TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE D'UDIENZA RGN 7343/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 12 GIUGNO 2025 alle ore 09.30, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento da remoto come da provvedimento di questo Giudice del 27.02.2025.
Sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Francesco Salvo;
per parte convenuta l'avv. Morgana De Castro;
per la terza chiamata l'avv. in sostituzione dell'avv. Paolo Maria Chersevani.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla loro identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono altresì presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
L'avv. Francesco Salvo fa presente che il proprio cliente ha saldato il c.u. e la marca per l'iscrizione a ruolo della causa e solo a seguito della notifica della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate;
su invito del Giudice rammostra la cartella ma non la ricevuta di avvenuto pagamento che non risulta depositata agli atti del giudizio.
Il procuratore attoreo si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusive dimesse, e si oppone al contenuto delle note avversarie;
richiama il doc. 26 fasc. attoreo attestante la conformità del monopattino alla circolazione e contesta il contenuto della sentenza pagina 1 di 15 dimessa da parte convenuta con le proprie note conclusive, trattasi di una sentenza di primo grado che si riferisce a fattispecie differente rispetto a quella in esame.
L'avv. Morgana De Castro si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi nonché alle note finali;
per quanto riguarda la conformità o meno del monopattino deduce che parte attrice ha prodotto la sola foto della scatola che conteneva il monopattino e non c'è prova che il monopattino utilizzato fosse proprio quello omologato. Per quanto riguarda infine l'allegato alle note conclusive evidenzia come, nel merito, la pronuncia chiarisca il perimetro della responsabilità dell'Ente.
L'avv. D'Amico si riporta alle note conclusive depositate e, per quanto riguarda la domanda di manleva, evidenzia che, sulla scorta della convenzione di cui al doc. 1) fasc. terza chiamata, emerge che non abbia l'obbligo di vigilanza ed è altresì intervenuta il giorno stesso in cui il ha CP_1 CP_2
segnalato la problematica. Rammenta poi quanto riferito in atti in punto art. 115 c.p.c. ritenendo pacifiche le circostanze dedotte, non essendovi stata replica né generica né specifica da parte del
CP_2
I procuratori delle parti dichiarano di dispensare il giudice dalla lettura della sentenza, che verrà comunicata dalla Cancelleria successivamente al suo deposito telematico.
I difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15.00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente pagina 2 di 15 SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 7343/2021, promossa con atto di citazione da
, con l'avv. Francesco Salvo Parte_1
ATTORE
Contro
, con l'avv. Morgana De Castro Controparte_3
CONVENUTO
E con la chiamata in causa di con l'avv. Paolo Maria Chersevani CP_4
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito
NEL MERITO
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, salvis iuribus;
- ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusivo fatto e colpa del in persona del Sindaco pro-tempore e Controparte_3
conseguentemente condannarlo al pagamento in favore del signor Parte_1
del danno biologico, morale, estetico, patrimoniale e di ogni altra voce di
[...]
danno subito, comprensivo delle spese mediche sostenute, quantificato in complessive € 18.530,64, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero liquidata equitativamente dal Giudice adito, e comunque quantificata nei limiti del giusto e del provato, per le causali di cui in motivazione, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, da liquidarsi come per legge;
Con vittoria delle spese legali, da liquidare in favore del sottoscritto difensore- antistatario.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reictis - nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dal Signor perché Parte_1
pagina 3 di 15 infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti all'attore per tutti i motivi indicati in atti ridotti secondo quanto stabilito in causa dal c.t.u., da porre a carico di e, in ogni caso, al CP_4
netto della quota di responsabilità a carico del Signor ex art. 1227 c.c.; - Pt_1
comunque dichiarare tenuta a manlevare e garantire il comune da CP_1
qualsivoglia somma fosse tenuto a risarcire a favore dell'attore a titolo di capitale interessi e spese;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia:
Nel merito: rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti di CP_4
in quanto infondate, in fatto ed in diritto, eccessive e non provate.
Nel merito in via subordinata: A) accertata e dichiarata la concorsuale responsabilità dell'attore nella causazione dell'occorso di cui è causa, liquidare il danno dallo stesso subito nei limiti di quanto proverà rigorosamente essergli dovuto, decurtato percentualmente secondo il grado di responsabilità a lui ascrivibile nella causazione dei fatti di cui è causa.
B) In via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accertamento di responsabilità di
nell'occorso oggetto di causa, accertarne il grado di responsabilità, e CP_4
per gli effetti condannare a risarcire i danni subiti da parte attrice in CP_4 proporzione all'accertanda quota di responsabilità con esclusione di solidarietà tra
e . CP_4 Controparte_3
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese imponibili ed anticipazioni esenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 cpc a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor evocava Parte_1
in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, al fine di Controparte_3 accertare e sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto, quale proprietario e custode della strada teatro del sinistro occorsogli in data 10.09.2020,
pagina 4 di 15 alle ore 21,00 circa, lungo via Olanda in Lido di Jesolo, all'altezza del civico 74, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito (ex art. 2051 e/o 2043 c.c.) che quantificava, nell'atto introduttivo, in euro
18.530,64, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Deduceva l'attore che, in dette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava alla guida, a velocità moderata, del proprio monopattino elettrico omologato (marca
Ninebot ES-2), in Lido di Jesolo, all'altezza del civico 74 della via Olanda, nei pressi della fermata del Bus n. 65 (“Piazza Milano”), con direzione pineta, cadeva a terra a causa di un avvallamento dell'asfalto non segnalato;
soccorso da alcuni passanti, veniva trasportato in ambulanza al P.S. dell'USLL n. 4 “Veneto Orientale” ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo, una frattura del capitello radiale sinistro e un FLC sopraccigliare sinistra con punti di sutura.
Si costituiva in giudizio il , contestando le domande attoree in Controparte_3
punto an e quantum e chiedendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo società alla quale il aveva affidato la manutenzione CP_4 CP_2
della rete idrica-fognaria, a suo dire, asserita causa del cedimento del manto stradale ove aveva impattato l'attore, al fine di esserne manlevato.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la CP_4
contestando an e quantum delle pretese attoree, nonché la domanda di manleva proposta dal . Controparte_3
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di
CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 30.01.2025 le parti concordemente chiedevano un rinvio, pendenti trattative, e nella successiva udienza del 27.02.2025, non avendo raggiunto le parti il paventato accordo, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisone, disponeva udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. che si teneva con modalità telematiche, previa concessione alle parti dei termini per l'eventuale deposito di note conclusive.
La domanda attorea va accolta nei termini di cui si dirà.
pagina 5 di 15 Va premesso che la fattispecie in esame integra la classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., CP_2
che prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Ritiene questo Giudice come possano ritenersi provati, sulla scorta dell'istruttoria svolta, sia l'accadimento materiale della caduta dell'attore sulla pubblica via, sia il nesso causale fra evento dannoso e cosa in custodia, cioè che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, prova la cui necessaria acquisizione è stata da ultimo ribadita dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, ord., 27 dicembre 2023, n.
35991), sia infine, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro.
Come accennato, pacifica è la riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., operante anche nei confronti della P.A. in relazione ai beni demaniali, tale responsabilità di natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è cagionato dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa di essa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato
(Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova liberatoria o della sussistenza del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure della dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani),
pagina 6 di 15 caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023).
Si rileva poi come il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023); mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito anche dalla Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943.
Fermo quanto sopra in punto di diritto, nella vicenda in esame, per come già sopra accennato, è rimasto provato il nesso causale tra il danno evento subito dall'attore e le condizioni dell'asfalto oggetto del sinistro, caratterizzato da un avvallamento, tale da rendere il manto stradale obiettivamente pericoloso per coloro che si trovavano lì
a transitare fossero essi stati in sella a una bicicletta, a un motociclo o un pagina 7 di 15 monopattino elettrico come nel caso di cui alla presente vertenza.
Risulta infatti provato – in virtù della puntuale e coerente testimonianza del signor
, teste oculare dell'avvenuto sinistro, resa all'udienza del 06.06.2024 - Testimone_1 che in data 10.09.2020, alle ore 21,00 circa, nella via Olanda, all'altezza della fermata del bus n. 65, l'attore, alla guida di un monopattino elettrico, direzione
Pineta, cadeva improvvisamente a terra a causa di un avvallamento presente sull'asfalto sito sulla sua corsia di marcia. Il teste precisava che l'attore procedeva a una velocità moderata (“ho notato l'avvallamento. Posso affermare che l'attore procedeva ad una velocità moderata, non correva”), che era buio, erano circa le ore
21.00, e che l'avvallamento era poco illuminato e la strada era priva di segnaletica stradale atta ad avvisare gli utenti.
Detta testimonianza ha trovato riscontro anche nelle foto dimesse da parte attrice di cui al doc. 1 fasc. attoreo che rappresentano, confermando, lo stato dei luoghi dell'avvenuto sinistro;
dalle rappresentazioni dimesse palese appare l'avvallamento riferito dal teste oculare sentito.
Accertata, dunque, la presenza dell'avvallamento sull'asfalto, particolarmente insidioso per il veicolo a due ruote che lì si trovata a transitare, considerati gli oneri probatori applicabili al caso di specie e sopra richiamati, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste e dell'esame delle fotografie allegate dall'attrice, in Tes_1 applicazione del criterio di giudizio della preponderanza dell'evidenza, pacificamente idoneo a fondare l'accertamento da svolgere in sede civile in relazione alla sussistenza degli elementi fondanti l'azionata responsabilità, devono ritenersi provati il fatto storico e la sussistenza del nesso causale esistente tra il fatto e l'insidia stradale (documentata e rilevata) quale cosa inerte obiettivamente pericolosa.
Destituita di rilievo invece è la dedotta circostanza contestata dal convenuto rispetto alla mancata prova dell'omologa, a norma di legge, del mezzo a due ruote attoreo.
A tal riguardo preme precisare come l'attore, con il doc. 26 di cui al fasc. attoreo, ha dato prova dell'esistenza del certificato di omologa del mezzo;
viceversa parte convenuta, al di là della semplice contestazione generica sull'omologa, nulla ha allegato, quanto a prova contraria, per smentire quanto dimesso dall'attore sul punto,
pagina 8 di 15 e valga il vero, atteso che nessuna memoria autorizzata ex art. 183 VI c.p.c. è stata depositata da parte convenuta.
Orbene, dunque, l'esame delle difese svolte dal così come da Controparte_3
non permettono invece di ritenere integrato il caso fortuito. CP_1
Come sopra già accennato, va infatti precisato che il fortuito è qualificabile come fatto incontrollabile, imprevedibile e inevitabile con l'uso della diligenza normale, tale da interrompere il nesso di causa intercorrente tra fatto e res custodita.
Nel caso di specie non risulta né emerge che l'uso che l'attore aveva fatto della cosa fosse connotato da straordinarietà (trattasi di strada urbana percorsa giornalmente da ogni tipo di veicolo), né che il ovvero la terza chiamata abbiano fornito CP_2
prova, il cui onere su loro incombeva, della lamentata carenza di cautela e diligenza, limitandosi ad affermare che l'attore fosse pienamente in grado di evitare il danno, in virtù della prevedibilità e visibilità dell'insidia, garantita evidentemente dall'illuminazione artificiale, trattandosi di incidente avvenuto in orario notturno.
Si aggiunga poi che, attesa la dinamica del sinistro come sopra descritta, è dato desumere come l'attore, contrariamente da quanto sostenuto da parte convenuta, ha tenuto una condotta di guida di un veicolo a due ruote corretta, seguendo il senso di marcia e mantenendosi sulla parte destra della carreggiata, vicino al margine destro, in ossequio al CDS, proprio laddove è stato dimostrato essere stato presente l'avvallamento.
Quanto emerso pertanto non consente di ritenere che l'attore potesse avere effettiva consapevolezza di quella particolare disconnessione che ne ha cagionato la caduta così prevenendola ed evitandola.
Fermo quanto sopra, pacifico - e dimostrato – è che il danno occorso all'attore
(consistito in un trauma cranico non commotivo, una frattura del capitello radiale sinistro e un FLC sopraccigliare sinistra con punti di sutura) sia stato causato dalla caduta sull'asfalto sconnesso di via Olanda in Lido di Jesolo, con direzione Pineta, all'altezza del civico 74.
La riconduzione della fattispecie concreta, per come ricostruita, alla ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. conduce a ritenere la responsabilità del il quale, appunto, CP_2
non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, non essendo emersa la pagina 9 di 15 sussistenza di una situazione contingente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la cosa, nel senso sopra precisato.
E tuttavia, sulla scorta, in fatto, della dinamica e delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro e della su richiamata elaborazione giurisprudenziale in punto di responsabilità da cose in custodia, reputa questo giudicante come la condotta serbata dall'attore vada altresì esente da profili di colpa e che pertanto, la caduta occorsa non possa essere ascritta alla sua disattenzione.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attore agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non, conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica sofferta in seguito alla caduta.
Il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti (ex multis, Sez. 3,
Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018); non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (così,
Cass. Civ. n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018). Il CTU, sulla scorta della documentazione medica in atti, visitato il signor con Pt_1 ragionamento scevro da vizi logico-giuridici, ha accertato che: “Nel sinistro del
10.09.20 il Sig. ha riportato lesioni a genesi traumatica Parte_1
(trauma policontusivo), in rapporto di causalità materiale con lo stesso, che attualmente si sono stabilizzate con sfumati esiti cicatriziali in regione sopraccigliare sinistra ed al gomito sinistro e sfumati esiti algo-disfunzionali al gomito sinistro.
Tali lesioni sono produttive di un Danno Biologico Temporaneo Totale di 3 giorni e
Parziale di 25 giorni al 75%, 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%.
Le menomazioni permanenti sono produttive di un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del 6% (sei per cento).
Si ritiene debba essere riconosciuto un grado di sofferenza medio-lieve di 28 giorni
pagina 10 di 15 e lieve nei successivi 60 e nel cronico in ragione dei postumi residuati.
Le spese mediche sono da ritenersi congrue e pertinenti nella misura di € 135,66”.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, va anzitutto chiarito che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n.19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024 (come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11754 del 15/05/2018).
In definitiva, il valore del danno subito dall'attore per effetto dell'evento lesivo del
10.09.2020 ed all'esito della C.T.U. esperita, applicate le tabelle di Milano, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (39 anni) deve essere così determinato: euro 9.311,00 (6%) per il danno biologico permanente ed euro
5.088,75 per danno biologico temporaneo, indennità giornaliera euro 115,00 (3 gg.
DBTT euro 345,00; DBTP 75% gg. 25 euro 2.156,25; DBTP 50% gg. 30 euro
1.725,00 ; DBTP 25% gg. 30 euro 862,50), così per un totale di euro 14.399,75.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale la Cassazione ha reiteratamente precisato che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, stante l'entità del danno biologico accertato con un grado di
pagina 11 di 15 sofferenza medio-lieve di 28 giorni e lieve nei successivi 60 e nel cronico in ragione dei postumi residuati, si ritiene di dover liquidare, a titolo di danno morale una percentuale del 5% da calcolarsi sul danno biologico già liquidato per una somma di ulteriore euro 719,98, per un totale dunque di danno biologico liquidabile di euro
15.119,73.
Nulla quanto a ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno, nemmeno in punto danno estetico, non essendo stati forniti elementi ulteriori di pregiudizio diversi da quelli già ristorati e sopra determinati.
È inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute dalla parte in conseguenza delle lesioni personali subite di cui è documentalmente provato il pagamento, che devono pertanto liquidarsi in euro 135,66, somma verificata e reputata congrua dallo stesso CTU.
Null'altro quanto a danno patrimoniale non avendo l'attore fornito adeguata prova, nemmeno in ordine alle spese di CTP.
Con riferimento alla somma in definitiva riconosciuta all'attore, trattandosi di debito di valore, sugli importi riconosciuti e liquidati all'attualità, per complessivi euro
15.119,73 devalutati alla data del sinistro (10.09.2020) e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 10.09.2020
e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Sul danno patrimoniale come liquidato saranno dovuti gli interessi e la rivalutazione, come sopra, dall'esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza, da tale ultima data saranno riconosciuti gli interessi legali.
Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la CP_2
società la stessa non può trovare accoglimento. CP_4
Il non ha fornito prova della riconducibilità della condotta illecita in capo CP_2
alla terza chiamata, né ciò può desumersi dal conferimento alla della CP_4
gestione e della manutenzione della rete idrica-fognaria in forza della Convenzione tra loro stipulata di cui al doc. 1 fasc. terza chiamata e stante anche il doc. 7 fasc.
pagina 12 di 15 convenuta, non essendo stato provato che l'avvallamento del manto stradale dove è rovinato l'attore fosse stato causato dalla mancata manutenzione e gestione della rete fognaria di cui la società era onerata, in ossequio all'art. 7 della citata CP_1
convenzione.
Privo di rilevanza probatoria, ai fini del decidere, è anche il doc. 2 dimesso da parte convenuta;
trattasi di una relazione redatta dall'ufficio patrimonio dello stesso
Comune a seguito della denuncia di avvenuto sinistro inoltrata dall'attore al medesimo Comune che, nel rinvenire le cause del cedimento stradale constatato, non ha ravvisato con certezza la causa del cedimento, ma ne ha evidenziato solo una
“probabile causa”.
Anche in ordine alla causa del cedimento, parte convenuta non si è premurata di provarne il dedotto e anzi, per come già sopra accennato, ha omesso di depositare le memorie ex art. 183 VI c. c.p.c. così non contestando quanto dedotto da CP_4 sia in ordine all'assenza di alcun obbligo generale di vigilanza della rete
[...]
stradale a carico della terza chiamata società, alla quale, per come sopra riferito, è stata affidata esclusivamente la gestione e la manutenzione della rete idrica fognaria, sia rispetto alla circostanza che è stata informata della presenza CP_4 dell'avvallamento oggetto di causa in data 07.10.2020, a distanza di circa un mese dall'avvenuto sinistro, emergendo pacificamente come mai prima di tale data l'amministrazione comunale abbia segnalato a la presenza di dissesti stradali CP_1
e/o pervenute denunce di sinistro o richieste risarcitorie.
Condividendo l'assunto della terza chiamata, si rileva come la mancata esplicita contestazione rende il fatto pacifico e non bisognoso di ulteriore riscontro, posto che costante giurisprudenza onera le parti costituite a contestare specificamente quanto dedotto dalle altre parti negli atti dimessi (Cass.Civ. 1045/2015).
Conclusivamente, mentre risulta provato che il pregiudizio lamentato dall'attore sia stato cagionato dall'avvallamento stradale della cui custodia era gravato il CP_2
viceversa, priva di prova è risultata la riconducibilità della condotta lesiva in capo alla Controparte_4
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il convenuto
, in persona del Sindaco pro tempore, va condannato al pagamento Controparte_3
pagina 13 di 15 delle spese processuali sostenute da parte attrice.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, deve altresì essere Controparte_3
condannato a pagare le spese processuali sostenute dalla terza chiamata CP_4 in forza del principio di causazione, secondo cui “il rimborso delle spese
[...]
processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cass. Civ. ord. n. 26082/2021).
I compensi professionali ai difensori vengono liquidati – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000), parametri medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, fase decisionale ridotta alla metà, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto da questo Tribunale, vanno poste, in via definitiva, a carico del . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_3
condanna il , in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno Controparte_3
patito dal signor nella misura di euro 15.119,73 quanto a Parte_1
danno non patrimoniale e di euro 135,66 quanto a danno patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti, somma da distrarsi in favore del procuratore attoreo avv. Salvo Francesco, dichiaratosi procuratore antistatario;
- rigetta la domanda di manleva formulata dal , in persona del Controparte_3
pagina 14 di 15 Sindaco p.t., nei confronti di in personale del legale rappresentante CP_4
p.t.;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_3
spese di lite in favore della terza chiamata in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., che liquida in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti, somma da distrarsi in favore del procuratore della terza chiamata avv.
Paolo Maria Chersevani dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico al , in persona del Controparte_3
Sindaco p.t., come in motivazione.
Così deciso in Venezia in data 12.06.2025
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 15.00.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
pagina 15 di 15
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE D'UDIENZA RGN 7343/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 12 GIUGNO 2025 alle ore 09.30, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento da remoto come da provvedimento di questo Giudice del 27.02.2025.
Sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Francesco Salvo;
per parte convenuta l'avv. Morgana De Castro;
per la terza chiamata l'avv. in sostituzione dell'avv. Paolo Maria Chersevani.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla loro identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono altresì presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
L'avv. Francesco Salvo fa presente che il proprio cliente ha saldato il c.u. e la marca per l'iscrizione a ruolo della causa e solo a seguito della notifica della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate;
su invito del Giudice rammostra la cartella ma non la ricevuta di avvenuto pagamento che non risulta depositata agli atti del giudizio.
Il procuratore attoreo si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusive dimesse, e si oppone al contenuto delle note avversarie;
richiama il doc. 26 fasc. attoreo attestante la conformità del monopattino alla circolazione e contesta il contenuto della sentenza pagina 1 di 15 dimessa da parte convenuta con le proprie note conclusive, trattasi di una sentenza di primo grado che si riferisce a fattispecie differente rispetto a quella in esame.
L'avv. Morgana De Castro si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi nonché alle note finali;
per quanto riguarda la conformità o meno del monopattino deduce che parte attrice ha prodotto la sola foto della scatola che conteneva il monopattino e non c'è prova che il monopattino utilizzato fosse proprio quello omologato. Per quanto riguarda infine l'allegato alle note conclusive evidenzia come, nel merito, la pronuncia chiarisca il perimetro della responsabilità dell'Ente.
L'avv. D'Amico si riporta alle note conclusive depositate e, per quanto riguarda la domanda di manleva, evidenzia che, sulla scorta della convenzione di cui al doc. 1) fasc. terza chiamata, emerge che non abbia l'obbligo di vigilanza ed è altresì intervenuta il giorno stesso in cui il ha CP_1 CP_2
segnalato la problematica. Rammenta poi quanto riferito in atti in punto art. 115 c.p.c. ritenendo pacifiche le circostanze dedotte, non essendovi stata replica né generica né specifica da parte del
CP_2
I procuratori delle parti dichiarano di dispensare il giudice dalla lettura della sentenza, che verrà comunicata dalla Cancelleria successivamente al suo deposito telematico.
I difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15.00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente pagina 2 di 15 SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 7343/2021, promossa con atto di citazione da
, con l'avv. Francesco Salvo Parte_1
ATTORE
Contro
, con l'avv. Morgana De Castro Controparte_3
CONVENUTO
E con la chiamata in causa di con l'avv. Paolo Maria Chersevani CP_4
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito
NEL MERITO
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, salvis iuribus;
- ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusivo fatto e colpa del in persona del Sindaco pro-tempore e Controparte_3
conseguentemente condannarlo al pagamento in favore del signor Parte_1
del danno biologico, morale, estetico, patrimoniale e di ogni altra voce di
[...]
danno subito, comprensivo delle spese mediche sostenute, quantificato in complessive € 18.530,64, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero liquidata equitativamente dal Giudice adito, e comunque quantificata nei limiti del giusto e del provato, per le causali di cui in motivazione, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, da liquidarsi come per legge;
Con vittoria delle spese legali, da liquidare in favore del sottoscritto difensore- antistatario.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reictis - nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dal Signor perché Parte_1
pagina 3 di 15 infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti all'attore per tutti i motivi indicati in atti ridotti secondo quanto stabilito in causa dal c.t.u., da porre a carico di e, in ogni caso, al CP_4
netto della quota di responsabilità a carico del Signor ex art. 1227 c.c.; - Pt_1
comunque dichiarare tenuta a manlevare e garantire il comune da CP_1
qualsivoglia somma fosse tenuto a risarcire a favore dell'attore a titolo di capitale interessi e spese;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia:
Nel merito: rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti di CP_4
in quanto infondate, in fatto ed in diritto, eccessive e non provate.
Nel merito in via subordinata: A) accertata e dichiarata la concorsuale responsabilità dell'attore nella causazione dell'occorso di cui è causa, liquidare il danno dallo stesso subito nei limiti di quanto proverà rigorosamente essergli dovuto, decurtato percentualmente secondo il grado di responsabilità a lui ascrivibile nella causazione dei fatti di cui è causa.
B) In via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accertamento di responsabilità di
nell'occorso oggetto di causa, accertarne il grado di responsabilità, e CP_4
per gli effetti condannare a risarcire i danni subiti da parte attrice in CP_4 proporzione all'accertanda quota di responsabilità con esclusione di solidarietà tra
e . CP_4 Controparte_3
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese imponibili ed anticipazioni esenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 cpc a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor evocava Parte_1
in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, al fine di Controparte_3 accertare e sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto, quale proprietario e custode della strada teatro del sinistro occorsogli in data 10.09.2020,
pagina 4 di 15 alle ore 21,00 circa, lungo via Olanda in Lido di Jesolo, all'altezza del civico 74, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito (ex art. 2051 e/o 2043 c.c.) che quantificava, nell'atto introduttivo, in euro
18.530,64, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Deduceva l'attore che, in dette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava alla guida, a velocità moderata, del proprio monopattino elettrico omologato (marca
Ninebot ES-2), in Lido di Jesolo, all'altezza del civico 74 della via Olanda, nei pressi della fermata del Bus n. 65 (“Piazza Milano”), con direzione pineta, cadeva a terra a causa di un avvallamento dell'asfalto non segnalato;
soccorso da alcuni passanti, veniva trasportato in ambulanza al P.S. dell'USLL n. 4 “Veneto Orientale” ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo, una frattura del capitello radiale sinistro e un FLC sopraccigliare sinistra con punti di sutura.
Si costituiva in giudizio il , contestando le domande attoree in Controparte_3
punto an e quantum e chiedendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo società alla quale il aveva affidato la manutenzione CP_4 CP_2
della rete idrica-fognaria, a suo dire, asserita causa del cedimento del manto stradale ove aveva impattato l'attore, al fine di esserne manlevato.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la CP_4
contestando an e quantum delle pretese attoree, nonché la domanda di manleva proposta dal . Controparte_3
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di
CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 30.01.2025 le parti concordemente chiedevano un rinvio, pendenti trattative, e nella successiva udienza del 27.02.2025, non avendo raggiunto le parti il paventato accordo, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisone, disponeva udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. che si teneva con modalità telematiche, previa concessione alle parti dei termini per l'eventuale deposito di note conclusive.
La domanda attorea va accolta nei termini di cui si dirà.
pagina 5 di 15 Va premesso che la fattispecie in esame integra la classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., CP_2
che prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Ritiene questo Giudice come possano ritenersi provati, sulla scorta dell'istruttoria svolta, sia l'accadimento materiale della caduta dell'attore sulla pubblica via, sia il nesso causale fra evento dannoso e cosa in custodia, cioè che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, prova la cui necessaria acquisizione è stata da ultimo ribadita dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, ord., 27 dicembre 2023, n.
35991), sia infine, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro.
Come accennato, pacifica è la riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., operante anche nei confronti della P.A. in relazione ai beni demaniali, tale responsabilità di natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è cagionato dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa di essa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato
(Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova liberatoria o della sussistenza del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure della dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani),
pagina 6 di 15 caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023).
Si rileva poi come il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023); mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito anche dalla Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943.
Fermo quanto sopra in punto di diritto, nella vicenda in esame, per come già sopra accennato, è rimasto provato il nesso causale tra il danno evento subito dall'attore e le condizioni dell'asfalto oggetto del sinistro, caratterizzato da un avvallamento, tale da rendere il manto stradale obiettivamente pericoloso per coloro che si trovavano lì
a transitare fossero essi stati in sella a una bicicletta, a un motociclo o un pagina 7 di 15 monopattino elettrico come nel caso di cui alla presente vertenza.
Risulta infatti provato – in virtù della puntuale e coerente testimonianza del signor
, teste oculare dell'avvenuto sinistro, resa all'udienza del 06.06.2024 - Testimone_1 che in data 10.09.2020, alle ore 21,00 circa, nella via Olanda, all'altezza della fermata del bus n. 65, l'attore, alla guida di un monopattino elettrico, direzione
Pineta, cadeva improvvisamente a terra a causa di un avvallamento presente sull'asfalto sito sulla sua corsia di marcia. Il teste precisava che l'attore procedeva a una velocità moderata (“ho notato l'avvallamento. Posso affermare che l'attore procedeva ad una velocità moderata, non correva”), che era buio, erano circa le ore
21.00, e che l'avvallamento era poco illuminato e la strada era priva di segnaletica stradale atta ad avvisare gli utenti.
Detta testimonianza ha trovato riscontro anche nelle foto dimesse da parte attrice di cui al doc. 1 fasc. attoreo che rappresentano, confermando, lo stato dei luoghi dell'avvenuto sinistro;
dalle rappresentazioni dimesse palese appare l'avvallamento riferito dal teste oculare sentito.
Accertata, dunque, la presenza dell'avvallamento sull'asfalto, particolarmente insidioso per il veicolo a due ruote che lì si trovata a transitare, considerati gli oneri probatori applicabili al caso di specie e sopra richiamati, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste e dell'esame delle fotografie allegate dall'attrice, in Tes_1 applicazione del criterio di giudizio della preponderanza dell'evidenza, pacificamente idoneo a fondare l'accertamento da svolgere in sede civile in relazione alla sussistenza degli elementi fondanti l'azionata responsabilità, devono ritenersi provati il fatto storico e la sussistenza del nesso causale esistente tra il fatto e l'insidia stradale (documentata e rilevata) quale cosa inerte obiettivamente pericolosa.
Destituita di rilievo invece è la dedotta circostanza contestata dal convenuto rispetto alla mancata prova dell'omologa, a norma di legge, del mezzo a due ruote attoreo.
A tal riguardo preme precisare come l'attore, con il doc. 26 di cui al fasc. attoreo, ha dato prova dell'esistenza del certificato di omologa del mezzo;
viceversa parte convenuta, al di là della semplice contestazione generica sull'omologa, nulla ha allegato, quanto a prova contraria, per smentire quanto dimesso dall'attore sul punto,
pagina 8 di 15 e valga il vero, atteso che nessuna memoria autorizzata ex art. 183 VI c.p.c. è stata depositata da parte convenuta.
Orbene, dunque, l'esame delle difese svolte dal così come da Controparte_3
non permettono invece di ritenere integrato il caso fortuito. CP_1
Come sopra già accennato, va infatti precisato che il fortuito è qualificabile come fatto incontrollabile, imprevedibile e inevitabile con l'uso della diligenza normale, tale da interrompere il nesso di causa intercorrente tra fatto e res custodita.
Nel caso di specie non risulta né emerge che l'uso che l'attore aveva fatto della cosa fosse connotato da straordinarietà (trattasi di strada urbana percorsa giornalmente da ogni tipo di veicolo), né che il ovvero la terza chiamata abbiano fornito CP_2
prova, il cui onere su loro incombeva, della lamentata carenza di cautela e diligenza, limitandosi ad affermare che l'attore fosse pienamente in grado di evitare il danno, in virtù della prevedibilità e visibilità dell'insidia, garantita evidentemente dall'illuminazione artificiale, trattandosi di incidente avvenuto in orario notturno.
Si aggiunga poi che, attesa la dinamica del sinistro come sopra descritta, è dato desumere come l'attore, contrariamente da quanto sostenuto da parte convenuta, ha tenuto una condotta di guida di un veicolo a due ruote corretta, seguendo il senso di marcia e mantenendosi sulla parte destra della carreggiata, vicino al margine destro, in ossequio al CDS, proprio laddove è stato dimostrato essere stato presente l'avvallamento.
Quanto emerso pertanto non consente di ritenere che l'attore potesse avere effettiva consapevolezza di quella particolare disconnessione che ne ha cagionato la caduta così prevenendola ed evitandola.
Fermo quanto sopra, pacifico - e dimostrato – è che il danno occorso all'attore
(consistito in un trauma cranico non commotivo, una frattura del capitello radiale sinistro e un FLC sopraccigliare sinistra con punti di sutura) sia stato causato dalla caduta sull'asfalto sconnesso di via Olanda in Lido di Jesolo, con direzione Pineta, all'altezza del civico 74.
La riconduzione della fattispecie concreta, per come ricostruita, alla ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. conduce a ritenere la responsabilità del il quale, appunto, CP_2
non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, non essendo emersa la pagina 9 di 15 sussistenza di una situazione contingente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la cosa, nel senso sopra precisato.
E tuttavia, sulla scorta, in fatto, della dinamica e delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro e della su richiamata elaborazione giurisprudenziale in punto di responsabilità da cose in custodia, reputa questo giudicante come la condotta serbata dall'attore vada altresì esente da profili di colpa e che pertanto, la caduta occorsa non possa essere ascritta alla sua disattenzione.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attore agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non, conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica sofferta in seguito alla caduta.
Il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti (ex multis, Sez. 3,
Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018); non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (così,
Cass. Civ. n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018). Il CTU, sulla scorta della documentazione medica in atti, visitato il signor con Pt_1 ragionamento scevro da vizi logico-giuridici, ha accertato che: “Nel sinistro del
10.09.20 il Sig. ha riportato lesioni a genesi traumatica Parte_1
(trauma policontusivo), in rapporto di causalità materiale con lo stesso, che attualmente si sono stabilizzate con sfumati esiti cicatriziali in regione sopraccigliare sinistra ed al gomito sinistro e sfumati esiti algo-disfunzionali al gomito sinistro.
Tali lesioni sono produttive di un Danno Biologico Temporaneo Totale di 3 giorni e
Parziale di 25 giorni al 75%, 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%.
Le menomazioni permanenti sono produttive di un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del 6% (sei per cento).
Si ritiene debba essere riconosciuto un grado di sofferenza medio-lieve di 28 giorni
pagina 10 di 15 e lieve nei successivi 60 e nel cronico in ragione dei postumi residuati.
Le spese mediche sono da ritenersi congrue e pertinenti nella misura di € 135,66”.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, va anzitutto chiarito che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n.19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024 (come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11754 del 15/05/2018).
In definitiva, il valore del danno subito dall'attore per effetto dell'evento lesivo del
10.09.2020 ed all'esito della C.T.U. esperita, applicate le tabelle di Milano, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (39 anni) deve essere così determinato: euro 9.311,00 (6%) per il danno biologico permanente ed euro
5.088,75 per danno biologico temporaneo, indennità giornaliera euro 115,00 (3 gg.
DBTT euro 345,00; DBTP 75% gg. 25 euro 2.156,25; DBTP 50% gg. 30 euro
1.725,00 ; DBTP 25% gg. 30 euro 862,50), così per un totale di euro 14.399,75.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale la Cassazione ha reiteratamente precisato che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, stante l'entità del danno biologico accertato con un grado di
pagina 11 di 15 sofferenza medio-lieve di 28 giorni e lieve nei successivi 60 e nel cronico in ragione dei postumi residuati, si ritiene di dover liquidare, a titolo di danno morale una percentuale del 5% da calcolarsi sul danno biologico già liquidato per una somma di ulteriore euro 719,98, per un totale dunque di danno biologico liquidabile di euro
15.119,73.
Nulla quanto a ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno, nemmeno in punto danno estetico, non essendo stati forniti elementi ulteriori di pregiudizio diversi da quelli già ristorati e sopra determinati.
È inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute dalla parte in conseguenza delle lesioni personali subite di cui è documentalmente provato il pagamento, che devono pertanto liquidarsi in euro 135,66, somma verificata e reputata congrua dallo stesso CTU.
Null'altro quanto a danno patrimoniale non avendo l'attore fornito adeguata prova, nemmeno in ordine alle spese di CTP.
Con riferimento alla somma in definitiva riconosciuta all'attore, trattandosi di debito di valore, sugli importi riconosciuti e liquidati all'attualità, per complessivi euro
15.119,73 devalutati alla data del sinistro (10.09.2020) e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 10.09.2020
e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Sul danno patrimoniale come liquidato saranno dovuti gli interessi e la rivalutazione, come sopra, dall'esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza, da tale ultima data saranno riconosciuti gli interessi legali.
Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la CP_2
società la stessa non può trovare accoglimento. CP_4
Il non ha fornito prova della riconducibilità della condotta illecita in capo CP_2
alla terza chiamata, né ciò può desumersi dal conferimento alla della CP_4
gestione e della manutenzione della rete idrica-fognaria in forza della Convenzione tra loro stipulata di cui al doc. 1 fasc. terza chiamata e stante anche il doc. 7 fasc.
pagina 12 di 15 convenuta, non essendo stato provato che l'avvallamento del manto stradale dove è rovinato l'attore fosse stato causato dalla mancata manutenzione e gestione della rete fognaria di cui la società era onerata, in ossequio all'art. 7 della citata CP_1
convenzione.
Privo di rilevanza probatoria, ai fini del decidere, è anche il doc. 2 dimesso da parte convenuta;
trattasi di una relazione redatta dall'ufficio patrimonio dello stesso
Comune a seguito della denuncia di avvenuto sinistro inoltrata dall'attore al medesimo Comune che, nel rinvenire le cause del cedimento stradale constatato, non ha ravvisato con certezza la causa del cedimento, ma ne ha evidenziato solo una
“probabile causa”.
Anche in ordine alla causa del cedimento, parte convenuta non si è premurata di provarne il dedotto e anzi, per come già sopra accennato, ha omesso di depositare le memorie ex art. 183 VI c. c.p.c. così non contestando quanto dedotto da CP_4 sia in ordine all'assenza di alcun obbligo generale di vigilanza della rete
[...]
stradale a carico della terza chiamata società, alla quale, per come sopra riferito, è stata affidata esclusivamente la gestione e la manutenzione della rete idrica fognaria, sia rispetto alla circostanza che è stata informata della presenza CP_4 dell'avvallamento oggetto di causa in data 07.10.2020, a distanza di circa un mese dall'avvenuto sinistro, emergendo pacificamente come mai prima di tale data l'amministrazione comunale abbia segnalato a la presenza di dissesti stradali CP_1
e/o pervenute denunce di sinistro o richieste risarcitorie.
Condividendo l'assunto della terza chiamata, si rileva come la mancata esplicita contestazione rende il fatto pacifico e non bisognoso di ulteriore riscontro, posto che costante giurisprudenza onera le parti costituite a contestare specificamente quanto dedotto dalle altre parti negli atti dimessi (Cass.Civ. 1045/2015).
Conclusivamente, mentre risulta provato che il pregiudizio lamentato dall'attore sia stato cagionato dall'avvallamento stradale della cui custodia era gravato il CP_2
viceversa, priva di prova è risultata la riconducibilità della condotta lesiva in capo alla Controparte_4
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il convenuto
, in persona del Sindaco pro tempore, va condannato al pagamento Controparte_3
pagina 13 di 15 delle spese processuali sostenute da parte attrice.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, deve altresì essere Controparte_3
condannato a pagare le spese processuali sostenute dalla terza chiamata CP_4 in forza del principio di causazione, secondo cui “il rimborso delle spese
[...]
processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cass. Civ. ord. n. 26082/2021).
I compensi professionali ai difensori vengono liquidati – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000), parametri medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, fase decisionale ridotta alla metà, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto da questo Tribunale, vanno poste, in via definitiva, a carico del . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_3
condanna il , in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno Controparte_3
patito dal signor nella misura di euro 15.119,73 quanto a Parte_1
danno non patrimoniale e di euro 135,66 quanto a danno patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti, somma da distrarsi in favore del procuratore attoreo avv. Salvo Francesco, dichiaratosi procuratore antistatario;
- rigetta la domanda di manleva formulata dal , in persona del Controparte_3
pagina 14 di 15 Sindaco p.t., nei confronti di in personale del legale rappresentante CP_4
p.t.;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_3
spese di lite in favore della terza chiamata in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., che liquida in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti, somma da distrarsi in favore del procuratore della terza chiamata avv.
Paolo Maria Chersevani dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico al , in persona del Controparte_3
Sindaco p.t., come in motivazione.
Così deciso in Venezia in data 12.06.2025
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 15.00.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
pagina 15 di 15