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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/09/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 15/9/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2384 dell'anno
2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti DI PIERRO MICHELE, DI PIERRO MATTEO e DI PIERRO ROBERTO, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. DE LEONARDIS ILARIA;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del
15/972025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, ai quali aveva CP_1
1 diritto con decorrenza dal 3/1/2024, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 3/9/2024.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva che nelle more del giudizio era intervenuto CP_1 il pagamento richiesto.
*******
Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha notificato il decreto di omologa all in data 5/972024 ed ha trasmesso il modello AP 70 per la CP_1 prestazione richiesta in data 26/9/2024, mentre l' ha provveduto alla liquidazione CP_1 della prestazione con provvedimento di liquidazione del 2/4/2025, accreditando le somme in data 22/4/2025, oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge e successivamente al deposito, nonché alla notifica del ricorso. La liquidazione della prestazione è dunque avvenuta con ritardo.
Pertanto, in ragione della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. CP_1
55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/03/2025 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 15/9/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2384 dell'anno
2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti DI PIERRO MICHELE, DI PIERRO MATTEO e DI PIERRO ROBERTO, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. DE LEONARDIS ILARIA;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del
15/972025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, ai quali aveva CP_1
1 diritto con decorrenza dal 3/1/2024, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 3/9/2024.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva che nelle more del giudizio era intervenuto CP_1 il pagamento richiesto.
*******
Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha notificato il decreto di omologa all in data 5/972024 ed ha trasmesso il modello AP 70 per la CP_1 prestazione richiesta in data 26/9/2024, mentre l' ha provveduto alla liquidazione CP_1 della prestazione con provvedimento di liquidazione del 2/4/2025, accreditando le somme in data 22/4/2025, oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge e successivamente al deposito, nonché alla notifica del ricorso. La liquidazione della prestazione è dunque avvenuta con ritardo.
Pertanto, in ragione della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. CP_1
55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/03/2025 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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