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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/12/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2669/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI RI ES ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
RI NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DI SO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE si riporta interamente agli atti di causa e chiede all'Ill.mo Tribunale adito di confermare la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riportano:
1. Confermare l'affidamento del figlio all'Ente ; Per_1 Controparte_2
2. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra CP_1
1 3. Obbligo del sig. con decorrenza di agosto 2023, di contribuire al mantenimento dei figli mediante Pt_1 versamento a , in via anticipata il 10 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 350,00 CP_1
(rivalutabile secondo gli indici ISTAT) importo che sarà aumentato a 450,00 (rivalutabile secondo gli indici ISTAT) con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio non inferiore a 1000 mensili, oltre al 50% delle spese secondo il Protocollo del Tribunale di
Como;
4. Integrale percezione dell'assegno unico per i figli da parte della sig.ra in quanto genitore CP_1 collocatario;
5. Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE dichiarando di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale domanda nuova formulata da controparte, riportandosi agli atti di causa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito confermi la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni
1) assegnare la casa coniugale alla signora con tutti gli arredi in essa contenuti;
CP_1
2) affidare il figlio minore all'ente territorialmente competente del Comune di , o, se Per_1 CP_2 ritenuto, alla madre, signora , in via esclusiva;
CP_1
3) disporre il collocamento ove ritenuto nell'interesse del minore anche alla luce della relazione in data
02.09.2025 depositata dai servizi sociali;
4) condannare il signor a versare in favore della madre, entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza da agosto 2023, assegno di mantenimento per i figli e nella misura ritenuta di Per_2 Per_1 giustizia, comunque non inferiore ad €.350,00 o ad €.450,00, con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso percepirà uno stipendio non inferiore ad €.1.000,00 o comunque dalla scarcerazione. L'importo è soggetto a rivalutazione ISTAT;
5) condannare il signor a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie, secondo il Parte_1 protocollo in vigore presso il Tribunale di Como;
6) disporre l'integrale percezione dell'assegno unico per i figli da parte della signora . Con vittoria CP_1 di spese, onorari e competenze di lite di tutto il giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 14.7.2022, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Como in data 3.8.2000 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Como - atto n. 167, parte II, serie A, anno 2000) con CP_1
, dalla quale si era separato con sentenza n. 515/2019 del Tribunale di Como, pubblicata il 18.4.2019,
[...] che aveva affidato all'Ente i figli della coppia, all'epoca entrambi minorenni, (nato il [...]) e Per_2
(nato il [...]), con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, a quest'ultima assegnata Per_1
2 ed in caricato i Servizi Sociali di regolamentare le frequentazioni nonché posto a carico del padre Persona_3 un contributo indiretto al mantenimento dei figli di € 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Como. Ha chiesto, altresì, di confermare l'affido dei figli minori all'Ente, con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, a quest'ultima assegnata, nonché di porre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.11.2022, si è costituita , aderendo alla CP_1 domanda di divorzio e chiedendo, altresì, di disporre l'affido all'Ente dei figli minori o, se ritenuto nell'interesse dei minori, alla madre, con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento di € 500 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie e la quota parte del mutuo della casa coniugale nella misura del 50% ammontante ad € 500.
All'udienza presidenziale del 17.5.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio illustrato la situazione familiare e personale nell'attualità, anche sotto il profilo economico e si è riservato. Con ordinanza del 22.5.2023, il Presidente delegato ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza del 17.5.2023;
OSSERVATO che, con decreto definitivo del 16-23.2.2023, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha confermato l'affido dei minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), all'Ente territoriale, Per_2 Per_1 con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed ha incaricato i Servizi
Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune affidatario di mantenere i minori collocati presso la madre, attivando/proseguendo tutta una serie di interventi in favore dei minori, ritenendo che il contesto comunitario
-suggerito dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario- non rappresenti, allo stato, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori ed in particolare di;
Per_1
RILEVATO che, con relazione di aggiornamento del 3.5.2023, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno descritto la rete di interventi in atto a tutela dei minori: prosegue la presa in carico presso la Per_1
UONPIA di Lomazzo, con colloqui individuali mensili con la psichiatra e colloqui di gruppo settimanali con la psicologa, è attivo per lui il Centro pomeridiano (che però si rifiuta di frequentare) ed è stata attivata l'ADM presso la madre;
è in carico al Centro Giovani Adolescenti della UONPIA ed è in lista Per_2
d'attesa per la presa in carico presso il SIL per un percorso professionalizzante e di stage lavorativi (cfr. relazione in atti);
RILEVATO che, dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Specialistici, risulta che gli operatori hanno instaurato con una buona alleanza terapeutica e che, a seguito di attente riflessioni, gli operatori Per_1 della SC impegnati sul caso ritengono che, al momento, Controparte_3
l'inserimento di in comunità sia negativo perché ostacolerebbe il lavoro sull'autostima e Per_1 sull'attivazione delle risorse relazionali che il minore sta portando avanti: Nel lavoro terapeutico presso la
SC NPIA il ragazzo sta investendo su se stesso, sta lavorando sulla costruzione di una progettualità tarata sulle proprie difficoltà emotive. Si ritiene necessario proseguire il progetto terapeutico in corso, al quale sia
3 il ragazzo che la famiglia aderisce, cercando di lavorare sulla differenziazione ed individualizzazione dei due fratelli, iniziando ad impostare percorsi terapeutici ed operatori diversi: presso lo scrivente servizio Per_1 ed presso il Centro Giovani Adolescenti dell'ASST Lariana a Como. La difficoltà nella frequenza Per_2 scolastica resta un aspetto ancora non risolto per , ma si sta lavorando per aiutare il ragazzo a Per_1 riprendere lo studio fuori dal contesto scolastico. … L'eventuale inserimento in comunità può rimanere una opzione da prendere in considerazione in una fase successiva a seguito di una rivalutazione più completa ed esaustiva di tutti gli interventi messi in campo. (cfr. relazione in atti);
OSSERVATO che, nonostante gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare, la situazione resta complessa -anche per lo stato di detenzione del padre, condannato per maltrattamenti in famiglia, commessi anche alla presenza dei figli e violenza sessuale ai danni della moglie (sentenza n. 2369/2016 del Tribunale di Como in atti) oltre che, in base a quanto riferito, per peculato- e, soprattutto, la situazione di ritiro sociale dei minori resta preoccupante in quanto entrambi hanno smesso di frequentare la scuola e , a Per_1 settembre 2022, non ha ripreso la frequenza del Centro pomeridiano;
RITENUTO opportuno disporre l'audizione dei minori, ed Per_1 Per_2
RITENUTO altresì opportuno formulare, anche alla luce del contenuto delle relazioni di aggiornamento e dei recenti provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni, la seguente proposta conciliativa a chiusura della vertenza, anche allo scopo di evitare che il protrarsi del contenzioso possa avere ricadute negative sulla situazione familiare e sulla delicata situazione dei minori;
IN VIA PROVVISORIA E ISTRUTTORIA
PQM
1) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente di competenti Parte_2 CP_2 territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi Specialistici
ASST, provvedano a dare corso a tutti gli incarichi già compiutamente delegati dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 23.2.2023 e da questo Giudice con precedente decreto del 1.3.2023, attivando altresì, ove ritenuto anche solo opportuno, un percorso di sostegno alla genitorialità e/o psicologico per la madre, continuando a svolgere una stringente attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale
e provvedendo a trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre il 10.6.2023;
2) AVVISA entrambi i genitori che, in caso di comportamenti ostacolanti e/o di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici, potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale per entrambi o per uno solo dei genitori;
3) RICHIAMATO l'art 185 bis c.p.c., a meri fini conciliativi, evidenziando che le statuizioni giudiziali in ogni caso non potrebbero essere conformi alla proposta di seguito formulata, la seguente proposta: Pt_3
- CESSAZIONE degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
4 - CONFERMA dell'affido all'Ente di entrambi i figli minori, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, che li manterrà collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
- PROSECUZIONE da parte dei Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST dell'Ente affidatario di tutti gli interventi di sostegno per i minori e per i genitori in essere ed attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a sostegno dei minori e dei genitori, con un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale e obbligo di segnalazione immediata alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, di situazioni di pregiudizio per i minori e trasmissione di relazioni semestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione delle statuizioni emesse (con invio della prima relazione entro il 30.7.2023);
- ASSEGNAZIONE della casa ex coniugale alla signora con applicazione dei principi di diritto CP_1 comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà; le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n. 3836). Il mutuo, cointestato, dovrà essere pagato al 50% da entrambi gli ex coniugi;
- € 300 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, da aumentare ad € 400 al momento del reperimento di attività lavorativa con stipendio non inferiore a € 1.100 mensili o, comunque, dalla scarcerazione, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como;
- percezione integrale dell'assegno unico da parte della signora in quanto genitore collocatario dei CP_1 figli minori;
4) RINVIA in prosecuzione la causa in fase presidenziale al 12.6.2023 ore 15.00 per l'audizione dei minori ed esame delle relazioni dei Servizi incaricati, con la comparizione personale delle parti anche al fine di valutare la proposta conciliativa formulata, DISPONENDO la traduzione di , nato a [...], Parte_1 in data 8.9.1970, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria penale procedente, con le cautele del caso, tenuto conto che il Giudice Civile non è a conoscenza della pericolosità del soggetto.
All'udienza così fissata, il Presidente delegato ha sentito entrambi i minori e, all'esito, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nell'ordinanza del 22.5.2023, concordando la decorrenza del contributo paterno al mantenimento dalla mensilità di agosto 2023. Il Presidente delegato si è quindi riservato.
Con successivo provvedimento del 22.6.2023, il Presidente delegato ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori alle udienze del 17.5.2023 e del 12.6.2023;
RILEVATO che, all'udienza del 12.6.2023, all'esito dell'audizione dei due figli minori della coppia, le parti hanno apprezzabilmente aderito alla proposta conciliativa formulata dal Presidente delegato con provvedimento del 22.5.2023;
5 OSSERVATO che, con decreto definitivo del 16-23.2.2023, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha confermato l'affido dei minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), all'Ente territoriale, Per_2 Per_1 con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed ha incaricato i Servizi
Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune affidatario di mantenere i minori collocati presso la madre, attivando/proseguendo tutta una serie di interventi in favore dei minori, ritenendo che il contesto comunitario
-suggerito dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario- non rappresenti, allo stato, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori ed in particolare di;
Per_1
RILEVATO che, con relazione di aggiornamento del 3.5.2023, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno descritto la rete di interventi in atto a tutela dei minori: prosegue la presa in carico presso la Per_1
UONPIA di Lomazzo, con colloqui individuali mensili con la psichiatra e colloqui di gruppo settimanali con la psicologa, è attivo per lui il Centro pomeridiano (che però si rifiuta di frequentare) ed è stata attivata l'ADM presso la madre;
è in carico al Centro Giovani Adolescenti della UONPIA ed è in lista Per_2
d'attesa per la presa in carico presso il SIL per un percorso professionalizzante e di stage lavorativi (cfr. relazione in atti);
RILEVATO che, dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Specialistici, risulta inoltre che gli operatori hanno instaurato con una buona alleanza terapeutica e che, a seguito di attente riflessioni, gli Per_1 operatori della SC impegnati sul caso ritengono che, al Controparte_3 momento, l'inserimento di in comunità sia negativo perché ostacolerebbe il lavoro sull'autostima e Per_1 sull'attivazione delle risorse relazionali che il minore sta portando avanti: Nel lavoro terapeutico presso la
SC NPIA il ragazzo sta investendo su se stesso, sta lavorando sulla costruzione di una progettualità tarata sulle proprie difficoltà emotive. Si ritiene necessario proseguire il progetto terapeutico in corso, al quale sia il ragazzo che la famiglia aderisce, cercando di lavorare sulla differenziazione ed individualizzazione dei due fratelli, iniziando ad impostare percorsi terapeutici ed operatori diversi: presso lo scrivente servizio Per_1 ed presso il Centro Giovani Adolescenti dell'ASST Lariana a Como. La difficoltà nella frequenza Per_2 scolastica resta un aspetto ancora non risolto per , ma si sta lavorando per aiutare il ragazzo a Per_1 riprendere lo studio fuori dal contesto scolastico. … L'eventuale inserimento in comunità può rimanere una opzione da prendere in considerazione in una fase successiva a seguito di una rivalutazione più completa ed esaustiva di tutti gli interventi messi in campo. (cfr. relazione in atti);
RILEVATO che, con successiva relazione di aggiornamento del 6.6.2023, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno riferito la positiva attivazione dell'ADM, evidenziando però che non ha ripreso la Per_1 frequenza del Centro Pomeridiano e che, nell'ultimo periodo, ha interrotto i contatti con gli operatori della
UONPIA, non presentandosi al colloqui fissati (cfr. relazione in atti), come dallo stesso confermato in sede di Per_ audizione: La mia educatrice, viene a casa già da un mese e mezzo e mi trovo bene. … Quanto alla
UONPIA, ai colloqui collettivi, ho saltato gli ultimi tre, mi sono arenato, non avevo più voglia di andare, ormai, la scuola era finita e sapevo di essere bocciato ma di per sé, questi colloqui mi piacciono, vado, ascolto e capisco di non essere l'unico ad avere qualche difficoltà; l'anno prossimo, penso che li riprenderò. Invece, ai colloqui singoli continuo ad andare, anche se mi mettono un po' di agitazione e ne ho saltato qualcuno,
6 l'ultima volta comunque sono andato il mese scorso. … Quanto al Centro Diurno, non sono più andato perché le persone che non conosco mi agitano, faccio fatica a conversare ma spero che il Grest che funzioni allo stesso modo, visto che ci sono persone che non conosco, spero di sbloccarmi e avere più autostima di me stesso (ho paura di non piacere alle persone). … (cfr. verbale udienza del 12.6.2023). Il Servizio, pur valutando positivamente la frequenza dell'oratorio estivo della Parrocchia da parte di , il giorno Persona_5 dell'udienza, pur con fatica, era riuscito a frequentare (cfr. verbale udienza del 12.6.2023: Stamattina, ho avuto un po' di ansia ma sono riuscito ad andare al Grest e sono contento)- ha espresso perplessità sulla costanza della frequenza in considerazione del fatto che in svariate occasioni sono state fatte "promesse" di attività, uscite, ecc. ma che di fatto non si sono concretizzate, segno del permanere delle fatiche di Per_1
e della madre che spera ogni volta in un cambiamento del figlio (cfr. relazione in atti). I Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno riferito, inoltre, quanto alla presa in carico psicologica di presso il Per_2
Servizio Giovani Adolescenti della UONPIA, che i colloqui devono ancora iniziare e che il ragazzo non si è presentato al primo appuntamento presso il SIL, come dallo stesso confermato in sede di audizione: Io in teoria, ho dei corsi per il lavoro organizzati dal Servizio ma io non sono mai andato, non credo siano utili, mi hanno detto che mi insegnano a scrivere il CV. In parte avevo l'ansia di andare perché era una cosa nuova ma non era una cosa utile. Ricordo in passato che avevo lo psicologo, l'educatore a casa, gli incontri con papà allo Spazio Neutro, era troppa roba…era oppressiva…ogni giorno della settimana avevo qualcosa da fare legato alla separazione dei miei genitori. Non voglio essere coinvolto. Alla UONPIA provo ad andare, non vorrei tornare in quella situazione così pesante, se anche fosse un incontro alla settimana ci andrei. Il ragazzo ha però riferito di avere iniziato a lavorare regolarmente con la madre, nell'attività di catering di quest'ultima (cfr. verbale udienza del 12.6.2023);
OSSERVATO pertanto che, nonostante gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare, la situazione resta complessa e preoccupante, anche per lo stato di detenzione del padre -condannato per maltrattamenti in famiglia, commessi anche alla presenza dei figli e violenza sessuale ai danni della moglie (sentenza n.
2369/2016 del Tribunale di Como in atti) oltre che, in base a quanto riferito, per peculato-, che i figli non vedono da anni e si rifiutano di rivedere e, soprattutto, per la situazione di ritiro sociale dei minori, in quanto entrambi hanno smesso di frequentare la scuola che, per , è ancora scuola dell'obbligo; Per_1
RITENUTA necessaria -alla luce di quanto emerso e della recente evoluzione della situazione familiare, con una solo parziale adesione dei minori al progetto di sostegno elaborato dai Servizi Sociali- la prosecuzione del giudizio, nonostante l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di divorzio, che potrà certamente essere riconfermato in una fase successiva, al fine di verificare l'effettiva ripresa della scuola dell'obbligo da parte di e di intervenire tempestivamente, laddove lo stesso non riprendesse la frequenza scolastica, Per_1 eventualmente rivalutando un inserimento comunitario residenziale o quantomeno diurno del minore, secondo il progetto che verrà elaborato dai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST;
RITENUTO pertanto che, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, debbano essere confermate le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, conformemente alle domande delle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata, in quanto l'assetto disposto risulta rispondente all'interesse dei minori, con la
7 conferma dell'affido all'Ente di ed e del collocamento presso la madre, con attento Per_1 Per_2 monitoraggio e vigilanza da parte dei Servizi incaricati che dovranno confermare, entro il 29.9.2023 la ripresa della scuola da parte di e, entro il 30.11.2023, la regolare frequenza scolastica, individuando Per_1 immediatamente, nel caso in cui non riprenda o abbandoni nuovamente gli studi, tutti gli interventi Per_1 necessari a tutela del minore e con specifica delega al ripristino della relazione padre-figli, ove ne sussistano le condizioni;
RITENUTO inoltre che, conformemente alle domande delle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata, stante il collocamento dei figli presso la madre, alla medesima dovrà essere assegnata la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e gravata da un mutuo cointestato, che i coniugi dovranno quindi pagare al 50% (seppure, a seguito della confisca dell'immobile, gli stessi hanno interrotto i pagamenti). Tale provvedimento si ritiene necessario ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare. Devono poi applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n.
3836);
RITENUTO pertanto che anche le ulteriori condizioni oggetto di accordo in punto economico, in adesione alla proposta conciliativa, possano essere recepite nella presente ordinanza, in quanto proporzionate alla capacità reddituale delle parti, per come emerge dagli atti;
PQM
1) CONFERMA l'affido all'Ente -Comune di , dei figli minori (nato il [...]) e CP_2 Per_2
(nato il [...]), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior Per_1 interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minore ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, che li manterrà al momento collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, come già previsto con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 16-23.2.2023;
2) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario-Comune di competenti CP_2 territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi Specialistici
ASST, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, provvedendo a dare corso a tutti gli incarichi già compiutamente delegati dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 16-
23.2.2023 e da questo Giudice con provvedimento del 22.5.2023 e, pertanto, a:
- proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori, con efficace prosecuzione della presa in carico di entrambi presso i Servizi Specialistici-UONPIA (con valutazione ed inquadramento psicodiagnostico per entrambi);
8 - ripristinare, solo ove ne sussistano le condizioni e ciò risponda all'interesse dei minori, la relazione padre- figli, attivando tutti gli interventi in tal senso opportuni, regolamentando i contatti, anche telefonici, tra il padre ed i figli, tenuto conto delle condizioni psicofisiche di questi ultimi;
- attivare, ove ritenuto anche solo opportuno, un percorso di sostegno alla genitorialità e/o psicologico per la madre;
- continuare a svolgere una stringente attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale ed in particolare, riferendo entro il 29.9.2023, sull'effettiva ripresa della scuola da parte di e, entro Per_1 il 30.11.2023, sulla regolare frequenza scolastica, individuando immediatamente, nel caso in cui Per_1 non riprenda o abbandoni nuovamente gli studi, tutti gli interventi necessari a tutela del minore e provvedendo comunque a trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre il 6.12.2023;
3) PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
4) AVVISA entrambi i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi
Sociali, potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
5) ASSEGNA la casa coniugale alla signora CP_1
6) PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno CP_1
10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), importo che sarà aumentato a € 450 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio non inferiore a € 1.000 mensili o, comunque, dalla scarcerazione, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di
Como del 24.5.2018; le mensilità di giugno e luglio 2023, su accordo delle parti, saranno rateizzate in rate da € 50 mensili che andranno ad integrare il contributo al mantenimento per i figli, a decorrere dalla mensilità di agosto 2023;
7) DISPONE, su accordo delle parti, l'integrale percezione dell'assegno unico per i figli da parte della signora in quanto genitore collocatario. Ha nominato se stesso Giudice istruttore e fissato udienza di CP_1 comparizione e trattazione in data 14.12.2023.
In data 15.12.2023, è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 1458/2023 di divorzio, pubblicata in data
22.12.2023 e, con separata ordinanza collegiale, il Tribunale ha così provveduto: rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie;
osservato che le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.;
9 ritenuto opportuno provvedere già in questa sede, con decorrenza dal gennaio 2024, ad una modifica del collocamento del minore (nato il [...]) alla luce delle preoccupanti relazioni del competente Per_1 Con
, al fine di procedere senza indugio ad approntare una rete di protezione nei confronti del minore, che gli consenta di uscire quanto prima dallo stato di isolamento sociale in cui si trova, riprendendo la frequentazione scolastica e la conseguente costruzione del proprio futuro, con messa a punto di tutti gli interventi che si rendano necessari sotto il profilo sanitario (ivi compreso quello alimentare), di cui si dovrà prontamente occupare l'ente affidatario e gli operatori della struttura ove sarà collocato;
osservato, infatti, che dalla Relazione datata 12.12.2023 è emersa, quanto al minore la permanenza di “una situazione molto critica” in particolare “per quanto riguarda la frequenza scolastica le assenze di Per_1 sono continuate dalla fine del mese di settembre 2023 e il ragazzo non è riuscito a frequentare nemmeno saltuariamente. La scuola ha più volte cercato un aggancio con il ragazzo anche attraverso i compagni di classe, senza esito positivo (...) la non frequenza del ragazzo è aggravata dal fatto che lo stesso sta vivendo una sorta di isolamento sociale, confermato dalla madre”; viste le conclusioni assunte dagli Assistenti Sociali i quali hanno rilevato come: “nel corso degli ultimi due anni ... hanno assistito ad un progressivo peggioramento della situazione del ragazzo, a partire dalle assenze scolastiche, fino al ritiro sociale, nonostante tutti gli interventi messi in atto ... tale malessere è amplificato da una dinamica quotidiana in cui si rifugia per non affrontare la vita, creando così un circolo vizioso Per_1 da cui a parere del Servizio è possibile uscirne solo con un cambiamento del contesto di vita, da concretizzarsi in un collocamento comunitario in ambito educativo”; rilevato che già in data 3.5.2023 gli Assistenti Sociali avevano osservato che: “ sembra non avere le Per_1 risorse per affrontare la situazione al punto che stanno emergendo anche disturbi di stampo psicosomatico;
inoltre gli interventi messi in campo negli anni non risultano essere sufficientemente efficaci per fare intravedere un'evoluzione (...) si è nuovamente riflettuto sulla necessità di pensare ad un percorso comunitario da attivare nel breve tempo, prima che la situazione rischi di cristallizzarsi definitivamente, come accaduto per il fratello (...)si sottolinea l'urgenza di intervenire per tale situazione attraverso l'inserimento comunitario, in quanto gli operatori negli anni hanno effettuato ogni sorta di intervento ed inquadramento psicosociale”; osservato che tale situazione permane da lungo tempo, tanto che già l'1.2.2023 gli Assistenti Sociali avevano riportato “la preoccupazione del Servizio rispetto alla situazione in cui i minori stanno vivendo e la necessità in particolare per di intraprendere un percorso comunitario che lo possa aiutare a integrarsi nella Per_1 vita scolastica e sociale, interrompendo la patologica dinamica familiare in cui è inserito”; rilevato, inoltre, che i medici della UONPIA il 18.5.2023 avevano sconsigliato nell'immediato un inserimento in Comunità: “perché ostacolerebbe il lavoro sull'autostima e sull'attivazione delle risorse relazionali” e concludevano che: “l'eventuale inserimento in comunità può rimanere un opzione da prendere in considerazione in una fase successiva, a seguito di una rivalutazione più completa ed esaustiva di tutti gli interventi in campo”; rilevato che le criticità in capo alla madre, gli scarsi per non dire assenti risultati conseguiti a seguito dell'attivazione di tutti gli interventi proposti convincono dell'opportunità di procedere all'immediato
10 spostamento del minore presso la Comunità che sarà individuata dal Servizio Sociale, in modo da ivi avviare da subito la richiesta di adeguati sostegni per il minore e interrompere “la dinamica quotidiana in cui si rifugia per non affrontare la vita, creando così un circolo vizioso”; Per_1 ritenuto opportuno incaricare i competenti servizi sociali, di concerto con la Comunità collocataria, di regolamentare il diritto di visita dei genitori, con le opportune cautele e previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti;
osservato che il passaggio dal collocamento presso la madre al collocamento in una Comunità potrebbe comportare delle problematiche nel minore incarica i competenti Servizi Sociali di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico, ritenuti necessari o anche solo opportuni, segnalando in ogni caso immediatamente ogni situazione di pregiudizio per il minore;
considerato che
in sede presidenziale il G.R. aveva posto “a carico di , con decorrenza dalla Parte_1 mensilità di agosto 2023, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a CP_1
, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 350 (annualmente
[...] rivalutabile secondo gli indici ISTAT), importo che sarà aumentato a € 450 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio non inferiore a € 1.000 mensili o, comunque, dalla scarcerazione, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; le mensilità di giugno e luglio 2023, su accordo delle parti, saranno rateizzate in rate da € 50 mensili che andranno ad integrare il contributo al mantenimento per i figli, a decorrere dalla mensilità di agosto 2023”; ritenuto opportuno stabilire che entrambi i genitori continuino a sostenere le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como nella misura del 50% ciascuno che saranno indicate dalla Comunità o dal
Servizio Tutela Minori;
ritenuto necessario richiedere all'Ente affidatario una Relazione di Aggiornamento immediatamente a seguito del Collocamento di CR presso la Comunità individuata nonché una ulteriore Relazione di
Aggiornamento entro 10 giorni prima della prossima udienza;
ritenuto necessario acquisire la documentazione economica aggiornata in vista della prossima udienza;
PQM
1. rimette la causa sul ruolo avanti al G.I. dott.ssa Barbara Cao;
2. assegna alle parti i termini ex art. 183 co. 6 n.1, 2 e 3 decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
3. rinvia la causa per la discussione sull'ammissione delle prove avanti al giudice istruttore all'udienza del
18.9.2024 ore 10.00;
4. Dispone il trasferimento immediato del minore (nato il [...]), già dal mese di gennaio 2024, Per_1 presso la Comunità che sarà individuata dai Servizi Sociali – A.S.C.I. i quali trasmetteranno apposita comunicazione dell'avvenuto trasferimento non appena posto in essere;
11 5. incarica i competenti Servizi Sociali di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni, segnalando in ogni caso immediatamente situazione di pregiudizio per il minore;
6. Incarica i competenti servizi sociali, di concerto con la Comunità collocataria, di regolamentare il diritto di visita dei genitori, con le opportune cautele e previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti;
Con
7. Assegna al e alla COMUNITA' termine sino a 10 giorni prima della prossima udienza per depositare una relazione di aggiornamento;
8. Dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie relative al figlio ritenute necessarie dalla Comunità o dal STM;
9. Dispone che entro il 10 giorni prima della prossima udienza ciascuna parte depositi la documentazione economica aggiornata ivi precisata.
All'esito dell'udienza del 18.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.9.2025, ha disposto il deposito di documentazione economica aggiornata e che i Servizi Sociali Azienda Sociale Comuni Insieme proseguano negli incarichi conferiti con l'ordinanza del 22.12.2023, attivino un percorso psicologico per e depositino, almeno Per_1 dieci giorni prima della prossima udienza, una relazione finale.
All'esito di tale ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate da entrambe.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni dei genitori, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite anche tramite l'audizione dei figli della coppia, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dell'unico figlio ancora minorenne, . Per_1
Quanto alle questioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. 11.1.2016, n. 225).
12 La domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine allo status, essendo stata già pronunciata sentenza parziale n. 1458/2023 di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, pubblicata in data 22.12.2023.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dell'unico figlio ancora minorenne della coppia, (nato il Per_1
3.8.2008), il Tribunale ritiene che debba essere confermato l'affido all'Ente e la conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, come peraltro dagli stessi richiesto.
A fronte della complessa situazione familiare -caratterizzata dalla interruzione da anni del rapporto padre-figli, da fragilità genitoriali anche materne e dai segnali di disagio manifestati nel tempo dai figli, che si sono progressivamente chiusi in una situazione di isolamento sociale che ha poi portato alla necessità di procedere al collocamento comunitario di , nel gennaio 2024- l'affidamento all'Ente e la limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale continuano ad essere misure necessarie a tutela del minore.
Dagli aggiornamenti trasmessi dai Servizi incaricati, è emerso il positivo andamento del percorso comunitario di : le criticità che avevano reso necessario il collocamento comunitario del minore sono nel Per_1 complesso rientrate. Gli obiettivi che gli operatori si erano prefissati sono stati nell'insieme raggiunti, in particolare, la regolarità del percorso scolastico e la ripresa della socialità. Per quanto riguarda la relazione con la famiglia d'origine, ha mantenuto contatti costanti con la madre, il fratello e i familiari materni, Per_1 li incontra liberamente, trascorrendo alcuni giorni con pernottamento presso l'abitazione materna. , Per_1 nei colloqui, esprime di sentire il bisogno di un'evoluzione del proprio progetto attraverso rientro presso l'abitazione della madre…mostra di aver acquisito una migliore capacità anche di rapportarsi con gli operatori, in modo adeguato. Negli ultimi mesi, ha intrapreso un percorso di sostegno psicologico che gli sta permettendo di affrontare molte aree della sua personalità.
La madre del minore ha riconosciuto il valore del percorso comunitario, in particolare, come sia Per_1 diventato un ragazzo più attivo e propositivo. Si mostra concorde rispetto alla necessità di essere supportata anche con l'obiettivo di sostenere quando rientrerà a casa per cogliere segnali che possano, se non Per_1 attenzionati, far ricadere in comportamenti disadattivi. Per_1
Quanto ai rapporti con il padre, era stato organizzato un incontro alla presenza degli operatori del servizio e della comunità ma ha comunicato al padre la decisione di interrompere i contatti e rapporti. Per_1
Sicuramente, è risentito per come gli accadimenti passati non hanno portato con il padre a un Per_1 confronto franco e autentico. Inoltre, il padre non pare seriamente interessato ai bisogni alla vita del figlio ma ancora posizionato su rivendicazioni passate. Gli operatori hanno quindi concluso che possa fare Per_1 progressivamente rientro presso l'abitazione materna in considerazione del raggiungimento degli obiettivi comunitari, il rientro potrebbe avvenire gradualmente e, una volta avvenuto, si potrebbe prevedere il mantenimento di un intervento educativo. Sarà inoltre fondamentale per proseguire il percorso Per_1 psicologico in corso. (cfr. relazione dell'Ente affidatario del 2.9.2025).
13 Ancora, durante l'ultimo anno, è cresciuto, si è strutturato e ha imparato a utilizzare le sue risorse Per_1 per raggiungere i propri obiettivi. (cfr. relazione della comunità del 13.8.2025).
Deve quindi essere disposto il graduale rientro di presso la madre, figura stabile di riferimento, con Per_1 cui ha sempre vissuto prima del collocamento comunitario.
Il Collegio reputa altresì opportuno demandare ancora all'Ente il ripristino della relazione padre-figlio, solo ove ciò corrisponda all'interesse del minore e ne sussistano le condizioni, mantenendo tutti gli incarichi di supporto a favore del minore e dei genitori, con l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
L'Ente Affidatario proseguirà nell'attività di stringente ed attento monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica del minore e della coppia genitoriale, relazionando ogni tre mesi al Giudice Tutelare competente per la vigilanza e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, che rendano necessari provvedimenti ancora più tutelanti.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale -in comproprietà tra i coniugi e gravata da un mutuo cointestato, che i coniugi dovranno quindi pagare al 50%- alla signora che ivi è rimasta a vivere con il CP_1 figlio e presso la quale dovrà essere ricollocato il figlio minore , così da garantire loro la Per_2 Per_1 conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass.
7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553). Devono poi applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n. 3836).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. (nonché all'art. 337 septies c.c. per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autonoma) che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione
14 domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.13.12.2016, n. 25531; Cass.
18.09.2013, n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.01.2012, n. 785).
Tanto premesso, il signor -attualmente affidato in prova ai servizi sociali, dopo un periodo di Pt_1 detenzione dal 22.3.2019 al dicembre 2024 (fine pena previsto a febbraio 2026)- ha comunque potuto lavorare, anche durante il periodo detentivo, seppure in modo discontinuo e con contratti a tempo determinato (cfr. verbali udienze del 17.5.2023 e del 12.6.2023). Secondo quanto di recente riferito dal difensore, nel 2024, ha lavorato come aiuto cucina con contratto a tempo determinato, scaduto a settembre 2024, con stipendio di €
1.000 mensili circa, che però non ha percepito da aprile 2024 in poi, salvo aver concluso un piano di rientro con il datore di lavoro, che sta corrispondendo rate di € 500 mensili (cfr. verbale udienza 18.9.2024 e documentazione depositata in data 16.9.2024). Risulta poi aver lavorato come aiuto cuoco, dal 5.9.2024 al
31.1.2025, con contratto a tempo determinato e full-time, percependo uno stipendio mensile lordo di € 1.381 per tredici mensilità, la busta paga di settembre 2024 ammonta ad € 1.238 netti (cfr. contratto di lavoro e busta paga in atti). Attualmente, è assunto presso il Caf Fenapi di Sesto San Giovanni, con contratto di quattro ore settimanali (cfr. comparsa conclusionale).
La signora , invece, ha dichiarato di lavorare sempre nel catering con una srl mia e di mio fratello di CP_1 cui sono socia al 40% e prendo un emolumento che varia in base al periodo, in media di circa 1.000-1.200 € al mese. (cfr. verbali udienze del 17.5.2023 e del 18.9.2024), recentemente ridottasi ad € 980 mensili, oltre a
€ 341,50 a titolo di assegno unico (cfr. autodichiarazione del 1.9.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 905 nel
2024 (CU 2025) e pari a circa € 1.368 nel 2023 (CU 2024), le più recenti buste paga depositate (agosto 2024- aprile 2025) ammontano in media a € 1.030. Vive nella casa coniugale, della quale è comproprietaria al 50%
e sulla quale grava un mutuo con rata mensile di € 1.000, che non viene pagato dal 2016 (autodichiarazione del 1.9.2025 e verbale udienza del 17.5.2023), sottoposta a confisca (cfr. visura catastale dell'11.3.2022).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione economica, patrimoniale e lavorativa delle parti, come sopra valorizzata, tenuto conto delle esigenze dei figli in considerazione dell'età, il Collegio ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito, su accordo delle parti, in sede presidenziale. Si provvede pertanto in dispositivo.
15 Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, le domande convergenti delle parti in relazione alle statuizioni accessorie e gli accordi raggiunti nel corso del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, dato atto che in data in data 15.12.2023 è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 1458/2023 di divorzio, pubblicata in data 22.12.2023, così decide:
1. CONFERMA l'affido del figlio minore, (nato il [...]) all'Ente - Comune di Per_1 CP_2
(in relazione al luogo di attuale residenza del minore, con trasferimento delle competenze in caso di spostamento della residenza, che dovrà essere deciso e condiviso con l'Ente), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, che verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e con oneri economici al 50% tra i genitori;
2. DISPONE che l'Ente affidatario -Comune di provveda progressivamente a ricollocare il CP_2 minore presso la madre;
3. DISPONE che l'Ente affidatario -Comune di mantenga una stringente presa in carico del CP_2 minore e del nucleo familiare, demandando all'Ente medesimo, per il tramite dei Servizi Sociali e dei
Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di:
- ripristinare la relazione padre-figlio, ove ne faccia richiesta, in considerazione dell'età e ne Per_1 sussistano le condizioni, attivando tutti gli interventi in tal senso opportuni per un nuovo sereno accesso alla figura genitoriale;
- avviare tutti gli interventi di supporto per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni ed in particolare l'intervento di ADM presso il contesto materno ed il sostegno psicologico in essere, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse del minore;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di sostegno per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse del minore;
- mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso
16 il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per il minore e trasmettendo relazioni trimestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti (ulteriormente) limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale alla signora;
CP_1
6. CONFERMA, a carico di , con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a , in via anticipata entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT), importo che sarà aumentato a € 450 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio non inferiore a
€ 1.000 mensili o, comunque, dalla scarcerazione, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018 di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
17 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. DISPONE che la signora continui a percepire interamente l'assegno unico per i figli;
CP_1
8. SPESE DI LITE compensate.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario-Comune di
[...]
ed al Giudice Tutelare del Tribunale di Como, competente per la vigilanza. CP_2
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 12.12.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Agostino Abate
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI RI ES ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
RI NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DI SO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE si riporta interamente agli atti di causa e chiede all'Ill.mo Tribunale adito di confermare la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riportano:
1. Confermare l'affidamento del figlio all'Ente ; Per_1 Controparte_2
2. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra CP_1
1 3. Obbligo del sig. con decorrenza di agosto 2023, di contribuire al mantenimento dei figli mediante Pt_1 versamento a , in via anticipata il 10 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 350,00 CP_1
(rivalutabile secondo gli indici ISTAT) importo che sarà aumentato a 450,00 (rivalutabile secondo gli indici ISTAT) con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio non inferiore a 1000 mensili, oltre al 50% delle spese secondo il Protocollo del Tribunale di
Como;
4. Integrale percezione dell'assegno unico per i figli da parte della sig.ra in quanto genitore CP_1 collocatario;
5. Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE dichiarando di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale domanda nuova formulata da controparte, riportandosi agli atti di causa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito confermi la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni
1) assegnare la casa coniugale alla signora con tutti gli arredi in essa contenuti;
CP_1
2) affidare il figlio minore all'ente territorialmente competente del Comune di , o, se Per_1 CP_2 ritenuto, alla madre, signora , in via esclusiva;
CP_1
3) disporre il collocamento ove ritenuto nell'interesse del minore anche alla luce della relazione in data
02.09.2025 depositata dai servizi sociali;
4) condannare il signor a versare in favore della madre, entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza da agosto 2023, assegno di mantenimento per i figli e nella misura ritenuta di Per_2 Per_1 giustizia, comunque non inferiore ad €.350,00 o ad €.450,00, con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso percepirà uno stipendio non inferiore ad €.1.000,00 o comunque dalla scarcerazione. L'importo è soggetto a rivalutazione ISTAT;
5) condannare il signor a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie, secondo il Parte_1 protocollo in vigore presso il Tribunale di Como;
6) disporre l'integrale percezione dell'assegno unico per i figli da parte della signora . Con vittoria CP_1 di spese, onorari e competenze di lite di tutto il giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 14.7.2022, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Como in data 3.8.2000 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Como - atto n. 167, parte II, serie A, anno 2000) con CP_1
, dalla quale si era separato con sentenza n. 515/2019 del Tribunale di Como, pubblicata il 18.4.2019,
[...] che aveva affidato all'Ente i figli della coppia, all'epoca entrambi minorenni, (nato il [...]) e Per_2
(nato il [...]), con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, a quest'ultima assegnata Per_1
2 ed in caricato i Servizi Sociali di regolamentare le frequentazioni nonché posto a carico del padre Persona_3 un contributo indiretto al mantenimento dei figli di € 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Como. Ha chiesto, altresì, di confermare l'affido dei figli minori all'Ente, con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, a quest'ultima assegnata, nonché di porre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.11.2022, si è costituita , aderendo alla CP_1 domanda di divorzio e chiedendo, altresì, di disporre l'affido all'Ente dei figli minori o, se ritenuto nell'interesse dei minori, alla madre, con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento di € 500 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie e la quota parte del mutuo della casa coniugale nella misura del 50% ammontante ad € 500.
All'udienza presidenziale del 17.5.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio illustrato la situazione familiare e personale nell'attualità, anche sotto il profilo economico e si è riservato. Con ordinanza del 22.5.2023, il Presidente delegato ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza del 17.5.2023;
OSSERVATO che, con decreto definitivo del 16-23.2.2023, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha confermato l'affido dei minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), all'Ente territoriale, Per_2 Per_1 con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed ha incaricato i Servizi
Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune affidatario di mantenere i minori collocati presso la madre, attivando/proseguendo tutta una serie di interventi in favore dei minori, ritenendo che il contesto comunitario
-suggerito dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario- non rappresenti, allo stato, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori ed in particolare di;
Per_1
RILEVATO che, con relazione di aggiornamento del 3.5.2023, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno descritto la rete di interventi in atto a tutela dei minori: prosegue la presa in carico presso la Per_1
UONPIA di Lomazzo, con colloqui individuali mensili con la psichiatra e colloqui di gruppo settimanali con la psicologa, è attivo per lui il Centro pomeridiano (che però si rifiuta di frequentare) ed è stata attivata l'ADM presso la madre;
è in carico al Centro Giovani Adolescenti della UONPIA ed è in lista Per_2
d'attesa per la presa in carico presso il SIL per un percorso professionalizzante e di stage lavorativi (cfr. relazione in atti);
RILEVATO che, dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Specialistici, risulta che gli operatori hanno instaurato con una buona alleanza terapeutica e che, a seguito di attente riflessioni, gli operatori Per_1 della SC impegnati sul caso ritengono che, al momento, Controparte_3
l'inserimento di in comunità sia negativo perché ostacolerebbe il lavoro sull'autostima e Per_1 sull'attivazione delle risorse relazionali che il minore sta portando avanti: Nel lavoro terapeutico presso la
SC NPIA il ragazzo sta investendo su se stesso, sta lavorando sulla costruzione di una progettualità tarata sulle proprie difficoltà emotive. Si ritiene necessario proseguire il progetto terapeutico in corso, al quale sia
3 il ragazzo che la famiglia aderisce, cercando di lavorare sulla differenziazione ed individualizzazione dei due fratelli, iniziando ad impostare percorsi terapeutici ed operatori diversi: presso lo scrivente servizio Per_1 ed presso il Centro Giovani Adolescenti dell'ASST Lariana a Como. La difficoltà nella frequenza Per_2 scolastica resta un aspetto ancora non risolto per , ma si sta lavorando per aiutare il ragazzo a Per_1 riprendere lo studio fuori dal contesto scolastico. … L'eventuale inserimento in comunità può rimanere una opzione da prendere in considerazione in una fase successiva a seguito di una rivalutazione più completa ed esaustiva di tutti gli interventi messi in campo. (cfr. relazione in atti);
OSSERVATO che, nonostante gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare, la situazione resta complessa -anche per lo stato di detenzione del padre, condannato per maltrattamenti in famiglia, commessi anche alla presenza dei figli e violenza sessuale ai danni della moglie (sentenza n. 2369/2016 del Tribunale di Como in atti) oltre che, in base a quanto riferito, per peculato- e, soprattutto, la situazione di ritiro sociale dei minori resta preoccupante in quanto entrambi hanno smesso di frequentare la scuola e , a Per_1 settembre 2022, non ha ripreso la frequenza del Centro pomeridiano;
RITENUTO opportuno disporre l'audizione dei minori, ed Per_1 Per_2
RITENUTO altresì opportuno formulare, anche alla luce del contenuto delle relazioni di aggiornamento e dei recenti provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni, la seguente proposta conciliativa a chiusura della vertenza, anche allo scopo di evitare che il protrarsi del contenzioso possa avere ricadute negative sulla situazione familiare e sulla delicata situazione dei minori;
IN VIA PROVVISORIA E ISTRUTTORIA
PQM
1) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente di competenti Parte_2 CP_2 territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi Specialistici
ASST, provvedano a dare corso a tutti gli incarichi già compiutamente delegati dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 23.2.2023 e da questo Giudice con precedente decreto del 1.3.2023, attivando altresì, ove ritenuto anche solo opportuno, un percorso di sostegno alla genitorialità e/o psicologico per la madre, continuando a svolgere una stringente attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale
e provvedendo a trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre il 10.6.2023;
2) AVVISA entrambi i genitori che, in caso di comportamenti ostacolanti e/o di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici, potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale per entrambi o per uno solo dei genitori;
3) RICHIAMATO l'art 185 bis c.p.c., a meri fini conciliativi, evidenziando che le statuizioni giudiziali in ogni caso non potrebbero essere conformi alla proposta di seguito formulata, la seguente proposta: Pt_3
- CESSAZIONE degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
4 - CONFERMA dell'affido all'Ente di entrambi i figli minori, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, che li manterrà collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
- PROSECUZIONE da parte dei Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST dell'Ente affidatario di tutti gli interventi di sostegno per i minori e per i genitori in essere ed attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a sostegno dei minori e dei genitori, con un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale e obbligo di segnalazione immediata alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, di situazioni di pregiudizio per i minori e trasmissione di relazioni semestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione delle statuizioni emesse (con invio della prima relazione entro il 30.7.2023);
- ASSEGNAZIONE della casa ex coniugale alla signora con applicazione dei principi di diritto CP_1 comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà; le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n. 3836). Il mutuo, cointestato, dovrà essere pagato al 50% da entrambi gli ex coniugi;
- € 300 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, da aumentare ad € 400 al momento del reperimento di attività lavorativa con stipendio non inferiore a € 1.100 mensili o, comunque, dalla scarcerazione, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como;
- percezione integrale dell'assegno unico da parte della signora in quanto genitore collocatario dei CP_1 figli minori;
4) RINVIA in prosecuzione la causa in fase presidenziale al 12.6.2023 ore 15.00 per l'audizione dei minori ed esame delle relazioni dei Servizi incaricati, con la comparizione personale delle parti anche al fine di valutare la proposta conciliativa formulata, DISPONENDO la traduzione di , nato a [...], Parte_1 in data 8.9.1970, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria penale procedente, con le cautele del caso, tenuto conto che il Giudice Civile non è a conoscenza della pericolosità del soggetto.
All'udienza così fissata, il Presidente delegato ha sentito entrambi i minori e, all'esito, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nell'ordinanza del 22.5.2023, concordando la decorrenza del contributo paterno al mantenimento dalla mensilità di agosto 2023. Il Presidente delegato si è quindi riservato.
Con successivo provvedimento del 22.6.2023, il Presidente delegato ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori alle udienze del 17.5.2023 e del 12.6.2023;
RILEVATO che, all'udienza del 12.6.2023, all'esito dell'audizione dei due figli minori della coppia, le parti hanno apprezzabilmente aderito alla proposta conciliativa formulata dal Presidente delegato con provvedimento del 22.5.2023;
5 OSSERVATO che, con decreto definitivo del 16-23.2.2023, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha confermato l'affido dei minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), all'Ente territoriale, Per_2 Per_1 con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed ha incaricato i Servizi
Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune affidatario di mantenere i minori collocati presso la madre, attivando/proseguendo tutta una serie di interventi in favore dei minori, ritenendo che il contesto comunitario
-suggerito dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario- non rappresenti, allo stato, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori ed in particolare di;
Per_1
RILEVATO che, con relazione di aggiornamento del 3.5.2023, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno descritto la rete di interventi in atto a tutela dei minori: prosegue la presa in carico presso la Per_1
UONPIA di Lomazzo, con colloqui individuali mensili con la psichiatra e colloqui di gruppo settimanali con la psicologa, è attivo per lui il Centro pomeridiano (che però si rifiuta di frequentare) ed è stata attivata l'ADM presso la madre;
è in carico al Centro Giovani Adolescenti della UONPIA ed è in lista Per_2
d'attesa per la presa in carico presso il SIL per un percorso professionalizzante e di stage lavorativi (cfr. relazione in atti);
RILEVATO che, dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Specialistici, risulta inoltre che gli operatori hanno instaurato con una buona alleanza terapeutica e che, a seguito di attente riflessioni, gli Per_1 operatori della SC impegnati sul caso ritengono che, al Controparte_3 momento, l'inserimento di in comunità sia negativo perché ostacolerebbe il lavoro sull'autostima e Per_1 sull'attivazione delle risorse relazionali che il minore sta portando avanti: Nel lavoro terapeutico presso la
SC NPIA il ragazzo sta investendo su se stesso, sta lavorando sulla costruzione di una progettualità tarata sulle proprie difficoltà emotive. Si ritiene necessario proseguire il progetto terapeutico in corso, al quale sia il ragazzo che la famiglia aderisce, cercando di lavorare sulla differenziazione ed individualizzazione dei due fratelli, iniziando ad impostare percorsi terapeutici ed operatori diversi: presso lo scrivente servizio Per_1 ed presso il Centro Giovani Adolescenti dell'ASST Lariana a Como. La difficoltà nella frequenza Per_2 scolastica resta un aspetto ancora non risolto per , ma si sta lavorando per aiutare il ragazzo a Per_1 riprendere lo studio fuori dal contesto scolastico. … L'eventuale inserimento in comunità può rimanere una opzione da prendere in considerazione in una fase successiva a seguito di una rivalutazione più completa ed esaustiva di tutti gli interventi messi in campo. (cfr. relazione in atti);
RILEVATO che, con successiva relazione di aggiornamento del 6.6.2023, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno riferito la positiva attivazione dell'ADM, evidenziando però che non ha ripreso la Per_1 frequenza del Centro Pomeridiano e che, nell'ultimo periodo, ha interrotto i contatti con gli operatori della
UONPIA, non presentandosi al colloqui fissati (cfr. relazione in atti), come dallo stesso confermato in sede di Per_ audizione: La mia educatrice, viene a casa già da un mese e mezzo e mi trovo bene. … Quanto alla
UONPIA, ai colloqui collettivi, ho saltato gli ultimi tre, mi sono arenato, non avevo più voglia di andare, ormai, la scuola era finita e sapevo di essere bocciato ma di per sé, questi colloqui mi piacciono, vado, ascolto e capisco di non essere l'unico ad avere qualche difficoltà; l'anno prossimo, penso che li riprenderò. Invece, ai colloqui singoli continuo ad andare, anche se mi mettono un po' di agitazione e ne ho saltato qualcuno,
6 l'ultima volta comunque sono andato il mese scorso. … Quanto al Centro Diurno, non sono più andato perché le persone che non conosco mi agitano, faccio fatica a conversare ma spero che il Grest che funzioni allo stesso modo, visto che ci sono persone che non conosco, spero di sbloccarmi e avere più autostima di me stesso (ho paura di non piacere alle persone). … (cfr. verbale udienza del 12.6.2023). Il Servizio, pur valutando positivamente la frequenza dell'oratorio estivo della Parrocchia da parte di , il giorno Persona_5 dell'udienza, pur con fatica, era riuscito a frequentare (cfr. verbale udienza del 12.6.2023: Stamattina, ho avuto un po' di ansia ma sono riuscito ad andare al Grest e sono contento)- ha espresso perplessità sulla costanza della frequenza in considerazione del fatto che in svariate occasioni sono state fatte "promesse" di attività, uscite, ecc. ma che di fatto non si sono concretizzate, segno del permanere delle fatiche di Per_1
e della madre che spera ogni volta in un cambiamento del figlio (cfr. relazione in atti). I Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno riferito, inoltre, quanto alla presa in carico psicologica di presso il Per_2
Servizio Giovani Adolescenti della UONPIA, che i colloqui devono ancora iniziare e che il ragazzo non si è presentato al primo appuntamento presso il SIL, come dallo stesso confermato in sede di audizione: Io in teoria, ho dei corsi per il lavoro organizzati dal Servizio ma io non sono mai andato, non credo siano utili, mi hanno detto che mi insegnano a scrivere il CV. In parte avevo l'ansia di andare perché era una cosa nuova ma non era una cosa utile. Ricordo in passato che avevo lo psicologo, l'educatore a casa, gli incontri con papà allo Spazio Neutro, era troppa roba…era oppressiva…ogni giorno della settimana avevo qualcosa da fare legato alla separazione dei miei genitori. Non voglio essere coinvolto. Alla UONPIA provo ad andare, non vorrei tornare in quella situazione così pesante, se anche fosse un incontro alla settimana ci andrei. Il ragazzo ha però riferito di avere iniziato a lavorare regolarmente con la madre, nell'attività di catering di quest'ultima (cfr. verbale udienza del 12.6.2023);
OSSERVATO pertanto che, nonostante gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare, la situazione resta complessa e preoccupante, anche per lo stato di detenzione del padre -condannato per maltrattamenti in famiglia, commessi anche alla presenza dei figli e violenza sessuale ai danni della moglie (sentenza n.
2369/2016 del Tribunale di Como in atti) oltre che, in base a quanto riferito, per peculato-, che i figli non vedono da anni e si rifiutano di rivedere e, soprattutto, per la situazione di ritiro sociale dei minori, in quanto entrambi hanno smesso di frequentare la scuola che, per , è ancora scuola dell'obbligo; Per_1
RITENUTA necessaria -alla luce di quanto emerso e della recente evoluzione della situazione familiare, con una solo parziale adesione dei minori al progetto di sostegno elaborato dai Servizi Sociali- la prosecuzione del giudizio, nonostante l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di divorzio, che potrà certamente essere riconfermato in una fase successiva, al fine di verificare l'effettiva ripresa della scuola dell'obbligo da parte di e di intervenire tempestivamente, laddove lo stesso non riprendesse la frequenza scolastica, Per_1 eventualmente rivalutando un inserimento comunitario residenziale o quantomeno diurno del minore, secondo il progetto che verrà elaborato dai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST;
RITENUTO pertanto che, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, debbano essere confermate le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, conformemente alle domande delle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata, in quanto l'assetto disposto risulta rispondente all'interesse dei minori, con la
7 conferma dell'affido all'Ente di ed e del collocamento presso la madre, con attento Per_1 Per_2 monitoraggio e vigilanza da parte dei Servizi incaricati che dovranno confermare, entro il 29.9.2023 la ripresa della scuola da parte di e, entro il 30.11.2023, la regolare frequenza scolastica, individuando Per_1 immediatamente, nel caso in cui non riprenda o abbandoni nuovamente gli studi, tutti gli interventi Per_1 necessari a tutela del minore e con specifica delega al ripristino della relazione padre-figli, ove ne sussistano le condizioni;
RITENUTO inoltre che, conformemente alle domande delle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata, stante il collocamento dei figli presso la madre, alla medesima dovrà essere assegnata la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e gravata da un mutuo cointestato, che i coniugi dovranno quindi pagare al 50% (seppure, a seguito della confisca dell'immobile, gli stessi hanno interrotto i pagamenti). Tale provvedimento si ritiene necessario ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare. Devono poi applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n.
3836);
RITENUTO pertanto che anche le ulteriori condizioni oggetto di accordo in punto economico, in adesione alla proposta conciliativa, possano essere recepite nella presente ordinanza, in quanto proporzionate alla capacità reddituale delle parti, per come emerge dagli atti;
PQM
1) CONFERMA l'affido all'Ente -Comune di , dei figli minori (nato il [...]) e CP_2 Per_2
(nato il [...]), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior Per_1 interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minore ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, che li manterrà al momento collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, come già previsto con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 16-23.2.2023;
2) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario-Comune di competenti CP_2 territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi Specialistici
ASST, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, provvedendo a dare corso a tutti gli incarichi già compiutamente delegati dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 16-
23.2.2023 e da questo Giudice con provvedimento del 22.5.2023 e, pertanto, a:
- proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori, con efficace prosecuzione della presa in carico di entrambi presso i Servizi Specialistici-UONPIA (con valutazione ed inquadramento psicodiagnostico per entrambi);
8 - ripristinare, solo ove ne sussistano le condizioni e ciò risponda all'interesse dei minori, la relazione padre- figli, attivando tutti gli interventi in tal senso opportuni, regolamentando i contatti, anche telefonici, tra il padre ed i figli, tenuto conto delle condizioni psicofisiche di questi ultimi;
- attivare, ove ritenuto anche solo opportuno, un percorso di sostegno alla genitorialità e/o psicologico per la madre;
- continuare a svolgere una stringente attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale ed in particolare, riferendo entro il 29.9.2023, sull'effettiva ripresa della scuola da parte di e, entro Per_1 il 30.11.2023, sulla regolare frequenza scolastica, individuando immediatamente, nel caso in cui Per_1 non riprenda o abbandoni nuovamente gli studi, tutti gli interventi necessari a tutela del minore e provvedendo comunque a trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre il 6.12.2023;
3) PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
4) AVVISA entrambi i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi
Sociali, potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
5) ASSEGNA la casa coniugale alla signora CP_1
6) PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno CP_1
10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), importo che sarà aumentato a € 450 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio non inferiore a € 1.000 mensili o, comunque, dalla scarcerazione, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di
Como del 24.5.2018; le mensilità di giugno e luglio 2023, su accordo delle parti, saranno rateizzate in rate da € 50 mensili che andranno ad integrare il contributo al mantenimento per i figli, a decorrere dalla mensilità di agosto 2023;
7) DISPONE, su accordo delle parti, l'integrale percezione dell'assegno unico per i figli da parte della signora in quanto genitore collocatario. Ha nominato se stesso Giudice istruttore e fissato udienza di CP_1 comparizione e trattazione in data 14.12.2023.
In data 15.12.2023, è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 1458/2023 di divorzio, pubblicata in data
22.12.2023 e, con separata ordinanza collegiale, il Tribunale ha così provveduto: rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie;
osservato che le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.;
9 ritenuto opportuno provvedere già in questa sede, con decorrenza dal gennaio 2024, ad una modifica del collocamento del minore (nato il [...]) alla luce delle preoccupanti relazioni del competente Per_1 Con
, al fine di procedere senza indugio ad approntare una rete di protezione nei confronti del minore, che gli consenta di uscire quanto prima dallo stato di isolamento sociale in cui si trova, riprendendo la frequentazione scolastica e la conseguente costruzione del proprio futuro, con messa a punto di tutti gli interventi che si rendano necessari sotto il profilo sanitario (ivi compreso quello alimentare), di cui si dovrà prontamente occupare l'ente affidatario e gli operatori della struttura ove sarà collocato;
osservato, infatti, che dalla Relazione datata 12.12.2023 è emersa, quanto al minore la permanenza di “una situazione molto critica” in particolare “per quanto riguarda la frequenza scolastica le assenze di Per_1 sono continuate dalla fine del mese di settembre 2023 e il ragazzo non è riuscito a frequentare nemmeno saltuariamente. La scuola ha più volte cercato un aggancio con il ragazzo anche attraverso i compagni di classe, senza esito positivo (...) la non frequenza del ragazzo è aggravata dal fatto che lo stesso sta vivendo una sorta di isolamento sociale, confermato dalla madre”; viste le conclusioni assunte dagli Assistenti Sociali i quali hanno rilevato come: “nel corso degli ultimi due anni ... hanno assistito ad un progressivo peggioramento della situazione del ragazzo, a partire dalle assenze scolastiche, fino al ritiro sociale, nonostante tutti gli interventi messi in atto ... tale malessere è amplificato da una dinamica quotidiana in cui si rifugia per non affrontare la vita, creando così un circolo vizioso Per_1 da cui a parere del Servizio è possibile uscirne solo con un cambiamento del contesto di vita, da concretizzarsi in un collocamento comunitario in ambito educativo”; rilevato che già in data 3.5.2023 gli Assistenti Sociali avevano osservato che: “ sembra non avere le Per_1 risorse per affrontare la situazione al punto che stanno emergendo anche disturbi di stampo psicosomatico;
inoltre gli interventi messi in campo negli anni non risultano essere sufficientemente efficaci per fare intravedere un'evoluzione (...) si è nuovamente riflettuto sulla necessità di pensare ad un percorso comunitario da attivare nel breve tempo, prima che la situazione rischi di cristallizzarsi definitivamente, come accaduto per il fratello (...)si sottolinea l'urgenza di intervenire per tale situazione attraverso l'inserimento comunitario, in quanto gli operatori negli anni hanno effettuato ogni sorta di intervento ed inquadramento psicosociale”; osservato che tale situazione permane da lungo tempo, tanto che già l'1.2.2023 gli Assistenti Sociali avevano riportato “la preoccupazione del Servizio rispetto alla situazione in cui i minori stanno vivendo e la necessità in particolare per di intraprendere un percorso comunitario che lo possa aiutare a integrarsi nella Per_1 vita scolastica e sociale, interrompendo la patologica dinamica familiare in cui è inserito”; rilevato, inoltre, che i medici della UONPIA il 18.5.2023 avevano sconsigliato nell'immediato un inserimento in Comunità: “perché ostacolerebbe il lavoro sull'autostima e sull'attivazione delle risorse relazionali” e concludevano che: “l'eventuale inserimento in comunità può rimanere un opzione da prendere in considerazione in una fase successiva, a seguito di una rivalutazione più completa ed esaustiva di tutti gli interventi in campo”; rilevato che le criticità in capo alla madre, gli scarsi per non dire assenti risultati conseguiti a seguito dell'attivazione di tutti gli interventi proposti convincono dell'opportunità di procedere all'immediato
10 spostamento del minore presso la Comunità che sarà individuata dal Servizio Sociale, in modo da ivi avviare da subito la richiesta di adeguati sostegni per il minore e interrompere “la dinamica quotidiana in cui si rifugia per non affrontare la vita, creando così un circolo vizioso”; Per_1 ritenuto opportuno incaricare i competenti servizi sociali, di concerto con la Comunità collocataria, di regolamentare il diritto di visita dei genitori, con le opportune cautele e previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti;
osservato che il passaggio dal collocamento presso la madre al collocamento in una Comunità potrebbe comportare delle problematiche nel minore incarica i competenti Servizi Sociali di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico, ritenuti necessari o anche solo opportuni, segnalando in ogni caso immediatamente ogni situazione di pregiudizio per il minore;
considerato che
in sede presidenziale il G.R. aveva posto “a carico di , con decorrenza dalla Parte_1 mensilità di agosto 2023, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a CP_1
, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 350 (annualmente
[...] rivalutabile secondo gli indici ISTAT), importo che sarà aumentato a € 450 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio non inferiore a € 1.000 mensili o, comunque, dalla scarcerazione, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; le mensilità di giugno e luglio 2023, su accordo delle parti, saranno rateizzate in rate da € 50 mensili che andranno ad integrare il contributo al mantenimento per i figli, a decorrere dalla mensilità di agosto 2023”; ritenuto opportuno stabilire che entrambi i genitori continuino a sostenere le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como nella misura del 50% ciascuno che saranno indicate dalla Comunità o dal
Servizio Tutela Minori;
ritenuto necessario richiedere all'Ente affidatario una Relazione di Aggiornamento immediatamente a seguito del Collocamento di CR presso la Comunità individuata nonché una ulteriore Relazione di
Aggiornamento entro 10 giorni prima della prossima udienza;
ritenuto necessario acquisire la documentazione economica aggiornata in vista della prossima udienza;
PQM
1. rimette la causa sul ruolo avanti al G.I. dott.ssa Barbara Cao;
2. assegna alle parti i termini ex art. 183 co. 6 n.1, 2 e 3 decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
3. rinvia la causa per la discussione sull'ammissione delle prove avanti al giudice istruttore all'udienza del
18.9.2024 ore 10.00;
4. Dispone il trasferimento immediato del minore (nato il [...]), già dal mese di gennaio 2024, Per_1 presso la Comunità che sarà individuata dai Servizi Sociali – A.S.C.I. i quali trasmetteranno apposita comunicazione dell'avvenuto trasferimento non appena posto in essere;
11 5. incarica i competenti Servizi Sociali di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni, segnalando in ogni caso immediatamente situazione di pregiudizio per il minore;
6. Incarica i competenti servizi sociali, di concerto con la Comunità collocataria, di regolamentare il diritto di visita dei genitori, con le opportune cautele e previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti;
Con
7. Assegna al e alla COMUNITA' termine sino a 10 giorni prima della prossima udienza per depositare una relazione di aggiornamento;
8. Dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie relative al figlio ritenute necessarie dalla Comunità o dal STM;
9. Dispone che entro il 10 giorni prima della prossima udienza ciascuna parte depositi la documentazione economica aggiornata ivi precisata.
All'esito dell'udienza del 18.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.9.2025, ha disposto il deposito di documentazione economica aggiornata e che i Servizi Sociali Azienda Sociale Comuni Insieme proseguano negli incarichi conferiti con l'ordinanza del 22.12.2023, attivino un percorso psicologico per e depositino, almeno Per_1 dieci giorni prima della prossima udienza, una relazione finale.
All'esito di tale ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate da entrambe.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni dei genitori, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite anche tramite l'audizione dei figli della coppia, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dell'unico figlio ancora minorenne, . Per_1
Quanto alle questioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. 11.1.2016, n. 225).
12 La domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine allo status, essendo stata già pronunciata sentenza parziale n. 1458/2023 di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, pubblicata in data 22.12.2023.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dell'unico figlio ancora minorenne della coppia, (nato il Per_1
3.8.2008), il Tribunale ritiene che debba essere confermato l'affido all'Ente e la conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, come peraltro dagli stessi richiesto.
A fronte della complessa situazione familiare -caratterizzata dalla interruzione da anni del rapporto padre-figli, da fragilità genitoriali anche materne e dai segnali di disagio manifestati nel tempo dai figli, che si sono progressivamente chiusi in una situazione di isolamento sociale che ha poi portato alla necessità di procedere al collocamento comunitario di , nel gennaio 2024- l'affidamento all'Ente e la limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale continuano ad essere misure necessarie a tutela del minore.
Dagli aggiornamenti trasmessi dai Servizi incaricati, è emerso il positivo andamento del percorso comunitario di : le criticità che avevano reso necessario il collocamento comunitario del minore sono nel Per_1 complesso rientrate. Gli obiettivi che gli operatori si erano prefissati sono stati nell'insieme raggiunti, in particolare, la regolarità del percorso scolastico e la ripresa della socialità. Per quanto riguarda la relazione con la famiglia d'origine, ha mantenuto contatti costanti con la madre, il fratello e i familiari materni, Per_1 li incontra liberamente, trascorrendo alcuni giorni con pernottamento presso l'abitazione materna. , Per_1 nei colloqui, esprime di sentire il bisogno di un'evoluzione del proprio progetto attraverso rientro presso l'abitazione della madre…mostra di aver acquisito una migliore capacità anche di rapportarsi con gli operatori, in modo adeguato. Negli ultimi mesi, ha intrapreso un percorso di sostegno psicologico che gli sta permettendo di affrontare molte aree della sua personalità.
La madre del minore ha riconosciuto il valore del percorso comunitario, in particolare, come sia Per_1 diventato un ragazzo più attivo e propositivo. Si mostra concorde rispetto alla necessità di essere supportata anche con l'obiettivo di sostenere quando rientrerà a casa per cogliere segnali che possano, se non Per_1 attenzionati, far ricadere in comportamenti disadattivi. Per_1
Quanto ai rapporti con il padre, era stato organizzato un incontro alla presenza degli operatori del servizio e della comunità ma ha comunicato al padre la decisione di interrompere i contatti e rapporti. Per_1
Sicuramente, è risentito per come gli accadimenti passati non hanno portato con il padre a un Per_1 confronto franco e autentico. Inoltre, il padre non pare seriamente interessato ai bisogni alla vita del figlio ma ancora posizionato su rivendicazioni passate. Gli operatori hanno quindi concluso che possa fare Per_1 progressivamente rientro presso l'abitazione materna in considerazione del raggiungimento degli obiettivi comunitari, il rientro potrebbe avvenire gradualmente e, una volta avvenuto, si potrebbe prevedere il mantenimento di un intervento educativo. Sarà inoltre fondamentale per proseguire il percorso Per_1 psicologico in corso. (cfr. relazione dell'Ente affidatario del 2.9.2025).
13 Ancora, durante l'ultimo anno, è cresciuto, si è strutturato e ha imparato a utilizzare le sue risorse Per_1 per raggiungere i propri obiettivi. (cfr. relazione della comunità del 13.8.2025).
Deve quindi essere disposto il graduale rientro di presso la madre, figura stabile di riferimento, con Per_1 cui ha sempre vissuto prima del collocamento comunitario.
Il Collegio reputa altresì opportuno demandare ancora all'Ente il ripristino della relazione padre-figlio, solo ove ciò corrisponda all'interesse del minore e ne sussistano le condizioni, mantenendo tutti gli incarichi di supporto a favore del minore e dei genitori, con l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
L'Ente Affidatario proseguirà nell'attività di stringente ed attento monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica del minore e della coppia genitoriale, relazionando ogni tre mesi al Giudice Tutelare competente per la vigilanza e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, che rendano necessari provvedimenti ancora più tutelanti.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale -in comproprietà tra i coniugi e gravata da un mutuo cointestato, che i coniugi dovranno quindi pagare al 50%- alla signora che ivi è rimasta a vivere con il CP_1 figlio e presso la quale dovrà essere ricollocato il figlio minore , così da garantire loro la Per_2 Per_1 conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass.
7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553). Devono poi applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n. 3836).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. (nonché all'art. 337 septies c.c. per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autonoma) che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione
14 domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.13.12.2016, n. 25531; Cass.
18.09.2013, n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.01.2012, n. 785).
Tanto premesso, il signor -attualmente affidato in prova ai servizi sociali, dopo un periodo di Pt_1 detenzione dal 22.3.2019 al dicembre 2024 (fine pena previsto a febbraio 2026)- ha comunque potuto lavorare, anche durante il periodo detentivo, seppure in modo discontinuo e con contratti a tempo determinato (cfr. verbali udienze del 17.5.2023 e del 12.6.2023). Secondo quanto di recente riferito dal difensore, nel 2024, ha lavorato come aiuto cucina con contratto a tempo determinato, scaduto a settembre 2024, con stipendio di €
1.000 mensili circa, che però non ha percepito da aprile 2024 in poi, salvo aver concluso un piano di rientro con il datore di lavoro, che sta corrispondendo rate di € 500 mensili (cfr. verbale udienza 18.9.2024 e documentazione depositata in data 16.9.2024). Risulta poi aver lavorato come aiuto cuoco, dal 5.9.2024 al
31.1.2025, con contratto a tempo determinato e full-time, percependo uno stipendio mensile lordo di € 1.381 per tredici mensilità, la busta paga di settembre 2024 ammonta ad € 1.238 netti (cfr. contratto di lavoro e busta paga in atti). Attualmente, è assunto presso il Caf Fenapi di Sesto San Giovanni, con contratto di quattro ore settimanali (cfr. comparsa conclusionale).
La signora , invece, ha dichiarato di lavorare sempre nel catering con una srl mia e di mio fratello di CP_1 cui sono socia al 40% e prendo un emolumento che varia in base al periodo, in media di circa 1.000-1.200 € al mese. (cfr. verbali udienze del 17.5.2023 e del 18.9.2024), recentemente ridottasi ad € 980 mensili, oltre a
€ 341,50 a titolo di assegno unico (cfr. autodichiarazione del 1.9.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 905 nel
2024 (CU 2025) e pari a circa € 1.368 nel 2023 (CU 2024), le più recenti buste paga depositate (agosto 2024- aprile 2025) ammontano in media a € 1.030. Vive nella casa coniugale, della quale è comproprietaria al 50%
e sulla quale grava un mutuo con rata mensile di € 1.000, che non viene pagato dal 2016 (autodichiarazione del 1.9.2025 e verbale udienza del 17.5.2023), sottoposta a confisca (cfr. visura catastale dell'11.3.2022).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione economica, patrimoniale e lavorativa delle parti, come sopra valorizzata, tenuto conto delle esigenze dei figli in considerazione dell'età, il Collegio ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito, su accordo delle parti, in sede presidenziale. Si provvede pertanto in dispositivo.
15 Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, le domande convergenti delle parti in relazione alle statuizioni accessorie e gli accordi raggiunti nel corso del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, dato atto che in data in data 15.12.2023 è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 1458/2023 di divorzio, pubblicata in data 22.12.2023, così decide:
1. CONFERMA l'affido del figlio minore, (nato il [...]) all'Ente - Comune di Per_1 CP_2
(in relazione al luogo di attuale residenza del minore, con trasferimento delle competenze in caso di spostamento della residenza, che dovrà essere deciso e condiviso con l'Ente), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, che verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e con oneri economici al 50% tra i genitori;
2. DISPONE che l'Ente affidatario -Comune di provveda progressivamente a ricollocare il CP_2 minore presso la madre;
3. DISPONE che l'Ente affidatario -Comune di mantenga una stringente presa in carico del CP_2 minore e del nucleo familiare, demandando all'Ente medesimo, per il tramite dei Servizi Sociali e dei
Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di:
- ripristinare la relazione padre-figlio, ove ne faccia richiesta, in considerazione dell'età e ne Per_1 sussistano le condizioni, attivando tutti gli interventi in tal senso opportuni per un nuovo sereno accesso alla figura genitoriale;
- avviare tutti gli interventi di supporto per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni ed in particolare l'intervento di ADM presso il contesto materno ed il sostegno psicologico in essere, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse del minore;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di sostegno per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse del minore;
- mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso
16 il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per il minore e trasmettendo relazioni trimestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti (ulteriormente) limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale alla signora;
CP_1
6. CONFERMA, a carico di , con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a , in via anticipata entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT), importo che sarà aumentato a € 450 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio non inferiore a
€ 1.000 mensili o, comunque, dalla scarcerazione, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018 di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
17 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. DISPONE che la signora continui a percepire interamente l'assegno unico per i figli;
CP_1
8. SPESE DI LITE compensate.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario-Comune di
[...]
ed al Giudice Tutelare del Tribunale di Como, competente per la vigilanza. CP_2
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 12.12.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Agostino Abate
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