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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1732/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1433/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070998 AR 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070998 AR 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070998 AR 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070998 AR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 792/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: declaratoria di debenza del minore importo a seguito del provvedimento di annullamento parziale nr. U250200128531 del 18/02/2025 con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe con cui il Comune di Roma Capitale richiede il pagamento della somma di euro 4.417,00 a titolo di Ta.Ri. e TEFA per gli anni dal 2018 al 2021, compresi interessi e sanzioni, in relazione a tre unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_1
.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità dell'avviso impugnato per erronea indicazione del numero degli immobili. Si adduce che gli immobili accertati in realtà sono due e non tre, come erroneamente indicato nell'avviso. Infatti, l'unità immobiliare indicata con il sub 136 (immobile indicato al n. 3 dell'elenco) è stata accatastata nuovamente con il sub.
523, in data 18/1/2021, a seguito di variazione del 17/3/2021 (pratica RM0103647 in atti dal 18/3/2021, per divisione-diversa distribuzione degli spazi interni – n. 49666.1/2021 (All.5 – Visura storica dell'immobile Sub.
523). Pertanto, l'avviso di accertamento è erroneo e/o comunque infondato per aver indicato lo stesso immobile accertato con dati catastali differenti, posto che gli immobili da considerare sono esclusivamente due: quello indicato al 1) foglio 0797, particella 094, sub. 523, categoria A/2, nonché quello indicato al 2) foglio 0797, particella 094, sub. 524, categoria C/2.
2. Illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto impositivo. Si adduce che, come si evince dalla visura catastale storica degli immobili (sub. 523 e sub. 524), i metri quadri assoggettabili a AR sono 170, di cui mq 159 del sub. 523 (A/2) e mq 11 del sub. 524 (C/2) e non 273, come erroneamente calcolato da Roma
Capitale. Oltretutto, per il periodo dall'1/1/2018 al 30/9/2018, entrambi gli immobili sono stati concessi in locazione, con contratto registrato al n. 8974 del 28/4/2009. Inoltre, dall'1/10/2018 al 17/3/2021, detti immobili non sono stati utilizzati perché sottoposti a ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi interni. Ne deriva che per il periodo dal 1/1/2018 al 17/3/2021 nulla è dovuto a titolo di AR per assenza del presupposto impositivo ex art. 1, commi 641 e 642, L. n. 147/2013.
Parte ricorrente chiede di annullare e/o dichiarare nullo o illegittimo l'avviso impugnato. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, che preliminarmente comunica che con nota nr.
U250200128531 del 18/02/2025 ha comunicato all'odierno ricorrente “l'accoglimento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita solo al periodo dall'01/10/2018. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.”. Nel merito, l'Ente difende il proprio operato precisando che il sig. Ricorrente_1 va ritenuto unico soggetto passivo del tributo quale proprietario degli immobili oggetto di accertamento, in considerazione dell'assenza di dichiarazioni di subentro per il versamento della Tari. Precisa altresì che il sig. Ricorrente_1 non risulta mai iscritto presso l'ufficio Tributi, né di aver mai presentato alcuna dichiarazione di variazione del possesso, ritenuta obbligatoria dalle norme e dalla giurisprudenza. Secondo l'Ente, il soggetto passivo della Ta.Ri. ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente sia l'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso dell'immobile che l'eventuale cessazione/variazione dei dati dichiarati;
inoltre, il Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma prevede espressamente che l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione o conduzione di un locale destinato ad attività commerciale entro novanta giorni. Richiama, inoltre, l'art. 64 d. lgs. 507/93 secondo il quale il soggetto passivo che non abbia provveduto alla presentazione della denuncia di cessazione è esentato dal pagamento solo ove presenti denuncia tardiva di cessazione ed unitamente fornisca la prova di non aver continuato l'occupazione o la detenzione. Quanto all'eccepita erronea determinazione della superficie assoggettabile, l'Ente evidenzia di avere emesso l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sulla base delle risultanze delle banche in suo possesso.
Precisa inoltre che eventuali modificazioni sono applicabili solamente ai futuri periodi d'imposta (CGT I
Roma, nr. 6314/2025 del 9/05/2025).
Quanto all'asserita inutilizzabilità degli immobili, l'Ente precisa che la mancata fruizione del servizio, anche in caso di mancato utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l'esenzione dal pagamento della
AR (Cass. n. 16138/2024).
L'Ente conclude chiedendo di accertare la fondatezza della pretesa tributaria in capo al sig. Ricorrente_1, a far data dal 1/10/2018, con declaratoria di debenza del minore importo a seguito del provvedimento di annullamento parziale nr. U250200128531 del 18/02/2025. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ordinanza 10.11.2025 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12 gennaio 2026 onerando il Comune resistente a depositare il citato atto di annullamento parziale
In data 14/01/2026 il Comune di Roma Capitale deposita memoria e copia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 0000992690000017, emesso in data 13/01/2026, con il quale, in rettifica dell'avviso impugnato n. 112490070998, ridetermina in euro 5.637,00 l'importo complessivo dovuto dal sig. Ricorrente_1 a titolo di Ta. Ri. e TEFA per gli anni dal 2018 al 2021, compresi interessi e sanzioni.
Con memoria depositata in data 22 c.m., parte ricorrente, nel prendere atto del provvedimento di annullamento parziale dell'avviso impugnato e dell'emissione del nuovo provvedimento di accertamento in rettifica, contesta la nuova determinazione della superficie imponibile, stabilita in mq 273 e ribadisce che la superficie imponibile a fini Ta.Ri. è pari a mq 159. Precisa che il nuovo atto di rettifica, con relativo incremento delle sanzioni, è contra legem e lesiva del diritto di difesa del contribuente. Conclude chiedendo di dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alle sole parti annullate dal Comune in sede di autotutela parziale e di annullare, per il resto, sia l'avviso impugnato che il nuovo avviso di accertamento in rettifica emesso il 16 dicembre 2025 in pendenza di giudizio, asserendo che la pretesa residua risulta ancora fondata su una erronea determinazione della superficie imponibile, illegittimamente quantificata in mq 273 anziché in mq 159, nonché su un trattamento sanzionatorio lesivo dei principi di certezza del diritto, di affidamento, buona fede e divieto di reformatio in peius, chiedendo l'applicazione delle sanzioni nella misura del 90%. Il tutto con condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio, avuto riguardo al comportamento complessivo tenuto dall'Amministrazione resistente.
All'odierna pubblica udienza, le parti si riportano ai rispettivi scritti e alle relative conclusioni. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere limitatamente alla pretesa tributaria relativa al periodo 1° gennaio – 31 settembre 2018, in quanto annullata in autotutela in corso di giudizio dall'ente impositore.
Quanto alla pretesa relativa al periodo dall'1/10/2018 al 31/12/2021, il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione versata in giudizio dalla parte ricorrente, non contestata dalla parte resistente, emerge chiaramente che la superficie catastale dei due immobili posseduti dal sig. Ricorrente_1, imponibile ai fini Ta.Ri., ammonta complessivamente a mq 170 [(mq 159 del sub. 523 (A/2) + mq 11 del sub. 524 (C/2)] e non a mq
273, come erroneamente determinato da Roma Capitale.
L'avviso impugnato va, pertanto, annullato per la parte non già annullata in sede di autotutela dall'ente impositore. Non può essere accolta, invece, la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento in rettifica n.
0000992690000017, emesso dal Comune in data 13/01/2026, essendo tale domanda estranea al thema decidendum oggetto di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Roma Capitale nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. Accoglie per il resto il ricorso e condanna il
Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro mille oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso il 26 gennaio 2026 Il giudice Antonio Di Stazio
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1433/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070998 AR 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070998 AR 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070998 AR 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070998 AR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 792/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: declaratoria di debenza del minore importo a seguito del provvedimento di annullamento parziale nr. U250200128531 del 18/02/2025 con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe con cui il Comune di Roma Capitale richiede il pagamento della somma di euro 4.417,00 a titolo di Ta.Ri. e TEFA per gli anni dal 2018 al 2021, compresi interessi e sanzioni, in relazione a tre unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_1
.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità dell'avviso impugnato per erronea indicazione del numero degli immobili. Si adduce che gli immobili accertati in realtà sono due e non tre, come erroneamente indicato nell'avviso. Infatti, l'unità immobiliare indicata con il sub 136 (immobile indicato al n. 3 dell'elenco) è stata accatastata nuovamente con il sub.
523, in data 18/1/2021, a seguito di variazione del 17/3/2021 (pratica RM0103647 in atti dal 18/3/2021, per divisione-diversa distribuzione degli spazi interni – n. 49666.1/2021 (All.5 – Visura storica dell'immobile Sub.
523). Pertanto, l'avviso di accertamento è erroneo e/o comunque infondato per aver indicato lo stesso immobile accertato con dati catastali differenti, posto che gli immobili da considerare sono esclusivamente due: quello indicato al 1) foglio 0797, particella 094, sub. 523, categoria A/2, nonché quello indicato al 2) foglio 0797, particella 094, sub. 524, categoria C/2.
2. Illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto impositivo. Si adduce che, come si evince dalla visura catastale storica degli immobili (sub. 523 e sub. 524), i metri quadri assoggettabili a AR sono 170, di cui mq 159 del sub. 523 (A/2) e mq 11 del sub. 524 (C/2) e non 273, come erroneamente calcolato da Roma
Capitale. Oltretutto, per il periodo dall'1/1/2018 al 30/9/2018, entrambi gli immobili sono stati concessi in locazione, con contratto registrato al n. 8974 del 28/4/2009. Inoltre, dall'1/10/2018 al 17/3/2021, detti immobili non sono stati utilizzati perché sottoposti a ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi interni. Ne deriva che per il periodo dal 1/1/2018 al 17/3/2021 nulla è dovuto a titolo di AR per assenza del presupposto impositivo ex art. 1, commi 641 e 642, L. n. 147/2013.
Parte ricorrente chiede di annullare e/o dichiarare nullo o illegittimo l'avviso impugnato. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, che preliminarmente comunica che con nota nr.
U250200128531 del 18/02/2025 ha comunicato all'odierno ricorrente “l'accoglimento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita solo al periodo dall'01/10/2018. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.”. Nel merito, l'Ente difende il proprio operato precisando che il sig. Ricorrente_1 va ritenuto unico soggetto passivo del tributo quale proprietario degli immobili oggetto di accertamento, in considerazione dell'assenza di dichiarazioni di subentro per il versamento della Tari. Precisa altresì che il sig. Ricorrente_1 non risulta mai iscritto presso l'ufficio Tributi, né di aver mai presentato alcuna dichiarazione di variazione del possesso, ritenuta obbligatoria dalle norme e dalla giurisprudenza. Secondo l'Ente, il soggetto passivo della Ta.Ri. ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente sia l'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso dell'immobile che l'eventuale cessazione/variazione dei dati dichiarati;
inoltre, il Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma prevede espressamente che l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione o conduzione di un locale destinato ad attività commerciale entro novanta giorni. Richiama, inoltre, l'art. 64 d. lgs. 507/93 secondo il quale il soggetto passivo che non abbia provveduto alla presentazione della denuncia di cessazione è esentato dal pagamento solo ove presenti denuncia tardiva di cessazione ed unitamente fornisca la prova di non aver continuato l'occupazione o la detenzione. Quanto all'eccepita erronea determinazione della superficie assoggettabile, l'Ente evidenzia di avere emesso l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sulla base delle risultanze delle banche in suo possesso.
Precisa inoltre che eventuali modificazioni sono applicabili solamente ai futuri periodi d'imposta (CGT I
Roma, nr. 6314/2025 del 9/05/2025).
Quanto all'asserita inutilizzabilità degli immobili, l'Ente precisa che la mancata fruizione del servizio, anche in caso di mancato utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l'esenzione dal pagamento della
AR (Cass. n. 16138/2024).
L'Ente conclude chiedendo di accertare la fondatezza della pretesa tributaria in capo al sig. Ricorrente_1, a far data dal 1/10/2018, con declaratoria di debenza del minore importo a seguito del provvedimento di annullamento parziale nr. U250200128531 del 18/02/2025. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ordinanza 10.11.2025 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12 gennaio 2026 onerando il Comune resistente a depositare il citato atto di annullamento parziale
In data 14/01/2026 il Comune di Roma Capitale deposita memoria e copia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 0000992690000017, emesso in data 13/01/2026, con il quale, in rettifica dell'avviso impugnato n. 112490070998, ridetermina in euro 5.637,00 l'importo complessivo dovuto dal sig. Ricorrente_1 a titolo di Ta. Ri. e TEFA per gli anni dal 2018 al 2021, compresi interessi e sanzioni.
Con memoria depositata in data 22 c.m., parte ricorrente, nel prendere atto del provvedimento di annullamento parziale dell'avviso impugnato e dell'emissione del nuovo provvedimento di accertamento in rettifica, contesta la nuova determinazione della superficie imponibile, stabilita in mq 273 e ribadisce che la superficie imponibile a fini Ta.Ri. è pari a mq 159. Precisa che il nuovo atto di rettifica, con relativo incremento delle sanzioni, è contra legem e lesiva del diritto di difesa del contribuente. Conclude chiedendo di dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alle sole parti annullate dal Comune in sede di autotutela parziale e di annullare, per il resto, sia l'avviso impugnato che il nuovo avviso di accertamento in rettifica emesso il 16 dicembre 2025 in pendenza di giudizio, asserendo che la pretesa residua risulta ancora fondata su una erronea determinazione della superficie imponibile, illegittimamente quantificata in mq 273 anziché in mq 159, nonché su un trattamento sanzionatorio lesivo dei principi di certezza del diritto, di affidamento, buona fede e divieto di reformatio in peius, chiedendo l'applicazione delle sanzioni nella misura del 90%. Il tutto con condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio, avuto riguardo al comportamento complessivo tenuto dall'Amministrazione resistente.
All'odierna pubblica udienza, le parti si riportano ai rispettivi scritti e alle relative conclusioni. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere limitatamente alla pretesa tributaria relativa al periodo 1° gennaio – 31 settembre 2018, in quanto annullata in autotutela in corso di giudizio dall'ente impositore.
Quanto alla pretesa relativa al periodo dall'1/10/2018 al 31/12/2021, il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione versata in giudizio dalla parte ricorrente, non contestata dalla parte resistente, emerge chiaramente che la superficie catastale dei due immobili posseduti dal sig. Ricorrente_1, imponibile ai fini Ta.Ri., ammonta complessivamente a mq 170 [(mq 159 del sub. 523 (A/2) + mq 11 del sub. 524 (C/2)] e non a mq
273, come erroneamente determinato da Roma Capitale.
L'avviso impugnato va, pertanto, annullato per la parte non già annullata in sede di autotutela dall'ente impositore. Non può essere accolta, invece, la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento in rettifica n.
0000992690000017, emesso dal Comune in data 13/01/2026, essendo tale domanda estranea al thema decidendum oggetto di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Roma Capitale nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. Accoglie per il resto il ricorso e condanna il
Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro mille oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso il 26 gennaio 2026 Il giudice Antonio Di Stazio