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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2786 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
, con sede in Roma, Via Macchia Saponara n. 153 Parte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.ta Giuseppina Ceccarelli (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 27, giusta procura in atti,
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Ing. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avvocata Carla Vani (C.F.
) e dall'Avvocato Giulio Tatarelli (C.F. , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale in , alla Via Costa n. 1, giusta CP_1 procura in atti,
Appellata
NONCHE' CONTRO (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Controparte_3 P.IVA_3
Lucio Ghia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._4
Via delle Quattro Fontane n. 10, giusta procura in atti,
Appellata
Oggetto: riforma parziale della sentenza n. 23344/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il
05.12.2019, e non notificata.
Conclusioni
Per l'appellante “- Dichiarare nulla, illegittima ed erronea, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza impugnata relativamente al capo della stessa in cui si dichiara inammissibile nel resto
l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal , Parte_1 nonché nulla illegittima ed erronea la motivazione della sentenza come specificata al punto sub A del presente appello.
- Dichiarare nulla, illegittima ed erronea, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza impugnata relativamente ai motivi di cui al punto sub B e per l'effetto ritenere prescritte le somme indicate nella cartella di pagamento numero 097 2014 0071706133002.
- Condannare e la in persona dei Controparte_4 Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore in proprio e in solido tra loro al pagamento delle competenze del doppio grado del presente giudizio ex D. M. n. 55/2014, oltre spese generali e accessori come per legge.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_1 rigettare l'appello proposto dal perché inammissibile Parte_1 ed infondato, in fatto e diritto, oltre che non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.”
Per l'appellata : “in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello proposto dal per carenza Parte_1 di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.;
In subordine nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (nel prosieguo, per brevità, ), con atto di Parte_1 Parte_1 citazione notificato in data 21.05.2015, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.
09720140071706133002, relativa all'iscrizione a ruolo n. 2014/004638, emessa da IT CP
(allora Agente della Riscossione) ed intimante il pagamento di € 213.991,98. Nell'atto introduttivo evidenziava come sottesa alla cartella de qua vi fosse la sentenza del Tribunale di Latina, recante il n. 2661/2012 del 06.11.2012, ad esso estranea, che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 113/2010 proposta dal solo obbligato principale, in proprio e Parte_3 quale Rappresentante Legale della Per tale ragione, conveniva in Controparte_6 giudizio l'Agente della Riscossione e, quale Ente creditore, la , eccependo: - la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva (ritenendosi soggetto estraneo alla pretesa creditoria per non essere stato emesso nei propri confronti il titolo esecutivo posto a fondamento della cartella); - l'inesistenza della notifica nei propri confronti degli atti presupposti relativi alla sanzione amministrativa indicata nella cartella opposta, oggetto della richiamata sentenza;
- la decadenza del diritto alla riscossione;
- la prescrizione del credito azionato;
- l'illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento;
- la mancanza assoluta di motivazione della cartella opposta.
La si costituiva nel giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in Controparte_1 quanto tardivamente proposta e l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione.
Si costituiva, altresì, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_7 investendo i motivi di opposizione il titolo esecutivo e quindi il merito della pretesa.
Con sentenza n. 23344/2019, pubblicata in data 05.12.2019, il Tribunale di Roma in accoglimento parziale dell'opposizione, annullava la cartella impugnata per inesistenza del titolo posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo;
dichiarava inammissibile nel resto l'opposizione, e compensava le spese del giudizio tra tutte le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha impugnato parzialmente la sentenza Parte_1 censurando l'operato del Tribunale sulla scorta di tre motivi.
Nel giudizio promosso si è costituita la e l' , Controparte_1 Controparte_8 nelle more subentrata in tutti i rapporti, anche processuali, ad IT, entrambe chiedendo il rigetto del gravame, e l'Agente altresì eccependo la carenza ad agire dell'appellante, domandando la condanna ex art. 96 cpc. Con il primo motivo di appello rubricato “a)-nullità parziale della sentenza ex art. 161 c.p.c. in combinato disposto con gli artt.112 e 115 c.p.c. -illegittimità e/o erroneità della stessa in relazione al capo impugnato.” l'appellante censura la sentenza per aver il Tribunale pronunciato ultra petita ovvero su una domanda, non formulata, avente ad oggetto la contestazione della mancata notifica degli atti presupposti alla sentenza del Tribunale di Latina ovvero il verbale di accertamento e l'ordinanza ingiunzione. Sostiene l'appellante di aver invece contestato, rimanendo nei ranghi dell'opposizione 615, I comma cpc, il diritto ad agire in executivis della , sulla Controparte_1 scorta del solo titolo costituito dalla sentenza, e non anche di altro titolo quale l'ordinanza ingiunzione, non essendo la stessa posta a base della cartella.
Secondo l'appellante, dunque, il Giudice avrebbe ampliato illegittimamente il thema decidendum includendovi l'ordinanza ingiunzione e così rigettando l'opposizione (per la parte restante) in quanto ritenuta tardiva rispetto al termine di 30 giorni previsto dagli artt. 6 e 7 DLgs 150/2011 (e prima dall'art. 22 Legge 689/81).
Questa Corte non ritiene il motivo di censura condivisibile, ed invero neanche rilevante.
Dalla lettura dell'atto di citazione appare chiaramente la contestazione mossa dalla difesa del ed avente ad oggetto l'”Inesistenza della notifica degli atti presupposti”, per essere stati Parte_1 sia il Verbale di accertamento e sia l'ordinanza ingiunzione notificati al Sig. , Persona_1 rispettivamente il 22.08.2005 e 26.06.2010, ovvero, a suo dire, a soggetto che alle date indicate non rivestita più la carica di Presidente e Legale Rappresentante del . Parte_1
Tale contestazione, peraltro, appare necessaria alla difesa attorea in quanto tesa ad ottenere dichiarazione di decadenza e prescrizione delle somme sottese alla cartella di pagamento, così come, specificatamente, fatte oggetto di motivo di doglianza nell'atto introduttivo (pag. 11 e 12).
Sul punto, infatti, chiaramente si legge “Da quanto sino ad ora precisato è emerso che il Parte_1 opponente è venuto a conoscenza del presunto, quanto inesistente ed illegittimo, credito azionato solo il 27.03.2015 a distanza di DIECI ANNI DAL SEDICENTE ILLECITO. Tutto ciò rende chiaramente prescritte le somme azionate atteso che le stesse si riferirebbero, anche se fosse stato accertato il presunto illecito (non avvenuto nella specie), ad un fatto commesso (per di più non dall'opponente) da oltre cinque anni, addirittura da dieci !!!”
Da ciò deriva che, diversamente da come invocato dall'appellante, non appare errata la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure avente ad oggetto non tanto l'ordinanza ingiunzione quale titolo sotteso alla cartella di pagamento - tanto che la stessa veniva annullata in quanto traente forza dal diverso titolo costituito dalla sentenza di Latina, inidoneo per l'Ente creditore ad agire in executivis
– quanto la notifica della stessa, la cui contestazione necessitava del rimedio ex art. 6 Dlgs 150/2011, da esperire nei 30 giorni dalla notifica della cartella.
In particolare, poi, la censura non appare invero rilevante atteso che la compensazione delle spese del primo grado, di cui si duole l'appellante, trova idonea giustificazione nel rigetto delle ulteriori domande proposte, tra le quali, in particolare, quella in ordine alla prescrizione.
Alla stregua di tali osservazioni, la censura mossa dall'appellante deve essere disattesa.
Con il secondo motivo di appello rubricato “b)-nullità parziale della sentenza ex art. 161 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c. – illegittimità e/o erroneità della stessa in relazione alla eccepita prescrizione delle somme richieste.” l'appellante si duole, da un lato, del fatto che il Giudicante ha basato la propria decisione su fatti non allegati dalla;
Controparte_1 dall'altro, per aver omesso di esaminare fatti essenziali alla verifica della prescrizione delle pretese.
In particolare, il Tribunale avrebbe dato rilievo alla notifica (degli atti presupposti) effettuata al coobbligato e non al Sig. . L'appellante sostiene, inoltre, l'illegittimità Parte_3 Persona_1 dell'operato del Giudicante che ha applicato la disposizione di cui all'art. 1310 c.c., vertente in tema di obbligazioni solidali , in luogo di quella, invece corretta, di cui all'art. 14 L. 689/81; infine, censura il Giudicante per aver non ravvisato la prescrizione delle pretese essendo trascorsi quasi 10 anni dall'accertamento, ed al contempo risultando errata la notifica nei propri confronti quale coobbligato solidale (verbale di accertamento del 18.07.2005, per violazione D.M. 145/98, notificato in data
22.08.2005 – cartella di pagamento notificata in data 27.03.2015).
Anche il tale motivo di censura non appare fondato.
In relazione al primo profilo di doglianza evidenziato dall'appellante, vi è a dire che secondo consolidata giurisprudenza “Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16608 del 11 giugno 2021). Questa Corte ritiene, pertanto, che abbia correttamente operato il Giudicante nel non ravvisare l'intervenuta prescrizione delle pretese sulla scorta di un fatto, agli atti e non contestato, ovvero la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione al coobbligato Sig. Parte_3
in proprio, e quale Rappresentante Legale della .
[...] Controparte_6
Tale eccezione risulta, peraltro, anche evidenziata utilmente dalla difesa della , Controparte_1 diversamente da come espone l'appellante.
Sul punto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Corte di
Cassazione, Sezione Unite, sentenza n. 15661 del 27.07.2005; Corte di Cassazione, ordinanza n. 8988 del 29.03.2019); tale eccezione, inoltre, può essere dedotta per la prima volta in sede di appello (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 25213 del 30.11.2009).
In relazione, invece, al secondo profilo evidenziato nel motivo di appello, appare errata la tesi della difesa del secondo la quale sarebbe maturata la prescrizione delle pretese sulla scorta della Parte_1 invalidità della notifica degli atti presupposti nei propri confronti, non valendo ad interromperla, a suo dire, la notifica effettuata al coobbligato.
Ciò non appare condivisibile sulla scorta di quanto ravvisato dalla Corte di Cassazione secondo la quale “alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra
l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito” (Corte di
Cassazione n. 13248/2017).
Peraltro, sostiene la Suprema Corte, il principio di diritto espresso con riguardo all'emanazione di un atto impositivo è applicabile anche in relazione al termine decadenziale previsto per l'emissione della cartella esattoriale dall'articolo 25 D.P.R. 602/1973, per la chiara espressione disgiuntiva della norma
“...al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato...”. Inoltre, per effetto della solidarietà sancita dal legislatore, trova applicazione, in relazione alla notifica di avvisi di accertamento o di cartelle di pagamento, l'art. 1310, comma 1, cod. civ. a tenore del quale “...gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido..hanno effetto riguardo agli altri debitori..”.
Chiaro è, infatti, il tenore dell'art 28 Legge 689/81 secondo il quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che “l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido produce effetti anche nei confronti degli altri” (Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2024, n. 28149).
Per la Suprema Corte, dunque, in presenza di più condebitori solidali è sufficiente la notifica del titolo esecutivo nei confronti di uno solo di essi, così che l' potrà agire nei confronti Controparte_3 degli altri entro i più ampi termini di prescrizione delle entrate tributarie.
D'altro lato, la tutela della posizione del coobbligato rimane comunque assicurata dal fatto che questi ben potrà opporre qualunque eccezione alla pretesa fatta valere nei suoi confronti, mettendo in dubbio finanche la fondatezza del credito originario azionato nei riguardi del debitore principale (Cass. sent.
n. 24582/22 e 24583/22 del 10.08.2022).
Nel caso che ci occupa, il non ha fatto valere contestazioni in relazione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione ed al correlato accertamento sotteso, esperendo i rimedi legali previsti ed in tal modo recuperando l'esercizio del diritto di difesa sui medesimi, in ipotesi ritenuti illegittimi. Ha, invece, correttamente, opposto il diritto ad agire esecutivamente della sulla scorta di un Controparte_1 titolo invalido ma ha, altresì, a torto, eccepito la prescrizione delle pretese vantate dall'Ente, di tal che corretto appare l'accoglimento solo parziale dell'opposizione da parte del primo giudice, risultando infondata la domanda di prescrizione.
Con il terzo motivo di appello rubricato “C) nullità e/o illegittimità sentenza – erronea condanna spese legali” l'appellante si duole della compensazione integrale delle spese di lite operata dal Giudicante.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti censure.
Per quanto attiene infine alle conclusioni formulate dalle parti appellate, accenno merita l'eccezione di carenza ad agire e la domanda ex art. 96 cpc spiegate dall' che questa Controparte_9
Corte non ritiene di condividere. La prima risultando evidente l'interesse ad ottenere, su tutte, la dichiarazione di prescrizione delle pretese vantate dall'Ente creditore, la seconda non ravvisando questa Corte sussistere nel caso esaminato i presupposti della mala fede o della colpa grave.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo D.M. tenendo conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
Quanto alla richiesta della rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208,della legge n. 266/2005, la Suprema Corte, con sentenza del sez. lav., 20/02/2025 n.4436, specifica che va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità(Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché
“trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Parte_1 per la riforma parziale della sentenza n. 23344/2019 del Tribunale Civile di Roma
[...] depositata il 05.12.2019 e non notificata, così provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna il al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio in favore della , che liquida in euro 4997,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali, iva e cpa;
ed in favore dell' – che liquida in euro Controparte_3
2498,50, oltre rimborso spese generali iva, cpa come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 21-05.2025 Il consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2786 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
, con sede in Roma, Via Macchia Saponara n. 153 Parte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.ta Giuseppina Ceccarelli (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 27, giusta procura in atti,
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Ing. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avvocata Carla Vani (C.F.
) e dall'Avvocato Giulio Tatarelli (C.F. , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale in , alla Via Costa n. 1, giusta CP_1 procura in atti,
Appellata
NONCHE' CONTRO (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Controparte_3 P.IVA_3
Lucio Ghia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._4
Via delle Quattro Fontane n. 10, giusta procura in atti,
Appellata
Oggetto: riforma parziale della sentenza n. 23344/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il
05.12.2019, e non notificata.
Conclusioni
Per l'appellante “- Dichiarare nulla, illegittima ed erronea, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza impugnata relativamente al capo della stessa in cui si dichiara inammissibile nel resto
l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal , Parte_1 nonché nulla illegittima ed erronea la motivazione della sentenza come specificata al punto sub A del presente appello.
- Dichiarare nulla, illegittima ed erronea, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza impugnata relativamente ai motivi di cui al punto sub B e per l'effetto ritenere prescritte le somme indicate nella cartella di pagamento numero 097 2014 0071706133002.
- Condannare e la in persona dei Controparte_4 Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore in proprio e in solido tra loro al pagamento delle competenze del doppio grado del presente giudizio ex D. M. n. 55/2014, oltre spese generali e accessori come per legge.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_1 rigettare l'appello proposto dal perché inammissibile Parte_1 ed infondato, in fatto e diritto, oltre che non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.”
Per l'appellata : “in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello proposto dal per carenza Parte_1 di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.;
In subordine nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (nel prosieguo, per brevità, ), con atto di Parte_1 Parte_1 citazione notificato in data 21.05.2015, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.
09720140071706133002, relativa all'iscrizione a ruolo n. 2014/004638, emessa da IT CP
(allora Agente della Riscossione) ed intimante il pagamento di € 213.991,98. Nell'atto introduttivo evidenziava come sottesa alla cartella de qua vi fosse la sentenza del Tribunale di Latina, recante il n. 2661/2012 del 06.11.2012, ad esso estranea, che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 113/2010 proposta dal solo obbligato principale, in proprio e Parte_3 quale Rappresentante Legale della Per tale ragione, conveniva in Controparte_6 giudizio l'Agente della Riscossione e, quale Ente creditore, la , eccependo: - la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva (ritenendosi soggetto estraneo alla pretesa creditoria per non essere stato emesso nei propri confronti il titolo esecutivo posto a fondamento della cartella); - l'inesistenza della notifica nei propri confronti degli atti presupposti relativi alla sanzione amministrativa indicata nella cartella opposta, oggetto della richiamata sentenza;
- la decadenza del diritto alla riscossione;
- la prescrizione del credito azionato;
- l'illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento;
- la mancanza assoluta di motivazione della cartella opposta.
La si costituiva nel giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in Controparte_1 quanto tardivamente proposta e l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione.
Si costituiva, altresì, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_7 investendo i motivi di opposizione il titolo esecutivo e quindi il merito della pretesa.
Con sentenza n. 23344/2019, pubblicata in data 05.12.2019, il Tribunale di Roma in accoglimento parziale dell'opposizione, annullava la cartella impugnata per inesistenza del titolo posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo;
dichiarava inammissibile nel resto l'opposizione, e compensava le spese del giudizio tra tutte le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha impugnato parzialmente la sentenza Parte_1 censurando l'operato del Tribunale sulla scorta di tre motivi.
Nel giudizio promosso si è costituita la e l' , Controparte_1 Controparte_8 nelle more subentrata in tutti i rapporti, anche processuali, ad IT, entrambe chiedendo il rigetto del gravame, e l'Agente altresì eccependo la carenza ad agire dell'appellante, domandando la condanna ex art. 96 cpc. Con il primo motivo di appello rubricato “a)-nullità parziale della sentenza ex art. 161 c.p.c. in combinato disposto con gli artt.112 e 115 c.p.c. -illegittimità e/o erroneità della stessa in relazione al capo impugnato.” l'appellante censura la sentenza per aver il Tribunale pronunciato ultra petita ovvero su una domanda, non formulata, avente ad oggetto la contestazione della mancata notifica degli atti presupposti alla sentenza del Tribunale di Latina ovvero il verbale di accertamento e l'ordinanza ingiunzione. Sostiene l'appellante di aver invece contestato, rimanendo nei ranghi dell'opposizione 615, I comma cpc, il diritto ad agire in executivis della , sulla Controparte_1 scorta del solo titolo costituito dalla sentenza, e non anche di altro titolo quale l'ordinanza ingiunzione, non essendo la stessa posta a base della cartella.
Secondo l'appellante, dunque, il Giudice avrebbe ampliato illegittimamente il thema decidendum includendovi l'ordinanza ingiunzione e così rigettando l'opposizione (per la parte restante) in quanto ritenuta tardiva rispetto al termine di 30 giorni previsto dagli artt. 6 e 7 DLgs 150/2011 (e prima dall'art. 22 Legge 689/81).
Questa Corte non ritiene il motivo di censura condivisibile, ed invero neanche rilevante.
Dalla lettura dell'atto di citazione appare chiaramente la contestazione mossa dalla difesa del ed avente ad oggetto l'”Inesistenza della notifica degli atti presupposti”, per essere stati Parte_1 sia il Verbale di accertamento e sia l'ordinanza ingiunzione notificati al Sig. , Persona_1 rispettivamente il 22.08.2005 e 26.06.2010, ovvero, a suo dire, a soggetto che alle date indicate non rivestita più la carica di Presidente e Legale Rappresentante del . Parte_1
Tale contestazione, peraltro, appare necessaria alla difesa attorea in quanto tesa ad ottenere dichiarazione di decadenza e prescrizione delle somme sottese alla cartella di pagamento, così come, specificatamente, fatte oggetto di motivo di doglianza nell'atto introduttivo (pag. 11 e 12).
Sul punto, infatti, chiaramente si legge “Da quanto sino ad ora precisato è emerso che il Parte_1 opponente è venuto a conoscenza del presunto, quanto inesistente ed illegittimo, credito azionato solo il 27.03.2015 a distanza di DIECI ANNI DAL SEDICENTE ILLECITO. Tutto ciò rende chiaramente prescritte le somme azionate atteso che le stesse si riferirebbero, anche se fosse stato accertato il presunto illecito (non avvenuto nella specie), ad un fatto commesso (per di più non dall'opponente) da oltre cinque anni, addirittura da dieci !!!”
Da ciò deriva che, diversamente da come invocato dall'appellante, non appare errata la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure avente ad oggetto non tanto l'ordinanza ingiunzione quale titolo sotteso alla cartella di pagamento - tanto che la stessa veniva annullata in quanto traente forza dal diverso titolo costituito dalla sentenza di Latina, inidoneo per l'Ente creditore ad agire in executivis
– quanto la notifica della stessa, la cui contestazione necessitava del rimedio ex art. 6 Dlgs 150/2011, da esperire nei 30 giorni dalla notifica della cartella.
In particolare, poi, la censura non appare invero rilevante atteso che la compensazione delle spese del primo grado, di cui si duole l'appellante, trova idonea giustificazione nel rigetto delle ulteriori domande proposte, tra le quali, in particolare, quella in ordine alla prescrizione.
Alla stregua di tali osservazioni, la censura mossa dall'appellante deve essere disattesa.
Con il secondo motivo di appello rubricato “b)-nullità parziale della sentenza ex art. 161 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c. – illegittimità e/o erroneità della stessa in relazione alla eccepita prescrizione delle somme richieste.” l'appellante si duole, da un lato, del fatto che il Giudicante ha basato la propria decisione su fatti non allegati dalla;
Controparte_1 dall'altro, per aver omesso di esaminare fatti essenziali alla verifica della prescrizione delle pretese.
In particolare, il Tribunale avrebbe dato rilievo alla notifica (degli atti presupposti) effettuata al coobbligato e non al Sig. . L'appellante sostiene, inoltre, l'illegittimità Parte_3 Persona_1 dell'operato del Giudicante che ha applicato la disposizione di cui all'art. 1310 c.c., vertente in tema di obbligazioni solidali , in luogo di quella, invece corretta, di cui all'art. 14 L. 689/81; infine, censura il Giudicante per aver non ravvisato la prescrizione delle pretese essendo trascorsi quasi 10 anni dall'accertamento, ed al contempo risultando errata la notifica nei propri confronti quale coobbligato solidale (verbale di accertamento del 18.07.2005, per violazione D.M. 145/98, notificato in data
22.08.2005 – cartella di pagamento notificata in data 27.03.2015).
Anche il tale motivo di censura non appare fondato.
In relazione al primo profilo di doglianza evidenziato dall'appellante, vi è a dire che secondo consolidata giurisprudenza “Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16608 del 11 giugno 2021). Questa Corte ritiene, pertanto, che abbia correttamente operato il Giudicante nel non ravvisare l'intervenuta prescrizione delle pretese sulla scorta di un fatto, agli atti e non contestato, ovvero la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione al coobbligato Sig. Parte_3
in proprio, e quale Rappresentante Legale della .
[...] Controparte_6
Tale eccezione risulta, peraltro, anche evidenziata utilmente dalla difesa della , Controparte_1 diversamente da come espone l'appellante.
Sul punto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Corte di
Cassazione, Sezione Unite, sentenza n. 15661 del 27.07.2005; Corte di Cassazione, ordinanza n. 8988 del 29.03.2019); tale eccezione, inoltre, può essere dedotta per la prima volta in sede di appello (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 25213 del 30.11.2009).
In relazione, invece, al secondo profilo evidenziato nel motivo di appello, appare errata la tesi della difesa del secondo la quale sarebbe maturata la prescrizione delle pretese sulla scorta della Parte_1 invalidità della notifica degli atti presupposti nei propri confronti, non valendo ad interromperla, a suo dire, la notifica effettuata al coobbligato.
Ciò non appare condivisibile sulla scorta di quanto ravvisato dalla Corte di Cassazione secondo la quale “alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra
l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito” (Corte di
Cassazione n. 13248/2017).
Peraltro, sostiene la Suprema Corte, il principio di diritto espresso con riguardo all'emanazione di un atto impositivo è applicabile anche in relazione al termine decadenziale previsto per l'emissione della cartella esattoriale dall'articolo 25 D.P.R. 602/1973, per la chiara espressione disgiuntiva della norma
“...al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato...”. Inoltre, per effetto della solidarietà sancita dal legislatore, trova applicazione, in relazione alla notifica di avvisi di accertamento o di cartelle di pagamento, l'art. 1310, comma 1, cod. civ. a tenore del quale “...gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido..hanno effetto riguardo agli altri debitori..”.
Chiaro è, infatti, il tenore dell'art 28 Legge 689/81 secondo il quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che “l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido produce effetti anche nei confronti degli altri” (Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2024, n. 28149).
Per la Suprema Corte, dunque, in presenza di più condebitori solidali è sufficiente la notifica del titolo esecutivo nei confronti di uno solo di essi, così che l' potrà agire nei confronti Controparte_3 degli altri entro i più ampi termini di prescrizione delle entrate tributarie.
D'altro lato, la tutela della posizione del coobbligato rimane comunque assicurata dal fatto che questi ben potrà opporre qualunque eccezione alla pretesa fatta valere nei suoi confronti, mettendo in dubbio finanche la fondatezza del credito originario azionato nei riguardi del debitore principale (Cass. sent.
n. 24582/22 e 24583/22 del 10.08.2022).
Nel caso che ci occupa, il non ha fatto valere contestazioni in relazione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione ed al correlato accertamento sotteso, esperendo i rimedi legali previsti ed in tal modo recuperando l'esercizio del diritto di difesa sui medesimi, in ipotesi ritenuti illegittimi. Ha, invece, correttamente, opposto il diritto ad agire esecutivamente della sulla scorta di un Controparte_1 titolo invalido ma ha, altresì, a torto, eccepito la prescrizione delle pretese vantate dall'Ente, di tal che corretto appare l'accoglimento solo parziale dell'opposizione da parte del primo giudice, risultando infondata la domanda di prescrizione.
Con il terzo motivo di appello rubricato “C) nullità e/o illegittimità sentenza – erronea condanna spese legali” l'appellante si duole della compensazione integrale delle spese di lite operata dal Giudicante.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti censure.
Per quanto attiene infine alle conclusioni formulate dalle parti appellate, accenno merita l'eccezione di carenza ad agire e la domanda ex art. 96 cpc spiegate dall' che questa Controparte_9
Corte non ritiene di condividere. La prima risultando evidente l'interesse ad ottenere, su tutte, la dichiarazione di prescrizione delle pretese vantate dall'Ente creditore, la seconda non ravvisando questa Corte sussistere nel caso esaminato i presupposti della mala fede o della colpa grave.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo D.M. tenendo conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
Quanto alla richiesta della rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208,della legge n. 266/2005, la Suprema Corte, con sentenza del sez. lav., 20/02/2025 n.4436, specifica che va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità(Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché
“trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Parte_1 per la riforma parziale della sentenza n. 23344/2019 del Tribunale Civile di Roma
[...] depositata il 05.12.2019 e non notificata, così provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna il al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio in favore della , che liquida in euro 4997,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali, iva e cpa;
ed in favore dell' – che liquida in euro Controparte_3
2498,50, oltre rimborso spese generali iva, cpa come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 21-05.2025 Il consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati