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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4236 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22885 2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.PIGNATARO ALESSIO con Parte_1
cui domicilia
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. Controparte_1
e dif. dall'Avv.DE LUCA TAMAJO RAFFAELE con cui domicilia
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 25/10/2024 e notificato regolarmente chiedeva: Parte_1
“dichiarare la Società tenuta al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore per superamento dei limiti massimi inderogabili al lavoro straordinario individuale e per l'effetto, condannare la Società convenuta al
1 pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di €. 23.188,60
(100%) o di €. 16.231,60 (70%) oppure di quella, superiore o inferiore, che verrà determinata in causa o liquidata in via equitativa dal saggio Giudicante adito, per i titoli e per gli importi risultanti dall'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA, se dovuta, e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari con maggiorazione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematica con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione nonché la navigazione all'interno dell'atto ex. art. 4 comma 1 bis D.M. 55 del 2014”
Parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso essendo intervenuta conciliazione in sede protetta anche sul medesimo oggetto della domanda attuale e in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, il Giudice decideva la causa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, dal momento che tra le parti è intervenuta conciliazione afferente all'oggetto del presente giudizio e mai tempestivamente e formalmente impugnata dal ricorrente.
E' agli atti infatti verbale di conciliazione (depositato dalla resistente) sottoscritto in data 13.4.22 tra il ricorrente e la resistente in persona del suo legale rappresentante con l'assistenza di e dell' Controparte_2 Controparte_3
In tale verbale è specificata la rinuncia del ricorrente a:“…Aumenti periodici di anzianità, gratifica, lavoro straordinario, notturno e festivo, per compensi indennità di qualsiasi genere, per maggiore anzianità.
2 Per qualsiasi titolo contrattuale ed extracontrattuale anche derivante dall'articolo 2087
c.c., nessuno escluso, pur se non espressamente menzionato, comunque connesse
Co con il rapporto di lavoro intrattenuto con , con rinuncia ad ogni azione di accertamento di condanna, anche generica, avente ad oggetto i diritti ora menzionati o con questa connessa, dichiara, altresì, di rinunciare alla prosecuzione del giudizio in corso….”
La presente domanda, relativa al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore per superamento dei limiti massimi inderogabili al lavoro straordinario individuale risulta dunque pregiudicata dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti così come disciplinato dall'art. 2113 c.c. ultimo comma. Contr L' ha peraltro dedotto e provato di aver corrisposto al ricorrente euro 59.285,33 mediante ACCREDITO sul C/C: [...] a titolo di competenze di fine rapporto. Pertanto “l'importo di euro 22.384,43” non gli è stato attribuito “a titolo di
TFR: quell'importo gli è stato corrisposto nell'anno 2023 in adempimento degli impegni assunti dalla società con la sottoscrizione del verbale di conciliazione del 13 aprile
Cont 2023. L'importo del TFR , invece, era già stato versato da al sig. l'anno Pt_1 prima, alla cessazione del rapporto di lavoro. “
Le considerazioni svolte hanno valore assorbente nei confronti di ogni altra domanda o eccezione sollevata dalle parti.
La pronuncia limitata al rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così decide :
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa le spese di giudizio interamente tra le parti.
Napoli, 29.5.25 Il Giudice del Lavoro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22885 2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.PIGNATARO ALESSIO con Parte_1
cui domicilia
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. Controparte_1
e dif. dall'Avv.DE LUCA TAMAJO RAFFAELE con cui domicilia
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 25/10/2024 e notificato regolarmente chiedeva: Parte_1
“dichiarare la Società tenuta al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore per superamento dei limiti massimi inderogabili al lavoro straordinario individuale e per l'effetto, condannare la Società convenuta al
1 pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di €. 23.188,60
(100%) o di €. 16.231,60 (70%) oppure di quella, superiore o inferiore, che verrà determinata in causa o liquidata in via equitativa dal saggio Giudicante adito, per i titoli e per gli importi risultanti dall'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA, se dovuta, e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari con maggiorazione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematica con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione nonché la navigazione all'interno dell'atto ex. art. 4 comma 1 bis D.M. 55 del 2014”
Parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso essendo intervenuta conciliazione in sede protetta anche sul medesimo oggetto della domanda attuale e in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, il Giudice decideva la causa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, dal momento che tra le parti è intervenuta conciliazione afferente all'oggetto del presente giudizio e mai tempestivamente e formalmente impugnata dal ricorrente.
E' agli atti infatti verbale di conciliazione (depositato dalla resistente) sottoscritto in data 13.4.22 tra il ricorrente e la resistente in persona del suo legale rappresentante con l'assistenza di e dell' Controparte_2 Controparte_3
In tale verbale è specificata la rinuncia del ricorrente a:“…Aumenti periodici di anzianità, gratifica, lavoro straordinario, notturno e festivo, per compensi indennità di qualsiasi genere, per maggiore anzianità.
2 Per qualsiasi titolo contrattuale ed extracontrattuale anche derivante dall'articolo 2087
c.c., nessuno escluso, pur se non espressamente menzionato, comunque connesse
Co con il rapporto di lavoro intrattenuto con , con rinuncia ad ogni azione di accertamento di condanna, anche generica, avente ad oggetto i diritti ora menzionati o con questa connessa, dichiara, altresì, di rinunciare alla prosecuzione del giudizio in corso….”
La presente domanda, relativa al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore per superamento dei limiti massimi inderogabili al lavoro straordinario individuale risulta dunque pregiudicata dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti così come disciplinato dall'art. 2113 c.c. ultimo comma. Contr L' ha peraltro dedotto e provato di aver corrisposto al ricorrente euro 59.285,33 mediante ACCREDITO sul C/C: [...] a titolo di competenze di fine rapporto. Pertanto “l'importo di euro 22.384,43” non gli è stato attribuito “a titolo di
TFR: quell'importo gli è stato corrisposto nell'anno 2023 in adempimento degli impegni assunti dalla società con la sottoscrizione del verbale di conciliazione del 13 aprile
Cont 2023. L'importo del TFR , invece, era già stato versato da al sig. l'anno Pt_1 prima, alla cessazione del rapporto di lavoro. “
Le considerazioni svolte hanno valore assorbente nei confronti di ogni altra domanda o eccezione sollevata dalle parti.
La pronuncia limitata al rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così decide :
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa le spese di giudizio interamente tra le parti.
Napoli, 29.5.25 Il Giudice del Lavoro
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