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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 419/2024 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 23.11.1984 e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nato alla Spezia il 30.10.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Leccese e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 84/2024 del 31.05.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 18.09.2025, i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare ed insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiterà nella casa già familiare sita in Follo (SP), Via Durasca n. 33/C, quale genitore collocatario in via prevalente dei minori ed in funzione delle regolamentazioni circa la proprietà del predetto immobile secondo quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo perché possano ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei figli, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che la riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei minori;
4) il padre potrà vedere ed avere con sé i bambini liberamente, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni dei figli.
5) indicativamente, il padre avrà con sé i figli un fine settimana alternato, dal venerdì sera sino alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale (ivi compreso il pernotto fino al mattino successivo) nella settimana con il weekend di competenza, mentre per la settimana senza il weekend di competenza i giorni saranno almeno due, indicativamente individuati nelle giornate di lunedì e martedì (ivi compreso il pernotto fino al mattino successivo); in caso di impossibilità in base ai suoi impegni lavorativi, il padre ne renderà edotta la madre con anticipo per consentire adeguata organizzazione alternativa. A tal proposito i genitori concordano che il weekend di competenza del padre sarà quello della settimana in cui il medesimo svolgerà turni pomeridiani, mentre quello di competenza della madre sarà nella settimana in cui il padre manterrà turni mattutini. Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica dei figli. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinché i figli possano permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi maggiori pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse dei minori. A tal proposito il padre conferma di avere attuale domicilio presso la casa della madre, sita in La Spezia (SP), Via Biassa n. 2, di cui è comproprietario per 1/6 in successione mortis causa del padre (cfr. Persona_3 doc. 8 di cui infra);
6) compatibilmente ai propri impegni lavorativi, il padre potrà avere con sé i bambini durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di quindici giorni, anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura, previa comunicazione alla madre della destinazione. Per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive e non, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica dei figli. La madre avrà pari diritto di vacanza con i figli sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
7) i genitori trascorreranno con i figli, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché i compleanni, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni;
8) il marito si è già trasferito presso la casa della di lui madre con il consenso della moglie, e potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale salvo preavviso alla moglie;
9) nell'interesse esclusivo dei figli i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c secondo il quale i minori ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza dei minori ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
10) a titolo di concorso al mantenimento di ciascun figlio, corrisponderà a Parte_2 Pt_3 con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile, per dodici
[...] mensilità annue, dell'importo di Euro 235,00 (euroduecentotrentacinque/00) cadauno;
11) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
12) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat;
13) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale della Spezia (allegato al presente ricorso doc. 7 e da considerarsi parte integrante);
14) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative ai figli competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne sosterrà l'onere; competeranno ai genitori per metà ciascuno, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali equivalenti (attualmente c.d. assegno unico);
15) si dichiara economicamente autosufficiente godendo di propri redditi da lavoro Parte_3 dipendente sufficienti al proprio sostentamento e rinuncia a qualsivoglia forma di mantenimento da parte di , e viceversa;
Parte_2
16) l'immobile già di residenza coniugale sito in Follo (SP), Via Durasca n. 33/C, identificato al NCEU del Comune di Follo (SP) al Foglio 24 Particella 505 Subalterno 6 (già Sub. 2), cat. A/2, classe 3 vani 4,5, mq 93, rendita Euro 397,41 (doc. 8), attualmente in comproprietà paritaria tra i coniugi per 1/2 verrà trasferito ed assegnato, compreso il mobilio ivi contenuto, in proprietà esclusiva a favore di ad eccezione di quanto il marito intenderà asportare di Parte_3 comune accordo, con oneri di trasferimento a suo carico. Segnatamente ed in funzione di ciò,
si impegna a trasferire la propria quota di comproprietà pari ad 1/2 del compendio Parte_2 immobiliare sopra descritto a impegnandosi a dar luogo a tutti gli atti ed
Parte_3 incombenti necessari al predetto trasferimento immobiliare, senza riserva alcuna, fatto salvo quanto in appresso. Parimenti, si impegna ad acquisire la quota di comproprietà del marito
Parte_3 pari ad 1/2 del compendio immobiliare sopra descritto. A fronte di ciò, a decorrere dal deposito del presente ricorso sosterrà in via esclusiva e totalitaria l'onere economico portato
Parte_3 dalla rata mensile dei mutui ipotecari contratti con CA ON del VO BN PA (n. 1344715, per un importo attuale di circa €. 45.093,81 s.e.o. e n. 1349775, per un importo attuale di circa €. 27.161,65 s.e.o., docc. 9 e 9 bis), attivandosi quanto prima per la assunzione integrale del mutuo ipotecario stesso. Le parti concordano espressamente che la predisposizione del rogito notarile per il predetto trasferimento potrà avvenire esclusivamente in esito all'assunzione integrale del mutuo da parte di con estromissione e/o comunque esclusione formale di
Parte_3
dal contratto di mutuo de quo. I coniugi concordano espressamente che tale Parte_2 trasferimento immobiliare sarà eseguito mediante intestazione e titolarità esclusiva del finanziamento concesso da parte di CA ON del VO BN PA (o altro in surrogazione) per l'acquisto originario della casa in questione in capo alla medesima la quale, Parte_3 in esito a ciò ed esclusivamente ad avveramento delle condizioni sopra indicate, si accollerà in via esclusiva il mutuo ipotecario de quo, impegnandosi ad estromettere , sostituendolo Parte_2 con altri o altri garanti. Qualora dovesse decidere di alienare il bene a terzi, Parte_3 l'eventuale saldo attivo residuo rispetto all'attuale debito residuo sopra indicato sarà diviso in parti uguali tra i coniugi, a refusione dei ratei di mutuo già finora versati. Fatto salvo quanto appena indicato in punto di avveramento delle condizioni di cui sopra, i coniugi concordemente riconoscono che non sarà previsto alcun corrispettivo del predetto trasferimento, accollandosi Parte_3 in via esclusiva il mutuo ipotecario di cui sopra e impegnandosi per quanto di sua competenza per liberare il marito da qualsivoglia garanzia e/o responsabilità nei confronti della CA mutuante, ribadendo i medesimi come il trasferimento in questione, espressamente a titolo oneroso per quanto sopra, sia espressione della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in virtù delle vicende pregresse in costanza di matrimonio, e salvo quanto supra indicato. Il relativo conto corrente cointestato afferente l'appoggio del mutuo ipotecario sopra indicato sarà estinto o sarà reso intestato esclusivamente a Parte_3
17) i coniugi dichiarano che non sussistono polizze differenti da quelle a tutela del mutuo ipotecario (che saranno intestate esclusivamente a e della relativa polizza c.d. capofamiglia;
Parte_3
18) fermo restando quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
19) il veicolo EN JA targato KJ886KH di proprietà di sarà trasferito Parte_2 a con oneri a suo carico;
parimenti, il veicolo KIA PI targato FD291AF di Parte_3 proprietà di sarà trasferito a , con oneri a suo carico;
Parte_3 Parte_2
20) i coniugi reciprocamente dichiarano di non avere partecipazioni societarie in società di capitali, titoli al portatore, valori bancari ad eccezione di rapporti di conto corrente, etc.;
21) i coniugi si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di ePAtrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale della minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori”. In tal sede, le parti hanno altresì danno atto che nelle more del procedimento è stata data attuazione alla condizione di cui al punto 16. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come modificata. La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1 e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 28.05.2011 a La Spezia, con Parte_2 atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2011, al numero 7, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 18.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani