Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5569 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Giudizi riuniti NN.R.G. 10349/2019-11914/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di cui ai giudizi riuniti iscritti ai NN.R.G. 10349/2019-11914/2019
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Giuseppe De Vita in virtù di mandato alle liti in atti e (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giuseppe De Vita C.F._1
nonché, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Vincenzo Zeno
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta mando alle liti, dall' Avv. Edoardo Stelo
OPPOSTA
NONCHE'
(P. IVA ) e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(P.IVA ), in forza di procura speciale in autentica del Dott. Controparte_4 P.IVA_4
Notaio in Pordenone del 07.01.2020, rep. n. 303826, racc. n.35462, registrato a Persona_1
Pordenone il 15.01.2020 al n. 626 serie 1T, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti in atti, dall'avv. Giuseppe Abenavoli
TERZO INTERVENIENTE
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1122/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data
14.2.2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1122/2019 emesso in data 14.2.2019, questo Tribunale ingiungeva a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e al garante di questa, il Parte_1 Controparte_1
pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma complessiva di € Controparte_2
86.215,41, oltre interessi al tasso convenzionale dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, di cui € 84.252,16 quale saldo negativo relativo al conto corrente ordinario n. 7247 ed € 1.963,25 quale saldo negativo relativo al contratto di conto corrente tecnico anticipazioni bancarie n.
5900103, entrambi intrattenuti dalla debitrice principale con l'Istituto di credito ricorrente.
Avverso detto decreto proponeva opposizione la società ingiunta per i seguenti motivi: 1) nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al cd. uso piazza;
2) violazione dell'art. 118 t.u.b.; 3) illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto;
5) illegittima determinazione delle valute.
Il giudizio veniva iscritto con il N.R.G. 10349/2019.
Avverso il medesimo decreto proponeva opposizione, altresì, la quale spiegava Controparte_1
difese perfettamente sovrapponibili a quelle fatte valere dalla debitrice principale.
Il giudizio introdotto dalla era iscritto con il N.R.G. 11914/2019. CP_1
In entrambi i giudizi si costituiva la la quale, deducendone l'infondatezza, Controparte_2
insisteva per la reiezione delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 20 settembre 2019, il Tribunale disponeva la riunione al giudizio introdotto dalla con quello instaurato dalla garante di quest'ultimo. Parte_2
Con comparsa di intervento depositata in data 22 maggio 2020, si costituiva la Controparte_3
e per essa, nella sua qualità di mandataria, nelle more divenuta Controparte_4
cessionaria del credito, e faceva proprie le difese già spiegate dall'opposta.
All'udienza del 26 maggio 2023, il Tribunale in diversa composizione dichiarava l'interruzione dei due giudizi riuniti per l'intervenuto fallimento della società.
A seguito della riassunzione ad opera di , si costituiva esclusivamente la Controparte_1 [...]
nella spiegata qualità. Controparte_4
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 17 gennaio 2025, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto. 1. In via preliminare va dato atto che con comparsa di costituzione del 22 maggio 2020 la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di Controparte_4 [...]
dichiarando di essere subentrata nel credito vantato dalla odierna opposta con CP_3
contratto di cessione concluso ai sensi dell'art. 58 t.u.b. pubblicato in G.U. n. 147 parte II del 14 dicembre 2019 (depositato) ha chiesto di succedere nella posizione processuale dell'opposta e beneficiare degli effetti della decisione.
Invero, sul punto, pur nell'ammissibilità dell'intervento, va dichiarata l'infondatezza della domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Ciò in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424), “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti (compresa la cedente, peraltro non costituitasi in fase di riassunzione) all'estromissione di dal giudizio, Controparte_2
conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Va trattata, poi, l'opposizione spiegata da . Parte_2
Al riguardo va rilevato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del giudizio, in data 26 maggio 2023, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1122/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 14.2.2019 è stata riassunta esclusivamente da e non anche dalla società debitrice principale, a seguito del cui fallimento era Controparte_1
stato interrotto il procedimento.
Dunque, l'opponente (rectius, il Fallimento di questa, nella persona Parte_2
del curatore p.t.) non ha provveduto alla formale riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1122/2019, emesso anche nei suoi confronti, nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c. Pertanto, possono dirsi verificati nei suoi confronti gli effetti previsti dall'art. 307 c.p.c. per il caso di mancata tempestiva riassunzione del giudizio dichiarato interrotto, ossia l'estinzione del giudizio di opposizione.
Ne consegue che, quanto ai rapporti tra la e la Controparte_2 Parte_2
relativi al decreto ingiuntivo oggetto di causa, lo stesso deve essere dichiarato definitivo ed esecutivo a favore dell'istituto di credito opposto e nei confronti della società suddetta ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Passando all'opposizione proposta da , essa è infondata e, per questo, va Controparte_1
rigettata.
3.1. Appare preliminare procedere alla corretta qualificazione della garanzia prestata dall'istante.
Ad avviso di chi scrive, infatti, un più attento esame del testo convenzionale, induce a escludere che nella specie venga in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
Invero, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso in esame, tuttavia, nell'atto di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni. Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta”
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame. In primo luogo, va sottolineato il dato letterale del documento, nel quale si fa a più riprese espresso riferimento al “fideiussore”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile.
Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi non li avrebbe definiti 'fideiussori' bensì 'garanti'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., il cui testo viene integralmente riportato nel contratto.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che Controparte_1
sia legittimata a sollevare le medesime eccezioni del debitore principale e, quindi anche quelle relative all'applicazione, da parte della banca, dell'illegittima clausola afferente la CMS, spese, interessi, oltre ovviamente a quelle in materia di usura e illegittima capitalizzazione degli interessi.
3.2. Tanto precisato, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006).
Costituisce principio generale, poi, quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ancora in termini generali, in applicazione dei principi in tema di onere della prova, colui il quale agisca per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa (ma il principio vale, evidentemente, anche rispetto agli elementi costitutivi dell'eccezione, quale, ad esempio, di usurarietà degli interessi, che la parte sollevi al fine di paralizzare la pretesa del creditore) e, in modo specifico, le contestazioni sollevate, con particolare riferimento all'ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione.
Egli, cioè, non può limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe superato i tassi soglia) perchè ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa.
Ora, la banca opposta ha adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata producendo, a sostegno del credito azionato, il contratto di fideiussione posto a fondamento della pretesa creditoria (sottoscritto dalla e da questa mai disconosciuto) oltre che i documenti CP_1
contrattuali inerenti ai rapporti intrattenuti con la società debitrice principale (conto corrente ordinario, conto anticipi e aperture di credito), copia integrale dei relativi estratti conto, anche scalari.
Detta documentazione, si badi, non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente la quale ha limitato la difesa a una contestazione del tutto generica del credito ingiunto e, per questo, inidonea a scalfire la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla controparte, così contravvenendo al principio, già esposto, secondo cui, quando il debitore eccepisce l'inesattezza del credito ingiunto (perché, ad es., frutto di pratiche scorrette dell'istituto di credito) necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura siano stati computati gli asseriti indebiti, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Il riferimento è, in primo luogo, alla doglianza secondo cui la “sebbene si sia Controparte_2
avvalsa del cd ius variandi ex art. 118 t.u.b., ha di fatto violato la predetta norma applicandola con modalità non prescritte al fine di consentire il recesso del correntista” e “si è resa, altresì, responsabile di una illecita condotta contrattuale nel prospettare mediante gli estratti conto costi e competenze mai concretamente rispettati”.
Ebbene, l'estrema vaghezza della contestazione mossa dalla parte, in difetto di ulteriore specificazione, anche in ordine ai singoli atti di esercizio illegittimo dello ius variandi da parte della banca e, quindi, di una esatta quantificazione delle somme ritenute indebite, determina l'inammissibilità della censura stessa. A medesime conclusioni deve giungersi, evidentemente, con riferimento al motivo di opposizione con cui l'istante, nel premettere che “altro problema è quello dei cd. giorni valuta che non altro che un espediente usato dalla banca per allungare fittiziamente i giorni solari del prestito dell'utente (quindi aumento degli interessi debitori in favore della banca) decurtando al contrario i giorni in cui l'utente deposita il denaro (quindi diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente”, ha solo alluso a una condotta scorretta della controparte nel calcolo delle valute ma non ne ha illustrato né le modalità né i tempi dell'erronea postergazione, lasciando del tutto indimostrata la censura.
Un esame anche superficiale della documentazione contrattuale in atti, poi, consente di superare le altre censure sollevate dall'opponente.
Intanto, destituita di fondamento è l'eccezione di nullità della cd. clausola di rinvio ai tassi d'uso piazza, posto che i tassi di interesse risultano specificamente determinati in tutti i documenti contrattuali depositati dalla controparte.
Smentita per tabulas è anche la doglianza secondo cui la banca avrebbe illegittimamente proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi.
Sul punto appare anzitutto doveroso ripercorrere, sia pure brevemente, le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema
Corte, con le note sentenze del 1999, con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente (cfr., in particolare, Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374 la quale ha chiarito che: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della L. 17 febbraio
1992 (trasfusa poi nel T.U.B. di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”).
L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 del D.
Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “T.U.B.”), conferendo al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Ebbene, nel caso di specie, le condizioni generali di contratto di conto corrente n. 7247 per cui è causa (cfr. il contratto datato 20 gennaio 2014 e le successive modificazioni del 2 febbraio 2016 e del 18 febbraio 2018) prevedono, conformemente alla disciplina appena richiamata, la capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, con cadenza trimestrale reciproca. Le relative clausole, poi, sono state specificamente approvate per iscritto dalla correntista.
Né, del resto, l'opponente ha allegato (prima ancora che provato) che la creditrice, nonostante la pattuizione conforme a legge, abbia di fatto operato una diversa capitalizzazione degli interessi.
L'ingiunta ha lamentato, ancora, l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto per difetto di pattuizione, oltre che per difetto di giustificazione causale.
Nemmeno tale deduzione merita adesione.
In primo luogo, occorre premettere che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo
(Cass. n. 870/2006). La causa giustificativa della si rinviene, pertanto, nell'obbligazione del Pt_3
cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito.
Siffatto onere può, dunque, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente.
La questione della legittimità sotto il profilo causale della c.m.s., invero, deve ormai ritenersi superata, alla luce degli interventi operati dal legislatore in materia e, in particolare, dalla l. n.
2/2009 (di conversione del d.l. n. 185/2008) e n. 6/2011 di introduzione del novellato art. 117 bis t.u.b con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della Cassazione civile (n. 870/2006) la quale ha definito la stessa come "la remunerazione accordata alla per la messa a disposizione dei fondi a CP_2
favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma", impiegata per
"riequilibrare i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del denaro da mettere a CP_2
disposizione del cliente".
Tanto premesso in termini generali, deve evidenziarsi che, dalla lettura dei documenti contrattuali e degli estratti conto in atti, risulta che, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, l'istituto di credito non abbia mai pattuito né, tantomeno, addebitato la commissione di massimo scoperto, bensì, in conformità alla menzionata novella legislativa, esclusivamente la cd. commissione di istruttoria veloce (c.i.v.).
Quanto all'eccezione di usurarietà dei tassi di interessi praticati dalla creditrice, va rammentato che, coerentemente con i già richiamati principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, è onere della parte che deduca la violazione dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della AN di IA.
Nella specie la difesa della risulta carente già sotto il profilo allegativo. CP_1
Intanto, la natura usuraria del tasso di interesse è stata dedotta per la prima volta con la prima memoria istruttoria e, quindi, tardivamente.
A ciò si aggiunga che la parte non ha effettuata nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo nè, tanto meno, ha provveduto alla specificazione degli importi che assumono essere stati indebitamente trattenuti.
Giova rammentare a questo punto che l'onere di allegazione deve essere adempiuto all'interno degli atti processuali, in particolare nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.
1 e non attraverso documentazione allegata come, ad esempio, una relazione tecnica di parte perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. n. 9551/2009).
Ciò non di meno, pur volendo ritenere l'onere di allegazione assolto mediante la relazione di parte prodotta all'atto della costituzione in giudizio, richiamando le considerazioni implicitamente già espresse da questo giudice con l'ordinanza del 13.4.2021, occorre sottolineare come dall'esame della relazione peritale, al di là delle indicazioni generali di principio, non è dato comprendere come la stessa sia stata elaborata e in base a quali criteri e metodo di calcolo il consulente sia giunto alle sue conclusioni in merito ai tassi di interesse praticati dalla banca.
In particolare, non risulta che il perito abbia fatto applicazione, nella determinazione del TEG, rilevante ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, delle Istruzioni della AN
d'IA.
Ora, è evidente che le Istruzioni della AN d'IA sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art. 4 TUE prevede in via generale che la AN d'IA, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari;
si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla autorganizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari.
Inoltre, esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa antiusura: L'art. 644 comma 3 c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2 comma 4 l. 108/1996 precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8 d.l. 70/2011 , conv. Da l. 106/2011 ). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la AN d'IA (cfr. comma 2). Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla AN d'IA la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i D.M. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo D.M., 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nette Istruzioni emanate dalla AN d'IA.
È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la AN d'IA abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in riodo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.
Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una AN ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.
Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura. In conclusione, quindi, è vero che il giudice noti è vincolato al rispetto delle istruzioni della AN d'IA quali fonti di diritto. Ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in snodo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
Pertanto, non può tenersi conto di calcoli che disattendono espressamente tali istruzioni, con la conseguenza che l'allegazione dell'opponente risulta palesemente infondata.
In tale contesto probatorio, allora, va ribadito il giudizio di inammissibilità della richiesta di CTU contabile formulata dalla parte nell'atto introduttivo che, risolvendosi in una consulenza esplorativa (anche sotto il profilo dei quesiti da sottoporre al consulente), varrebbe a supplire alle carenze probatorie della parte ed all'onere di allegazioni specifiche, in virtù del principio dispositivo che governa il processo civile. Senza poi trascurare il vulnus al diritto di difesa dell'opposta.
Vale, infine, osservare che, secondo quanto asserito dal perito di parte, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente n. 7247, il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato per la prima volta solo nel quarto trimestre 2014: verrebbe in rilievo, allora, un'ipotesi di cd. usura sopravvenuta (il conto risulta acceso nel mese di gennaio 2014) come tale, secondo il più recente e condiviso orientamento della giurisprudenza, inidonea a determinare l'illiceità dell'addebito e a far sorgere il conseguente diritto del correntista alla ripetizione di quanto versato a titolo di interessi
(cfr. Cass. SS.UU. n. 24657/2017 che ha affermato il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto").
Per tutti i motivi che precedono, dunque, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo.
3.3. Per tutti i motivi che precedono, dunque, l'opposizione proposta va rigettata e, per l'effetto, anche nei confronti di va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1122/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 14.2.2019.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore minimo di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, in considerazione dell'esigua attività svolta e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
4.1. Tenuto conto dell'attività svolta e delle ragioni sottese alla decisione, ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra la terza interveniente e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile di cui ai giudizi riuniti iscritti ai NN.R.G. 10349/2019-11914/2019, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio introdotto da e, per l'effetto, Controparte_5
conferma e dichiara esecutivo nei confronti di questa il decreto ingiuntivo n. 1122/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 14.2.2019;
2. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Controparte_1
esecutivo nei confronti della predetta il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.
1122/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 14.2.2019;
3. Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_2
delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opposta, in complessivi € 14.133,00 (di cui
€ 14.103,00 per compensi ed € 30,00 per spese) oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
4. Compensa le spese di lite tra la terza interveniente e le altre parti. Così deciso in Napoli, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi