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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12052 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13569/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE nel procedimento iscritto al n. R.G. 13569/24 promosso con ricorso depositato in data 17/06/2024 da: cittadina brasiliana, nata il [...] a Parte_1
SAN PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int.
603, SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._1
2) cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_2
SANTOS - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. 220.492.488-14;
3) cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Parte_3
PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. 227.508.708-79;
4) cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Parte_4
PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._2
5) cittadina brasiliana, nata il [...] a Parte_5
SAN PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int.
603, SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._3
-Ricorrenti- contro
Il , in persona del Ministro pro tempore, e la Controparte_1
in persone Controparte_2 del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e domiciliati sempre ex lege presso gli uffici di quest'ultima CP_2 nonché con Controparte_3
ex lege
[...]
- F A T T O -
I ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, vantano tutti, il legittimo diritto di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, essendo tutti discendenti - in linea retta - di cittadini italiani, come di seguito esposto, documentato, e riepilogato nell'albero genealogico, allegato
***
I ricorrenti sono tutti discendenti in linea diretta da cittadina italiana, nata in [...] e successivamente emigrata in Brasile. In particolare:
In data 07/07/1868 nasceva a SA (NA) la signora figlia di CP_4 Per_1
e , come comprovato da estratto per riassunto dell'atto di nascita rilasciato
[...] Parte_6 dal comune di SA (NA), allegato (v. doc. 03).
La stessa contraeva matrimonio a SA (NA) in data 06/01/1887 con Persona_2 come risulta da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (v. doc. 04).
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOT Dott. Domenico Mocerino, all'esito dell'udienza del 4.12.2025(svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di cittadina CP_4 italiana nato a [...] il [...] ed emigrata in Brasile
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nata a
AN (NA) , da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
emigrava in Argentina, ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, CP_4 come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità Argentine, che si produce tradotto e apostillato (allegato in atti n. 05). Successivamente la stessa si trasferiva con la famiglia in Brasile, ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità brasiliane, che si produce tradotto e apostillato ( allegati in attiv. doc. n. 06)
Dall'unione matrimoniale tra e nasceva CP_4 Persona_2 Persona_3 nato a [...] - Argentina, il 22/10/1897, come risulta da certificato di nascita, che si produce tradotto e aspostillato (vedi doc. 07).
Lo stesso successivamente emigrava in Brasile, ove contraeva matrimonio a San Paolo - SP
Brasile in data 19/06/1924 con , come risulta da certificato di matrimonio Controparte_5
Dalla loro unione coniugale nasceva nato a [...] - SP Brasile, il Persona_2
05/10/1928, come risulta da certificato di nascita
Lo stesso contraeva matrimonio in data 01/01/1953 con come risulta da Persona_4 certificato di matrimonio
Dalla loro unione coniugale nasceva la ricorrente , nata il Parte_1
14/07/1957 a San Paolo - SP BRASILE, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 11).
La stessa contraeva matrimonio in data 17/11/1979 con , Persona_5 CP_6 passando a chiamarsi dopo le nozze con il nome attuale di Parte_1 come risulta da certificato di matrimonio.
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli A e B ed in particolare i ricorrenti:
nato il [...] a [...] - SP Parte_2
BRASILE, come risulta da certificato di nascita.
Dall'unione naturale tra lo stesso e nasceva una figlia A1 ed in particolare Persona_6 la ricorrente:
A1) nata il [...] a [...] - SP Parte_4
BRASILE, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 14).
Dall'unione naturale tra e nasceva una figlia Parte_2 Controparte_7 A2 ed in particolare la ricorrente:
nata il [...] a [...] - SP Parte_5
BRASILE, come risulta da certificato di nascita.
Successivamente il sig. contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
in data 28/11/2006 con , come risulta da certificato di CP_7 Controparte_7
Matrimonio.
nata il [...] a [...] - SP Parte_3
BRASILE, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 17).
DIRITTO
Come noto, il principio generale che regola l'acquisto della cittadinanza italiana è lo ius sanguinis, in virtù del quale è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre italiani, ovunque sia nato (cfr. art.1 Legge n.91 del 05.02.1992).
In precedenza l'acquisto della cittadinanza era regolato dall'art.1 della Legge n. 555/1912, secondo cui “è cittadino per nascita, 1) il figlio di padre cittadino” ed analogo principio era affermato dall'art. 4 del codice civile del 1865. Nella fattispecie in esame, deve ritenersi inconfutabile che tutti i ricorrenti sono discendenti in linea retta da un capostipite comune, la signora , nata in [...] nel 1868, di cui è pertanto CP_4 indubitabile la cittadinanza italiana, e alla quale non ha mai rinunciato.
Tutti i ricorrenti pertanto sono discendenti in linea retta dal capostipite comune, e comunque da cittadini italiani, e pertanto devono essere considerati cittadini italiani per nascita ai sensi delle citate norme.
Inoltre, per le discendenze in linea materna, come nella specie essendo la capostipite nata nel 1868 e con figlio nato nel 1897, e pertanto prima del 1° gennaio 1948, si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza
9 aprile 1975 n° 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. 555/12, che prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto la stessa stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa avesse manifestato una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano.
Pertanto tale norma è stata dichiarata incostituzionale in quanto lesiva del principio costituzionale della pari dignità di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso.
Rileva inoltre l'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale n° 30 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n° 1 della L. 555/12 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadino.
Pertanto sulla base delle pronunce suddette è ormai pacifico sia il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza italiana dalla madre italiana. Tali principi sono validi peraltro anche per i figli nati o per le donne coniugate prima del 1 gennaio 1948, come riconosciuto dalla sentenza delle sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 4466/2009, secondo cui "Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità a 1° gennaio del
1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria".
Pertanto, alla luce di quanto sopra ,deve essere accolta la domanda dichiarando che i ricorrenti sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che 1) cittadina Parte_1 brasiliana, nata il [...] a
SAN PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int.
603, SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._1
2) cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_2
SANTOS - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. 220.492.488-14;
3) cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Parte_3
PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. 227.508.708-79;
4) cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Parte_4
PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._2
5) cittadina brasiliana, nata il [...] a Parte_5
SAN PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603, SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._3
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del comune avo cittadina italiana
CP_4
- Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 17. 12..2025
Il GOT
Dott. DOMENICO MOCERINO
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE nel procedimento iscritto al n. R.G. 13569/24 promosso con ricorso depositato in data 17/06/2024 da: cittadina brasiliana, nata il [...] a Parte_1
SAN PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int.
603, SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._1
2) cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_2
SANTOS - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. 220.492.488-14;
3) cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Parte_3
PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. 227.508.708-79;
4) cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Parte_4
PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._2
5) cittadina brasiliana, nata il [...] a Parte_5
SAN PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int.
603, SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._3
-Ricorrenti- contro
Il , in persona del Ministro pro tempore, e la Controparte_1
in persone Controparte_2 del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e domiciliati sempre ex lege presso gli uffici di quest'ultima CP_2 nonché con Controparte_3
ex lege
[...]
- F A T T O -
I ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, vantano tutti, il legittimo diritto di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, essendo tutti discendenti - in linea retta - di cittadini italiani, come di seguito esposto, documentato, e riepilogato nell'albero genealogico, allegato
***
I ricorrenti sono tutti discendenti in linea diretta da cittadina italiana, nata in [...] e successivamente emigrata in Brasile. In particolare:
In data 07/07/1868 nasceva a SA (NA) la signora figlia di CP_4 Per_1
e , come comprovato da estratto per riassunto dell'atto di nascita rilasciato
[...] Parte_6 dal comune di SA (NA), allegato (v. doc. 03).
La stessa contraeva matrimonio a SA (NA) in data 06/01/1887 con Persona_2 come risulta da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (v. doc. 04).
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOT Dott. Domenico Mocerino, all'esito dell'udienza del 4.12.2025(svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di cittadina CP_4 italiana nato a [...] il [...] ed emigrata in Brasile
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nata a
AN (NA) , da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
emigrava in Argentina, ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, CP_4 come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità Argentine, che si produce tradotto e apostillato (allegato in atti n. 05). Successivamente la stessa si trasferiva con la famiglia in Brasile, ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità brasiliane, che si produce tradotto e apostillato ( allegati in attiv. doc. n. 06)
Dall'unione matrimoniale tra e nasceva CP_4 Persona_2 Persona_3 nato a [...] - Argentina, il 22/10/1897, come risulta da certificato di nascita, che si produce tradotto e aspostillato (vedi doc. 07).
Lo stesso successivamente emigrava in Brasile, ove contraeva matrimonio a San Paolo - SP
Brasile in data 19/06/1924 con , come risulta da certificato di matrimonio Controparte_5
Dalla loro unione coniugale nasceva nato a [...] - SP Brasile, il Persona_2
05/10/1928, come risulta da certificato di nascita
Lo stesso contraeva matrimonio in data 01/01/1953 con come risulta da Persona_4 certificato di matrimonio
Dalla loro unione coniugale nasceva la ricorrente , nata il Parte_1
14/07/1957 a San Paolo - SP BRASILE, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 11).
La stessa contraeva matrimonio in data 17/11/1979 con , Persona_5 CP_6 passando a chiamarsi dopo le nozze con il nome attuale di Parte_1 come risulta da certificato di matrimonio.
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli A e B ed in particolare i ricorrenti:
nato il [...] a [...] - SP Parte_2
BRASILE, come risulta da certificato di nascita.
Dall'unione naturale tra lo stesso e nasceva una figlia A1 ed in particolare Persona_6 la ricorrente:
A1) nata il [...] a [...] - SP Parte_4
BRASILE, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 14).
Dall'unione naturale tra e nasceva una figlia Parte_2 Controparte_7 A2 ed in particolare la ricorrente:
nata il [...] a [...] - SP Parte_5
BRASILE, come risulta da certificato di nascita.
Successivamente il sig. contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
in data 28/11/2006 con , come risulta da certificato di CP_7 Controparte_7
Matrimonio.
nata il [...] a [...] - SP Parte_3
BRASILE, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 17).
DIRITTO
Come noto, il principio generale che regola l'acquisto della cittadinanza italiana è lo ius sanguinis, in virtù del quale è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre italiani, ovunque sia nato (cfr. art.1 Legge n.91 del 05.02.1992).
In precedenza l'acquisto della cittadinanza era regolato dall'art.1 della Legge n. 555/1912, secondo cui “è cittadino per nascita, 1) il figlio di padre cittadino” ed analogo principio era affermato dall'art. 4 del codice civile del 1865. Nella fattispecie in esame, deve ritenersi inconfutabile che tutti i ricorrenti sono discendenti in linea retta da un capostipite comune, la signora , nata in [...] nel 1868, di cui è pertanto CP_4 indubitabile la cittadinanza italiana, e alla quale non ha mai rinunciato.
Tutti i ricorrenti pertanto sono discendenti in linea retta dal capostipite comune, e comunque da cittadini italiani, e pertanto devono essere considerati cittadini italiani per nascita ai sensi delle citate norme.
Inoltre, per le discendenze in linea materna, come nella specie essendo la capostipite nata nel 1868 e con figlio nato nel 1897, e pertanto prima del 1° gennaio 1948, si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza
9 aprile 1975 n° 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. 555/12, che prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto la stessa stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa avesse manifestato una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano.
Pertanto tale norma è stata dichiarata incostituzionale in quanto lesiva del principio costituzionale della pari dignità di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso.
Rileva inoltre l'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale n° 30 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n° 1 della L. 555/12 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadino.
Pertanto sulla base delle pronunce suddette è ormai pacifico sia il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza italiana dalla madre italiana. Tali principi sono validi peraltro anche per i figli nati o per le donne coniugate prima del 1 gennaio 1948, come riconosciuto dalla sentenza delle sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 4466/2009, secondo cui "Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità a 1° gennaio del
1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria".
Pertanto, alla luce di quanto sopra ,deve essere accolta la domanda dichiarando che i ricorrenti sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che 1) cittadina Parte_1 brasiliana, nata il [...] a
SAN PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int.
603, SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._1
2) cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_2
SANTOS - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. 220.492.488-14;
3) cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Parte_3
PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. 227.508.708-79;
4) cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Parte_4
PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603,
SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._2
5) cittadina brasiliana, nata il [...] a Parte_5
SAN PAOLO - SP BRASILE, residente in [...]de Toledo, 358 - int. 603, SÃO VICENTE - SP BRASILE, C.P.F. ; C.F._3
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del comune avo cittadina italiana
CP_4
- Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 17. 12..2025
Il GOT
Dott. DOMENICO MOCERINO