Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
San Giuliano ES (MI), Via M. Gorki n.41B;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Giuliano ES (MI), Via M. Gorki n.41B;
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Paola Pacifico e Manuela Argento;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_
“1) le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_2 condiviso con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale in san Giuliano
ES.
Tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie minori - concernenti in particolare,
l'istruzione, la formazione e la salute - saranno adottate congiuntamente dai genitori, i quali avranno facoltà di assumere disgiuntamente le – sole - decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui ciascuno avrà le figlie con sé.
2) La casa coniugale di San Giuliano ES, via Gorki n. 41, con il box di pertinenza, viene assegnata alla signora che vi abiterà con le figlie fino a quando entrambe Parte_1 diverranno economicamente indipendenti, unitamente agli arredi che la compongono, che saranno poi suddivisi tra i coniugi, con un separato accordo, al termine della assegnazione.
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3) Salvo diversi accordi fra le parti, le figlie minori trascorreranno con il padre due week-end al mese alternati e, durante la settimana, almeno un pomeriggio e una notte. Nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie fino a quattro settimane anche non continuative, da concordare in anticipo con la madre.
Inoltre, sempre salvo diverso accordo fra le parti, il padre potrà trascorrere con le figlie, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 Dicembre o quello dal 31 Dicembre al 6 Gennaio compreso nonché le vacanze pasquali e i ponti ad anni alterni. Per_ 4) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie e versando alla madre, in via Per_2 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi, l'importo di € 600 (seicento/00) per ciascuna figlia per complessivi €1.200 (milleduecento/00) rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat.
5) Le spese extra assegno riguardanti le figlie saranno a carico del sig. nella misura del Pt_2
100%, in base ai criteri di determinazione, alle modalità di accordo e alle voci previste nelle “Linee guida” emesse dalla Corte d'Appello di Milano in data 14/11/2017 qui richiamate e allegate, delle quali i coniugi hanno preso visione e che sono state, dagli stessi, accettate.
I rimborsi che uno o l'altro genitore dovrà ricevere dall'altro dovranno essere effettuati entro il giorno
10 del mese successivo.
Le spese relative a viaggi e vacanze trascorsi dalle figlie con il padre o con la madre, saranno ad esclusivo carico del genitore stesso.
6) Il sig. visto il settore merceologico in cui lavora, si farà carico di acquistare indumenti di Pt_2 particolare pregio per le proprie figlie, in base alle loro esigenze ed ai loro gusti.
7) Il sig. terrà a proprio carico tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie della Pt_2 casa coniugale ove risiedono le figlie, tutte le utenze (luce, gas, acqua, internet) e gli abbonamenti già in essere alle piattaforme).
8) Le parti concordano che l'Assegno Unico che sarà richiesto per le figlie minori sarà percepito dalla sig.ra Pt_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
10) Il sig. concede l'uso gratuito della roulotte sita nel campeggio di Comune di Saint Oyen Pt_2 alla signora la quale continuerà a sostenere il costo del parcheggio. Pt_1
11) La signora si dichiara disponibile a concedere in godimento al marito la casa di sua Pt_1 proprietà sita in San Giuliano ES, via Ungaretti n. 1, non appena sarà liberata dagli attuali conduttori, ai quali è già stata comunicata disdetta.
12) I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
13) I coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza e prestano sino d'ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e passaporto per le figlie minori autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 2 di 3 non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in San AT ES (MI) in data 18.05.2002,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno
2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San AT ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 20/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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