Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione personale promossa da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25/06/1978, residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Elena Solari, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte attrice -
nei confronti di
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
28/04/1989, residente in [...], contumace
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “In via principale in punto rapporti personali ed economici tra
i coniugi:
25.06.1978) e SI. nato a [...] - in data 28.04.1989). Controparte_2
In via principale in punto affidamento e mantenimento della prole:
– affidare il figlio per le ragioni esposte in parte narrativa, in via Persona_1
esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa e con diritto-dovere del padre di frequentare il figlio secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse delle minori e comunque in ambiente protetto;
– assegnare la casa familiare comprensiva di tutti gli arredi ivi presenti alla SI.ra
[...]
quale genitore affidatario del figlio minore;
Parte_1
– porre a carico del sig. a titolo di mantenimento in favore del figlio, Controparte_2
un assegno complessivo pari ad euro 200,00, o quello maggiore o minore meglio visto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla sig.ra Parte_1
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese nonché il 50% delle spese mediche
[...]
non coperta dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i minori.
In ogni caso con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2024 e ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
ha chiesto la separazione personale dal SI. con cui aveva
[...] Controparte_2
contratto matrimonio in Tunisia in data 12/10/2016, non trascritto nei registri dello Stato
Civile italiano, e dalla cui unione era nato a [...] il figlio minore in data Per_1
23/12/2019, rappresentando una situazione di sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale dovuta ai continui periodi di detenzione, anche domiciliare, del marito e all'aperto disinteresse verso il nucleo familiare mostrato dallo stesso, il quale aveva altresì instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna e si era reso protagonista di un episodio di sottrazione internazionale del figlio minore, allorquando nel 2022 aveva portato il figlio in
Tunisia per un anno impedendogli di rivedere la madre. In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che, contestualmente alla pronuncia di separazione, venisse stabilito l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, con collocazione abitativa presso la stessa, assegnazione della casa ex coniugale e regime di visita con il padre meglio visto e ritenuto previo approfondimento delle capacità genitoriali del convenuto, e che venisse previsto a carico di quest'ultimo un contributo mensile al mantenimento del minore pari ad €
200,00, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. presso l'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici in atti, il SI.
[...]
non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza del 06/11/2024, sicché CP_2
con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 06/11/2024 ne è stata dichiarata la contumacia e sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa è stata quindi istruita mediante acquisizione della documentazione reddituale e contributiva del convenuto nonché del casellario giudiziario e dei carichi pendenti dello stesso, ed è stata rinviata all'udienza cartolare del 06/02/2025 per la precisazione delle conclusioni, che parte attrice ha precisato come in epigrafe, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale deve certamente essere accolta dal momento che la ricorrente, nel totale disinteresse del convenuto rimasto contumace, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo sicché a fronte dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto all'affidamento del figlio minore nato dall'unione, preme ricordare che ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie, alla luce del disinteresse mostrato dal padre, confermato anche dal comportamento processuale assunto nel presente giudizio, il quale da tempo ha abbandonato il nucleo familiare non contribuendo al mantenimento del minore e delegando completamente la gestione dello stesso alla moglie che di fatto si occupa integralmente di soddisfare tutte le sue esigenze di vita, appare maggiormente conforme al superiore interesse del minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, potendo così ella far fronte fin d'ora, anche da un punto di vista amministrativo e burocratico, a tutte le questioni relative alle esigenze quotidiane di vita dello stesso.
Stante poi l'attuale difficoltà della ricorrente ad ottenere una proficua partecipazione nella gestione quotidiana del figlio da parte del padre, colpito da numerosi precedenti penali e spesso in stato di detenzione come si evince dal casellario giudiziario acquisito, il quale peraltro in passato si è reso protagonista di uno spiacevole episodio in cui aveva portato il minore in Tunisia per far visita alla famiglia di origine, ritardando poi ingiustificatamente il rientro in Italia ed impedendo al figlio di rivedere la madre per oltre un anno, va conferito alla
SI.ra il potere di assumere ai sensi dell'art. 337 quater c.c. tutte le decisioni più Pt_1
importanti inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione e la residenza del minore senza la necessità di una preventiva consultazione ovvero del consenso del padre.
Deve altresì essere confermata la collocazione abitativa e la residenza anagrafica del minore presso la casa materna, mentre quanto al regime di visita paterno, tenuto conto dell'età del figlio di appena 5 anni che da tempo non ha una regolare frequentazione con il padre, ogni eventuale e futura frequentazione padre-figlio potrà avvenire con il coinvolgimento dei competenti Servizi Sociali previa verifica delle capacità genitoriali del padre e del benessere psico-fisico del minore.
Nulla va disposto invece in punto assegnazione della casa ex coniugale, da tempo ormai abbandonata dalla ricorrente che, nelle more della prima udienza, a fronte dell'ennesima condanna penale del marito e dello sfratto per morosità ricevuto, si è trasferita a vivere con il figlio minore in Calabria presso le sue sorelle, rinunciando espressamente alla domanda sebbene reiterata nelle conclusioni finali.
Per quanto concerne il contributo economico al mantenimento del figlio, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale e contributi acquisita, è emerso che il SI. svolge saltuarie attività lavorative con contratti a tempo determinato CP_2
di poche settimane, non essendo quindi titolare di un reddito costante.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze di vita del figlio minore in relazione alla sua età di appena 5 anni e dell'assenza di alcuna forma di mantenimento diretto da parte del padre, appare congruo confermare l'importo richiesto dalla ricorrente pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge e al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016. Il tutto con decorrenza dalla domanda.
L'Assegno unico di famiglia andrà invece percepito integralmente dalla madre in virtù dell'affidamento esclusivo del figlio minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nell'importo liquidato come in dispositivo, secondo i parametri minimi (stante l'esiguità dell'istruttoria) di cui al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi SI.ra , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 25/06/1978, e SI. nato a [...] il Controparte_2
28/04/1989, autorizzandoli a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
DISPONE l'affidamento super-esclusivo del figlio minore nato a Persona_1
Genova il 23/12/2019, alla madre SI.ra , con collocazione abitativa presso Parte_1 la stessa e con facoltà di assumere autonomamente ogni decisione ivi comprese quelle di maggiore importanza inerenti alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
DISPONE che ogni eventuale e futura frequentazione padre-figlio avvenga per il tramite dei competenti Servizi Sociali, a cui il convenuto dovrà rivolgersi, e previa verifica delle capacità genitoriali del padre e del benessere psico-fisico del minore, con le modalità meglio viste e ritenute;
PONE a carico del SI. OU un contributo mensile al mantenimento del CP_2
figlio minore pari ad € 200,00, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI.ra , con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
L'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla SI.ra in Parte_1
virtù dell'affidamento esclusivo dei figli minori;
CONDANNA il SI. al pagamento in favore della SI.ra Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi di
[...] avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'Erario.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove il matrimonio verrà trascritto di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 28/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni