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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/08/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5056/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
con l'avv. DI RISIO ESMERALDA contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
con l'avv. BOTTER ORSOLA con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da nota congiunta depositata in data 9/7/2025 ovvero
1) confermare la decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra come statuita nel CP_1
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia, reso nella causa iscritta al n. 10000641/2019, di data 09.06.2025;
2) confermare il collocamento dei minori , e presso il Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 papà;
3) confermare l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la disciplina e la regolamentazione delle visite madre-figli, nonché di sostegno e monitoraggio del nucleo famigliare;
4) confermare le modalità di visita così come stabilite dai Servizi, da ultimo con Parte_2 relazione dd. 27.09.24 (cfr. doc. 10): la sig.ra vedrà i bambini, per il momento, presso la CP_1 casa dei propri genitori, sig.ri e , ogni martedì pomeriggio fino alle Parte_3 Persona_5
20.00, a fine settimana alternati nelle giornate del sabato dal termine della scuola fino alle 21.00 e la domenica fino alle 20.00 senza pernotto e, quando i minori trascorrono con il padre il fine settimana, anche il venerdì pomeriggio fino alle 20.00. Salvo diverso calendario e/o diverse modalità che verranno stabiliti dai Servizi sulla base dell'evoluzione della situazione e degli aspetti emergenti di miglioramento o di criticità;
5) confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti resi in data 27.02.25 in punto suddivisione delle spese straordinarie sino a giugno 2025;
6) disporre che dal corrente mese di luglio le spese straordinarie - cosi come indicate nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che le parti dichiarano di conoscere- siano poste al 50% a carico di ognuno dei genitori, con detrazioni fiscali al 100% al sig. Parte_1
7) darsi atto che le parti nulla hanno a che pretendere, l'una nei confronti dell'altra, per i rimborsi delle spese straordinarie anticipate per i figli minori sino al marzo 2025 compreso;
8) confermare che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, come già previsto nei provvedimenti temporanei ed urgenti resi in data 27.02.25;
9) disporre che nessun assegno divorzile e/o contributo agli alimenti debba essere versato dal sig. alla sig.ra e viceversa;
Parte_1 CP_1
10) Spese di lite compensate tra le parti. per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente considerato che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto del
6/6/2025, reso in seno al procedimento n. RG 641/2019 (attivato dal PM ex art. 330 C.C. per la verifica delle capacità genitoriali di entrambi i genitori), ha così definitivamente deciso:
1. dichiara la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori
[...]
(nato il [...]), (nato il [...]), Persona_1 Persona_6 [...]
(nata il [...]) e (nato il [...]); Per_7 Parte_4
2. rigetta la domanda di decadenza nei confronti del padre;
3. conferma il collocamento dei minori presso il padre;
4. conferma l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali competente per il territorio di residenza degli stessi per la disciplina degli incontri dei minori con la madre;
5. compensa le spese di lite tra le parti integralmente.
Con riguardo alla presente causa, essa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente il
29/10/2024.
Nelle more della stessa, le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia parziale sullo status, successivamente avvenuta con sentenza del 6/5/2025. Al fine di definire le restanti questioni, il Collegio ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del 26/06/2025, nella quale il Presidente, preso atto di quanto stabilito dal Tribunale per i
Minorenni col decreto sopra citato, e considerata l'ampia base di accordo tra le parti sulle questioni principali della presente causa, ha proposto alle parti di definire la lite a conclusioni congiunte.
All'udienza del 10/07/2025 le parti hanno concluso riportandosi integralmente alle note congiunte depositate il giorno precedente, rinunciando a qualsivoglia termine o differimento, considerata anche l'adesione alla proposta conciliativa del Curatore Speciale dei Minori (avv. Del Giudice, nominato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, nomina confermata anche nella presente sede).
In particolare, le parti hanno concordato anche sulla declaratoria di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale dei quattro figli minorenni, come statuito dal Tribunale per i minorenni.
Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio in Camera di Consiglio.
A parere del Tribunale, le conclusioni delle parti devono trovare accoglimento, in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: preso atto di quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Venezia nel procedimento n. RG
641/2019 con decreto del 6/6/2025 omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 22 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
con l'avv. DI RISIO ESMERALDA contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
con l'avv. BOTTER ORSOLA con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da nota congiunta depositata in data 9/7/2025 ovvero
1) confermare la decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra come statuita nel CP_1
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia, reso nella causa iscritta al n. 10000641/2019, di data 09.06.2025;
2) confermare il collocamento dei minori , e presso il Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 papà;
3) confermare l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la disciplina e la regolamentazione delle visite madre-figli, nonché di sostegno e monitoraggio del nucleo famigliare;
4) confermare le modalità di visita così come stabilite dai Servizi, da ultimo con Parte_2 relazione dd. 27.09.24 (cfr. doc. 10): la sig.ra vedrà i bambini, per il momento, presso la CP_1 casa dei propri genitori, sig.ri e , ogni martedì pomeriggio fino alle Parte_3 Persona_5
20.00, a fine settimana alternati nelle giornate del sabato dal termine della scuola fino alle 21.00 e la domenica fino alle 20.00 senza pernotto e, quando i minori trascorrono con il padre il fine settimana, anche il venerdì pomeriggio fino alle 20.00. Salvo diverso calendario e/o diverse modalità che verranno stabiliti dai Servizi sulla base dell'evoluzione della situazione e degli aspetti emergenti di miglioramento o di criticità;
5) confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti resi in data 27.02.25 in punto suddivisione delle spese straordinarie sino a giugno 2025;
6) disporre che dal corrente mese di luglio le spese straordinarie - cosi come indicate nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che le parti dichiarano di conoscere- siano poste al 50% a carico di ognuno dei genitori, con detrazioni fiscali al 100% al sig. Parte_1
7) darsi atto che le parti nulla hanno a che pretendere, l'una nei confronti dell'altra, per i rimborsi delle spese straordinarie anticipate per i figli minori sino al marzo 2025 compreso;
8) confermare che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, come già previsto nei provvedimenti temporanei ed urgenti resi in data 27.02.25;
9) disporre che nessun assegno divorzile e/o contributo agli alimenti debba essere versato dal sig. alla sig.ra e viceversa;
Parte_1 CP_1
10) Spese di lite compensate tra le parti. per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente considerato che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto del
6/6/2025, reso in seno al procedimento n. RG 641/2019 (attivato dal PM ex art. 330 C.C. per la verifica delle capacità genitoriali di entrambi i genitori), ha così definitivamente deciso:
1. dichiara la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori
[...]
(nato il [...]), (nato il [...]), Persona_1 Persona_6 [...]
(nata il [...]) e (nato il [...]); Per_7 Parte_4
2. rigetta la domanda di decadenza nei confronti del padre;
3. conferma il collocamento dei minori presso il padre;
4. conferma l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali competente per il territorio di residenza degli stessi per la disciplina degli incontri dei minori con la madre;
5. compensa le spese di lite tra le parti integralmente.
Con riguardo alla presente causa, essa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente il
29/10/2024.
Nelle more della stessa, le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia parziale sullo status, successivamente avvenuta con sentenza del 6/5/2025. Al fine di definire le restanti questioni, il Collegio ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del 26/06/2025, nella quale il Presidente, preso atto di quanto stabilito dal Tribunale per i
Minorenni col decreto sopra citato, e considerata l'ampia base di accordo tra le parti sulle questioni principali della presente causa, ha proposto alle parti di definire la lite a conclusioni congiunte.
All'udienza del 10/07/2025 le parti hanno concluso riportandosi integralmente alle note congiunte depositate il giorno precedente, rinunciando a qualsivoglia termine o differimento, considerata anche l'adesione alla proposta conciliativa del Curatore Speciale dei Minori (avv. Del Giudice, nominato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, nomina confermata anche nella presente sede).
In particolare, le parti hanno concordato anche sulla declaratoria di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale dei quattro figli minorenni, come statuito dal Tribunale per i minorenni.
Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio in Camera di Consiglio.
A parere del Tribunale, le conclusioni delle parti devono trovare accoglimento, in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: preso atto di quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Venezia nel procedimento n. RG
641/2019 con decreto del 6/6/2025 omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 22 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli