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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/12/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2024 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MAROZZO LAURA ed elettivamente domiciliati in VIA PORTA
PRETORIA 19 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. MAROZZO LAURA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, richiedendo le parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
1) Pronunciare la separazione tra i coniugi (C.F.: Parte_1
) nato ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(AO), Via A. Pramotton Prieur n.5 e Parte_2
(C.F.: ), nata ad [...], il [...] e C.F._2
residente in [...] e per l'effetto pagina 1 di 6 disporre l'annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di Nus al n.2, parte 2, Serie A, anno 2000;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) disporre l'affidamento condiviso dei due figli ancora minorenni
( e per cui le decisioni di Persona_1 Persona_2
carattere ordinario relative ai ragazzi verranno assunte dal genitore presso il quale gli stessi materialmente si trovano al momento della decisione da assumere. Le decisioni di carattere straordinario verranno invece concordate tra i genitori nell'esclusivo interesse dei figli;
4) disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre che abiterà con loro in Nus, via Pramotton Prieur n. 5 c/o l'abitazione in comproprietà con la di lei madre sig.ra Parte_3
con la sig.ra abiterà anche la figlia maggiorenne, ma ancora Pt_2
non autosufficiente, nata ad [...] il Persona_3
26.07.2002;
5) il padre vedrà i figli tutte le volte che vorrà compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, ludico-sportive unite a quelle materne;
6) il padre provvederà al mantenimento dei tre figli col versamento di € 333,33 a figlio (totale mensile € 1.000,00) oltre aggiornamento
ISTAT come per legge. Il pagamento andrà effettuato alla sig.ra Pt_2
entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente che verrà all'uopo indicato;
7) le spese straordinarie, da sostenersi per i figli, saranno nella misura del 50% in conformità al Protocollo del Tribunale di Aosta
pagina 2 di 6 approvato in data 22 febbraio 2019 che qui di seguito si riporta nelle parti essenziali: Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università
pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e)
corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia ( baby sitter) se necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori,
malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità
pagina 3 di 6 dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi) spese per acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale,
ecc.; Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d)
farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori. In
relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, email, ecc.…) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il de conto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta”;
8) l'assegno unico verrà percepito, in misura del 100%, dalla sig.ra mentre la deduzione fiscale dei figli rimarrà al 50%; Pt_2
pagina 4 di 6 9) spese legali compensate tra le parti;
10) con rinuncia ai termini per l'appello.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
pagina 5 di 6 (C.F.: nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1970
e
(C.F.: , nata ad [...] Parte_2 C.F._2
(AO), il 26/11/1974;
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 10 giugno 2000 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Nus al n.2 parte II serie
A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NUS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2024 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MAROZZO LAURA ed elettivamente domiciliati in VIA PORTA
PRETORIA 19 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. MAROZZO LAURA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, richiedendo le parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
1) Pronunciare la separazione tra i coniugi (C.F.: Parte_1
) nato ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(AO), Via A. Pramotton Prieur n.5 e Parte_2
(C.F.: ), nata ad [...], il [...] e C.F._2
residente in [...] e per l'effetto pagina 1 di 6 disporre l'annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di Nus al n.2, parte 2, Serie A, anno 2000;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) disporre l'affidamento condiviso dei due figli ancora minorenni
( e per cui le decisioni di Persona_1 Persona_2
carattere ordinario relative ai ragazzi verranno assunte dal genitore presso il quale gli stessi materialmente si trovano al momento della decisione da assumere. Le decisioni di carattere straordinario verranno invece concordate tra i genitori nell'esclusivo interesse dei figli;
4) disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre che abiterà con loro in Nus, via Pramotton Prieur n. 5 c/o l'abitazione in comproprietà con la di lei madre sig.ra Parte_3
con la sig.ra abiterà anche la figlia maggiorenne, ma ancora Pt_2
non autosufficiente, nata ad [...] il Persona_3
26.07.2002;
5) il padre vedrà i figli tutte le volte che vorrà compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, ludico-sportive unite a quelle materne;
6) il padre provvederà al mantenimento dei tre figli col versamento di € 333,33 a figlio (totale mensile € 1.000,00) oltre aggiornamento
ISTAT come per legge. Il pagamento andrà effettuato alla sig.ra Pt_2
entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente che verrà all'uopo indicato;
7) le spese straordinarie, da sostenersi per i figli, saranno nella misura del 50% in conformità al Protocollo del Tribunale di Aosta
pagina 2 di 6 approvato in data 22 febbraio 2019 che qui di seguito si riporta nelle parti essenziali: Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università
pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e)
corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia ( baby sitter) se necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori,
malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità
pagina 3 di 6 dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi) spese per acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale,
ecc.; Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d)
farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori. In
relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, email, ecc.…) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il de conto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta”;
8) l'assegno unico verrà percepito, in misura del 100%, dalla sig.ra mentre la deduzione fiscale dei figli rimarrà al 50%; Pt_2
pagina 4 di 6 9) spese legali compensate tra le parti;
10) con rinuncia ai termini per l'appello.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
pagina 5 di 6 (C.F.: nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1970
e
(C.F.: , nata ad [...] Parte_2 C.F._2
(AO), il 26/11/1974;
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 10 giugno 2000 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Nus al n.2 parte II serie
A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NUS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6