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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2668/2022 R.G., promossa da
(P. IVA ), con sede in Treviso Parte_1 P.IVA_1
(TV) - cap 31100, al Viale Luigi Cadorna n. 20, in persona del legale appresentante pro tempore, signora (C.F. ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_1
Venezia il 27.12.1937 e residente in [...], rappresentata, difesa e assistita, dall'Avv. Simone Forte (C.F. C.F._2
) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
[...]
Milano, Galleria San Babila n. 4/A,
- ATTORE - contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, quale
[...] subentrante ex lege a titolo universale, con effetti giuridici a partire dal 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di incorporante la Controparte_3 Controparte_4
ed giusta atto di fusione mediante incorporazione per Notar
[...] Controparte_5 Controparte_6
del 17.06.2016, Rep. n°. 41.564, Racc. n°. 23.400, P. IVA: ai sensi dell'art. 1 D.L. Persona_1 P.IVA_2 193 del 22.10.2016, convertito in legge n°. 225/2016 del 01.12.2016, in G.U. n°. 282 del 02.12.2016, in persona del Responsabile Contenzioso VENETO, dott.ssa , a cio' autorizzata per procura Persona_2 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio n. 177893 raccolta nr 11776 del Persona_3 28/04/2022, corrente in Roma alla Via G. Grezar, civico 14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro C.F. , C.F._3
- CONVENUTO -
Oggetto: Opposizione avverso iscrizione ipotecaria – Accertamento negativo –
Difetto di Giurisdizione.
Conclusioni delle parti: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa sulle contrapposte pretese
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di nullità e la
[...] conseguente cancellazione di due iscrizioni ipotecarie (n. 9430/9717 del
30/05/2017 e n. 2775/11319 del 04/04/2019) 1 gravanti su propri immobili, iscritte dall' . L'attore ha fondato la propria Controparte_1 domanda sulla dedotta illegittimità di tali misure cautelari per vizi procedurali, ed in particolare per l'omessa o invalida notifica degli atti prodromici, tra cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria2222. A sostegno della propria domanda, ha invocato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base dell'orientamento che qualifica l'azione come di accertamento negativo avverso un atto non appartenente all'espropriazione forzata.
Si è costituita in giudizio l la quale, Controparte_1 contestando in toto le pretese attoree, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore della Corte di Giustizia Tributaria. La convenuta ha argomentato che la giurisdizione debba essere determinata in base alla natura tributaria dei crediti posti a fondamento dell'ipoteca, come da più recente giurisprudenza di legittimità.
2. Sulla questione di Giurisdizione
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta.
La questione del riparto di giurisdizione in materia di iscrizione ipotecaria esattoriale è stata oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale, che ha visto l'emergere di orientamenti non sempre coincidenti. Parte attrice ha fondato la propria tesi su quel filone interpretativo, pur autorevolmente sostenuto dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 15354/2015, che qualifica l'ipoteca come misura alternativa all'esecuzione e radica la competenza del giudice ordinario per le azioni di accertamento negativo volte a contestarne la legittimità formale.
Ritiene tuttavia questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale più recente e specifico, anch'esso espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che appare aver consolidato un principio diverso e più coerente con l'assetto normativo del processo tributario.
In particolare, con l'Ordinanza n. 10773 del 17/04/2019, le Sezioni Unite hanno chiarito che il perimetro della giurisdizione tributaria è definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 e ricomprende ogni controversia legata all'esercizio del potere impositivo.
L'art. 19 del medesimo decreto, nell'elencare gli atti impugnabili, include espressamente "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del
[...] n. 602".
Sebbene l'ipoteca sia qualificabile come "procedura alternativa all'esecuzione forzata", è proprio il suo indissolubile legame con la pretesa tributaria a giustificarne "l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario".
Secondo tale pronuncia, rientrano nella competenza del giudice speciale
2 tributario anche le contestazioni relative a vizi formali e procedurali, quale l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo. È infatti il giudice tributario il giudice "naturale" del rapporto tra FI e contribuente, e a lui spetta la cognizione di tutti gli atti che di tale rapporto sono espressione, incluse le misure cautelari prodromiche alla riscossione.
Questo principio trova ulteriore conferma nel più recente orientamento, espresso anche dalla Sezione V della Cassazione con l'Ordinanza n. 12397 del
07/05/2024, secondo cui la giurisdizione si determina seguendo la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato tra le parti che i crediti per i quali l' ha iscritto ipoteca abbiano natura tributaria. CP_1
Applicando tale criterio, ne consegue che la controversia, avendo ad oggetto la legittimità di un'iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti erariali, appartiene alla cognizione delle Corti di Giustizia Tributaria.
In conclusione, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, anche al suo più alto livello, si è assestata nel senso di ritenere che, ove l'iscrizione ipotecaria sia posta a garanzia di crediti tributari, ogni questione relativa alla sua legittimità – sia essa sostanziale o meramente procedurale – debba essere devoluta al giudice tributario, quale unico organo competente a conoscere dell'intero rapporto d'imposta, dalla fase costitutiva a quella della riscossione e delle relative misure cautelari.
Il difetto di giurisdizione del giudice adito deve pertanto essere dichiarato. Ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 69/2009, le parti potranno riassumere il processo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Treviso nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite, considerata la complessità della questione di giurisdizione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci al momento della proposizione della domanda, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Treviso.
2. ASSEGNA alle parti il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente.
3 3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
Dott. LUCA Deli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2668/2022 R.G., promossa da
(P. IVA ), con sede in Treviso Parte_1 P.IVA_1
(TV) - cap 31100, al Viale Luigi Cadorna n. 20, in persona del legale appresentante pro tempore, signora (C.F. ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_1
Venezia il 27.12.1937 e residente in [...], rappresentata, difesa e assistita, dall'Avv. Simone Forte (C.F. C.F._2
) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
[...]
Milano, Galleria San Babila n. 4/A,
- ATTORE - contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, quale
[...] subentrante ex lege a titolo universale, con effetti giuridici a partire dal 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di incorporante la Controparte_3 Controparte_4
ed giusta atto di fusione mediante incorporazione per Notar
[...] Controparte_5 Controparte_6
del 17.06.2016, Rep. n°. 41.564, Racc. n°. 23.400, P. IVA: ai sensi dell'art. 1 D.L. Persona_1 P.IVA_2 193 del 22.10.2016, convertito in legge n°. 225/2016 del 01.12.2016, in G.U. n°. 282 del 02.12.2016, in persona del Responsabile Contenzioso VENETO, dott.ssa , a cio' autorizzata per procura Persona_2 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio n. 177893 raccolta nr 11776 del Persona_3 28/04/2022, corrente in Roma alla Via G. Grezar, civico 14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro C.F. , C.F._3
- CONVENUTO -
Oggetto: Opposizione avverso iscrizione ipotecaria – Accertamento negativo –
Difetto di Giurisdizione.
Conclusioni delle parti: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa sulle contrapposte pretese
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di nullità e la
[...] conseguente cancellazione di due iscrizioni ipotecarie (n. 9430/9717 del
30/05/2017 e n. 2775/11319 del 04/04/2019) 1 gravanti su propri immobili, iscritte dall' . L'attore ha fondato la propria Controparte_1 domanda sulla dedotta illegittimità di tali misure cautelari per vizi procedurali, ed in particolare per l'omessa o invalida notifica degli atti prodromici, tra cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria2222. A sostegno della propria domanda, ha invocato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base dell'orientamento che qualifica l'azione come di accertamento negativo avverso un atto non appartenente all'espropriazione forzata.
Si è costituita in giudizio l la quale, Controparte_1 contestando in toto le pretese attoree, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore della Corte di Giustizia Tributaria. La convenuta ha argomentato che la giurisdizione debba essere determinata in base alla natura tributaria dei crediti posti a fondamento dell'ipoteca, come da più recente giurisprudenza di legittimità.
2. Sulla questione di Giurisdizione
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta.
La questione del riparto di giurisdizione in materia di iscrizione ipotecaria esattoriale è stata oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale, che ha visto l'emergere di orientamenti non sempre coincidenti. Parte attrice ha fondato la propria tesi su quel filone interpretativo, pur autorevolmente sostenuto dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 15354/2015, che qualifica l'ipoteca come misura alternativa all'esecuzione e radica la competenza del giudice ordinario per le azioni di accertamento negativo volte a contestarne la legittimità formale.
Ritiene tuttavia questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale più recente e specifico, anch'esso espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che appare aver consolidato un principio diverso e più coerente con l'assetto normativo del processo tributario.
In particolare, con l'Ordinanza n. 10773 del 17/04/2019, le Sezioni Unite hanno chiarito che il perimetro della giurisdizione tributaria è definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 e ricomprende ogni controversia legata all'esercizio del potere impositivo.
L'art. 19 del medesimo decreto, nell'elencare gli atti impugnabili, include espressamente "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del
[...] n. 602".
Sebbene l'ipoteca sia qualificabile come "procedura alternativa all'esecuzione forzata", è proprio il suo indissolubile legame con la pretesa tributaria a giustificarne "l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario".
Secondo tale pronuncia, rientrano nella competenza del giudice speciale
2 tributario anche le contestazioni relative a vizi formali e procedurali, quale l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo. È infatti il giudice tributario il giudice "naturale" del rapporto tra FI e contribuente, e a lui spetta la cognizione di tutti gli atti che di tale rapporto sono espressione, incluse le misure cautelari prodromiche alla riscossione.
Questo principio trova ulteriore conferma nel più recente orientamento, espresso anche dalla Sezione V della Cassazione con l'Ordinanza n. 12397 del
07/05/2024, secondo cui la giurisdizione si determina seguendo la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato tra le parti che i crediti per i quali l' ha iscritto ipoteca abbiano natura tributaria. CP_1
Applicando tale criterio, ne consegue che la controversia, avendo ad oggetto la legittimità di un'iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti erariali, appartiene alla cognizione delle Corti di Giustizia Tributaria.
In conclusione, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, anche al suo più alto livello, si è assestata nel senso di ritenere che, ove l'iscrizione ipotecaria sia posta a garanzia di crediti tributari, ogni questione relativa alla sua legittimità – sia essa sostanziale o meramente procedurale – debba essere devoluta al giudice tributario, quale unico organo competente a conoscere dell'intero rapporto d'imposta, dalla fase costitutiva a quella della riscossione e delle relative misure cautelari.
Il difetto di giurisdizione del giudice adito deve pertanto essere dichiarato. Ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 69/2009, le parti potranno riassumere il processo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Treviso nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite, considerata la complessità della questione di giurisdizione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci al momento della proposizione della domanda, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Treviso.
2. ASSEGNA alle parti il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente.
3 3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
Dott. LUCA Deli
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