Articolo 4 della Legge 1 agosto 1978, n. 428
Articolo 3Articolo 5
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27 agosto 1978
Art. 4.
Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 31 marzo 1976 che potranno essere modificate, in quanto necessario con la procedura di cui all' articolo 10 della legge 6 giugno 1975, n. 172 .
Entrata in vigore il 27 agosto 1978