Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03390/2025REG.PROV.COLL.
N. 02016/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Plutino, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Federico in Roma, via Oslavia n. 28;
contro
Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la IA, sezione staccata di EG IA (sezione prima), n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Federico Fabio su delega dell’avvocato Mario Antonio Plutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla scheda valutativa n. 28 del 25 ottobre 2014 – redatta per il periodo corrente fra il 30 agosto 2013 e il 16 agosto 2014 – relativa al maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS-, nella parte in cui attribuisce la qualifica finale “nella media”.
2. L’interessato ha proposto ricorso al T.a.r. per la IA affidato a due autonomi motivi (estesi da pagina 2 a pagina 8 del gravame, il secondo erroneamente rubricato come terzo) di seguito riportati:
a) Eccesso di potere per illogicità, Irragionevolezza e travisamento in ordine alla valutazione delle risultanze Istruttorie — Eccesso di Potere per carenza di motivazione - Eccesso di antere difetto di istruttoria;
b) Violazione degli artt., 23 e 26 l. n. 1137/1955 e dell'art. 3 l. n. 241/1990; Eccesso di potere per carenza di motivazione.
3. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la IA, sezione staccata di EG IA, n. -OMISSIS- – ha respinto entrambi i motivi compensando fra le parti le spese di lite.
4. L’interessato ha interposto appello, articolando un unico complesso motivo (esteso da pagina 4 a pagina 6 del gravame) con cui, nella sostanza, ha reiterato criticamente le censure di prime cure.
5. In data 21 aprile 2023 si è costituito per resistere il Ministero della difesa.
6. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8. Come rimarcato anche di recente da questa sezione (n. 1243 del 2025; cfr, anche, sez. I, n. 742 del 2024 e n. 1703 del 2021, sez. IV n. 3799 del 2021), il giudizio formulato dai superiori gerarchici con la scheda valutativa di cui all’articolo 1025 d.lgs n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare, c.m.) è espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia e conseguenzialità con le aggettivazioni relative alle singole voci delle qualità considerate. Il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabiliti dal d.P.R. n. 90 del 2010 (regolamento attuativo del codice dell'ordinamento militare, r.m.) è, per ciò solo, adeguatamente motivato a mente dell’art. 1022, comma 2, c.m.
9. La scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Pertanto, il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche.
10. Il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare, formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative, ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a “giudizi di valore”, come tali esclusivamente soggettivi, che possono essere sindacati solo quando risulti palese l’esistenza di una abnormità, risultando, ad esempio, ictu oculi , la palese contraddittorietà od illogicità della scheda valutativa. Pertanto, i giudizi recati dalle schede valutative dei militari sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo soltanto entro i limiti della manifesta abnormità, palese arbitrarietà e illogicità ovvero del macroscopico travisamento dei presupposti di fatto (Cons. Stato sez. II, pareri nn. 6057 del 2023 e 1248 del 2022).
11. Non trova, quindi, fondamento né sul piano normativo sé sul piano giurisprudenziale la tesi dell’ammissibilità di un sindacato intrinseco del giudice sulle aggettivazioni interne della scheda di valutazione, sostenuta dall’appellante mediante il richiamo all’isolato precedente di questa sezione n. 922 del 2022, relativo ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa e, in ogni caso, superato dalla pressoché univoca successiva giurisprudenza sopra richiamata (e disatteso da quella precedente).
12. Nel caso di specie, le aggettivazioni relative alle voci interne (gestione del personale, capacità di lavorare in gruppo, decisionalità, riservatezza, senso della disciplina, motivazione e affidabilità) sono tutte in rapporto di perfetta armonia e coerenza con la qualifica finale “nella media” (ad eccezione della voce affidabilità che è inferiore alla media), circostanza che esclude il vizio di difetto di motivazione lamentato dal ricorrente.
13. Come evidenziato dal compilatore e dal revisore nella relazione esplicativa agli atti del fascicolo di primo grado, la qualifica finale “nella media” è stata determinata dalla forte imprecisione e dalla superficialità manifestata dal militare nell’espletamento dell’attività burocratica nell’ambito del nuovo incarico presso il NORM CC Di Gioia Tauro.
14. Quanto all’encomio attribuito all’interessato in data 14 settembre del 2015 (afferente ad un’operazione di polizia giudiziaria, profilo estraneo all’attività nell’ambito della quale sono emerse le difficoltà di adattamento del militare), esso è stato conseguito successivamente alla redazione della scheda impugnata che, pertanto, non avrebbe potuto tenerne conto.
15. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
16. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.