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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11830 2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Controparte_2
Convenuto
È presente per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Christian ALESSI, l'Avv.
Loredana MARINO.
Alle ore 10:47 nessuno è presente per CP_3
L'Avv. Marino si associa alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall' nella memoria di costituzione, ma chiede la condanna di CP_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, atteso che il provvedimento di sgravio è intervenuto successivamente al deposito del ricorso.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.18 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
_____________________
Reg. Sent. Lav. Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen.
Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Addì _____________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° ______________________
Per ___________________ 11830 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresento e difeso dall'Avv. Christian Il Cancelliere Parte_1
ALESSI, giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del medesimo, in Palermo,
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, CP_1
giusta delega richiamata in memoria di costituzione ed elettivamente
domiciliato presso la Sede Provinciale dell'Ente, in Palermo, Viale Del
Fante 58/D;
Resistente
Controparte_4
Convenuto Contumace
avente per oggetto: OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
2 D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell che qui si dichiara;
CP_3
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 360,00, oltre CP_1
rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Christian ALESSI.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso del 1/08/2024, proponeva opposizione avverso la Parte_1
cartella esattoriale n° 29620230070613270, con la quale gli veniva intimato il pagamento di Euro
773,70, a titolo di premi non versati per gli anni 2022 e 2023.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale, con effetto dal lontano 4/06/2014.
Chiedeva pertanto la declaratoria di illegittimità della cartella, con conseguente annullamento della medesima, nonché l'accertamento che nulla era dovuto per i suindicati titoli, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha dedotto di aver provveduto allo CP_1
sgravio della cartella impugnata, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si e' costituita in giudizio e ne va, quindi, CP_3
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9/04/2025, la difesa del a aderito alla richiesta di cessazione della materia Pt_1
del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite, atteso che lo sgravio era intervenuto dopo il deposito del ricorso.
Il Giudice ha, quindi, posto la causa in decisione.
In conformità della richiesta concorde delle parti, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Considerato che la cancellazione della ditta dal registro delle imprese è avvenuta, sia pur d'ufficio,
nel Gennaio 2014, mentre il provvedimento di cessazione della iscrizione all' e lo sgravio della CP_1
cartella sono avvenuti il 25/10/2024 ed il 27/02/2025, dopo il deposito del ricorso, nonostante la intervenuta cancellazione fosse conoscibile da almeno un decennio, consultando il sistema
3 informatico della Camera di Commercio, l' , rimasto soccombente, va condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Christian ALESSI, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9/04/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11830 2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Controparte_2
Convenuto
È presente per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Christian ALESSI, l'Avv.
Loredana MARINO.
Alle ore 10:47 nessuno è presente per CP_3
L'Avv. Marino si associa alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall' nella memoria di costituzione, ma chiede la condanna di CP_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, atteso che il provvedimento di sgravio è intervenuto successivamente al deposito del ricorso.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.18 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
_____________________
Reg. Sent. Lav. Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen.
Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Addì _____________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° ______________________
Per ___________________ 11830 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresento e difeso dall'Avv. Christian Il Cancelliere Parte_1
ALESSI, giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del medesimo, in Palermo,
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, CP_1
giusta delega richiamata in memoria di costituzione ed elettivamente
domiciliato presso la Sede Provinciale dell'Ente, in Palermo, Viale Del
Fante 58/D;
Resistente
Controparte_4
Convenuto Contumace
avente per oggetto: OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
2 D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell che qui si dichiara;
CP_3
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 360,00, oltre CP_1
rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Christian ALESSI.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso del 1/08/2024, proponeva opposizione avverso la Parte_1
cartella esattoriale n° 29620230070613270, con la quale gli veniva intimato il pagamento di Euro
773,70, a titolo di premi non versati per gli anni 2022 e 2023.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale, con effetto dal lontano 4/06/2014.
Chiedeva pertanto la declaratoria di illegittimità della cartella, con conseguente annullamento della medesima, nonché l'accertamento che nulla era dovuto per i suindicati titoli, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha dedotto di aver provveduto allo CP_1
sgravio della cartella impugnata, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si e' costituita in giudizio e ne va, quindi, CP_3
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9/04/2025, la difesa del a aderito alla richiesta di cessazione della materia Pt_1
del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite, atteso che lo sgravio era intervenuto dopo il deposito del ricorso.
Il Giudice ha, quindi, posto la causa in decisione.
In conformità della richiesta concorde delle parti, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Considerato che la cancellazione della ditta dal registro delle imprese è avvenuta, sia pur d'ufficio,
nel Gennaio 2014, mentre il provvedimento di cessazione della iscrizione all' e lo sgravio della CP_1
cartella sono avvenuti il 25/10/2024 ed il 27/02/2025, dopo il deposito del ricorso, nonostante la intervenuta cancellazione fosse conoscibile da almeno un decennio, consultando il sistema
3 informatico della Camera di Commercio, l' , rimasto soccombente, va condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Christian ALESSI, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9/04/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4