TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. n. 5183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 5183/2024 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigi Bordo Parte_1
e dall'avv. Francesco Esposito, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Torre
Annunziata alla via Dei Mille n. 73
APPELLANTE
E
1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giorgia Galli, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Napoli alla Via Carducci n. 18
APPELLATA
NONCHE'
, domiciliato in Sant'Angelo dei Lombardi alla Via Contrada Selvatico (AV) c/o la casa di Controparte_2
reclusione Sant'Angelo dei Lombardi
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3057/2024 del 05.08.2024 –
08.08.2024 in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
L'appellante citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata Parte_1
rispettivamente in data 12.04.2021 e in data 06.04.2022, la , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., nonché , per sentir condannare i convenuti (ai sensi dell'art. 149 d. Controparte_2
lgs. n. 209/2005) al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in seguito al sinistro verificatosi il 21.07.2020 alle ore 15.30 circa in Boscotrecase alla via Pastrengo.
Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava a percorrere la via Pastrengo alla guida del motoveicolo tipo CA tg. DX97546 di sua proprietà, assicurato per la r.c.a. con la , il motoveicolo veniva tamponato dall'autovettura tipo Rover tg. ZA101HM, CP_1
2 di proprietà del convenuto ed assicurato per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_3
che sopraggiungeva da tergo, il cui conducente non si avvedeva del rallentamento del motoveicolo in prossimità del segnale di Stop presente sulla strada;
esponeva che, in conseguenza dell'impatto, rovinava al suolo unitamente al motoveicolo, riportando lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia, mentre il motoveicolo riportava diffusi danni.
Instaurato il contradditorio, mentre il convenuto non si costituiva, per cui ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia, si costituiva la , che contestava la domanda in rito e nel merito;
in CP_1
particolare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per essere generico e lacunoso, l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 per essere la richiesta di risarcimento priva di elementi ivi previsti nonché il difetto di legittimazione delle parti in mancanza di idonea documentazione in atti per dimostrare la proprietà dei veicoli coinvolti;
nel merito contestava la domanda rilevando perplessità sul fatto storico dedotto e sul nesso causale tra l'assunto sinistro ed i danni lamentati,
evidenziando anomalie riscontrate in sede stragiudiziale, quali l'esistenza di numerosi precedenti sinistri,
ben 256, con veicoli intestai al convenuto;
contestava, altresì, la quantificazione dei danni lamentati.
Chiedeva la declaratoria di improponibilità e inammissibilità della domanda o, in subordine, il rigetto della stessa, nonché la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per gli accertamenti del caso, con vittoria delle spese di lite.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, nell'espletamento di c.t.u. sia medica in persona dell'attore sia tecnica comparativa e ricostruttiva, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 10.04.2024 e poi assegnata a sentenza.
Con la sentenza di rigetto n. 3057/2024 impugnata, il Giudice di Pace adito, ritenendo la generica prova testimoniale insufficiente a provare i fatti dedotti dall'attore, considerato che il c.t.u. non si era potuto esprimere sulla compatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro essendo i veicoli coinvolti venduti e che sul posto non erano state chiamate autorità nonostante i danni consistenti, tenuto conto dell'elevato numero di precedenti sinistri con il coinvolgimento del convenuto, “in mancanza di una sufficiente istruttoria al fine della prova dell'accadimento storico del fatto, del danno patito e del nesso eziologico tra
3 fatto ed evento”, “ex artt. 2697, 2043 e 2054 c.c. e 116 c.p.c.”, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e ponendo le spese delle due c.t.u. a carico dell'attore.
Avverso la suddetta sentenza, con atto notificato nelle date del 03.12.2024 e dell'11.12.2024
rispettivamente ad e a , ha proposto appello ritenendo il CP_1 Controparte_2 Parte_1
provvedimento illegittimo per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per omessa valutazione di prove documentali con conseguente insufficiente,
contraddittoria ed apparente motivazione.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tipo Rover tg. ZA101HM, di proprietà
dell'appellato , la condanna dei convenuti, odierni appellati, al pagamento in suo favore, Controparte_2
a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con maggiorazioni di onorari del secondo grado del
30% per la redazione dell'atto con tecnica informatica idonea ad agevolarne la consultazione.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato , ritualmente citato, non si è costituito, per cui Controparte_2
ne viene dichiarata la contumacia, mentre si è costituita in giudizio la , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.; la compagnia appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, ritenendo la decisione del giudice di pace condivisibile e correttamente fondata su un'attenta valutazione di tutte le prove acquisite. Ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dello stesso con la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Acquisite copie dei verbali di causa del primo grado di giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione,
veniva rinviata per la discussione orale e per la decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies all'udienza del 17.04.2025 con termine alle parti per note conclusionali, venendo poi riservata in decisione.
Orbene, in primo luogo, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato (in data
03.12.2024) nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (08.08.2024), non notificata.
Va, poi, osservato che l'appello, tempestivamente iscritto a ruolo, è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 e dell'art. 434 c.p.c.. La giurisprudenza, pronunciatasi sull'interpretazione della norma,
4 ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16.11.17 n. 27199; Cass. civ., ord., 30.05.2018, n. 13535; Cass. civ., ord.,
08.09.2020. n. 18699). Nel caso di specie sono delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado,
risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede questioni relative alla proponibilità e alla procedibilità della spiegata domanda risarcitoria, nonché alla titolarità delle parti in causa.
Accertata l'ammissibilità dell'appello e l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata, occorre valutare nel merito i motivi di impugnazione.
L'appello è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Con l'unico motivo di appello, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., Parte_1
112 e 116 c.p.c., per errata valutazione delle prove acquisite e per omessa valutazione di prove documentali, nonché per conseguente insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando l'illogicità del ragionamento seguito dal giudicante, che sulla base di presunzioni personali e congetture, senza sufficiente
5 motivazione, disattendeva la ricostruzione della dinamica effettuata dal testimone e da ben due consulenti
(tecnico e medico).
In particolare, l'appellante impugna la parte della sentenza in cui il giudice di pace, nel valutare la deposizione testimoniale, la ritiene insufficiente a provare in modo chiaro ed univoco il fatto storico, la responsabilità del sinistro e il nesso di causalità tra danno ed evento, affermando che “le dichiarazioni
dell'unico teste escusso appaiono generiche, contraddittorie ed insufficienti alla dimostrazione dei fatti di
cui è causa. Il teste, ... espone una dinamica del tutto diversa da quella precisata dall'attore al medico del
Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli laddove ... si rileva che il sinistro fu causato da un urto
laterale e non posteriore come dichiarato dal teste”; ritiene l'appellante che il testimone abbia fornito una descrizione precisa ed esauriente della dinamica del sinistro, non contrastante con le dichiarazioni rese ai sanitari del pronto soccorso e confortata anche dalle risultanze delle consulenze espletate.
Impugna, inoltra, la parte in cui il giudice di pace, discostandosi dalle risultanze della c.t.u. tecnica, contesta la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, sostenendo che “appare inverosimile che l'urto
posteriore da parte di un veicolo tipo fuoristrada abbia potuto arrecare i limitati danni posteriori alla moto
come si evincono dalla foto prodotte da parte attrice laddove la torsione della targa appare compatibile più
con un urto laterale che posteriore. Appare tra l'altro difficile credere che nonostante l'urto con un
fuoristrada tipo Land Rover il motociclo non abbia riportato danni anche ai tubi di scarico che appaiono
integri” e che anche “il c.t.u. non si è potuto esprimere sulla compatibilità dei danni con la dinamica in
quanto i veicoli erano stati venduti”; l'appellante evidenzia che il consulente alcuna contestazione aveva mosso riguardo alla compatibilità dei danni del veicolo attoreo con la dinamica dedotta in citazione e confermata dal teste.
Non ritiene condivisibile le parti in cui si legge che “Appare poi inverosimile che per un tale sinistro laddove
l'attore riportava lesioni anche gravi non sia intervenuta alcuna autorità di polizia per i rilievi del caso” e che
“Ulteriore circostanze non contestata da parte attrice è l'elevatissimo numero di sinistri in cui è stato
coinvolto il convenuto che pone seri dubbi sulla veridicità dell'evento”; l'appellante rileva che l'elevato numero di sinistri del danneggiante non può incidere sul diritto del danneggiato al ottenere il risarcimento dei danni.
La contesta i motivi di appello, ritenendo corretta la valutazione delle risultanze istruttorie da CP_1
parte del giudice di primo grado, essendo le dichiarazioni rese dal teste escusso generiche e lacunose ed
6 essendo la deposizione resa, pur se conforme alla descrizione del sinistro dedotta dall'appellante, in contrasto con prove documentali;
ha ribadito le perplessità in merito al fatto storico in considerazione della difficoltà di verificare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro da parte del c.t.u., dell'omesso intervento di autorità nonostante l'entità dei danni, dei numerosi sinistri a carico del convenuto.
Ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, dal contenuto della dichiarazione del teste escusso, nonché da quanto conformemente emerso dalle ulteriori emergenze istruttorie (documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attore, modello C.A.I. allegato alla richiesta di risarcimento dei danni, perizia dello studio tecnico fiduciario di relativa al veicolo attoreo danneggiato con foto allegate, lista sinistri del CP_1
convenuto, accertamenti della DT Gest Group, c.t.u. tecnica e medica) possano ritenersi provati il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta dall'appellante, la responsabilità del conducente del veicolo dell'appellato, i danni alla persona subiti dall'appellante ed i danni riportati dal motoveicolo il nesso CP_4
di causalità tra evento e danni.
Innanzitutto, , nel corso del giudizio di primo grado, in sede di comparizione personale delle Parte_1
parti, confermava integralmente il contenuto dell'atto di citazione (cfr. verbale di udienza del 25.01.2023)
Il teste indicato da parte attrice, sig. , escusso in primo grado all'udienza del 25.01.2023, Testimone_1
indifferente alle parti, confermava di aver assistito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore, ovvero verso la fine del mese di luglio dell'anno 2020, alle ore 15.30 circa, in
Boscotrecase alla via Pastrengo, in prossimità di un incrocio, in cui rimanevano coinvolti una moto CA e un'autovettura Rover, che procedevano entrambe in direzione Boscotrecase - Boscoreale;
in merito alla dinamica del sinistro riferiva che “un Suv tipo Rover, non avvedendosi del rallentamento della moto CP_4
in prossimità dello Stop, tamponava con la sua parte anteriore il lato posteriore della moto, la quale dopo
l'urto cadeva a terra sul lato sinistro, finendo la corsa contro un muro ivi presente”, precisando che “Il
segnale di Stop era indicato da apposita segnaletica sia orizzontale che verticale” e che “il conducente della
moto indossava il casco”; riferiva che “il conducente della moto lamentava dolori al fianco sinistro ed in
particolare ... era dolorante al braccio sinistro”, che “il conducente del veicolo Rover si fermava per portare
soccorso” e che il danneggiato chiamò i suoi familiari, i quali, giunti sul posto provvidero a caricarlo in auto per condurlo eventualmente in ospedale ed a spostare la moto che “non era più marciante”; riconosceva dalle foto allegate dall'attore la moto CA ed i danni dalla stessa riportati.
7 Le dichiarazioni rese dal teste, della qui attendibilità non vi è motivo per dubitare, invero non appaiono del tutto generiche e lacunose, atteso che lo stesso, pur avendo omesso alcuni particolari ( non avendo precisato l'esatto tratto di strada del sinistro, le condizioni di traffico, il colore dei veicoli), è stato preciso nell'indicazione delle circostanze di tempo del sinistro, nell'indicazione della strada e della direzione di marcia dei veicoli, delle caratteristiche della strada ( confermate nella relazione redatta dalla D'Amato
Investigazioni srl del 22.1.2021) e del tipo di veicoli coinvolti, nella descrizione della dinamica del sinistro e dei punti di impatto dei veicoli, nel riportare le conseguenze dannose riportate dall'attore e le modalità con cui lo stesso venne soccorso.
Le dichiarazioni rese dal teste, inoltre, trovano conferma anche nella documentazione in atti sopra richiamata.
Dal verbale di pronto soccorso n. 2020023558 del P.O. Castellammare – Gragnano si evince che
[...]
veniva condotto nell'immediatezza del sinistro (ore 17.34) in ospedale e che lo stesso indicava Parte_1
quale causa dell'evento dannoso “incidente in strada” verificatosi alle 15.30 in Boscotrecase nell'anamnesi
è riportato “riferisce incidente stradale in data odierna alle ore 15.30 in Boscotrecase ...”; allo stesso veniva diagnosticata “frattura chiusa del capitello del radio”; veniva dimesso con prescrizione di visita ortopedica ambulatoriale il giorno successivo. Dal successivo verbale di pronto soccorso n. 2020023641 del 22.07.2020
si evince che il giorno successivo si recava al pronto soccorso per la visita ambulatoriale Parte_1
specialistica, in cui gli veniva diagnosticato “frattura composta capitello radiale sx con slo scafoide carpale sx”, per cui il braccio veniva immobilizzato con apparecchio gessato. Il giorno stesso il danneggiato si recava preso il pronto soccorso dell'“A.O.R.N. A. Cardarelli” di Napoli, dove veniva confermata la precedente diagnosi, come emerge dalla Cartella P.S. n. 2020030190 del 22.07.2020, nella cui anamnesi è riportato:
“riferito incidente motociclistico nella giornata di ieri verso le ore 15.30 a Boscotrecase, riferisce scontro
'laterale' con autovettura senza omissione di soccorso ...”; il giorno successivo si recava presso la stessa azienda ospedaliera per visita ortopedica specialistica, come si evince dalla cartella P.S. 2020030316 del
23.07.2020.
In ordine al valore probatorio del referto e delle certificazioni mediche rilasciate dai medici operanti nel presidio del pronto soccorso, gli stessi rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in
8 sua presenza o da lui compiuti, essendo destinato ab initio alla prova, cioè precostituito a garanzia della pubblica fede (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28.07.2020; cfr. anche Cass. civ. sez. II, sent. n. 8500
del 22.04.2005); detti documenti, sebbene dotati di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco delle dichiarazioni e della loro provenienza, non provano anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni.
Va evidenziato che, nel caso di specie, riguardo alle dichiarazioni del paziente, assume rilievo che lo stesso abbia riferito fin dall'inizio dell'incidente stradale;
la circostanza che il paziente avesse riferito di uno scontro laterale -dichiarazione il cui contenuto intrinseco non ha valore di prova privilegiata- non può
inficiare la ricostruzione della dinamica del sinistro quale emerge dal complesso delle ulteriori prove,
potendo lo stesso paziente ben dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze imprecise mediante altri mezzi di prova (Cass. civ. ord. 16.09.2022 n. 27288; Cass. civ. sent. 28.07.2020 n. 16030; Cass. civ. sent.
09.05.2013 n. 11012).
Parte attrice, odierna appellante, ha prodotto perizia di parte dello studio tecnico P.I. di Persona_1
Napoli, fiduciario di , con allegate foto del veicolo danneggiato -riconosciute dal teste-, da cui CP_1
emergono danni riguardanti soprattutto la parte laterale sinistra del veicolo;
si precisa, nondimeno, che il testimone ha confermato che la moto a seguito dell'urto alla parte posteriore rovinava sul lato sinistro contro un muretto ivi presente, coerentemente con quanto emerge dalla documentazione relativa ai danni.
Invero, il perito della compagnia, non conferma la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro,
affermando: “l'ispezione sul motociclo non ha evidenziato la presenza di effetti da correlare al primordiale
urto inferto da tergo dal veicolo antagonista. Inoltre, la natura dei danneggiamenti indicati, conseguenza
del ribaltamento e della successiva collisione del motociclo contro il muro, palesano uno scarrocciamento
dinamico in velocità in contrapposizione con la rappresentata manovra di rallentamento ...”.
Le conclusioni del perito di , tuttavia, non sono condivise dal c.t.u. nominato nel corso CP_1
dell'istruttoria di primo grado;
invero, il c.t.u., dopo aver precisato di non poter visionare direttamente i veicoli coinvolti nel sinistro in quanto venduti, provvedeva ad individuare i danni riscontrati sul motoveicolo attoreo mediante le n. 14 foto allegate, così descrivendoli: “... alla parte posteriore si nota il portatarga, il
supporto portatarga ed il fanale di illuminazione targa danneggiati;
alla parte laterale sinistra, le parti di
carrozzeria e di meccanica rotte o deformate, sono: dado (ruota anteriore) ..., distanziale sinistro (ruota
9 anteriore), manubrio, terminale manubrio (anteriore sinistra), leva frizione (anteriore sinistra), specchietto
laterale sinistro, supporto specchietto laterale sinistro, indicatore di direzione anteriore sinistro, carenza
sinistra, supporto pedana, pedana sinistra, copripedana, pedale cambio, gommino pedale, coperto
fianchetto, fanale posteriore;
alla parte anteriore, il parafango completo ... il cupolino ed il fanale sono
rotti”.
In merito alla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, dopo aver precisato di non aver avuto la possibilità, in mancanza del veicolo Rover e delle foto dei danni dello stesso, “di comparare i veicoli e di
poter valutare se le deformazioni degli elementi di carrozzeria dell'autovettura Rover di parte convenuta
fossero corrispondenti con i danni alla parte posteriore, urto diretto, riportati dal motoveicolo”, concludeva affermando che “i danni sul motoveicolo attoreo, raffigurati sulle foto agli atti, alla parte posteriore, per
ubicazione, natura ed entità non sono in contraddizione con un urto subito; alla parte laterale sinistra, in
particolare le abrasioni che si notano sulla superficie delle parti di carrozzeria, sono conseguenza di una
caduta al suolo con successivo scivolamento laterale sulla carreggiata, nel mentre i danni alla parte
anteriore sono conseguenza di un urto contro un ostacolo fisso”. In riscontro alle contestazioni del consulente di parte della compagnia sulla compatibilità dei danni, nel ribadire quanto già detto, precisava che “... il supporto portatarga risulta danneggiato a seguito di una forza postero-antero conseguente ad un
tamponamento, quindi i danni alla parte posteriore ... per ubicazione e natura sono riconducibili ad un urto
alla parte posteriore. Alla parte laterale sinistra le abrasioni / scolature sulle parti della carrozzeria sono
caratteristiche di uno scarrocciamneto sulla sede stradale ed indicano che il motociclo cadeva al suolo”.
Per quanto riguarda i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore, anche il c.t.u. medico-legale, dr.
, in ordine al nesso causale tra evento e lesioni, affermava: “Avuto riguardo alla classica Persona_2
criteriologia medico-legale appare chiaro ed evidente il rapporto causale tra la dinamica dei fatti cosi come
descritti in citazione e la lesività rilevata nel corso dell'iter clinico-strumentale percorso dall'attore a far data
dal 21.07.2020”.
Nel modello C.A.I allegato, sottoscritto dall'attore e dal conducente del veicolo Rover di , Controparte_2
diverso dal proprietario, sono indicate le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, i soggetti ed i veicoli coinvolti nel sinistro, i punti di impatto;
viene riportata quale dinamica del sinistro: “il conducente
del veicolo A (auto Rover) tamponava il motociclo B (moto CA), il quale rallentava in prossimità dello sto;
10 in seguito all'urto il motociclo unitamente al conducente rovinava sul manto stradale”; sono riportate la dicitura “ho torto”, riferibile al conducente del veicolo Rover e “ho ragione” riferibile al conducente del veicolo CP_4
Orbene, come è stato precisato, per costante giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sull'art. 143
d.lgs. 209/2005, le dichiarazioni contenute nel modello C.A.I., pur sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio,
ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, in particolare modo della compagnia assicurativa, che potrà superarla fornendo la prova contraria ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 25468 del 12.11.2020, Cass. civ.,
sez. III, n. 25770 del 14.10.2019 e n. 4536 del 08.03.2016); la dichiarazione confessoria riportata nel relativo modulo rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al Giudice di giungere all'accertamento del fatto.
Nel caso in oggetto, la copia del modello C.A.I. sottoscritto anche dal conducente del veicolo del convenuto,
valutata unitamente alla deposizione testimoniale ed alla ulteriore documentazione in atti induce a ritenere provato il fatto dedotto dall'attore e la responsabilità del conducente del veicolo Rover di proprietà di
. Controparte_2
La rileva dubbi sulla veridicità del sinistro sulla base delle risultanze della “Lista Ivass” relativa al CP_1
convenuto , che evidenziava ben 256 sinistri con il coinvolgimento dello stesso, e della Controparte_2
relazione relativa agli accertamenti investigativi svolti per conto della compagnia, da cui emergeva che l'attore si era rifiutato di rilasciare dichiarazioni agli accertatori, mentre non era stato possibile avere contatti con il proprietario ed il conducente del veicolo del convenuto, in quanto entrambi detenuti;
solamente la moglie del primo rilasciava dichiarazioni sostenendo l'estraneità del marito rispetto a tutti i sinistri contestati, in parte già formalmente disconosciuti.
Tuttavia, tali assunti dell'appellata, pure se rilevanti, costituiscono presunzioni semplici riguardo alla dubbia veridicità del sinistro, che non possono assumere rilievo a fronte di prove dirette, quali le dichiarazioni del teste oculare, che depongono in senso contrario (Cass. civ. n. 8814/2020).
Nondimeno, sul punto, per esigenze di completezza, deve dirsi che, se da un lato nella stessa relazione investigativa del 22.1.2021, redatta dalla D'Amato Investigazioni srl, si legge che “ non sono emersi precisi
11 elementi per poter confutare” l'evento ( v. ultima pagina), dall'altro la Compagnia appellata non ha versato in atti copia della dichiarazione – di cui si discetta a pag. 6 della relazione resa dalla D.T. Gest Group srl –
con cui il responsabile civile avrebbe disconosciuto ogni addebito a suo carico per i fatti di cui è causa.
Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi anche confermata l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del conducente dell'autoveicolo Rover del convento, nella cui condotta di guida sono chiaramente ravvisabili infrazioni stradali ai sensi degli artt. 140, 141 e 149 Codice
della Strada.
L'art. 140, primo comma, C.d.S. prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
L'art. 141 C.d.S., al primo comma prevede che “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e
alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni
pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; al secondo comma aggiunge che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
L'art. 149 C.d.S., al primo comma dispone che “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate
collisioni con i veicoli che precedono”.
In merito alla dinamica del sinistro in oggetto, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte espresso il principio secondo il quale, “ai sensi del citato art. 149 C.d.S., primo comma, il conducente di un
veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con
il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente del veicolo
tamponante una presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza, onde, rimanendo esclusa
l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., secondo comma, egli resta gravato
dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la
conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili" (Cass. civ. sez.
III, 22.02.2022 n. 5760; Cass. civ., ord. n. 13703/2017; Cass. civ. sent. n. 8051/2016; Cass. civ. sez. III,
12 18.03.2014 n. 6193; Cass. civ. sez. III, 23.05.2006 n. 12108; Cass. civ. sez. III, 15.02.2006 n. 3282, Cass. civ.
sez. III, 05.08.2002 n. 11700).
Dalla espletata istruttoria, del resto, non sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente anche una condotta pericolosa ed imprudente dell'attore tale da assumere rilevanza ai fini Parte_1
di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c., atteso che lo stesso nulla poteva fare per evitare l'impatto,
essendo investito dal veicolo che sopraggiungeva da tergo.
Occorre, poi, procedere alla quantificazione sia dei danni conseguenti alle lesioni personali subite dall'appellante sia dei danni riportati dal motoveicolo alla luce delle prove acquisite, documentali e CP_4
testimoniali.
Per quanto attiene al danno materiale relativo al motoveicolo dall'appellante , si CP_4 Parte_1
ribadisce che lo stesso, è comprovato in termini di an debeatur dalla documentazione fotografica esibita e dalle dichiarazioni rese dal teste, dalla perizia dello studio tecnico fiduciario della oltre che CP_1
dalle risultanze della c.t.u. tecnica.
Si evidenzia, altresì, che vi è corrispondenza tra i danni quantificati nella stima analitica del c.t.u., già sopra specificati, i danni riprodotti nelle foto in atti e riportati nella perizia dello studio tecnico fiduciario dell'appellata e quelli confermati dal teste escusso.
In merito al quantum debeatur si rileva che i danni riportati dal veicolo CA dell'appellante sono già
quantificati dalla c.t.u. effettuata nel corso del giudizio di primo grado in € 3.121,57, esclusa Iva pari a €
686,74.
Il consulente ha precisato che l'importo della spesa necessaria per la riparazione del veicolo è inferiore al valore di mercato dello stesso, corrispondente a € 6.000,00.
Non sussistendo ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in quanto supportate dalla documentazione in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari e dalla specifica competenza tecnica del consulente d'ufficio, deve essere riconosciuta la somma di € 3.121,57, Iva esclusa, quale importo dei danni subiti dal veicolo.
Invero, la tesi giurisprudenziale prevalente, affermata anche in tema di circolazione stradale, prevede, in caso di risarcimento dei danni a veicoli, anche il riconoscimento anche dell'Iva e, difatti, è sancito che
“poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è
13 liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur
se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al
rimborso o alla detrazione dell'Iva versata, perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a
titolo di rivalsa, al committente ” (cfr. Cass. Civ. sez. II, 19.07.2022 n. 22580; Cass. n. 14535/2013; Cass. Civ.
n. 1688/10).
Nel caso di specie, tuttavia, nel corso dell'istruttoria è emerso che il veicolo dell'attore è stato venduto;
alcuna somma, pertanto, deve essere riconosciuta a titolo di Iva, atteso che il danneggiato non ha allegato
(e provato) di aver riparato il danno, e quindi aver sborsato somme a tale titolo, e tenuto conto del fatto che il veicolo è stato alienato a terzi e quindi non potrà essere riparato dall'appellante (cfr. Cass. civ. 9348
del 04.04.2019).
Non può essere riconosciuta alcuna somma per danno da sosta tecnica, non avendone il danneggiato provato la sussistenza. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito, a più riprese, l'indirizzo che ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato, che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo
(Cass. n. 9348/2019; Cass. 14.10.2015, n. 20620; Cass. 31.05.2017, n. 13718).
Le lesioni riportate dall'appellante ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1
descritto, possono ritenersi provate sulla base della documentazione in atti, nonché sulla base della dichiarazione testimoniale, nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale in persona del danneggiato.
In particolare, si recava al pronto soccorso del P.O. Castellammare – Gragnano, dove gli Parte_1
veniva diagnosticata “frattura chiusa del capitello del radio”, venendo dimesso con prescrizione di visita ortopedica ambulatoriale (cfr. verbale di pronto soccorso n. 2020023558 del 21.07.2020; il giorno successivo si recava allo stesso pronto soccorso stabiese per la visita ambulatoriale specialistica, in cui gli veniva diagnosticato “frattura composta capitello radiale sx con slo scafoide carpale sx”, per cui il braccio veniva immobilizzato con apparecchio gessato (cfr. verbale pronto soccorso n. 2020023641 del
22.07.2020); il giorno stesso il danneggiato si recava preso il pronto soccorso dell'“A.O.R.N. A. Cardarelli” di
Napoli, dove veniva confermata la precedente diagnosi (cfr. Cartella P.S. n. 2020030190 del 22.07.2020); in
14 data 23.07.2020 si recava nuovamente al pronto soccorso dell'“A.O.R.N. A. Cardarelli” di Napoli (cfr.
Cartella P.S. 2020030316 del 23.07.2020), dove gli veniva diagnosticato “frattura chiusa del radio, frattura chiusa ossa del metacarpo”, con prescrizione delle cure del caso;
seguivano ulteriori esami strumentali e visite mediche specialistiche fino alla guarigione con postumi certificata in data 22.09.2020.
Nella relazione di c.t.u. medico-legale, il consulente dr. afferma che gli accertamenti Persona_2
medico-legali “consentono di affermare che il sig. a seguito dell'evento lesivo verificatosi in Parte_1
data 21.07.2020 ebbe a riportare 'frattura chiusa del radio sx e frattura chiusa dello scafoide sx'”, ritenendo le lesioni subite da riconducibili all'evento dannoso dedotto in citazione. Parte_1
Le lesioni riportate, ormai stabilizzatesi, hanno comportato a , secondo il consulente Parte_1
medico, un'invalidità temporanea totale di giorni 30 (trenta); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 30 (trenta), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 30
(trenta), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 6-7-%.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'istante ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal c.t.u. per la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va ricordato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e,
successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha disciplinato i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente dei danneggiati in base alla detta disciplina, tenuto conto che i relativi parametri liquidativi sono stati aggiornati con il D.M. 16.07.2024,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024.
Si ricorda, difatti, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
15 Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati D.M.
16.07.2024 per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 32 anni, può riconoscersi al danneggiato per danni in oggetto, la Parte_1
somma di € 1.657,20 per l'invalidità temporanea totale (30 gg per € 55,24), la somma di € 1.242,90 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg per € 41,43 pari al 75% di 55,24); la somma di € 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (30 gg per € 27,62 pari al 50% di 55,24), mentre il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 9.906,39, per un totale di € 13.635,09.
In merito al danno morale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente stradale, va
liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si
tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno
biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di
presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di
sofferenza e turbamento”. (Cass. civ. n. 339/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25164/2020; n. 17209/2015). Va,
quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent. n. 25164/2020).
Nel caso in esame può essere riconosciuto, ad avviso di chi scrive, un ristoro a titolo di danno morale,
atteso che, in ragione della ctu medico-legale, è emersa la sussistenza di postumi in capo a danneggiato non del tutto stabilizzatisi, allorchè lo stesso ctu discetta di “ dolori in cambi stagionali e limitazione articolare del gomito”, il che, oggettivamente, è espressione di una sofferenza morale tale ( seppur nei limiti di seguito precisati) da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in applicazione del disposto dell'art. 139 comma 3 del Codice delle Assicurazioni private, in un'ottica di personalizzazione del danno morale, tenuto conto dell'effettiva consistenza, nella fattispecie concreta, delle sofferenze fisiche e psichiche subite dal ricorrente, la percentuale del 10 % di aumento del danno biologico, inferiore comunque al limite del massimo ( del 20 %) consentito dal disposto del citato art. 139, e ciò al fine di dare adeguato ristoro anche al danno morale.
16 Ad per il danno alla persona ed il danno al motoveicolo spetta il complessivo importo di € Parte_1
18.120,16 (di cui € 14.998,59 per il danno conseguente alle lesioni subite e € 3.121,57 per il danno al veicolo).
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque pari a Parte_1
€ 18.120,16, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (21.07.2020) a quella di pubblicazione della sentenza
- il tutto pari a € 19.770,61 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 19.770,61. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Al danneggiato va, altresì, riconosciuto, per le spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u.,
l'importo di € 474,66 (cfr. doc. 4 allegato dall'attore in primo grado).
La riforma della decisione del giudice di pace in conseguenza dell'accoglimento dei primi motivi di appello comporta la riforma della parte relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado;
difatti, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ. n. 15112/2005; n.
23059/2007, n. 10405/2003, n. 13485/2000).
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e si liquidano, sulla dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenuto conto tenuto conto della natura e del valore della causa, del pregio delle difese, nonché del mancato espletamento, nel secondo grado, della fase istruttoria, da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Va, inoltre, riconosciuta per i compensi del secondo grado la maggiorazione del 30% chiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014 dalla difesa dell'appellante per la presenza di collegamenti ipertestuali contenuti nell'atto di appello -che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati- che hanno comportato una riduzione dei tempi di consultazione.
Pone le spese delle c.t.u espletate in primo grado a carico degli appellati, in solido fra loro.
17
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 3057/2024, dichiara esclusivo responsabile nella causazione del sinistro in oggetto,
verificatosi in Boscotrecase alla via Pastrengo in data 21.07.2020 il conducente del veicolo tipo
Rover tg. ZA101HM, di proprietà di;
Controparte_2
b) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido, CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore di , della somma di € 19.770,61, nonché della somma di € Parte_1
474,66 a titolo di rimborso delle spese sostenute, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
c) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido, CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore di , delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano Parte_1
in € 0,00 per esborsi e € 2.090,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.p.a, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Luigi Bordo;
d) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido, CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore di , delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 382,50 per esborsi e € 4.416,10 per compensi ( euro 3.397,00 oltre la maggiorazione del 30 %), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Luigi Bordo e Francesco Esposito;
e) Pone definitivamente le spese delle due c.t.u espletate in primo grado a carico degli appellati, in solido fra loro.
Torre Annunziata, 24.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
18