Articolo 2 della Legge 3 agosto 2009, n. 114
Articolo 1Articolo 3
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14 agosto 2009
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Entrata in vigore il 14 agosto 2009