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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1786/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1786 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Natale. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(già “ ”) SITO IN MELITO DI NAPOLI (NA), Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Controparte_3 P.IVA_1
De Martino.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 706/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
7.3.2022, in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi per entrambe le parti e anche, per l'appellante, come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 27.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 15.4.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, il (già ), proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_4
706/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 7.3.2022.
pagina 1 di 12 ****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione (all'esecuzione e agli atti esecutivi) proposta dal (già ) avverso il pignoramento presso terzi effettuato Controparte_1 Controparte_4 da a seguito del mancato pagamento di un credito, pari ad euro 2.852,00 (in forza della sentenza Parte_1
n.1851/18 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.3942/2015 emesso in favore di contro il ) e, per l'effetto, ha condannato il al Parte_2 Controparte_4 Pt_1 pagamento delle spese di giudizio (liquidandole nella misura complessiva di euro 810,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
Il Tribunale di Napoli Nord, in sintesi, ha reputato fondata l'opposizione proposta dal suindicato , CP_4 ritenendo, in sintesi, quanto segue.
Quanto ai profili riguardanti il diritto del a procedere ad esecuzione forzata (profili riconducibili alla Pt_1 proposta opposizione all'esecuzione, ex art. 615, co.2, c.p.c.), ha ritenuto che il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa dallo stesso (quale condebitore solidale), ossia la detta sentenza n. 1851/2018, non costituisse un idoneo titolo esecutivo per l'azione di regresso esercitata, ex art. 1299 c.c., nei confronti dell'altro condebitore solidale, ossia nei confronti del detto , attesa la natura tassativa dell'elencazione CP_4 contenuta nell'art. 474 c.p.c. (riguardo alla individuazione dei titoli esecutivi) ed essendo, quindi, necessaria, ad avviso del primo giudice, ai fini dell'esercizio, in via esecutiva, da parte del condebitore solidale, dell'azione di regresso nei riguardi degli altri condebitori (per la parte a ciascuno di essi imputabile), la previa formazione (anche nella forma del ricorso per ingiunzione ovvero dell'azione sommaria ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) di un titolo esecutivo che contenga l'accertamento dei presupposti del regresso e la condanna del condebitore rimasto inerte;
in altre parole, ad avviso del Tribunale, con riferimento al caso di specie, il titolo costituito dalla sentenza n.
1851/2018 non sarebbe stato – nei rapporti interni tra i detti condebitori – un valido titolo esecutivo, non contendo né tale accertamento né tale condanna, alla cui carenza – trattandosi di titolo giudiziale – non avrebbe potuto sopperire il raggiungimento e l'attuazione di un accordo (quantunque noto agli altri condebitori) tra il creditore
“esterno” ed il condebitore solidale che aveva pagato.
E in base a tale convincimento, il giudice di prime cure ha reputato superfluo l'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente (ossia del ), riguardanti: 1) l'erroneo conteggio delle somme precettate;
Controparte_1
2) l'asserita impignorabilità del conto corrente;
3) l'asserita insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva da parte del , non avendo quest'ultimo corrisposto l'intero importo al creditore ( ) e, Pt_1 Parte_2 pertanto, non sussistendo il presupposto per l'esercizio del diritto di regresso verso gli altri coobbligati;
Quanto, poi, al profilo concernente il lamentato vizio formale (dunque riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617, co.2, c.p.c.) rappresentato dal mancato rilascio, da parte della Cancelleria, della copia del detto titolo in forma esecutiva direttamente in favore del (essendo la copia stata rilasciata in Pt_1
pagina 2 di 12 favore del ), il Tribunale ha ritenuto che non valesse a sopperire a tale mancanza la mera attestazione di Pt_2 conformità della copia all'originale del titolo esecutivo.
****
ha censurato la detta sentenza sulla base di un unico, articolato, motivo, intitolato “CARENZA/ Parte_1
CONTRADDITORIETÁ / INSUFFICIENZA / GENERICITÁ DELLA MOTIVAZIONE LOGICA E GIURIDICA DELLA SENTENZA”, criticando la decisione del primo giudice sia in ordine al profilo riguardante la reputata insussistenza del suo
(dell'opposto/appellante, si intende) diritto a procedere ad esecuzione forzata in base alla detta sentenza n.
1851/2018, sia in ordine al suddetto vizio formale.
Quanto al primo aspetto, l'appellante ha sostenuto, in particolare, che il giudice di prime cure non avesse correttamente considerato che egli aveva agìto, in via esecutiva, nei confronti del ND (mediante pignoramento presso terzi), avvalendosi della detta sentenza (con cui era stato determinato un credito, per spese legali, in favore del , pari ad € 10.343,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa, quindi pari ad euro Pt_2
€.15.091,68), esercitando la surrogazione prevista dall'art. 1203, n. 3, c.c. (avendo corrisposto, in virtù di un atto di transazione con il , l'importo di € 2.600,00, al quale aggiungere l'ulteriore importo di € 34,59 già Pt_2 versato al condominio in virtù della ripartizione effettuata sulla base dei millesimi di proprietà), anziché – come invece reputato dal Tribunale di Napoli Nord- l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c., così non considerando che, come ritenuto anche dal G.E. nella fase cautelare, il condebitore che, anziché svolgere azione di regresso, decida di giovarsi della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., ben possa agìre direttamente nei confronti dei condebitori in solido, senza necessaria instaurazione di un'apposita azione di accertamento del proprio diritto (con la conseguenza che, ad avviso dell'appellante, il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva sarebbe stato, in virtù dell'intervenuta surroga, pienamente valido ed efficace).
E, quanto al secondo aspetto, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che non fosse sufficiente per la validità del titolo esecutivo l'attestazione, da parte della cancelleria, di conformità della copia all'originale del titolo esecutivo.
Ad avviso di la conformità alla copia esecutiva sarebbe stata attestata dalla cancelleria del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, apponendo la formula in calce alla copia esecutiva, previa esibizione dell'originale del titolo (la detta sentenza n. 1851/2018) e consegna di copia dell'atto di transazione con surroga.
L'appellante ha aggiunto, con riferimento a tale secondo profilo, che, interpretata, effettivamente, come opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.), quella relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo per non essere stato spedito correttamente in forma esecutiva, tale vizio formale sarebbe stato (ove sussistente) comunque sanato, essendo la parte opponente decaduta dal diritto di farlo valere, non avendo proposto opposizione al precetto, ex art. 617 co. 1 c.p.c., nel termine perentorio stabilito dalla norma e non è stato pagina 3 di 12 dimostrato neanche il pregiudizio che, in concreto, avrebbe subìto il ND in conseguenza di tale asserita invalidità.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del presente Parte_1 gravame ed in riforma della sentenza n. 706/2022 [R.G. 8084/2020], emessa dal Tribunale di Napoli Nord, - in via preventiva, disporsi di ufficio
l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado;
- ammettere i mezzi istruttori così come richiesti, se ritenuti necessari dalla Ecc.ma Corte adita per dirimere i dubbi emersi nella valutazione della documentazione agli atti e nei fatti;
- nel merito, riformare la sentenza impugnata per ciò che concerne la dichiarazione di invalidità del titolo esecutivo posto a fondamento della azione intrapresa e, sulla base delle motivazioni addotte, accogliere il presente appello al fine di: 1) ritenere e dichiarare il diritto del sig. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Parte_1 [...]
; 2) ritenere e dichiarare pienamente valido ed efficace il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva da parte del sig. ; CP_1 Parte_1
3) ritenere e dichiarare la decadenza di parte opponente dal diritto di eccepire eventuali vizi di forma per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 co. 1 c.p.c., per raggiungimento dello scopo e per carenza di interesse;
4) di conseguenza e per l'effetto, rigettare l'opposizione così come proposta dal CP_
, già in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, nonché pretestuosa e proposta per meri fini Controparte_1 CP_ dilatori;
5) condannare il già al pagamento in favore del sig. delle somme versate in eccesso rispetto Controparte_1 Parte_1 alla ripartizione millesimale, ammontanti ad € 2.607,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
Iscritta la causa al numero 1786/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
28.6.2022, il (già “ ), che ha contestato l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c. e, Controparte_1 CP_2 comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell'appello proposto, per tutti i motivi sopra esposti, con ogni pronuncia conseguenziale;
In via gradata, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa deduzione, per tutte le causali sopra spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale;
3) Per l'effetto rigettare l'appello del sig. , per i motivi esposti, con ogni pronuncia Parte_1 conseguenziale in ordine alla conferma della sentenza n. 706/2022 emessa, in data 7.3.2022, il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Terza, in persona del
Giudice Dott. Auletta;
4) Condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le causali Parte_1 sopra esposte, del presente giudizio in favore dell'Ente di gestione appellato, con ogni pronuncia conseguenziale;
5) In via istruttoria, sin da ora, l'Ente di gestione appellato, si oppone all'ammissione delle prove articolate dal sig. , in quanto attinenti ad una questione di diritto fondata Parte_1 esclusivamente sui documenti depositati.”.
In data 10.10.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata il 29.11.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2024.
Indi, la causa è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 7.2.2024, al 28.1.2025.
E, con successivo decreto depositato il 31.12.2024, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento della detta udienza del 28.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (soltanto dalla difesa dell'appellante, in data 27.1.2025), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 29.1.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 12 In via preliminare va detto che questa Corte può esaminare l'appello proposto da solo in Parte_1 relazione alla decisione del Tribunale di Napoli concernente l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) proposta dal (già ), e non anche in relazione alla statuizione sul vizio formale Controparte_1 Controparte_4 riguardante la spedizione del titolo in forma esecutiva, lamentata dal detto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. CP_4
Con riferimento alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi, infatti, l'appello è inammissibile, essendo la sentenza n. 706/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord impugnabile, sul punto, solo mediante ricorso per cassazione.
Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi, infatti, come nel caso di specie, in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.
In altri termini, la sentenza che decide contemporaneamente su un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., e su un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., è soggetta a impugnazione separata: mediante appello per i capi relativi all'opposizione di merito e mediante ricorso per cassazione per motivi di legittimità per i capi che decidono sui profili formali (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 07/02/2025, n. 3116; Sez. III, Ord.,
12/02/2024, n. 3793; Sez. VI – 3, Ord., 11/02/2020, n. 3166; Sez. III, 27/08/2014, n. 18312; Sez. III, 31/05/2010, n.
13203).
Ragion per cui il giudice di appello adìto deve dichiarare inammissibile l'appello per la parte afferente alla opposizione agli atti esecutivi e pronunciarsi, nel merito, sulla opposizione con cui venga contestato il diritto di procedere all'esecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/08/2014, n. 18312 cit.; Sez. III, 31/05/2010, n. 13203 cit.).
Tutto ciò sempre che – ma non è il caso di specie- il giudice del merito abbia ritenuto prevalente ed assorbente il profilo dell'opposizione formale, pronunciandosi soltanto su di essa, nel quale caso la sentenza sarà soltanto ricorribile per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/11/2023, n. 31549; Sez. VI – 3, 29/09/2015, n. 19267).
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Passando, dunque, ad esaminare l'appello, nel merito, soltanto in relazione alla decisione sull'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal (già ) e, Controparte_1 Controparte_4 quindi, sulla sussistenza o meno del diritto del a procedere o meno ad esecuzione forzata sulla base Pt_1 della detta sentenza n. 1851/2018, va rilevata, sempre in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal appellato lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_4
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le pagina 5 di 12 quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Fatta questa premessa, la Corte ritiene che l'appello proposto, sul punto, da , sia parzialmente Parte_1 fondato per quanto di seguito esposto.
Come sostenuto correttamente dall'appellante, il Tribunale di Napoli Nord ha, innanzitutto, errato nel non considerare che lo stesso avesse agìto, in executiviis, in surrogazione, ex art. 1203, n.3, c.c., Parte_1 anziché (specificamente) in via di regresso (ex art. 1299 c.c.).
Ciò si desumeva chiaramente, invero, già in base all'atto di precetto (notificato il 13.11.2019; ridepositato telematicamente dall'appellante in questo grado di giudizio) con cui aveva chiesto il pagamento Parte_1 della somma di euro 2.600,00 (per sorte, oltre interessi, diritti e spese), invocando:
1) La condanna alle spese di lite (liquidate in euro 10.343,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge), contenuta nella sentenza n.1851/2018 del Tribunale di Napoli Nord e disposta in via pagina 6 di 12 solidale a carico dell'opponente (il e degli intervenuti ( , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , Controparte_7 Parte_1 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, tutti nella qualità di condomini di tale opponente) ed in favore CP_11 Controparte_12 CP_4 dell'opposto ( ); Parte_2
2) la transazione e quietanza con “surroga” del 28.6.2019 (ridepositata in questo grado dall'appellante), conclusa dal con i condomini intervenuti, per l'importo totale di euro 12.000,00 e con quota da lui (dal Pt_2
, si intende) versata di euro 2.600,00; Pt_1
3) l'espressa intenzione di notificare la suindicata sentenza, munita di formula esecutiva in data 23.10.2018, seguita da “atto di surroga” del 28.06.2019, unitamente al precetto.
E tale precetto era stato poi richiamato nell'atto di pignoramento presso terzi notificato dal al detto Pt_1
ND il 6.2.2020 (cfr. tale atto, ridepositato in appello dall'appellato), al quale aveva fatto seguito l'opposizione (all'esecuzione) in esame.
Al riguardo va, invero, detto, che la surrogazione nel credito soddisfatto non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa a norma dell'art. 1299 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/08/2017, n. 19945).
In altri termini, secondo la condivisibile impostazione seguita, in prevalenza, dalla giurisprudenza di legittimità, la surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non
è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 13/05/2021, n. 12957; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 11/05/2022, n. 14990; 30/03/1981, n.
1818).
Ciò con l'ulteriore precisazione che mentre il regresso, che ha per oggetto il rimborso pro quota di quanto è stato pagato a titolo di capitale, interessi e spese, consiste in un diritto che sorge per la prima volta in capo al condebitore solidale adempiente (integrando, come pure si asserisce in dottrina, l'aspetto interno dell'obbligazione solidale), la surrogazione implica, con il subentrare del condebitore adempiente nell'originario diritto del creditore soddisfatto (oltre che negli accessori, ivi comprese le eventuali garanzie), l'acquisizione della stessa posizione giuridica del creditore e dà luogo, quindi, ad una vicenda successoria (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 21/10/1995, n.
10968).
In definitiva, al condebitore adempiente è dalla legge concessa la surrogazione verso gli altri debitori solidali, trovando questa tesi fondamento nella formulazione dell'art. 1203, n. 3, c.c., secondo cui la surrogazione ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
A ciò va aggiunto che la surrogazione invocata dal non era, evidentemente, ammissibile con riferimento Pt_1 all'obbligazione, parziaria, su di lui gravante come singolo condomino del (già Controparte_1
) e, dunque, in riferimento all'importo di €.34,59 che aveva dedotto di avere versato Controparte_4 all'amministrazione condominiale in virtù di ripartizione millesimale effettuata sulla somma complessiva di pagina 7 di 12 €.15.091,68 (e comprensiva non solo della sorte capitale, ma anche degli accessori di legge con riferimento alle spese legali oggetto della condanna disposta dal Tribunale di Napoli Nord con la detta sentenza n. 1851/2018).
Come, infatti, più volte ribadito dalla Suprema Corte, in tema di condominio, l'esclusione della solidarietà tra condomini (trattandosi di un'obbligazione parziaria) comporta che il condomino che abbia pagato direttamente al creditore del condominio le quote gravanti sugli altri condomini non risulti titolare di alcun diritto di regresso, non potendo fare ricorso all'istituto della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 c.c., n. 3, posto che essa, implicando il subentrare del condebitore adempiente nell'originario diritto del creditore in forza di una vicenda successoria, ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/09/2022, n. 26981; Sez. II, Ord., 20/06/2022, n. 19756; Sez. II,
Ord., 20/05/2019, n. 13505; Sez. VI - 2, Ord., 11/08/2017, n. 20073; Sez. II, 09/01/2017, n. 199).
Il ha, dunque, esercitato correttamente la surrogazione, ex art. 1203, n.3, c.c. nei confronti del Pt_1
opponente/appellato – agendo in executiviis al riguardo- soltanto in riferimento (e con le precisazioni, CP_4 in ordine al quantum, di seguito esposte) alla sua posizione di parte intervenuta nel giudizio instaurato dal opponente e, dunque, di effettivo coobbligato solidale. CP_4
In altri termini, posto che con la sentenza n.1851/2018 il Tribunale aveva condannato non solo il CP_4 opponente, ma anche i singoli condomini intervenuti (tra cui il ) a corrispondere, in solido tra loro, al Pt_1 creditore opposto (il ), le spese legali (liquidate in euro 10.343,00 oltre accessori di legge), l'obbligazione Pt_2 gravante, al riguardo, sull'opponente/appellante, in quanto ricollegabile direttamente all'art. 97 c.p.c., era effettivamente di natura solidale (non trattandosi di un'obbligazione condominiale in senso stretto), con conseguente sua piena responsabilità degli oneri processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/02/2018, n. 2576).
Fatta questa precisazione, la Corte ritiene che, come sostenuto dall'appellante - e contrariamente a quanto reputato dal primo giudice- il , in virtù della detta surrogazione, avesse il diritto di procedere direttamente, in Pt_1 via esecutiva, nei confronti del , sulla base del titolo esecutivo (ossia la più volte Controparte_1 richiamata sentenza n. 1851/2018) formatosi in favore del . Pt_2
Ciò sulla base dell'art. 475, co.2, c.p.c. - nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n.149/2022 - nella parte in cui consentiva la spedizione del titolo in forma esecutiva non solo in favore della parte in favore della quale era stato emesso il provvedimento (o stipulata l'obbligazione) ma anche in favore dei suoi “successori”.
Come, infatti, ritenuto in modo condivisibile da una parte della giurisprudenza di merito indicata anche dall'appellante (richiamando, sul punto, l'ordinanza cautelare emessa dal G.E. nella fase prodromica a quella di merito definita con la sentenza impugnata in questa sede), premesso che l'azione di regresso e l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c. costituiscono strumenti alternativi con cui il debitore che abbia soddisfatto il creditore comune nell'ambito di una obbligazione solidale può ottenere la soddisfazione, rispetto agli altri pagina 8 di 12 condebitori, con riferimento alla parte di debito eccedente la propria quota, il condebitore che, anziché svolgere azione di regresso, decida di giovarsi della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., ben può agìre direttamente nei confronti dei condebitori in solido, trattandosi di successione a titolo particolare nel medesimo diritto del creditore originario, senza necessaria instaurazione di apposita azione di accertamento del proprio diritto.
In altri termini, posto che la sentenza, ex art. 2909 c.c., fa stato non solo tra le parti ma anche rispetto agli aventi causa delle stesse e che la spedizione del titolo in forma esecutiva può, ex art. 475, comma 2, c.p.c., essere fatta in favore dei successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, la vicenda successoria avvenuta per mezzo della surrogazione consente al condebitore di utilizzare il medesimo titolo utilizzato nei suoi confronti dal creditore comune (cfr. Trib. Cremona, 09/01/2014, nel Sito Il caso.it, 2015).
Va considerato, in definitiva, sul punto, che la surrogazione, in tutte le sue forme (art. 1203 c.c.; art. 1916 c.c.; leggi speciali), è una successione a titolo particolare del surrogante nel credito del surrogato (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 06/03/2025, n. 6007).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito:
a) in generale, che il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/08/1995, n. 9195);
b) con riferimento specifico alla surrogazione ex art. 1203, n.3, c.c., che, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., comma 2, il condebitore solidale che abbia pagato il creditore e che sia ad esso surrogato, possa, quale suo successore a titolo particolare, avvalersi del titolo esecutivo formatosi in suo favore, fermo restando che, naturalmente, la sua pretesa, non essendo consacrata nel titolo esecutivo, si connota come pretesa fondata su situazioni non coperte dallo stesso titolo giudiziale e contestabili, dunque, dall'altro condebitore solidale, in guisa non diversa da come il debitore esecutato può contestare, generalmente, un titolo esecutivo stragiudiziale.
In altri termini, la parte contro cui il titolo si è formato potrà contestare con l'opposizione all'esecuzione sia la verificazione della fattispecie di successione sia la sussistenza della possibilità per il creditore surrogato di rivalersi in tutto od in parte nei suoi confronti e, nel caso che il titolo per cui si è verificata la successione sia un titolo giudiziale, in alcun modo tali profili saranno coperti da esso (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. III, 27/01/2011, n.
1882).
Ciò precisato, va ancora detto che il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Parte_1 del sulla base della surrogazione legale disciplinata dall'art. 1203 n.3 c.c., se da un lato Controparte_1 non era impedito dal fatto che il suo pagamento (pari ad euro 2.600,00) non riguardasse l'intero importo dovuto al pagina 9 di 12 creditore originario (euro 15.091,68) per le dette spese legali (ed accessori di legge) – posto che, ai sensi dell'art. 1205 c.c., è espressamente consentita la surrogazione parziale (così come, del resto, è consentito il regresso parziale;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/03/2021, n. 7279; Sez. III, Ord., 13/02/2018, n. 3404; Sez. I, 07/12/1998,
n. 12366) – è altrettanto vero, tuttavia, che non poteva eccedere la sua quota di debito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
04/04/1995, n. 3937), per le spese legali, comunque su di lui gravante, quale parte intervenuta e, in virtù di ciò, quale coobbligato in via solidale in favore del creditore ( ), in forza della più volte richiamata Parte_2 sentenza n. 1851/2018.
Tenuto conto, dunque, che, ai sensi dell'art. 1298, co.2, c.c., nei rapporti interni le quote di ciascun debitore si presumono uguali (in mancanza di titolo di segno contrario), e che l'importo totale del debito per le spese legali era pari ad euro 15.091,68 (importo comprensivo degli accessori di legge, come dedotto dallo stesso appellante nell'atto di appello), la parte di debito gravante sul ammontava ad euro 1.509,17 (dividendo la debitoria Pt_1 totale per ciascuno dei 10 condannati in via solidale, ossia tenuto conto del e dei 9 condomini CP_4 intervenuti).
Ragion per cui, in base a quanto detto sino ad ora, aveva il diritto di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata nei confronti del limitatamente all'importo di euro 1.090,83, ossia limitatamente Controparte_1 alla differenza tra quanto da lui corrisposto al creditore (euro 2.600,00, come da atto di quietanza contenuto nella stessa transazione del 28.6.2019) e la quota parte del suo debito (euro 1.509,17).
Ed è soltanto in questi limiti che va accolto l'appello proposto da . Parte_1
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che questa Corte, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, e nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 -
3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello con riferimento all'opposizione all'esecuzione (a fronte, peraltro, dell'inammissibilità del gravame con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi), e tenuto conto dell'oggettiva peculiarità della questione affrontata (concernente il diritto del condebitore solidale, che agisca in surroga ex art. 1203 n.3 c.c., di avvalersi – ed in quali limiti- del titolo esecutivo formatosi in favore del creditore), risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (anche come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.77/2018), compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio spettanti a (con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del suo difensore dichiaratosi Parte_1 antistatario) nella misura di 2/3.
pagina 10 di 12 In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura di 1/3, in virtù della disposta compensazione parziale) al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2) quanto al primo grado e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00, in base al valore (determinato in base al criterio c.d. del disputatum) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1786/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 706/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 7.3.2022, con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi proposta in primo grado, ai sensi dell'art. 617, co.2, c.p.c., dal (già ). Controparte_1 Controparte_4
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 706/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 7.3.2022, con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado, ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., dal (già ) e, per l'effetto, in Controparte_1 Controparte_4 parziale riforma di tale sentenza, dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confronti del (già ) limitatamente all'importo di euro 1.090,83. Controparte_1 Controparte_4
3. Dichiara tenuto e condanna il (già ), in persona Controparte_1 Controparte_4 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Natale, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già in tale ridotta Parte_1 misura, in euro 850,67 (per compensi professionali) per il primo grado ed in euro 1.029,67 (di cui euro 58,00 per esborsi ed euro 971,67 per compensi professionali) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese pagina 11 di 12 generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarandole compensate per la restante misura di 2/3.
Napoli, 29.04.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1786 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Natale. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(già “ ”) SITO IN MELITO DI NAPOLI (NA), Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Controparte_3 P.IVA_1
De Martino.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 706/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
7.3.2022, in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi per entrambe le parti e anche, per l'appellante, come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 27.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 15.4.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, il (già ), proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_4
706/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 7.3.2022.
pagina 1 di 12 ****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione (all'esecuzione e agli atti esecutivi) proposta dal (già ) avverso il pignoramento presso terzi effettuato Controparte_1 Controparte_4 da a seguito del mancato pagamento di un credito, pari ad euro 2.852,00 (in forza della sentenza Parte_1
n.1851/18 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.3942/2015 emesso in favore di contro il ) e, per l'effetto, ha condannato il al Parte_2 Controparte_4 Pt_1 pagamento delle spese di giudizio (liquidandole nella misura complessiva di euro 810,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
Il Tribunale di Napoli Nord, in sintesi, ha reputato fondata l'opposizione proposta dal suindicato , CP_4 ritenendo, in sintesi, quanto segue.
Quanto ai profili riguardanti il diritto del a procedere ad esecuzione forzata (profili riconducibili alla Pt_1 proposta opposizione all'esecuzione, ex art. 615, co.2, c.p.c.), ha ritenuto che il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa dallo stesso (quale condebitore solidale), ossia la detta sentenza n. 1851/2018, non costituisse un idoneo titolo esecutivo per l'azione di regresso esercitata, ex art. 1299 c.c., nei confronti dell'altro condebitore solidale, ossia nei confronti del detto , attesa la natura tassativa dell'elencazione CP_4 contenuta nell'art. 474 c.p.c. (riguardo alla individuazione dei titoli esecutivi) ed essendo, quindi, necessaria, ad avviso del primo giudice, ai fini dell'esercizio, in via esecutiva, da parte del condebitore solidale, dell'azione di regresso nei riguardi degli altri condebitori (per la parte a ciascuno di essi imputabile), la previa formazione (anche nella forma del ricorso per ingiunzione ovvero dell'azione sommaria ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) di un titolo esecutivo che contenga l'accertamento dei presupposti del regresso e la condanna del condebitore rimasto inerte;
in altre parole, ad avviso del Tribunale, con riferimento al caso di specie, il titolo costituito dalla sentenza n.
1851/2018 non sarebbe stato – nei rapporti interni tra i detti condebitori – un valido titolo esecutivo, non contendo né tale accertamento né tale condanna, alla cui carenza – trattandosi di titolo giudiziale – non avrebbe potuto sopperire il raggiungimento e l'attuazione di un accordo (quantunque noto agli altri condebitori) tra il creditore
“esterno” ed il condebitore solidale che aveva pagato.
E in base a tale convincimento, il giudice di prime cure ha reputato superfluo l'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente (ossia del ), riguardanti: 1) l'erroneo conteggio delle somme precettate;
Controparte_1
2) l'asserita impignorabilità del conto corrente;
3) l'asserita insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva da parte del , non avendo quest'ultimo corrisposto l'intero importo al creditore ( ) e, Pt_1 Parte_2 pertanto, non sussistendo il presupposto per l'esercizio del diritto di regresso verso gli altri coobbligati;
Quanto, poi, al profilo concernente il lamentato vizio formale (dunque riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617, co.2, c.p.c.) rappresentato dal mancato rilascio, da parte della Cancelleria, della copia del detto titolo in forma esecutiva direttamente in favore del (essendo la copia stata rilasciata in Pt_1
pagina 2 di 12 favore del ), il Tribunale ha ritenuto che non valesse a sopperire a tale mancanza la mera attestazione di Pt_2 conformità della copia all'originale del titolo esecutivo.
****
ha censurato la detta sentenza sulla base di un unico, articolato, motivo, intitolato “CARENZA/ Parte_1
CONTRADDITORIETÁ / INSUFFICIENZA / GENERICITÁ DELLA MOTIVAZIONE LOGICA E GIURIDICA DELLA SENTENZA”, criticando la decisione del primo giudice sia in ordine al profilo riguardante la reputata insussistenza del suo
(dell'opposto/appellante, si intende) diritto a procedere ad esecuzione forzata in base alla detta sentenza n.
1851/2018, sia in ordine al suddetto vizio formale.
Quanto al primo aspetto, l'appellante ha sostenuto, in particolare, che il giudice di prime cure non avesse correttamente considerato che egli aveva agìto, in via esecutiva, nei confronti del ND (mediante pignoramento presso terzi), avvalendosi della detta sentenza (con cui era stato determinato un credito, per spese legali, in favore del , pari ad € 10.343,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa, quindi pari ad euro Pt_2
€.15.091,68), esercitando la surrogazione prevista dall'art. 1203, n. 3, c.c. (avendo corrisposto, in virtù di un atto di transazione con il , l'importo di € 2.600,00, al quale aggiungere l'ulteriore importo di € 34,59 già Pt_2 versato al condominio in virtù della ripartizione effettuata sulla base dei millesimi di proprietà), anziché – come invece reputato dal Tribunale di Napoli Nord- l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c., così non considerando che, come ritenuto anche dal G.E. nella fase cautelare, il condebitore che, anziché svolgere azione di regresso, decida di giovarsi della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., ben possa agìre direttamente nei confronti dei condebitori in solido, senza necessaria instaurazione di un'apposita azione di accertamento del proprio diritto (con la conseguenza che, ad avviso dell'appellante, il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva sarebbe stato, in virtù dell'intervenuta surroga, pienamente valido ed efficace).
E, quanto al secondo aspetto, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che non fosse sufficiente per la validità del titolo esecutivo l'attestazione, da parte della cancelleria, di conformità della copia all'originale del titolo esecutivo.
Ad avviso di la conformità alla copia esecutiva sarebbe stata attestata dalla cancelleria del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, apponendo la formula in calce alla copia esecutiva, previa esibizione dell'originale del titolo (la detta sentenza n. 1851/2018) e consegna di copia dell'atto di transazione con surroga.
L'appellante ha aggiunto, con riferimento a tale secondo profilo, che, interpretata, effettivamente, come opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.), quella relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo per non essere stato spedito correttamente in forma esecutiva, tale vizio formale sarebbe stato (ove sussistente) comunque sanato, essendo la parte opponente decaduta dal diritto di farlo valere, non avendo proposto opposizione al precetto, ex art. 617 co. 1 c.p.c., nel termine perentorio stabilito dalla norma e non è stato pagina 3 di 12 dimostrato neanche il pregiudizio che, in concreto, avrebbe subìto il ND in conseguenza di tale asserita invalidità.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del presente Parte_1 gravame ed in riforma della sentenza n. 706/2022 [R.G. 8084/2020], emessa dal Tribunale di Napoli Nord, - in via preventiva, disporsi di ufficio
l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado;
- ammettere i mezzi istruttori così come richiesti, se ritenuti necessari dalla Ecc.ma Corte adita per dirimere i dubbi emersi nella valutazione della documentazione agli atti e nei fatti;
- nel merito, riformare la sentenza impugnata per ciò che concerne la dichiarazione di invalidità del titolo esecutivo posto a fondamento della azione intrapresa e, sulla base delle motivazioni addotte, accogliere il presente appello al fine di: 1) ritenere e dichiarare il diritto del sig. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Parte_1 [...]
; 2) ritenere e dichiarare pienamente valido ed efficace il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva da parte del sig. ; CP_1 Parte_1
3) ritenere e dichiarare la decadenza di parte opponente dal diritto di eccepire eventuali vizi di forma per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 co. 1 c.p.c., per raggiungimento dello scopo e per carenza di interesse;
4) di conseguenza e per l'effetto, rigettare l'opposizione così come proposta dal CP_
, già in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, nonché pretestuosa e proposta per meri fini Controparte_1 CP_ dilatori;
5) condannare il già al pagamento in favore del sig. delle somme versate in eccesso rispetto Controparte_1 Parte_1 alla ripartizione millesimale, ammontanti ad € 2.607,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
Iscritta la causa al numero 1786/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
28.6.2022, il (già “ ), che ha contestato l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c. e, Controparte_1 CP_2 comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell'appello proposto, per tutti i motivi sopra esposti, con ogni pronuncia conseguenziale;
In via gradata, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa deduzione, per tutte le causali sopra spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale;
3) Per l'effetto rigettare l'appello del sig. , per i motivi esposti, con ogni pronuncia Parte_1 conseguenziale in ordine alla conferma della sentenza n. 706/2022 emessa, in data 7.3.2022, il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Terza, in persona del
Giudice Dott. Auletta;
4) Condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le causali Parte_1 sopra esposte, del presente giudizio in favore dell'Ente di gestione appellato, con ogni pronuncia conseguenziale;
5) In via istruttoria, sin da ora, l'Ente di gestione appellato, si oppone all'ammissione delle prove articolate dal sig. , in quanto attinenti ad una questione di diritto fondata Parte_1 esclusivamente sui documenti depositati.”.
In data 10.10.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata il 29.11.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2024.
Indi, la causa è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 7.2.2024, al 28.1.2025.
E, con successivo decreto depositato il 31.12.2024, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento della detta udienza del 28.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (soltanto dalla difesa dell'appellante, in data 27.1.2025), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 29.1.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 12 In via preliminare va detto che questa Corte può esaminare l'appello proposto da solo in Parte_1 relazione alla decisione del Tribunale di Napoli concernente l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) proposta dal (già ), e non anche in relazione alla statuizione sul vizio formale Controparte_1 Controparte_4 riguardante la spedizione del titolo in forma esecutiva, lamentata dal detto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. CP_4
Con riferimento alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi, infatti, l'appello è inammissibile, essendo la sentenza n. 706/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord impugnabile, sul punto, solo mediante ricorso per cassazione.
Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi, infatti, come nel caso di specie, in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.
In altri termini, la sentenza che decide contemporaneamente su un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., e su un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., è soggetta a impugnazione separata: mediante appello per i capi relativi all'opposizione di merito e mediante ricorso per cassazione per motivi di legittimità per i capi che decidono sui profili formali (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 07/02/2025, n. 3116; Sez. III, Ord.,
12/02/2024, n. 3793; Sez. VI – 3, Ord., 11/02/2020, n. 3166; Sez. III, 27/08/2014, n. 18312; Sez. III, 31/05/2010, n.
13203).
Ragion per cui il giudice di appello adìto deve dichiarare inammissibile l'appello per la parte afferente alla opposizione agli atti esecutivi e pronunciarsi, nel merito, sulla opposizione con cui venga contestato il diritto di procedere all'esecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/08/2014, n. 18312 cit.; Sez. III, 31/05/2010, n. 13203 cit.).
Tutto ciò sempre che – ma non è il caso di specie- il giudice del merito abbia ritenuto prevalente ed assorbente il profilo dell'opposizione formale, pronunciandosi soltanto su di essa, nel quale caso la sentenza sarà soltanto ricorribile per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/11/2023, n. 31549; Sez. VI – 3, 29/09/2015, n. 19267).
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Passando, dunque, ad esaminare l'appello, nel merito, soltanto in relazione alla decisione sull'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal (già ) e, Controparte_1 Controparte_4 quindi, sulla sussistenza o meno del diritto del a procedere o meno ad esecuzione forzata sulla base Pt_1 della detta sentenza n. 1851/2018, va rilevata, sempre in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal appellato lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_4
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le pagina 5 di 12 quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Fatta questa premessa, la Corte ritiene che l'appello proposto, sul punto, da , sia parzialmente Parte_1 fondato per quanto di seguito esposto.
Come sostenuto correttamente dall'appellante, il Tribunale di Napoli Nord ha, innanzitutto, errato nel non considerare che lo stesso avesse agìto, in executiviis, in surrogazione, ex art. 1203, n.3, c.c., Parte_1 anziché (specificamente) in via di regresso (ex art. 1299 c.c.).
Ciò si desumeva chiaramente, invero, già in base all'atto di precetto (notificato il 13.11.2019; ridepositato telematicamente dall'appellante in questo grado di giudizio) con cui aveva chiesto il pagamento Parte_1 della somma di euro 2.600,00 (per sorte, oltre interessi, diritti e spese), invocando:
1) La condanna alle spese di lite (liquidate in euro 10.343,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge), contenuta nella sentenza n.1851/2018 del Tribunale di Napoli Nord e disposta in via pagina 6 di 12 solidale a carico dell'opponente (il e degli intervenuti ( , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , Controparte_7 Parte_1 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, tutti nella qualità di condomini di tale opponente) ed in favore CP_11 Controparte_12 CP_4 dell'opposto ( ); Parte_2
2) la transazione e quietanza con “surroga” del 28.6.2019 (ridepositata in questo grado dall'appellante), conclusa dal con i condomini intervenuti, per l'importo totale di euro 12.000,00 e con quota da lui (dal Pt_2
, si intende) versata di euro 2.600,00; Pt_1
3) l'espressa intenzione di notificare la suindicata sentenza, munita di formula esecutiva in data 23.10.2018, seguita da “atto di surroga” del 28.06.2019, unitamente al precetto.
E tale precetto era stato poi richiamato nell'atto di pignoramento presso terzi notificato dal al detto Pt_1
ND il 6.2.2020 (cfr. tale atto, ridepositato in appello dall'appellato), al quale aveva fatto seguito l'opposizione (all'esecuzione) in esame.
Al riguardo va, invero, detto, che la surrogazione nel credito soddisfatto non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa a norma dell'art. 1299 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/08/2017, n. 19945).
In altri termini, secondo la condivisibile impostazione seguita, in prevalenza, dalla giurisprudenza di legittimità, la surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non
è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 13/05/2021, n. 12957; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 11/05/2022, n. 14990; 30/03/1981, n.
1818).
Ciò con l'ulteriore precisazione che mentre il regresso, che ha per oggetto il rimborso pro quota di quanto è stato pagato a titolo di capitale, interessi e spese, consiste in un diritto che sorge per la prima volta in capo al condebitore solidale adempiente (integrando, come pure si asserisce in dottrina, l'aspetto interno dell'obbligazione solidale), la surrogazione implica, con il subentrare del condebitore adempiente nell'originario diritto del creditore soddisfatto (oltre che negli accessori, ivi comprese le eventuali garanzie), l'acquisizione della stessa posizione giuridica del creditore e dà luogo, quindi, ad una vicenda successoria (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 21/10/1995, n.
10968).
In definitiva, al condebitore adempiente è dalla legge concessa la surrogazione verso gli altri debitori solidali, trovando questa tesi fondamento nella formulazione dell'art. 1203, n. 3, c.c., secondo cui la surrogazione ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
A ciò va aggiunto che la surrogazione invocata dal non era, evidentemente, ammissibile con riferimento Pt_1 all'obbligazione, parziaria, su di lui gravante come singolo condomino del (già Controparte_1
) e, dunque, in riferimento all'importo di €.34,59 che aveva dedotto di avere versato Controparte_4 all'amministrazione condominiale in virtù di ripartizione millesimale effettuata sulla somma complessiva di pagina 7 di 12 €.15.091,68 (e comprensiva non solo della sorte capitale, ma anche degli accessori di legge con riferimento alle spese legali oggetto della condanna disposta dal Tribunale di Napoli Nord con la detta sentenza n. 1851/2018).
Come, infatti, più volte ribadito dalla Suprema Corte, in tema di condominio, l'esclusione della solidarietà tra condomini (trattandosi di un'obbligazione parziaria) comporta che il condomino che abbia pagato direttamente al creditore del condominio le quote gravanti sugli altri condomini non risulti titolare di alcun diritto di regresso, non potendo fare ricorso all'istituto della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 c.c., n. 3, posto che essa, implicando il subentrare del condebitore adempiente nell'originario diritto del creditore in forza di una vicenda successoria, ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/09/2022, n. 26981; Sez. II, Ord., 20/06/2022, n. 19756; Sez. II,
Ord., 20/05/2019, n. 13505; Sez. VI - 2, Ord., 11/08/2017, n. 20073; Sez. II, 09/01/2017, n. 199).
Il ha, dunque, esercitato correttamente la surrogazione, ex art. 1203, n.3, c.c. nei confronti del Pt_1
opponente/appellato – agendo in executiviis al riguardo- soltanto in riferimento (e con le precisazioni, CP_4 in ordine al quantum, di seguito esposte) alla sua posizione di parte intervenuta nel giudizio instaurato dal opponente e, dunque, di effettivo coobbligato solidale. CP_4
In altri termini, posto che con la sentenza n.1851/2018 il Tribunale aveva condannato non solo il CP_4 opponente, ma anche i singoli condomini intervenuti (tra cui il ) a corrispondere, in solido tra loro, al Pt_1 creditore opposto (il ), le spese legali (liquidate in euro 10.343,00 oltre accessori di legge), l'obbligazione Pt_2 gravante, al riguardo, sull'opponente/appellante, in quanto ricollegabile direttamente all'art. 97 c.p.c., era effettivamente di natura solidale (non trattandosi di un'obbligazione condominiale in senso stretto), con conseguente sua piena responsabilità degli oneri processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/02/2018, n. 2576).
Fatta questa precisazione, la Corte ritiene che, come sostenuto dall'appellante - e contrariamente a quanto reputato dal primo giudice- il , in virtù della detta surrogazione, avesse il diritto di procedere direttamente, in Pt_1 via esecutiva, nei confronti del , sulla base del titolo esecutivo (ossia la più volte Controparte_1 richiamata sentenza n. 1851/2018) formatosi in favore del . Pt_2
Ciò sulla base dell'art. 475, co.2, c.p.c. - nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n.149/2022 - nella parte in cui consentiva la spedizione del titolo in forma esecutiva non solo in favore della parte in favore della quale era stato emesso il provvedimento (o stipulata l'obbligazione) ma anche in favore dei suoi “successori”.
Come, infatti, ritenuto in modo condivisibile da una parte della giurisprudenza di merito indicata anche dall'appellante (richiamando, sul punto, l'ordinanza cautelare emessa dal G.E. nella fase prodromica a quella di merito definita con la sentenza impugnata in questa sede), premesso che l'azione di regresso e l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c. costituiscono strumenti alternativi con cui il debitore che abbia soddisfatto il creditore comune nell'ambito di una obbligazione solidale può ottenere la soddisfazione, rispetto agli altri pagina 8 di 12 condebitori, con riferimento alla parte di debito eccedente la propria quota, il condebitore che, anziché svolgere azione di regresso, decida di giovarsi della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., ben può agìre direttamente nei confronti dei condebitori in solido, trattandosi di successione a titolo particolare nel medesimo diritto del creditore originario, senza necessaria instaurazione di apposita azione di accertamento del proprio diritto.
In altri termini, posto che la sentenza, ex art. 2909 c.c., fa stato non solo tra le parti ma anche rispetto agli aventi causa delle stesse e che la spedizione del titolo in forma esecutiva può, ex art. 475, comma 2, c.p.c., essere fatta in favore dei successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, la vicenda successoria avvenuta per mezzo della surrogazione consente al condebitore di utilizzare il medesimo titolo utilizzato nei suoi confronti dal creditore comune (cfr. Trib. Cremona, 09/01/2014, nel Sito Il caso.it, 2015).
Va considerato, in definitiva, sul punto, che la surrogazione, in tutte le sue forme (art. 1203 c.c.; art. 1916 c.c.; leggi speciali), è una successione a titolo particolare del surrogante nel credito del surrogato (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 06/03/2025, n. 6007).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito:
a) in generale, che il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/08/1995, n. 9195);
b) con riferimento specifico alla surrogazione ex art. 1203, n.3, c.c., che, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., comma 2, il condebitore solidale che abbia pagato il creditore e che sia ad esso surrogato, possa, quale suo successore a titolo particolare, avvalersi del titolo esecutivo formatosi in suo favore, fermo restando che, naturalmente, la sua pretesa, non essendo consacrata nel titolo esecutivo, si connota come pretesa fondata su situazioni non coperte dallo stesso titolo giudiziale e contestabili, dunque, dall'altro condebitore solidale, in guisa non diversa da come il debitore esecutato può contestare, generalmente, un titolo esecutivo stragiudiziale.
In altri termini, la parte contro cui il titolo si è formato potrà contestare con l'opposizione all'esecuzione sia la verificazione della fattispecie di successione sia la sussistenza della possibilità per il creditore surrogato di rivalersi in tutto od in parte nei suoi confronti e, nel caso che il titolo per cui si è verificata la successione sia un titolo giudiziale, in alcun modo tali profili saranno coperti da esso (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. III, 27/01/2011, n.
1882).
Ciò precisato, va ancora detto che il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Parte_1 del sulla base della surrogazione legale disciplinata dall'art. 1203 n.3 c.c., se da un lato Controparte_1 non era impedito dal fatto che il suo pagamento (pari ad euro 2.600,00) non riguardasse l'intero importo dovuto al pagina 9 di 12 creditore originario (euro 15.091,68) per le dette spese legali (ed accessori di legge) – posto che, ai sensi dell'art. 1205 c.c., è espressamente consentita la surrogazione parziale (così come, del resto, è consentito il regresso parziale;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/03/2021, n. 7279; Sez. III, Ord., 13/02/2018, n. 3404; Sez. I, 07/12/1998,
n. 12366) – è altrettanto vero, tuttavia, che non poteva eccedere la sua quota di debito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
04/04/1995, n. 3937), per le spese legali, comunque su di lui gravante, quale parte intervenuta e, in virtù di ciò, quale coobbligato in via solidale in favore del creditore ( ), in forza della più volte richiamata Parte_2 sentenza n. 1851/2018.
Tenuto conto, dunque, che, ai sensi dell'art. 1298, co.2, c.c., nei rapporti interni le quote di ciascun debitore si presumono uguali (in mancanza di titolo di segno contrario), e che l'importo totale del debito per le spese legali era pari ad euro 15.091,68 (importo comprensivo degli accessori di legge, come dedotto dallo stesso appellante nell'atto di appello), la parte di debito gravante sul ammontava ad euro 1.509,17 (dividendo la debitoria Pt_1 totale per ciascuno dei 10 condannati in via solidale, ossia tenuto conto del e dei 9 condomini CP_4 intervenuti).
Ragion per cui, in base a quanto detto sino ad ora, aveva il diritto di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata nei confronti del limitatamente all'importo di euro 1.090,83, ossia limitatamente Controparte_1 alla differenza tra quanto da lui corrisposto al creditore (euro 2.600,00, come da atto di quietanza contenuto nella stessa transazione del 28.6.2019) e la quota parte del suo debito (euro 1.509,17).
Ed è soltanto in questi limiti che va accolto l'appello proposto da . Parte_1
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che questa Corte, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, e nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 -
3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello con riferimento all'opposizione all'esecuzione (a fronte, peraltro, dell'inammissibilità del gravame con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi), e tenuto conto dell'oggettiva peculiarità della questione affrontata (concernente il diritto del condebitore solidale, che agisca in surroga ex art. 1203 n.3 c.c., di avvalersi – ed in quali limiti- del titolo esecutivo formatosi in favore del creditore), risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (anche come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.77/2018), compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio spettanti a (con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del suo difensore dichiaratosi Parte_1 antistatario) nella misura di 2/3.
pagina 10 di 12 In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura di 1/3, in virtù della disposta compensazione parziale) al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2) quanto al primo grado e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00, in base al valore (determinato in base al criterio c.d. del disputatum) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1786/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 706/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 7.3.2022, con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi proposta in primo grado, ai sensi dell'art. 617, co.2, c.p.c., dal (già ). Controparte_1 Controparte_4
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 706/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 7.3.2022, con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado, ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., dal (già ) e, per l'effetto, in Controparte_1 Controparte_4 parziale riforma di tale sentenza, dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confronti del (già ) limitatamente all'importo di euro 1.090,83. Controparte_1 Controparte_4
3. Dichiara tenuto e condanna il (già ), in persona Controparte_1 Controparte_4 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Natale, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già in tale ridotta Parte_1 misura, in euro 850,67 (per compensi professionali) per il primo grado ed in euro 1.029,67 (di cui euro 58,00 per esborsi ed euro 971,67 per compensi professionali) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese pagina 11 di 12 generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarandole compensate per la restante misura di 2/3.
Napoli, 29.04.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12