Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 12/06/2025, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3815 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, quale rappresentante legale della minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’ Avv. Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, C.S.A. di Napoli, I. C. “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
nei confronti
per l’annullamento
a. della nota prot. n.6555/2024 del 19/07/2024 emesso dall’ I.C. “-OMISSIS-” con sede in Napoli, alla Via -OMISSIS-,12, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze di questo Tribunale n.1709 del 9 settembre 2024 e n. 2783 del 30 dicembre 2024;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 9 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 1 agosto 2024 e depositato il giorno successivo, la ricorrente, dedotta la situazione di -OMISSIS- ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 della figlia minore ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2024/2025 ha attribuito un numero di ore (18) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta (“-OMISSIS-”) ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, pari a complessive 30 ore;
- a sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- oltre alla domanda di annullamento, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione scolastica: a) all’assegnazione di “un insegnante specializzato di sostegno nella misura massima consentita per legge o, in ogni caso, per garantire un apporto adeguato di ore di sostegno anche per gli anni successivi”; b) al ristoro del danno patito dalla minore in ragione dell’inadeguato sostegno scolastico attribuito;
- l’Amministrazione scolastica si é costituita in giudizio (19 agosto 2024) successivamente depositando documenti (28 agosto 2024);
- all’esito della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare del 4 settembre 2024, con ordinanza n.1709 del 9 settembre 2024 questo Tribunale ordinava all’Amministrazione Scolastica di “rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, contestualmente rinviando, in vista di eventuali sopravvenienze, alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024;
- quindi, con ordinanza n. 2783 del 30 dicembre 2024, questo Tribunale “rammentato che con ordinanza n. 1709 del 9 settembre 2024 la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando come segue la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, conseguentemente, vertendosi in ambiti di giurisdizione esclusiva, impartendo il correlativo ordine conformativo […] Atteso che il procuratore costituito per parte ricorrente, con note di udienza prodotte il 12 dicembre 2024 rappresentava che l’istituto scolastico resistente non ha provveduto ad eseguire l’ordinanza riportata, assegnando al minore per cui si procede il sostegno scolastico per l’intero tempo scuola, e non ha ancora redatto il PEI per l’a.s. in corso; ha conseguentemente chiesto il passaggio in decisione della causa;” intimava all’Istituto Scolastico intimato di “eseguire l’ordinanza cautelare n. 1709/2024 e […] redigere il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico, benché sia scaduto il termine non perentorio, previsto dal legislatore, in ossequio al disposto di cui al D.lgs. 66/2017, art.7, comma 2, lettera g) e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico e con rapporto in deroga 1:1, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore, in considerazione della situazione di -OMISSIS- dello stesso e di quant’altro sopra rilevato”;
- con la medesima ordinanza n. 2783 del 30 dicembre 2024, la causa era rinviata alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, “al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare”;
- il 25 febbraio 2025, il Ministero dell’Istruzione depositava documenti, con essi rappresentando tra l’altro che “il 3 dicembre 2024, si è tenuto, presso il nostro Istituto l’incontro del Gruppo di Lavoro Operativo con la famiglia e l’equipe psicopedagogica per la definizione del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2024/2025 definito e approvato dalle parti [che allegava]. Nella sezione 9 del documento sopracitato e nel verbale dell’incontro si evince che all’alunna per l’a.s. 2024/2025 sono state assegnate 30 ore di sostegno”;
- il 9 giugno 2025, parte ricorrente depositava memoria, insistendo “per la domanda del risarcimento del danno per l’a.s. 2024-2025, che dovrà essere calcolata dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 03 dicembre 2024, data di effettiva assegnazione delle ulteriori ore di sostegno scolastico per un totale di 30 ore (cfr. PEI 24-25 prodotto dal Ministero)”;
- alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, il difensore di parte ricorrente dichiarava la carenza di interesse quanto alla domanda di annullamento, in ragione dell’intervenuta conclusione dell’a.s. 2024/2025 e dell’avvenuta assegnazione del sostegno scolastico nella misura auspicata (30 ore) a far data dal 3 dicembre 2024; il ricorso era quindi trattenuto in decisione;
Considerato che:
- la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- nel merito, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati, posto che - assegnato il sostegno scolastico nella misura auspicata (30 ore) a far data dal 3 dicembre 2024 e concluso l’a.s. 2024/2025 - nessuna ulteriore utilità potrebbe trarre la ricorrente dalla decisione del gravame;
- quanto alle restanti domande:
aa) va respinta la domanda relativa all’assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni successivi, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso ( ex plurimis , TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231): stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse va infatti effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del minore e, in particolare, alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto, come sopra detto, dei bisogni del disabile;
bb) va invece accolta la domanda risarcitoria articolata nei confronti dell’Amministrazione scolastica, vista la sua fondatezza alla luce dei principi più volte richiamati da questa sezione cui, per esigenze di sinteticità, si rinvia ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 7 settembre 2023, n. 5000 e 8 aprile 2024, n. 2313, cfr., anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 per il riparto degli oneri probatori), e tali per cui la mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno, secondo il fabbisogno concreto, è già “elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, costituito dal “ damnum iniuria datum ” (attese le inevitabili conseguenze dannose, in termini di frequenza e piena integrazione scolastica, derivanti, da tale privazione, al minore)” (…) La stessa circostanza, testé posta in risalto (…) determina, poi, la ricorrenza nella specie dell’elemento soggettivo, prescritto per la configurabilità, a carico della P. A., della responsabilità aquiliana, giacché è evidente come la prefata decisione lesiva sia stata assunta, dalla Scuola, nella consapevolezza della sua illegittimità, e tanto per le ragioni testé enunciate, quindi senza potersi invocare, da parte dell’Amministrazione, alcuna causa d’esclusione della colpa, per caso fortuito o, recte nel caso specifico, per forza maggiore (tale, in particolare, non potendo certamente essere considerata la mancata dotazione organica di insegnanti di sostegno all’Istituto Scolastico, da parte degli Uffici Scolastici sovraordinati, sufficiente all’intera copertura dell’orario delle lezioni: circostanza questa che, ad avviso del Tribunale, lungi dall’assurgere a “ vis maior cui resisti non potest ”, non può, viceversa, incidere sulle modalità d’attuazione, in concreto, di diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come il diritto alla salute, il diritto alla studio e quello alla piena integrazione scolastica degli alunni, in situazione di -OMISSIS-)”;
bb.1) quanto alla determinazione del danno (che spetta al Collegio in via equitativa), si ritiene congruo liquidarlo nella misura di 1.000 euro per ciascun mese in cui non è stato garantito l’insegnamento di sostegno, a causa degli atti illegittimi, adottati con riferimento all’ a.s. 2024/2025; il calcolo del risarcimento dovrà essere effettuato secondo le modalità di seguito indicate: -a partire da settembre 2024 (inizio dell’anno scolastico, momento in cui la lesione alla sfera giuridica di parte ricorrente si è concretizzata); - fino alla data in cui (3 dicembre 2024) – previo adeguamento all’ordinanza cautelare della Sezione, sopra citata – è stato garantito il sostegno al minore nella misura pretesa, pari all’intero orario scolastico;
Ritenuto, conclusivamente, che:
- il ricorso vada in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto ed in parte accolto, nei termini sopra specificati;
- quanto alle spese di lite, le stesse vadano regolate secondo il principio della soccombenza liquidandosi come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara in parte improcedibile il ricorso, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, per l’effetto condannando le Amministrazioni scolastiche resistenti in solido al risarcimento del danno nei sensi di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente, di spese e compensi di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.