelle cliniche, schede ambulatoriali, cartelle di DH e dati trasfusionali relativi al periodo di marzo-maggio 1979 e luglio-settembre 1979 nonché
schede dei donatori e dei dati trasfusionali in esse contenuti (ex lege n. 592/1967). Il
13 Policlinico aveva consegnato agli eredi soltanto la copia della cartella CP_3
clinica n. 79308437/3 (ricovero dal 4.7 al 12.9.1979) mentre aveva denunciato lo smarrimento della cartella clinica relativa al ricovero dal 3.3 al 11.5.1979, come da ricevuta del 22.1.2014, nel corso del quale la SI.ra avrebbe subito diverse Per_1
emotrasfusioni. In data 21.9.2015, ancora i legali degli eredi della de cuius inoltravano nuova richiesta della suddetta documentazione sanitaria, senza tuttavia alcun riscontro>>; tal che appare ineccepibile il ragionamento logico-giuridico, condotto dal primo giudice ai fini dell'accertamento del nesso eziologico fra le trasfusioni praticate a nel 1979, presso il e l'epatite Persona_1 Controparte_3
riscontrata e diagnosticata nel 1986, considerati i tempi di insorgenza “a distanza” della malattia stessa, poi evoluta in quella più grave di epatocarcinoma, che nel 2011 l'ha condotta alla morte.
Tale ragionamento è basato sui puntuali dati statistici e anamnestici evidenziati dalla
CTU nominata in primo grado e condotto secondo il criterio della causalità giuridica
(del più probabile che non), rispetto a cui nessun dato oggettivo l'ente erariale ha saputo contrapporre e dimostrare, limitandosi a congetture e ipotesi, circa la sussistenza di altre possibili cause delle infezioni, pur considerate dal predetto ausiliario, ma ragionevolmente escluse secondo il già evidenziato criterio. In più dovendo considerarsi che le cartelle cliniche relative al ricovero del 1979 innanzi menzionato sono state prodotte “incomplete” o “in forma riassuntiva” dagli attori perché, pur ripetutamente richieste, l'ente ospedaliero tenuto a fornirle non vi ha provveduto, senza giustificazione alcuna (cfr. relazione peritale di primo grado, che ha dato riscontro delle richieste).
Ma soprattutto mette conto qui evidenziare come l'affermazione: <La sussistenza del
nesso causale è stata peraltro accertata dal Tribunale di Roma, I Sezione Lavoro, con
14 sentenza n. 68/2017, depositata in data 10.01.2017, resa all'esito del giudizio
introdotto con ricorso dagli eredi della ai fini del riconoscimento Per_1
dell'indennizzo ex art. 2, comma 3, della Legge n. 2010 del 25 febbraio 1992; nella
predetta sentenza il Tribunale>> non sia affatto frutto di errore, ma anzi avvalorata dai più recenti approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: Nel
giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni Parte_1
derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse
parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato
quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della
patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione
del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa (cfr. per tutte Cass.
civ. sez. unite, Sentenza n. 19129 del 06/07/2023), siccome la sentenza innanzi indicata,
già segnalata dal primo giudice come passata in giudicato e non contestata come tale,
risulta allegata all'atto introduttivo della prima fase della lite. Del resto, anche in CTU
nominato in questo giudizio di tale giudicato ha tenuto conto, avendo scritto nella sua relazione: < Con sentenza n. 68/2017 depositata in data 10.1.2017 il Tribunale di
Roma condivideva le considerazioni e conclusioni riportate nella consulenza tecnica d'ufficio in cui era rilevata, con alto grado di probabilità (criterio del più probabile che
non), la sussistenza del nesso causale tra la epatopatia HBVHDV relata e le emotrasfusioni subite dalla de cuius nel corso del ricovero effettuato dal 3.3.1979 al
11.5.1979 presso il reparto di Patologia Chirurgica del Policlinico >>. CP_3
Il che, sotto altro profilo, risulta assorbente e supera anche le contestazioni relative alla individuazione del quale legittimato passivo rispetto alla Parte_3
domanda risarcitoria che ci occupa.
15 Per altro, come condivisibilmente posto in rilievo dal tribunale sulla scorta della pertinente giurisprudenza di legittimità dal medesimo primo giudice richiamata, anche
prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le
attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse,
sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza
in materia di sangue umano a carico del Ministero della Sanità, tenuto conto che: a)
l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per
l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di
autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso
terapeutico; b) il d.P.R. n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli
artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all' Parte_2
compiti attivi a tutela della salute pubblica;
d) la legge n. 833 del 1973 (art. 6,
[...]
lett. b e c) aveva conservato al , oltre al ruolo primario nella Controparte_4
programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle
attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in
materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e
degli emoderivati, nonché confermato (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e
la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale;
e) il d.l.
n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto , che Parte_1
poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed
emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (sulla base di tali rilievi la
Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato un
comportamento omissivo colposo, consistente nell'inosservanza dei suoi doveri
istituzionali in materia a carico del , convenuto in giudizio da Parte_1
più danneggiati da emotrasfusioni ed assunzione di emoderivati per
16 il risarcimento del danno da asserito illecito aquiliano) e la responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche
Part prelevate dalla emoteca della stessa di appartenenza e sottoposte al controllo del
suo personale e quella aquiliana del , fondata sull'omessa Parte_1
vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati sono in rapporto di possibile
concorrenza, non già di reciproca esclusione (cfr., fra le molte, Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 11609 del 31/05/2005; Sez. 3 -, Sentenza n. 28626 del 13/10/2023; Sez. 3,
Sentenza n. 16808 del 13/06/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 25472 del 23/09/2024).
L'appello principale va quindi rigettato.
§6-L'appello incidentale è parimenti infondato, dando conto già la sua formulazione della sua inconsistenza giuridica.
La parte che lo ha proposto prima ha diffusamente così argomentato: “Infatti, solo successivamente al 1986, con la legge n. 107/1990 e stata fornita una disciplina organica per garantire la sicurezza del sangue trasfuso e prevenire i contagi.
Solo poi con la legge n. 210/1992 e stato previsto un sistema di indennizzo a fronte dei ben noti e numerosi casi di epatite postrasfusionali, anche a seguito del successivo isolamento (1989) dello virus HCV, speculare a quello di cui era affetta la Per_1
(HBV)”, salvo poi affermare, quale premessa alle richieste conclusivamente formulate,
“La non ha mai percepito in vita la propria patologia epatica come un danno Per_1
ingiusto riferibile alle trasfusioni del 1979 e alla condotta illecita di terzi.
Solo al suo decesso, causato da dette patologie epatiche posttrafusionali, gli eredi si sono diligentemente attivati alla ricerca delle cause del decesso e quindi del contagio”,
tal che non avrebbe potuto considerarsi prescritta l'azione di risarcimento del danno proposta dagli appellanti incidentali iure ereditario.
17 L'assunto è evidentemente contraddittorio, siccome, da un lato, contesta la piena consapevolezza della gravità della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette in capo alla de cuius all'epoca indicata dal primo giudice, nell'anno 1986, indicando quale data di siffatta consapevolezza quella degli interventi normativi del 1990 e del
1992; e, dall'altra, affermare che solo dopo la morte della congiunta la consapevolezza di cui innanzi vi è stata.
Ne deriva che non può che ribadirsi quanto già condivisibilmente considerato nel provvedimento impugnato e risolutivamente considerarsi la cronologia dell'evoluzione della patologia della , riscontrata dal CTU e così riportata nella sua relazione: Per_1
<<…… 2.6.1999 – 16.6.1999: copia di cartella clinica n. 445 del Dipartimento di
Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico “Umberto I” con la seguente diagnosi:
“Cirrosi epatica HBV correlata. HCC multinodulare”.
21.1.2001 – 3.2.2001: copia di cartella clinica di ricovero eseguito presso il reparto di
Chirurgia d'Urgenza del suddetto Policlinico “Umberto I”.
6.3.2001: copia cartella clinica n. 8212 di ricovero in regime di DH presso la Clinica
di Malattie Infettive e Tropicali del suddetto Policlinico con diagnosi di ingresso di:
“Cirrosi epatica da HBV”.
24.9.2001 – 24.10.2001: copia cartella clinica di ricovero presso l'Istituto di III
[...]
per trattamento di episodio di melena Controparte_5
in cirrosi epatica, a seguito di rottura di varici esofagee trattata con legatura>>, non potendo revocarsi in dubbio, che dopo gli interventi normativi dagli stessi appellanti incidentali considerati fondamentali (anni 1990-1992) e dopo l'insorgenza della
“Cirrosi epatica HBV correlata. HCC multinodulare” nell'anno 1999 la consapevolezza in argomento è stata sicuramente piena ed adeguata;
per cui, anche volendo considerare
18 la più recente data del 1999, comunque, la prescrizione quinquennale, nel 2011, epoca del decesso della parte lesa, era già maturata.
§7-La reciproca soccombenza degli appellanti, principale e incidentali, impone la compensazione delle spese di lite del grado.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui
è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con
Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti,
principale, con prenotazione a debito a carico dell'amministrazione di appartenenza e incidentali.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2025
La presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
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