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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 21/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA all'udienza ex art. 127-ter del
21.5.2025 ha emesso, nelle forme di cui all'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 363/2024 R.G. proposta da:
, (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.6.1976, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv.
Nicola Montagna, domiciliatario, ricorrente contro
(c. f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Matera alla via Annunziatella 64, in persona dell'Amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo del 4.7.2024, dall'avv. Domenico RANU', domiciliatario;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale p.t., con sede in Torino alla Via Corte d'Appello 11, rappresentato e difeso in virtù di Procura Speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta del
10.10.2024, dall'Avv. Gaetano Maria PORRETTI, domiciliatario;
terzo chiamato in causa ***
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “…Accertare e dichiarare il , in Controparte_1
persona del suo Amministratore pro tempore, responsabile ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per dei danni causati dalle rotture delle tubazioni, come accertato nella procedura di accertamento tecnico iscritta al n. 1833/2022 R.G. […]; condannare il
, in persona del legale rappresentante, al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei fatti dedotti in narrativa, nella misura di € 77.178,10 oltre IVA ed oneri riflessi, come accertati dal consulente tecnico nel giudizio n. 1833/2022 R.G. ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà accertata nel presente giudizio, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo
e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
condannare il , in persona del legale rappresentante, Controparte_1
alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente nel giudizio n. 1833/2022 R.G. come in narrativa quantificate e documentate che ammontano ad € 10.626,90 o altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo
e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
condannare Il , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento dell'ulteriore somma, ex. art. 96 cpc […]”.
Per il convenuto: “…Chiede che venga dichiarata, ex art.140 lett. e) R.D. 11.12.1933,
n.1775, l'incompetenza del giudice adito, dichiarando la competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, competente per territorio, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese allegata.”
Per il terzo chiamato: “…Conferma la rinuncia all'eccezione di incompetenza per materia di codesto On.le Tribunale adìto in favore del T.SS. AA.PP. presso la C.A. Napoli [….] , per il resto, insiste riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, quindi sulla richiesta di mutamento del rito in ordinario, con prefiggendi termini per eventuali difese integrative, anche alla luce dei profili istruttori ampiamente evidenziati al punto 3 della
pag. 2/6 predetta comparsa e su cui insiste, impugnando estensivamente ogni deduzione e richiesta avversaria”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.3.2024 , Parte_1
premettendo di essere proprietario e conduttore dei fondi in agro di ON (MT) alla c. da LL censiti in catasto terreni al fg. 41, p.lla 139, dell'estensione di ha 1.30.03, chiedeva condannarsi il , ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, Controparte_1
in subordine, ex art. 2043 c.c., in qualità di custode del sistema di tubi ed impianti che conducono l'acqua ai fondi del ricorrente, al risarcimento per i danni, quantificati in €
77.178,10 oltre IVA, cagionati tra il 2016 ed il 2022 ai terreni di sua proprietà, coltivati ad albicoccheto, dalle infiltrazioni sotterranee, causate dalla rottura delle tubazioni interrate nei pressi della vasca di accumulo, che avevano determinato sia lo scantonamento della strada di accesso al frutteto sia lo smottamento di parte della superficie dello stesso.
Deduceva segnatamente il ricorrente di aver previamente esperito il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1833/2022 R.G. dinanzi al medesimo
Tribunale di Matera, all'esito del quale il consulente tecnico officiato, dott. Persona_1
, aveva così concluso:” 1) I danni subiti dal fondo del ricorrente in
[...]
termini di riparazione ed il ripristino del buono stato agronomico dei terreni rivenienti dalle perdite e rottura della condotta consortile che hanno interessato i fondi sono stati così determinati: A) Per perdite produzione e produttività € 25.080,00; B) Sistemazione e spianamento terreno ex albicoccheto € 15.784,00; C) Opere per rifacimento strada sterrata
€ 3.905,32; D) Opere di sistemazione frana, scarpata e terreno agrario € 27.896,65 per un totale complessivo di € 72.666,00 oltre IVA ed oneri riflessi e 7% per D.L. su A) ed oltre
IVA ed oneri riflessi e 14% per progettazione e D.L. su B e C ).”
Nel costituirsi in giudizio, il eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'incompetenza del Tribunale ordinario adito, per essere la presente controversia ricompresa nel novero di quelle attratte nella competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell' art.140 lett. e) R.D. 11.12.1933, n.1775,
pag. 3/6 chiedeva, comunque, di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_2
per essere da questa garantito in caso di condanna al risarcimento dei danni in
[...]
favore del ricorrente e, nel merito, confutando le conclusioni rassegnate nella relazione tecnica d'ufficio, contestava l'assenza di nesso di causalità tra le presunte perdite di acqua denunciate delle opere irrigue del e la frana verificatasi e stigmatizzava CP_1
l'eccessività del quantum della pretesa creditoria.
A seguito della chiamata in causa, nel costituirsi in giudizio la Controparte_2
si associava all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, salvo poi
[...]
rinunciarvi all'udienza del 16.4.2025 e, nel merito, contestando la domanda del ricorrente sia nell'an che nel quantum, eccepiva altresì l'inoperatività della copertura assicurativa.
Disposto quindi il mutamento del rito all'udienza del 20.11.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni sulla questione preliminare di rito relativa all'eccezione di incompetenza, rispetto alla quale deve osservarsi, in conformità al più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che “l'art. 140, lett. e), del
r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta” (cfr. Cass., SS.UU., n. 23332/2024 ed in senso conforme, da ultimo, Cass., III,
n. 4950/2025).
Trasponendo tale principio alla fattispecie in esame, va rilevato come il ricorrente abbia dedotto, quale causa petendi della sua pretesa creditoria, la difettosa ed inadeguata manutenzione da parte del convenuto delle opere idrauliche (segnatamente, della CP_1
vasca di disconnessione e sistema di irrigazione mediante il pozzetto e la complessiva rete del sistema di condutture) di proprietà del medesimo Ente pubblico, sicché va declinata la competenza in favore del Tribunale delle Acque pubbliche (si veda in proposito anche
Cass., VI, n. 27207/2020, secondo cui “spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in
pag. 4/6 relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”).
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporne l'integrale compensazione, sia in ragione della sopravvenuta rinuncia all'eccezione di incompetenza da parte della terza chiamata, sia in considerazione delle oscillazioni registrate in materia dalla giurisprudenza, soprattutto di merito, come attestato anche dalla recentissima sentenza del Tribunale Regionale delle
Acque pubbliche allegata da Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 14.3.2024 da Parte_1
nei confronti del e con l'intervento di
[...] Controparte_1
così provvede: Controparte_2
dichiara la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Matera il 21.5.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 5/6 pag. 6/6