TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1083 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 C.F._2 deceduto, cui è subentrato, in veste di erede parte costituitasi in giudizio a seguito del decesso dell'originario ricorrente , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Persona_1 avv.ti Loredana Mazzarella e Salvatore Sanci e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento (art.1 Legge n. 18/1980)
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato aveva chiesto Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, depositava la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, introduceva tempestivamente il presente giudizio di merito con ricorso del 27.6.2024, chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente evidenziava che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui si era esclusa la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione. L'udienza di discussione veniva fissata il 14.1.2025. Deceduto in data 6.9.2024 il ricorrente, il giudizio veniva proseguito, ai sensi dell'art.302 c.p.c., in veste di erede, da , costituitosi in giudizio Parte_1 con memoria depositata il 27.9.2024.
Si è poi costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa. 1 MOTIVAZIONE Vista la sopravvenienza di documentazione medica e considerato che la CTU depositata in sede di ATP non presentava elementi di illogicità, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante il medesimo Consulente dott. Per_2
All'esito quest'ultimo ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento del beneficio oggetto della domanda a partire da Luglio 2024 e fino al decesso del sig.
Persona_1
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Poiché il requisito sanitario in questione è venuto in essere in corso di causa, le spese di lite vanno compensate.
Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con decorrenza da luglio 2024 e fino alla data del decesso del sig. Persona_1
- Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
- Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti. CP_1
Trapani, 20.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 C.F._2 deceduto, cui è subentrato, in veste di erede parte costituitasi in giudizio a seguito del decesso dell'originario ricorrente , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Persona_1 avv.ti Loredana Mazzarella e Salvatore Sanci e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento (art.1 Legge n. 18/1980)
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato aveva chiesto Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, depositava la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, introduceva tempestivamente il presente giudizio di merito con ricorso del 27.6.2024, chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente evidenziava che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui si era esclusa la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione. L'udienza di discussione veniva fissata il 14.1.2025. Deceduto in data 6.9.2024 il ricorrente, il giudizio veniva proseguito, ai sensi dell'art.302 c.p.c., in veste di erede, da , costituitosi in giudizio Parte_1 con memoria depositata il 27.9.2024.
Si è poi costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa. 1 MOTIVAZIONE Vista la sopravvenienza di documentazione medica e considerato che la CTU depositata in sede di ATP non presentava elementi di illogicità, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante il medesimo Consulente dott. Per_2
All'esito quest'ultimo ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento del beneficio oggetto della domanda a partire da Luglio 2024 e fino al decesso del sig.
Persona_1
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Poiché il requisito sanitario in questione è venuto in essere in corso di causa, le spese di lite vanno compensate.
Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con decorrenza da luglio 2024 e fino alla data del decesso del sig. Persona_1
- Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
- Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti. CP_1
Trapani, 20.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2