Sentenza breve 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 17/02/2023, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2023
N. 01076/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2022, proposto da
NN D'US, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosaria Cicatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 27 del 15/11/2021 notificata 16 novembre 2021 con la quale il Comune di Giugliano, vista la relazione di servizio dei tecnici comunali intervenuti prot. gen. 26941 del 10.3.2021, ha ordinato a D'US NN la demolizione di opere abusive, nonché di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso e conseguente ai due atti sopra descritti ed impugnati con il presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in disamina il Sig. D’US ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune resistente nei relativi riguardi, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
1) in primo luogo, si osserva che le opere asseritamente abusive consisterebbero, in realtà, solo nella sistemazione di aree esterne con camminamenti ed adeguamenti delle banchine stradali, componenti di arredo urbano, adeguamenti di spazi pavimentati, ed opere consimili che non avrebbero inciso sulla morfologia del terreno; le stesse sarebbero state installate a servizio dell’attività commerciale, e costituirebbero strutture completamente aperte e smontabili, prive di opere murarie, completamente amovibili, con utilizzo di profilati in ferro e/o alluminio e copertura in materiale plastico, semplicemente appoggiati al suolo, privi di fondazioni e/o opere in calcestruzzo;
2) inoltre, la destinazione di zona sarebbe del tutto inattuale, in quanto la Zona E, “agricola normale”, del vigente Piano Regolatore Generale del 1985 presenterebbe un forte impatto di attività commerciali, artigianali e industriali, il che rivelerebbe una scarsa programmazione da parte degli organi comunali, che ancora non avrebbero dotato il territorio di uno strumento urbanistico adeguato ai tempi. Si aggiunge, infine, che parte ricorrente avrebbe presentato CILA in sanatoria.
Si è costituita l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza camerale in data 16 febbraio 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza breve: all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge che le opere realizzate, senza munirsi di alcun titolo, dal ricorrente hanno la seguente consistenza:
“ a) Sulla particella 594 del foglio 42, una struttura in ferro, a forma rettangolare, con copertura e chiusura con tendostruttura, con destinazione a carrozzeria. La stessa occupa una superficie complessiva di mq. 94,00 per un’altezza media di circa mt. 400, per un volume complessivo di mc. 376,00;
b) Sulla particella 305 del foglio 42, sul lato ovest del locale commerciale esistente è stata realizzata una struttura a forma rettangolare, con pilastri in ferro e muratura di tufo con copertura con pannelli zincati grecati, aperta su due lati, avente una superficie di circa mq. 101,00 per un’altezza di circa mt. 3,10. Lo stesso è adibito a deposito attrezzi con cisterna e gruppo elettrogeno.
In riferimento all’epoca di costruzione si rappresenta che detta struttura risulta per la prima volta su google earth in data 26-12-2012, sul lato nord del predetto locale commerciale è stata realizzata una struttura, a forma rettangolare, con pilastri in ferro con copertura in ferro e plexiglas; essa presenta chiusure su due lati con teli in pvc, avente una superficie di mq. 46,00 per un’altezza di mt. 3,15, in riferimento all’epoca di costruzione si rappresenta che detta struttura risulta per la prima volta su google earth in data 26-12-2012, sul lato est del predetto locale commerciale è stata realizzata una struttura, a forma trapezoidale collegata con la struttura di cui al punto precedente, con pilastri in ferro con copertura in ferro e plexiglas (aperta su tre lati), occupante una superficie di circa mq. 30,00 per un’altezza media di circa mt. 3,15. Inoltre, si ricorda che sul lato nord del lotto di terreno vi è un container adibito ad alloggio del custode, occupante una superficie di circa mq. 24,00 per un’altezza complessiva di circa mt. 3,00, poggiato su una base avente un’altezza di circa mt. 50, per una volumetria complessiva di circa mc. 84,00 ” ( cfr . ordinanza impugnata).
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente con il primo motivo di gravame, la consistenza delle opere realizzate, di certo non trascurabile, siccome in precedenza evidenziato, palesa il loro carattere stabile e la relativa idoneità a determinare una duratura trasformazione del territorio, tale da rendere necessario il previo rilascio del permesso di costruire, nel caso di specie mancante.
Nemmeno coglie nel segno il secondo motivo di gravame, posto che i rilievi sviluppati relativamente alla incongruità della destinazione di zona rispetto alle caratteristiche che l’area all’attualità presenta, non valgono a superare la circostanza relativa alla mancanza del necessario titolo legittimante l’edificazione; quanto alla invocata CILA in sanatoria, a prescindere da ogni considerazione relativa all’inidoneità della CILA a legittimare la costruzione dei manufatti in commento, risulta dirimente il fatto che non è stata offerta prova alcuna della presentazione di tale comunicazione.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO