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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere dott.ssa Paola Martorana – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 213/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3116/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 29.11.2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla via Panoramica Vesuvio n.117, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
AR AR, c.f. , il quale ha dichiarato di voler ricevere le C.F._2
notificazioni e le comunicazioni tutte all'indirizzo PEC e/o al fax Email_1
n.081.8816317 e presso il suo studio elett.te dom.ta in Napoli alla Via dei Mille n.21, giusta procura alle liti in atti appellante
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
appellati contumaci
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 24 settembre 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza, nel termine perentorio assegnato con decreto comunicato il 4 agosto 2025, assegnava, ai sensi dell'art. 127ter, comma 4, cpc, nuovo termine fino al 29 ottobre 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 29 ottobre 2025 le parti non depositavano note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza; pertanto, il Consigliere
Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 29 ottobre 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine, determina infatti l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo
127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
Circa la forma del provvedimento da adottare, in conformità di ripetute pronunce emesse da questa Corte distrettuale, anche in diversa composizione, tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), si ritiene che il relativo provvedimento debba assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
2 Questa conclusione - secondo una prima lettura, resa piuttosto complessa dal succedersi di disposizioni normative il cui regime transitorio è parzialmente divergente - va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato appunto che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438
c.p.c. - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 4.8.2025 e del
24.9.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.3116/2023, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere dott.ssa Paola Martorana – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 213/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3116/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 29.11.2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla via Panoramica Vesuvio n.117, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
AR AR, c.f. , il quale ha dichiarato di voler ricevere le C.F._2
notificazioni e le comunicazioni tutte all'indirizzo PEC e/o al fax Email_1
n.081.8816317 e presso il suo studio elett.te dom.ta in Napoli alla Via dei Mille n.21, giusta procura alle liti in atti appellante
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
appellati contumaci
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 24 settembre 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza, nel termine perentorio assegnato con decreto comunicato il 4 agosto 2025, assegnava, ai sensi dell'art. 127ter, comma 4, cpc, nuovo termine fino al 29 ottobre 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 29 ottobre 2025 le parti non depositavano note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza; pertanto, il Consigliere
Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 29 ottobre 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine, determina infatti l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo
127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
Circa la forma del provvedimento da adottare, in conformità di ripetute pronunce emesse da questa Corte distrettuale, anche in diversa composizione, tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), si ritiene che il relativo provvedimento debba assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
2 Questa conclusione - secondo una prima lettura, resa piuttosto complessa dal succedersi di disposizioni normative il cui regime transitorio è parzialmente divergente - va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato appunto che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438
c.p.c. - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 4.8.2025 e del
24.9.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.3116/2023, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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