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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 14572/2024 promossa da: nato il [...] a [...], Brasile, con Parte_1 numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDiCa_1 C.F._1 NumeroDiCar_2 nata il [...] a [...], (MG), Parte_2
Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDiC_3 C.F._1 NumeroDiCar_4
nata il [...] Belo Parte_3
Horizonte (MG), Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale NumeroDi_5 [...]
; C.F._2 nato il [...] a [...], (MG), Parte_4
Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDi_6 C.F._1 NumeroDiCar_7 rappresentati e difesi dall'Avv. PINELLI GIUSEPPE
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
PREMESSE IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10/08/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo ( o Persona_1 Persona_2 [...]
o o o o Per_3 Persona_1 Persona_1 Persona_1 Per_4
, nato ad [...] il [...], il quale, prima di emigrare in Brasile, contraeva
[...] matrimonio con la sig.ra il giorno 04/07/1880 e dalla loro unione nasceva in Controparte_2
Brasile, il giorno 01/10/1906, la figlia madre a sua volta di Persona_5 Persona_6
, nata il [...] a Belo Horizonte, in [...] (cfr. doc. 1-4);
[...]
- Che dall'unione tra e nasceva a Belo Persona_6 Persona_7
Horizonte, il 20/01/1949, il figlio che, a sua volta, dopo aver sposato Persona_8 aveva poi tre figli, ricorrenti nel presente giudizio: Persona_9 Parte_2
nata a [...] il [...]; nato a [...] il
[...] Parte_4
20/01/1981 e, infine, nato a [...] il [...] (cfr. docc. 4-10); Parte_1
- Che la ricorrente , nata a [...] il Parte_5
06/06/1997, è figlia di (cfr. docc. 4-10). Parte_2
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_1
e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 2).
Il non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
In data 18/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
All'udienza del 25/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato ad [...] il [...] (v. documenti in atti), gli stessi Persona_1 sostengono che la cittadinanza li è dunque stata trasmessa dapprima attraverso la sig.ra
[...]
(figlia di , poi tramite la sig.ra e, infine, Per_5 Persona_1 Persona_6 tramite padre dei ricorrenti Persona_8 Parte_2 [...]
e Parte_4 Parte_1
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da RL RT il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_1 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (doc. 1) nato in [...] in data [...] e, emigrato in Persona_1
Brasile, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino brasiliano (doc. 2), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) e che la cittadinanza italiana deve, altresì, riconoscersi ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla
(ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana deve, in particolare, riconoscersi alla figlia di Persona_1
alla figlia di quest'ultima e al figlio di quest'ultima Persona_5 Persona_6
Persona_8
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi ai figli di Persona_8 odierni ricorrenti, e precisamente e Parte_1 Parte_4 [...]
nonché alla figlia di quest'ultima, . Parte_2 Parte_5
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_1 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14572/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: nato il [...] a [...], Brasile, con Parte_1 numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDiCa_1 C.F._1 NumeroDiCar_2 nata il [...] a [...], (MG), Parte_2
Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDiC_3 C.F._1 NumeroDiCar_4
nata il [...] Belo Parte_3
Horizonte (MG), Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale NumeroDi_5 [...]
; C.F._2 nato il [...] a [...], (MG), Parte_4
Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDi_6 C.F._1 NumeroDiCar_7
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 14572/2024 promossa da: nato il [...] a [...], Brasile, con Parte_1 numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDiCa_1 C.F._1 NumeroDiCar_2 nata il [...] a [...], (MG), Parte_2
Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDiC_3 C.F._1 NumeroDiCar_4
nata il [...] Belo Parte_3
Horizonte (MG), Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale NumeroDi_5 [...]
; C.F._2 nato il [...] a [...], (MG), Parte_4
Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDi_6 C.F._1 NumeroDiCar_7 rappresentati e difesi dall'Avv. PINELLI GIUSEPPE
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
PREMESSE IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10/08/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo ( o Persona_1 Persona_2 [...]
o o o o Per_3 Persona_1 Persona_1 Persona_1 Per_4
, nato ad [...] il [...], il quale, prima di emigrare in Brasile, contraeva
[...] matrimonio con la sig.ra il giorno 04/07/1880 e dalla loro unione nasceva in Controparte_2
Brasile, il giorno 01/10/1906, la figlia madre a sua volta di Persona_5 Persona_6
, nata il [...] a Belo Horizonte, in [...] (cfr. doc. 1-4);
[...]
- Che dall'unione tra e nasceva a Belo Persona_6 Persona_7
Horizonte, il 20/01/1949, il figlio che, a sua volta, dopo aver sposato Persona_8 aveva poi tre figli, ricorrenti nel presente giudizio: Persona_9 Parte_2
nata a [...] il [...]; nato a [...] il
[...] Parte_4
20/01/1981 e, infine, nato a [...] il [...] (cfr. docc. 4-10); Parte_1
- Che la ricorrente , nata a [...] il Parte_5
06/06/1997, è figlia di (cfr. docc. 4-10). Parte_2
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_1
e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 2).
Il non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
In data 18/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
All'udienza del 25/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato ad [...] il [...] (v. documenti in atti), gli stessi Persona_1 sostengono che la cittadinanza li è dunque stata trasmessa dapprima attraverso la sig.ra
[...]
(figlia di , poi tramite la sig.ra e, infine, Per_5 Persona_1 Persona_6 tramite padre dei ricorrenti Persona_8 Parte_2 [...]
e Parte_4 Parte_1
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da RL RT il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_1 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (doc. 1) nato in [...] in data [...] e, emigrato in Persona_1
Brasile, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino brasiliano (doc. 2), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) e che la cittadinanza italiana deve, altresì, riconoscersi ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla
(ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana deve, in particolare, riconoscersi alla figlia di Persona_1
alla figlia di quest'ultima e al figlio di quest'ultima Persona_5 Persona_6
Persona_8
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi ai figli di Persona_8 odierni ricorrenti, e precisamente e Parte_1 Parte_4 [...]
nonché alla figlia di quest'ultima, . Parte_2 Parte_5
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_1 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14572/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: nato il [...] a [...], Brasile, con Parte_1 numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDiCa_1 C.F._1 NumeroDiCar_2 nata il [...] a [...], (MG), Parte_2
Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDiC_3 C.F._1 NumeroDiCar_4
nata il [...] Belo Parte_3
Horizonte (MG), Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale NumeroDi_5 [...]
; C.F._2 nato il [...] a [...], (MG), Parte_4
Brasile, con numero di carta d'identità e codice fiscale;
NumeroDi_6 C.F._1 NumeroDiCar_7
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli