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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 408/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Taccone, C.F C.F._1
- fax: , pec e dall'Avv. C.F._2 P.IVA_1 Email_1 Francesco Marino, CF , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 legale Taccone sito in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16 appellante CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1 Grezar, n. 14 – 00142, CF/PIVA , in persona di n qualità P.IVA_2 CP_2 di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr. 177893 raccolta nr 11776 Persona_1 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Castrenze, CF con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Roma, Viale delle C.F._4 Milizie, n. 76 – fax: 06.99334069, pec Email_2 appellata E
, con sede centrale in Controparte_3
Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cosimo Adornato, CF in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._5
Notaio in Roma, Rep. n. 80974/21569 del 21.7.2015, ed elettivamente Persona_2 domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, presso i CP_3 procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_3 appellato E
in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t. appellata contumace CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. 2
Con ricorso depositato il 03.07.2020 innanzi al Tribunale di Palmi, Parte_1 esponeva di aver richiesto ed ottenuto dall'Agente della Riscossione estratto di ruolo esattoriale dettagliato attinente alla propria posizione debitoria. Tra gli avvisi di addebito a suo carico aggiornati, i seguenti recavano debiti di natura contributiva previdenziale: avviso di addebito n. 39420120004020443000, notificato il 11.02.2013; 39420130000960221000 notificato 17.04.2013; 3942013000274060000 notificato il 09.01.2014; 39420140000587085000 notificato il 29.05.2014; 39420140002192753000 notificato il 10.10.2014, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani. I contributi recati dagli avvisi di cui sopra erano tutti estinti per prescrizione quinquennale, non essendo stati compiuti atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica. Poiché la richiesta di sgravio formulata in sede amministrativa aveva avuto esito negativo, sussisteva l'interesse di esso ricorrente a conseguire la declaratoria di prescrizione nella declaratoria dell'estinzione del credito per prescrizione. L' , pur regolarmente citata, restava contumace, Controparte_1 CP_ mentre l , costituitosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e art. 24, c. 5, D. Leg.vo 46/99 per mancato rispetto del termine di quaranta giorni dalle notifiche delle cartelle in questione. Affermava che l aveva provveduto alla iscrizione a ruolo dei crediti nei termini CP_3 di legge, avuto riguardo al termine di scadenza del pagamento dei contributi. Da ciò discendeva che l'eccezione di prescrizione era infondata, almeno per quanto riguardava l . Tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo di erano di esclusiva CP_3 competenza del concessionario, unico responsabile del buon fine del procedimento di riscossione.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1790/2021, pubblicata il 14.12.2021, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn 39420120004020443000, 39420130000960221000, 39420130000960221000, 39420140000587085000, 39420140002192753000. 2) Compensa le spese di lite”. CP_ Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' e osservava che parte opponente aveva proposto censure inerenti sia il merito della pretesa contributiva che la regolarità della notifica della cartella esattoriale impugnata, onde entrambi i resistenti dovevano ritenersi legittimi contraddittori. Quanto al merito, l'azione aveva ad oggetto l'accertamento della prescrizione del credito iscritto al ruolo, maturata successivamente alla notifica delle cartelle in esame. La domanda andava qualificata di accertamento negativo del credito e non di opposizione ex art 615 c.p.c. che presupponeva la contestazione del diritto a procedere all'esecuzione forzata e perlomeno la minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di impugnazione degli estratti di ruolo, come quella in esame, difettava considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla notifica della cartella (Cass., n. 06723/2019). Affermava sussistente l'interesse ad agire e l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Doveva, dunque, concludersi per l'ammissibilità dell'azione giudiziaria per la declaratoria di prescrizione di un credito sulla base dell'estratto di ruolo in tutti quei casi in cui vi fossero elementi per desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria (qualsiasi atto procedimentale anche di natura cautelare, la richiesta di sgravio inevasa in un ragionevole termine ecc.), così da rendere il giudizio l'unica sede possibile di tutela. 3
Nel merito i crediti erano prescritti, poiché erano decorsi oltre cinque anni dalla data di notifica delle cartelle esattoriali non opposte. La domanda andava accolta con accertamento della prescrizione dei crediti portati nelle cartelle esattoriali sopra indicate. Atteso il contrasto giurisprudenziale le spese andavano interamente compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , limitatamente Parte_1 alla regolamentazione delle spese di lite, che erano state compensate, con violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 24 Cost. – nonché dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.. Il contrasto al quale il Giudice si era riferito era quello riguardante il termine di prescrizione della cartella esattoriale dopo la sua notifica, risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che avevano chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimaneva quello proprio del tributo. La fattispecie in esame non rientrava tra le ipotesi previste dall'art 92 c.p.c., in cui il giudice poteva legittimamente compensare le spese di lite, né tanto meno tra le gravi ed eccezionali ragioni. Chiedeva, in accoglimento del proposto appello, riformare parzialmente la sentenza n. 1709/2021, condannando gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con distrazione in favore dei difensori costituiti, per come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio;
Condannare gli appellati al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori, i quali dichiaravano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Costituitosi con memoria depositata in data 11.02.2023, l' affermava di essere CP_3 soggetto estraneo alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali, poiché successivamente alla notifica della cartella e/o avviso di addebito la prescrizione era interrotta dal concessionario, che ne rispondeva anche in punto spese legali. Ribadiva la legittimazione passiva del Concessionario, in quanto adiectus solutionis causa. In ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva che, quanto meno nei confronti dell' , venisse confermata la statuizione sulla compensazione delle spese di I grado. CP_3 Evidenziava il recentissimo orientamento per le cause aventi ad oggetto opposizione a estratto di ruolo, della Suprema Cassazione (Sentenza n. 26283/22), che aveva affermato:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis…si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata…”. L'art. 3 bis citato aveva statuito la non impugnabilità dell'estratto ruolo, eccezion fatta per specifici ed espressi casi residuali, pertanto, applicandosi la disposizione anche ai giudizi pendenti e, quindi, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione svolta in primo grado. Quanto all'accertamento dell'interesse ad agire esso era stato compiuto dal primo giudice in maniera aderente all'insegnamento di Cass. n. 29294/19, dando atto del contrasto in punto di interesse ad agire nella giurisprudenza di legittimità e di merito. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza dell'appello, stante l'inammissibilità della domanda introduttiva di primo grado. Costituitasi, , in via preliminare deduceva Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello a fronte dell'inammissibilità della domanda introduttiva del primo grado di giudizio. Il ricorrente aveva impugnato l'estratto del ruolo iscritto dall'ente impositore , CP_3 relativo agli avvisi di addebito indicati in ricorso. 4
Affermava che era indubbio “il potere del Giudice di appello di rilevare ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione;
il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende, infatti, alle eccezioni ed alle questioni processuali e sostanziali rilevabili anche d'ufficio, quali quelle di irricevibilità, inammissibilità ovvero di improcedibilità, e la possibilità di sollevare per la prima volta in appello una eccezione o preclusione processuale rilevabile d'ufficio comporta, coerentemente, la possibilità di allegare e provare i fatti ad essa sottostanti” (così Consiglio di Stato sez. III, 13/08/2018, n. 4914). Era, altresì, noto il preesistente contrasto quanto all'impugnabilità dell'estratto del ruolo, risolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che aveva reiteratamente escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto-ruolo, cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/09/2019, n. 22507 e Cass. civ., sentenza 17/09/2019, n. 23076, contenente ampi richiami alla sentenza n. 19704/2015 della Cass. civ. Sez. Unite) e, da ultimo, anche dal Legislatore che con il D.L. n. 146/2021, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, aveva normato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, prevedendo le casistiche in cui l'interesse del debitore a impugnare direttamente il ruolo. Poiché, nel caso di specie, non si verteva in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, né era stata data dimostrazione del pregiudizio, era inammissibile l'impugnazione proposta. Non poteva che essere ribadita l'inammissibilità/infondatezza dell'odierno appello, “a fronte dell'inammissibilità della domanda introduttiva del primo grado del presente giudizio, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice di appello”. Infondato era l'appello avversario, poiché i contrasti giurisprudenziali sottesi alla fattispecie ed ai quali il Tribunale aveva fatto riferimento, non attenevano soltanto alla determinazione del termine prescrizionale applicabile (quinquennale o decennale), ma anche all'individuazione del legittimato passivo, tutti rilevanti ed eziologicamente connessi alla decisone in punto di condanna o compensazione delle spese di lite. Conclusivamente, pur ribadendo l'inammissibilità del gravame, in ordine alle spese- non era ravvisabile alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. né dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e ciò anche a fronte della carenza di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado) dell'Agente della Riscossione oltre che della contumacia dello stesso in primo grado. Rassegnava le seguenti conclusioni: in via principale e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità/infondatezza dell'appello a fronte dell'inammissibilità della domanda introduttiva del primo grado del presente giudizio e/o la carenza di legittimazione passiva di , in persona del legale rappresentante p.t.. In Controparte_1 via subordinata: rigettare l'appello proposto e per l'effetto - in relazione alla compensazione delle spese di lite – confermare la sentenza del primo grado del presente giudizio, quantomeno con riferimento all' . Controparte_5 Con ordinanza del 03.04.2023 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_4 Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È preliminare, rispetto all'esame delle questioni devolute con l'appello, l'esame delle questioni proposte da e da . Controparte_1 CP_3
L' ha ribadito di essere soggetto estraneo alla procedura di riscossione dei crediti CP_3 previdenziali, sussistendo la legittimazione passiva del Concessionario. 5
Ha altresì richiamato l'art. 3 bis D.L. 146/2021 e la pronuncia di Cass. SS.UU. n. 26283/22, al fine di evidenziare la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, norma applicabile anche ai giudizi pendenti, chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza dell'appello, stante “l'inammissibilità della domanda introduttiva di primo grado, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice di appello”. L' ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando che CP_6 trattavasi di questione rilevabile d'ufficio, nonché l'inammissibilità dell'appello a fronte dell'inammissibilità della domanda introduttiva del primo grado di giudizio, sul rilievo della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ex art. 3 bis D.L. 146/2021 e ex Cass. 26283/22, riconducendola a questione rilevabile d'ufficio, in quanto concernente l'esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado.
4.1. Le questioni dedotte dagli appellati, ricondotte a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in realtà non integrano motivi di resistenza frapposti all'appello, mirando, in contrario, a conseguire la riforma della sentenza sia in punto di legittimazione passiva che di impugnabilità dell'estratto di ruolo, tant'è che entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia di inammissibilità della domanda proposta dall' che renderebbe Pt_1 inammissibile l'appello. La chiesta declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da ricorrente
, sia pur veicolata per il tramite di una pronuncia di inammissibilità dell'appello, Pt_1 implica indefettibilmente una riforma della sentenza di primo grado che, previa affermazione della legittimazione passiva di entrambi gli enti resistenti e declaratoria di impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha deciso la controversia nel merito, dichiarando la prescrizione. Rispetto all'appello proposto dall' , limitato alla sola regolamentazione delle Pt_1 spese del giudizio di primo grado, le questioni dedotte dagli appellati ampliano il devolutum, chiedendo un'integrale riforma della sentenza che, dopo aver esaminato le questioni di legittimazione passiva sia di -che ne aveva eccepito il difetto-, sia quella di - CP_3 CP_6 valutata d'ufficio, in quanto era rimasta contumace -, la ha ritenuta sussistente per CP_6 entrambi gli enti, affermando ricorrere fra gli stessi un litisconsorzio necessario. E' esplicita, cfr. pagg. 3 – 4, sul punto la sentenza, che ha affermato:
“In via preliminare, deve analizzarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva CP_ spiegata dall' . Se è vero infatti che nelle ipotesi in cui il titolo esecutivo è costituito da una cartella di pagamento avente per oggetto crediti contributivi sorge qualche dubbio circa la legittimazione passiva dell'ente previdenziale, attesa l'estraneità dello stesso nei confronti della procedura di riscossione successiva all'iscrizione a ruolo, è anche vero che nel silenzio della legge e stante la scissione - operata dalla riforma della riscossione esattoriale - tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, è da ritenere che il difetto di legittimazione passiva dell'ente sussista solo nei casi in cui le doglianze riguardino esclusivamente l'attività del concessionario e non involgano, neppure di riflesso, il diritto di credito dell'ente impositore. Nel caso di specie, parte opponente avanza censure inerenti sia il merito della pretesa contributiva che la regolarità della notifica della cartella esattoriale impugnata, onde gli opposti devono ritenersi tutti legittimi contraddittori. In tale senso il disposto dell'art. 13, 1. n. 448/1998, relativa alla cartolarizzazione dei crediti , «qualora successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i CP_3 debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l e il cessionario» che la disposizione sopra citata, che prevede CP_3 espressamente il litisconsorzio necessario tra l'originario e il nuovo titolare del credito in tali 6
giudizi, non può ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, il quale, prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209/2002 (conv. con 1. n. 265/2002), prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo venisse notificata all'ente impositore e al concessionario (Cass. n. 4135 del 2018). In ordine alla posizione processuale dell' e del cessionario, la Cassazione ha tra CP_3 CP_ osservato che "materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti , qualora i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione ai sensi dell'art. 13, coma 8, della legge n. 448 del 1998, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l ed CP_3 il cessionario, non potendosi ritenere la menzionata disposizione tacitamente abrogata dall'art. 24, coma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 il quale - prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209 del 2002, convertito in legge n. 265 del 2002 - prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo venisse notificata all'ente impositore ed al cessionario" (Cass. n. 15041 del 2007); ed ha altresì affermato che, "in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' ) CP_3 e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa" (Cass. n. 18522 del 2011). La chiamata in causa dell'ente trova infatti fondamento nella circostanza che il giudizio di opposizione è unitario e che ad esso devono prendere parte tutti i soggetti interessati in relazione alle ragioni dedotte dall'opponente. L'eccezione spiegata deve pertanto essere respinta”.
4.2. La sentenza, prima di decidere il merito della domanda di prescrizione, ha espressamente esaminato la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, della sussistenza dell'interesse ad agire e, pronunciandosi positivamente su entrambe le questioni, ha deciso nel merito, dichiarando la prescrizione. Così, cfr. pagg. 4 - 6, ha affermato il giudice a quo:
“Quanto al merito, l'azione proposta mira all' accertamento della prescrizione del credito iscritto al ruolo, maturata successivamente alla notifica delle cartelle in esame. La domanda, come correttamente osservato recentemente dalla Suprema Corte, va qualificata di accertamento negativo del credito e non di opposizione ex art 615 c.p.c. che presuppone, quest'ultima, la contestazione del diritto a procedere all'esecuzione forzata e perlomeno la minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di impugnazione degli estratti di ruolo, come quella in esame, difetta considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla notifica della cartella (in questo senso Cass., n. 06723/2019). È necessario, allora, porre l'accento sull'interesse ad agire. Ritiene il giudice, aderendo agli ultimi arresti della Corte di Cassazione, sussista nel caso di specie l'interesse ad agire. Invero, la tematica relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per far valere la prescrizione di un credito indipendentemente dall'impugnazione di una cartella esattoriale o di un altro atto della sequenza procedimentale di cui al D.P.R. n. 602/1973 ha ormai trovato esaustivo esame nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Difatti, la Suprema Corte, nei più recenti approfondimenti, inserendosi nell'annoso contrasto tra l'orientamento che nega l'autonoma impugnabilità del mero ruolo sganciato dalla tempestiva reazione ad un atto del procedimento e quello contrario che riconosce la possibilità per il debitore di far valere sempre e comunque l'effetto prescrittivo del debito, anche dopo l'avvenuta rituale notifica della cartella esattoriale cui non sia seguita la tempestiva opposizione ed indipendentemente da un successivo atto procedimentale, ha sancito che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero 7
intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. n. 29294 del 12/11/2019). Va peraltro osservato che in esito alla nota pronuncia delle Sezioni Unite dell'ottobre 2015 deve ritenersi ormai pacifico il principio dell'impugnabilità (anche in sede tributaria) del ruolo con funzione recuperatoria nelle ipotesi in cui la cartella esattoriale (della cui esistenza il privato abbia avuto notizia mediante l'estratto di ruolo consegnato dall'agente per la riscossione) non sia stata notificata o sia stata invalidamente notificata (Cass SU n. 19704 del 2/10/2015: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. E' ricorrente pure l'affermazione secondo la quale qualsiasi atto dal quale desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria è di per sé sufficiente a legittimare il privato all'azione giudiziaria “oppositiva”. Invero non v'è dubbio che la notifica di un fermo ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973 ovvero di un'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 della medesima norma è oggettiva espressione di attualità della pretesa creditoria e, quindi, fonte di interesse ad agire in capo al debitore (Cass. 22025 del 13/09/2019: “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”). La medesima conseguenza può attribuirsi all'istanza di sgravio presentata – come nel caso di specie- dal debitore e non positivamente riscontrata dall'ente impositore o dall'agente per la riscossione. È evidente, infatti, che il rigetto di una richiesta di eliminazione dagli archivi di una posizione debitoria non può che ritenersi equivalente ad un'affermazione di attualità del credito che legittima il debitore ad azionare il giudizio per l'accertamento del contrario. Deve dunque concludersi per l'ammissibilità dell'azione giudiziaria per la declaratoria di prescrizione di un credito sulla base dell'estratto di ruolo in tutti quei casi in cui vi siano elementi per desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria (qualsiasi atto procedimentale anche di natura cautelare, la richiesta di sgravio inevasa in un ragionevole termine ecc.), così da rendere il giudizio l'unica sede possibile di tutela”.
4.3. A fronte di siffatte esplicite statuizioni in punto di legittimazione passiva dell'ente impositore e del concessionario della riscossione, ritenuti litisconsorti necessari passivi, e di impugnabilità dell'estratto di ruolo, la riforma della sentenza su tali punti avrebbe potuto esser conseguita solo con la proposizione di appello, principale e/o incidentale, giacché solo attraverso tale strumento processuale sarebbe stata devoluta al giudice di secondo grado 8
la materia controversa e solo tale devoluzione sarebbe stata idonea a provocare una decisione differente da quella adottata nel provvedimento appellato. In contrario, nessuno degli appellati ha proposto appello, neanche incidentale, né la riforma può esser conseguita invocando la rilevabilità d'ufficio delle questioni, giacché tale rilevabilità in ogni stato e grado del processo incontra il limite del giudicato interno, che si forma quando la decisione di primo grado, in tutto o in parte, non viene gravata da impugnazione, rendendola definitiva, con preclusione per il giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla specifica questione, anche se in astratto rilevabile d'ufficio. Invero, “Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 Cpc, secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'articolo 345, comma 2, del Cpc, quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso”. (Cass. civ. sez. I, 28/10/2024, n. 27766; conforme Cass., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9844).
“La rilevabilità d'ufficio di una questione pregiudiziale di rito è possibile solo in assenza di una pronuncia esplicita su di essa” (Cass. civ. sez. trib., 10/07/2025, n.18850), nella cui motivazione è stato illustrato: La rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di una questione pregiudiziale di rito, quando prevista, è subordinata all'assenza di una pronuncia esplicita sul punto, sulla quale invece - ove non impugnata o impugnata tardivamente - si forma il giudicato interno. Invero, come ricordato da questa Corte (Cass. n. 25500/2011) non è mai esistito dubbio alcuno in ordine alla relazione di "mera presupposizione logico - giuridica" che si realizza tra "questioni pregiudiziali" o "questioni preliminari di rito o di merito" - sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il Giudice non ha pronunciato esplicitamente - e questione di merito risolta con pronuncia esplicita. Pertanto, l'apertura concessa dalle sentenze delle SS.UU.
9.10.2008 n. 24883 e 30.10.2008 n. 26019 alla ravvisabilità del giudicato implicito interno anche in ordine a questioni pregiudiziali di rito sulle quali il Giudice di merito non abbia statuito espressamente, rimane circoscritta (vedi Cass. n. 10027/2009) alla sola questione di giurisdizione, mentre per tutte le altre questioni preliminari il passaggio in giudicato (con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità d'ufficio della questione nel successivo grado di giudizio o nel giudizio di legittimità) è previsto solo nel caso in cui vi sia stata una pronuncia esplicita, e non anche nel caso in cui la questione preliminare è stata implicitamente risolta con la decisione sul merito della fondatezza del diritto (cfr. Corte Cass. Sez.U. 30.10.2008 n. 26019 - paragr, 3.8 e 3.9, pag. 32 motivazione - laddove viene affermato che rimane "salvo l'effetto preclusivo ndr. alla rilevabilità di ufficio della questione preliminare derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito ndr. su tale questione preliminare e dalla mancata impugnazione al riguardo"). Orbene analogo principio vale, come logica conseguenza di quanto precede, anche nel caso di questione pregiudiziale di rito, per la cui rilevabilità d'ufficio nei successivi gradi e stati del giudizio, occorre che non sia intervenuta un'esplicita pronuncia o che la stessa sia stata tempestivamente impugnata, in difetto essendosi formato il giudicato interno, come già ritenuto dalla richiamata pronuncia Cass. n. 20978/2013”. Poiché, come sub 4.1. e 4.2. riportato, la sentenza ha espressamente e diffusamente statuito sulla legittimazione passiva sia dell'ente impositore che del concessionario della riscossione e sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, l'invocata declaratoria di inammissibilità dell'appello per inammissibilità della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio 9
di primo grado, in carenza di impugnazione da parte dell'ente impositore e/o del concessionario, sono inammissibili.
5. Può ora procedersi all'esame dell'appello principale, con cui la sentenza è stata gravata in punto di regolamentazione delle spese di lite, che il Tribunale ha compensato, in ragione “del contrasto giurisprudenziale”. Non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui l'esistenza di contrasti interpretativi fra le pronunce del giudice di legittimità non integri una fattispecie riconducibile al paradigma dell'art 92 c.p.c.. In contrario, a seguito dell'intervento di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, nell'ambito della previsione normativa vanno ricondotte anche "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", che possono esser costituite, oltre che da un mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, anche da altre sopravvenienze ad esse relative e di "assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92 comma 2 c.p.c." (Cass. n. 3977 del 18/02/2020). Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma, la Corte Cost. ha osservato come il legislatore del 2014 avesse inteso restringere le possibilità della compensazione delle spese di lite, individuando le ipotesi, oltre quella della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Pur prendendo atto di tale voluntas legis, la Corte ha ravvisato un'eccessiva rigidità della formulazione tassativa della norma che "violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa", rinvenibili (per analogia con l'overruling giurisprudenziale) nella sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o di uno ius superveniens, soprattutto se costituito da una norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia di illegittimità costituzionale, o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente", sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", e non sono riconducibili ad un rigido catalogo di ipotesi nominate. E' stato altresì considerato che l'assoluta novità della questione, riconducibile ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza, può risultare analoga ad altre situazioni di assoluta incertezza della lite, parimenti riconducibili a "gravi ed eccezionali ragioni"; nell'individuare, le quali, il giudice, non vincolato alle ipotesi tassative indicate dalla norma, deve in ogni caso tenere presente e valutarne, motivando specificamente, il carattere di effettiva eccezionalità. In esito a siffatti principi, deve ritenersi che la sussistenza di contrasti interpretativi fra le stesse pronunce del giudice di legittimità renda incerto, ab origine e per fatto non imputabile alle parti, il quadro di riferimento della controversia, sì che l'esistenza di contrasti interpretativi nella stessa giurisprudenza di legittimità, impedendo il consolidamento di un'opzione ermeneutica, ben può essere ricondotto alla previsione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni. Anzi, se l'art. 92 c.p.c. contempla il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ciò vale a significare che la norma intenda tutelare l'affidamento della parte che ha regolato la propria condotta processuale, ponendo a base una soluzione interpretativa prima affermata, ma poi disattesa e superata. Se così è, ad avviso di questa Corte deve rinvenirsi analoga ratio nella fattispecie in cui ancora non si sia consolidata nella giurisprudenza di legittimità un'univoca soluzione interpretativa che possa adeguatamente orientare la condotta processuale e, quindi, nel caso in cui nella stessa giurisprudenza di legittimità si rinvengano pronunciamenti contrastanti. 10
5.2. Nel prosieguo, va osservato che non è condivisibile neppure l'ulteriore affermazione dell'appellante a tenore della quale il contrasto giurisprudenziale cui il giudice a quo aveva inteso riferirsi era quello risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) riguardo al termine, quinquennale o decennale di prescrizione. Così non è, posto che la sentenza ha sì richiamato la pronuncia n. 23397/2016, ma solo per evidenziare che sin da quella data era stato risolto il contrasto interpretativo: “Sul termine di prescrizione successivo alla data di notifica della cartella esattoriale non opposta, basta richiamare le Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, secondo cui …” (così sentenza pag. 7). Se era stato sufficiente richiamare quella pronuncia per affermare, come è stato affermato, il termine quinquennale di prescrizione, ciò equivale ad affermare che il contrasto era stato risolto e non era più esistente alla data della pronuncia, 14.12.2021, e, pertanto, non è a questo contrasto che, ai fini della spese il Tribunale, ha intesto fare riferimento. In contrario, dalla sentenza, cfr. quanto riportato sub 4.1. e 4.2., il contrasto interpretativo sussisteva in punto di legittimazione passiva fra ente impositore e agente della riscossione, ed è stato risolto dalla pronuncia, successiva all'emissione della sentenza appellata, emessa da Cass. SS.UU., 08/03/2022 n. 7514 e sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e correlativa quesitone di interesse ad agire, questione poi risolta dal legislatore con l'art. 3 bis D.L. 146/2021 e con la pronuncia di Cass. SS.UU. n. 26283/22, che ne ha sancito l'applicabilità ai giudizi pendenti. Sussisteva, pertanto, sulle due questioni contrasto nella giurisprudenza di legittimità e correttamente il Tribunale ha compensato le spese di lite. L'appello, dunque, è infondato e va rigettato. La reciproca soccombenza delle parti determina a disporre la compensazione fra le stesse delle spese di questo grado di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., , in persona del legale
[...] CP_3 rappresentante p.t., in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1790/2021 emessa dal Tribunale di Palmi pubblicata il 14.12.2021, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 408/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Taccone, C.F C.F._1
- fax: , pec e dall'Avv. C.F._2 P.IVA_1 Email_1 Francesco Marino, CF , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 legale Taccone sito in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16 appellante CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1 Grezar, n. 14 – 00142, CF/PIVA , in persona di n qualità P.IVA_2 CP_2 di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr. 177893 raccolta nr 11776 Persona_1 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Castrenze, CF con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Roma, Viale delle C.F._4 Milizie, n. 76 – fax: 06.99334069, pec Email_2 appellata E
, con sede centrale in Controparte_3
Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cosimo Adornato, CF in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._5
Notaio in Roma, Rep. n. 80974/21569 del 21.7.2015, ed elettivamente Persona_2 domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, presso i CP_3 procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_3 appellato E
in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t. appellata contumace CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. 2
Con ricorso depositato il 03.07.2020 innanzi al Tribunale di Palmi, Parte_1 esponeva di aver richiesto ed ottenuto dall'Agente della Riscossione estratto di ruolo esattoriale dettagliato attinente alla propria posizione debitoria. Tra gli avvisi di addebito a suo carico aggiornati, i seguenti recavano debiti di natura contributiva previdenziale: avviso di addebito n. 39420120004020443000, notificato il 11.02.2013; 39420130000960221000 notificato 17.04.2013; 3942013000274060000 notificato il 09.01.2014; 39420140000587085000 notificato il 29.05.2014; 39420140002192753000 notificato il 10.10.2014, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani. I contributi recati dagli avvisi di cui sopra erano tutti estinti per prescrizione quinquennale, non essendo stati compiuti atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica. Poiché la richiesta di sgravio formulata in sede amministrativa aveva avuto esito negativo, sussisteva l'interesse di esso ricorrente a conseguire la declaratoria di prescrizione nella declaratoria dell'estinzione del credito per prescrizione. L' , pur regolarmente citata, restava contumace, Controparte_1 CP_ mentre l , costituitosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e art. 24, c. 5, D. Leg.vo 46/99 per mancato rispetto del termine di quaranta giorni dalle notifiche delle cartelle in questione. Affermava che l aveva provveduto alla iscrizione a ruolo dei crediti nei termini CP_3 di legge, avuto riguardo al termine di scadenza del pagamento dei contributi. Da ciò discendeva che l'eccezione di prescrizione era infondata, almeno per quanto riguardava l . Tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo di erano di esclusiva CP_3 competenza del concessionario, unico responsabile del buon fine del procedimento di riscossione.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1790/2021, pubblicata il 14.12.2021, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn 39420120004020443000, 39420130000960221000, 39420130000960221000, 39420140000587085000, 39420140002192753000. 2) Compensa le spese di lite”. CP_ Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' e osservava che parte opponente aveva proposto censure inerenti sia il merito della pretesa contributiva che la regolarità della notifica della cartella esattoriale impugnata, onde entrambi i resistenti dovevano ritenersi legittimi contraddittori. Quanto al merito, l'azione aveva ad oggetto l'accertamento della prescrizione del credito iscritto al ruolo, maturata successivamente alla notifica delle cartelle in esame. La domanda andava qualificata di accertamento negativo del credito e non di opposizione ex art 615 c.p.c. che presupponeva la contestazione del diritto a procedere all'esecuzione forzata e perlomeno la minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di impugnazione degli estratti di ruolo, come quella in esame, difettava considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla notifica della cartella (Cass., n. 06723/2019). Affermava sussistente l'interesse ad agire e l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Doveva, dunque, concludersi per l'ammissibilità dell'azione giudiziaria per la declaratoria di prescrizione di un credito sulla base dell'estratto di ruolo in tutti quei casi in cui vi fossero elementi per desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria (qualsiasi atto procedimentale anche di natura cautelare, la richiesta di sgravio inevasa in un ragionevole termine ecc.), così da rendere il giudizio l'unica sede possibile di tutela. 3
Nel merito i crediti erano prescritti, poiché erano decorsi oltre cinque anni dalla data di notifica delle cartelle esattoriali non opposte. La domanda andava accolta con accertamento della prescrizione dei crediti portati nelle cartelle esattoriali sopra indicate. Atteso il contrasto giurisprudenziale le spese andavano interamente compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , limitatamente Parte_1 alla regolamentazione delle spese di lite, che erano state compensate, con violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 24 Cost. – nonché dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.. Il contrasto al quale il Giudice si era riferito era quello riguardante il termine di prescrizione della cartella esattoriale dopo la sua notifica, risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che avevano chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimaneva quello proprio del tributo. La fattispecie in esame non rientrava tra le ipotesi previste dall'art 92 c.p.c., in cui il giudice poteva legittimamente compensare le spese di lite, né tanto meno tra le gravi ed eccezionali ragioni. Chiedeva, in accoglimento del proposto appello, riformare parzialmente la sentenza n. 1709/2021, condannando gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con distrazione in favore dei difensori costituiti, per come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio;
Condannare gli appellati al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori, i quali dichiaravano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Costituitosi con memoria depositata in data 11.02.2023, l' affermava di essere CP_3 soggetto estraneo alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali, poiché successivamente alla notifica della cartella e/o avviso di addebito la prescrizione era interrotta dal concessionario, che ne rispondeva anche in punto spese legali. Ribadiva la legittimazione passiva del Concessionario, in quanto adiectus solutionis causa. In ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva che, quanto meno nei confronti dell' , venisse confermata la statuizione sulla compensazione delle spese di I grado. CP_3 Evidenziava il recentissimo orientamento per le cause aventi ad oggetto opposizione a estratto di ruolo, della Suprema Cassazione (Sentenza n. 26283/22), che aveva affermato:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis…si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata…”. L'art. 3 bis citato aveva statuito la non impugnabilità dell'estratto ruolo, eccezion fatta per specifici ed espressi casi residuali, pertanto, applicandosi la disposizione anche ai giudizi pendenti e, quindi, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione svolta in primo grado. Quanto all'accertamento dell'interesse ad agire esso era stato compiuto dal primo giudice in maniera aderente all'insegnamento di Cass. n. 29294/19, dando atto del contrasto in punto di interesse ad agire nella giurisprudenza di legittimità e di merito. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza dell'appello, stante l'inammissibilità della domanda introduttiva di primo grado. Costituitasi, , in via preliminare deduceva Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello a fronte dell'inammissibilità della domanda introduttiva del primo grado di giudizio. Il ricorrente aveva impugnato l'estratto del ruolo iscritto dall'ente impositore , CP_3 relativo agli avvisi di addebito indicati in ricorso. 4
Affermava che era indubbio “il potere del Giudice di appello di rilevare ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione;
il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende, infatti, alle eccezioni ed alle questioni processuali e sostanziali rilevabili anche d'ufficio, quali quelle di irricevibilità, inammissibilità ovvero di improcedibilità, e la possibilità di sollevare per la prima volta in appello una eccezione o preclusione processuale rilevabile d'ufficio comporta, coerentemente, la possibilità di allegare e provare i fatti ad essa sottostanti” (così Consiglio di Stato sez. III, 13/08/2018, n. 4914). Era, altresì, noto il preesistente contrasto quanto all'impugnabilità dell'estratto del ruolo, risolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che aveva reiteratamente escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto-ruolo, cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/09/2019, n. 22507 e Cass. civ., sentenza 17/09/2019, n. 23076, contenente ampi richiami alla sentenza n. 19704/2015 della Cass. civ. Sez. Unite) e, da ultimo, anche dal Legislatore che con il D.L. n. 146/2021, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, aveva normato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, prevedendo le casistiche in cui l'interesse del debitore a impugnare direttamente il ruolo. Poiché, nel caso di specie, non si verteva in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, né era stata data dimostrazione del pregiudizio, era inammissibile l'impugnazione proposta. Non poteva che essere ribadita l'inammissibilità/infondatezza dell'odierno appello, “a fronte dell'inammissibilità della domanda introduttiva del primo grado del presente giudizio, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice di appello”. Infondato era l'appello avversario, poiché i contrasti giurisprudenziali sottesi alla fattispecie ed ai quali il Tribunale aveva fatto riferimento, non attenevano soltanto alla determinazione del termine prescrizionale applicabile (quinquennale o decennale), ma anche all'individuazione del legittimato passivo, tutti rilevanti ed eziologicamente connessi alla decisone in punto di condanna o compensazione delle spese di lite. Conclusivamente, pur ribadendo l'inammissibilità del gravame, in ordine alle spese- non era ravvisabile alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. né dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e ciò anche a fronte della carenza di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado) dell'Agente della Riscossione oltre che della contumacia dello stesso in primo grado. Rassegnava le seguenti conclusioni: in via principale e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità/infondatezza dell'appello a fronte dell'inammissibilità della domanda introduttiva del primo grado del presente giudizio e/o la carenza di legittimazione passiva di , in persona del legale rappresentante p.t.. In Controparte_1 via subordinata: rigettare l'appello proposto e per l'effetto - in relazione alla compensazione delle spese di lite – confermare la sentenza del primo grado del presente giudizio, quantomeno con riferimento all' . Controparte_5 Con ordinanza del 03.04.2023 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_4 Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È preliminare, rispetto all'esame delle questioni devolute con l'appello, l'esame delle questioni proposte da e da . Controparte_1 CP_3
L' ha ribadito di essere soggetto estraneo alla procedura di riscossione dei crediti CP_3 previdenziali, sussistendo la legittimazione passiva del Concessionario. 5
Ha altresì richiamato l'art. 3 bis D.L. 146/2021 e la pronuncia di Cass. SS.UU. n. 26283/22, al fine di evidenziare la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, norma applicabile anche ai giudizi pendenti, chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza dell'appello, stante “l'inammissibilità della domanda introduttiva di primo grado, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice di appello”. L' ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando che CP_6 trattavasi di questione rilevabile d'ufficio, nonché l'inammissibilità dell'appello a fronte dell'inammissibilità della domanda introduttiva del primo grado di giudizio, sul rilievo della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ex art. 3 bis D.L. 146/2021 e ex Cass. 26283/22, riconducendola a questione rilevabile d'ufficio, in quanto concernente l'esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado.
4.1. Le questioni dedotte dagli appellati, ricondotte a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in realtà non integrano motivi di resistenza frapposti all'appello, mirando, in contrario, a conseguire la riforma della sentenza sia in punto di legittimazione passiva che di impugnabilità dell'estratto di ruolo, tant'è che entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia di inammissibilità della domanda proposta dall' che renderebbe Pt_1 inammissibile l'appello. La chiesta declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da ricorrente
, sia pur veicolata per il tramite di una pronuncia di inammissibilità dell'appello, Pt_1 implica indefettibilmente una riforma della sentenza di primo grado che, previa affermazione della legittimazione passiva di entrambi gli enti resistenti e declaratoria di impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha deciso la controversia nel merito, dichiarando la prescrizione. Rispetto all'appello proposto dall' , limitato alla sola regolamentazione delle Pt_1 spese del giudizio di primo grado, le questioni dedotte dagli appellati ampliano il devolutum, chiedendo un'integrale riforma della sentenza che, dopo aver esaminato le questioni di legittimazione passiva sia di -che ne aveva eccepito il difetto-, sia quella di - CP_3 CP_6 valutata d'ufficio, in quanto era rimasta contumace -, la ha ritenuta sussistente per CP_6 entrambi gli enti, affermando ricorrere fra gli stessi un litisconsorzio necessario. E' esplicita, cfr. pagg. 3 – 4, sul punto la sentenza, che ha affermato:
“In via preliminare, deve analizzarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva CP_ spiegata dall' . Se è vero infatti che nelle ipotesi in cui il titolo esecutivo è costituito da una cartella di pagamento avente per oggetto crediti contributivi sorge qualche dubbio circa la legittimazione passiva dell'ente previdenziale, attesa l'estraneità dello stesso nei confronti della procedura di riscossione successiva all'iscrizione a ruolo, è anche vero che nel silenzio della legge e stante la scissione - operata dalla riforma della riscossione esattoriale - tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, è da ritenere che il difetto di legittimazione passiva dell'ente sussista solo nei casi in cui le doglianze riguardino esclusivamente l'attività del concessionario e non involgano, neppure di riflesso, il diritto di credito dell'ente impositore. Nel caso di specie, parte opponente avanza censure inerenti sia il merito della pretesa contributiva che la regolarità della notifica della cartella esattoriale impugnata, onde gli opposti devono ritenersi tutti legittimi contraddittori. In tale senso il disposto dell'art. 13, 1. n. 448/1998, relativa alla cartolarizzazione dei crediti , «qualora successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i CP_3 debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l e il cessionario» che la disposizione sopra citata, che prevede CP_3 espressamente il litisconsorzio necessario tra l'originario e il nuovo titolare del credito in tali 6
giudizi, non può ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, il quale, prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209/2002 (conv. con 1. n. 265/2002), prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo venisse notificata all'ente impositore e al concessionario (Cass. n. 4135 del 2018). In ordine alla posizione processuale dell' e del cessionario, la Cassazione ha tra CP_3 CP_ osservato che "materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti , qualora i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione ai sensi dell'art. 13, coma 8, della legge n. 448 del 1998, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l ed CP_3 il cessionario, non potendosi ritenere la menzionata disposizione tacitamente abrogata dall'art. 24, coma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 il quale - prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209 del 2002, convertito in legge n. 265 del 2002 - prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo venisse notificata all'ente impositore ed al cessionario" (Cass. n. 15041 del 2007); ed ha altresì affermato che, "in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' ) CP_3 e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa" (Cass. n. 18522 del 2011). La chiamata in causa dell'ente trova infatti fondamento nella circostanza che il giudizio di opposizione è unitario e che ad esso devono prendere parte tutti i soggetti interessati in relazione alle ragioni dedotte dall'opponente. L'eccezione spiegata deve pertanto essere respinta”.
4.2. La sentenza, prima di decidere il merito della domanda di prescrizione, ha espressamente esaminato la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, della sussistenza dell'interesse ad agire e, pronunciandosi positivamente su entrambe le questioni, ha deciso nel merito, dichiarando la prescrizione. Così, cfr. pagg. 4 - 6, ha affermato il giudice a quo:
“Quanto al merito, l'azione proposta mira all' accertamento della prescrizione del credito iscritto al ruolo, maturata successivamente alla notifica delle cartelle in esame. La domanda, come correttamente osservato recentemente dalla Suprema Corte, va qualificata di accertamento negativo del credito e non di opposizione ex art 615 c.p.c. che presuppone, quest'ultima, la contestazione del diritto a procedere all'esecuzione forzata e perlomeno la minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di impugnazione degli estratti di ruolo, come quella in esame, difetta considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla notifica della cartella (in questo senso Cass., n. 06723/2019). È necessario, allora, porre l'accento sull'interesse ad agire. Ritiene il giudice, aderendo agli ultimi arresti della Corte di Cassazione, sussista nel caso di specie l'interesse ad agire. Invero, la tematica relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per far valere la prescrizione di un credito indipendentemente dall'impugnazione di una cartella esattoriale o di un altro atto della sequenza procedimentale di cui al D.P.R. n. 602/1973 ha ormai trovato esaustivo esame nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Difatti, la Suprema Corte, nei più recenti approfondimenti, inserendosi nell'annoso contrasto tra l'orientamento che nega l'autonoma impugnabilità del mero ruolo sganciato dalla tempestiva reazione ad un atto del procedimento e quello contrario che riconosce la possibilità per il debitore di far valere sempre e comunque l'effetto prescrittivo del debito, anche dopo l'avvenuta rituale notifica della cartella esattoriale cui non sia seguita la tempestiva opposizione ed indipendentemente da un successivo atto procedimentale, ha sancito che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero 7
intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. n. 29294 del 12/11/2019). Va peraltro osservato che in esito alla nota pronuncia delle Sezioni Unite dell'ottobre 2015 deve ritenersi ormai pacifico il principio dell'impugnabilità (anche in sede tributaria) del ruolo con funzione recuperatoria nelle ipotesi in cui la cartella esattoriale (della cui esistenza il privato abbia avuto notizia mediante l'estratto di ruolo consegnato dall'agente per la riscossione) non sia stata notificata o sia stata invalidamente notificata (Cass SU n. 19704 del 2/10/2015: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. E' ricorrente pure l'affermazione secondo la quale qualsiasi atto dal quale desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria è di per sé sufficiente a legittimare il privato all'azione giudiziaria “oppositiva”. Invero non v'è dubbio che la notifica di un fermo ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973 ovvero di un'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 della medesima norma è oggettiva espressione di attualità della pretesa creditoria e, quindi, fonte di interesse ad agire in capo al debitore (Cass. 22025 del 13/09/2019: “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”). La medesima conseguenza può attribuirsi all'istanza di sgravio presentata – come nel caso di specie- dal debitore e non positivamente riscontrata dall'ente impositore o dall'agente per la riscossione. È evidente, infatti, che il rigetto di una richiesta di eliminazione dagli archivi di una posizione debitoria non può che ritenersi equivalente ad un'affermazione di attualità del credito che legittima il debitore ad azionare il giudizio per l'accertamento del contrario. Deve dunque concludersi per l'ammissibilità dell'azione giudiziaria per la declaratoria di prescrizione di un credito sulla base dell'estratto di ruolo in tutti quei casi in cui vi siano elementi per desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria (qualsiasi atto procedimentale anche di natura cautelare, la richiesta di sgravio inevasa in un ragionevole termine ecc.), così da rendere il giudizio l'unica sede possibile di tutela”.
4.3. A fronte di siffatte esplicite statuizioni in punto di legittimazione passiva dell'ente impositore e del concessionario della riscossione, ritenuti litisconsorti necessari passivi, e di impugnabilità dell'estratto di ruolo, la riforma della sentenza su tali punti avrebbe potuto esser conseguita solo con la proposizione di appello, principale e/o incidentale, giacché solo attraverso tale strumento processuale sarebbe stata devoluta al giudice di secondo grado 8
la materia controversa e solo tale devoluzione sarebbe stata idonea a provocare una decisione differente da quella adottata nel provvedimento appellato. In contrario, nessuno degli appellati ha proposto appello, neanche incidentale, né la riforma può esser conseguita invocando la rilevabilità d'ufficio delle questioni, giacché tale rilevabilità in ogni stato e grado del processo incontra il limite del giudicato interno, che si forma quando la decisione di primo grado, in tutto o in parte, non viene gravata da impugnazione, rendendola definitiva, con preclusione per il giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla specifica questione, anche se in astratto rilevabile d'ufficio. Invero, “Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 Cpc, secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'articolo 345, comma 2, del Cpc, quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso”. (Cass. civ. sez. I, 28/10/2024, n. 27766; conforme Cass., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9844).
“La rilevabilità d'ufficio di una questione pregiudiziale di rito è possibile solo in assenza di una pronuncia esplicita su di essa” (Cass. civ. sez. trib., 10/07/2025, n.18850), nella cui motivazione è stato illustrato: La rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di una questione pregiudiziale di rito, quando prevista, è subordinata all'assenza di una pronuncia esplicita sul punto, sulla quale invece - ove non impugnata o impugnata tardivamente - si forma il giudicato interno. Invero, come ricordato da questa Corte (Cass. n. 25500/2011) non è mai esistito dubbio alcuno in ordine alla relazione di "mera presupposizione logico - giuridica" che si realizza tra "questioni pregiudiziali" o "questioni preliminari di rito o di merito" - sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il Giudice non ha pronunciato esplicitamente - e questione di merito risolta con pronuncia esplicita. Pertanto, l'apertura concessa dalle sentenze delle SS.UU.
9.10.2008 n. 24883 e 30.10.2008 n. 26019 alla ravvisabilità del giudicato implicito interno anche in ordine a questioni pregiudiziali di rito sulle quali il Giudice di merito non abbia statuito espressamente, rimane circoscritta (vedi Cass. n. 10027/2009) alla sola questione di giurisdizione, mentre per tutte le altre questioni preliminari il passaggio in giudicato (con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità d'ufficio della questione nel successivo grado di giudizio o nel giudizio di legittimità) è previsto solo nel caso in cui vi sia stata una pronuncia esplicita, e non anche nel caso in cui la questione preliminare è stata implicitamente risolta con la decisione sul merito della fondatezza del diritto (cfr. Corte Cass. Sez.U. 30.10.2008 n. 26019 - paragr, 3.8 e 3.9, pag. 32 motivazione - laddove viene affermato che rimane "salvo l'effetto preclusivo ndr. alla rilevabilità di ufficio della questione preliminare derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito ndr. su tale questione preliminare e dalla mancata impugnazione al riguardo"). Orbene analogo principio vale, come logica conseguenza di quanto precede, anche nel caso di questione pregiudiziale di rito, per la cui rilevabilità d'ufficio nei successivi gradi e stati del giudizio, occorre che non sia intervenuta un'esplicita pronuncia o che la stessa sia stata tempestivamente impugnata, in difetto essendosi formato il giudicato interno, come già ritenuto dalla richiamata pronuncia Cass. n. 20978/2013”. Poiché, come sub 4.1. e 4.2. riportato, la sentenza ha espressamente e diffusamente statuito sulla legittimazione passiva sia dell'ente impositore che del concessionario della riscossione e sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, l'invocata declaratoria di inammissibilità dell'appello per inammissibilità della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio 9
di primo grado, in carenza di impugnazione da parte dell'ente impositore e/o del concessionario, sono inammissibili.
5. Può ora procedersi all'esame dell'appello principale, con cui la sentenza è stata gravata in punto di regolamentazione delle spese di lite, che il Tribunale ha compensato, in ragione “del contrasto giurisprudenziale”. Non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui l'esistenza di contrasti interpretativi fra le pronunce del giudice di legittimità non integri una fattispecie riconducibile al paradigma dell'art 92 c.p.c.. In contrario, a seguito dell'intervento di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, nell'ambito della previsione normativa vanno ricondotte anche "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", che possono esser costituite, oltre che da un mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, anche da altre sopravvenienze ad esse relative e di "assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92 comma 2 c.p.c." (Cass. n. 3977 del 18/02/2020). Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma, la Corte Cost. ha osservato come il legislatore del 2014 avesse inteso restringere le possibilità della compensazione delle spese di lite, individuando le ipotesi, oltre quella della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Pur prendendo atto di tale voluntas legis, la Corte ha ravvisato un'eccessiva rigidità della formulazione tassativa della norma che "violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa", rinvenibili (per analogia con l'overruling giurisprudenziale) nella sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o di uno ius superveniens, soprattutto se costituito da una norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia di illegittimità costituzionale, o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente", sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", e non sono riconducibili ad un rigido catalogo di ipotesi nominate. E' stato altresì considerato che l'assoluta novità della questione, riconducibile ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza, può risultare analoga ad altre situazioni di assoluta incertezza della lite, parimenti riconducibili a "gravi ed eccezionali ragioni"; nell'individuare, le quali, il giudice, non vincolato alle ipotesi tassative indicate dalla norma, deve in ogni caso tenere presente e valutarne, motivando specificamente, il carattere di effettiva eccezionalità. In esito a siffatti principi, deve ritenersi che la sussistenza di contrasti interpretativi fra le stesse pronunce del giudice di legittimità renda incerto, ab origine e per fatto non imputabile alle parti, il quadro di riferimento della controversia, sì che l'esistenza di contrasti interpretativi nella stessa giurisprudenza di legittimità, impedendo il consolidamento di un'opzione ermeneutica, ben può essere ricondotto alla previsione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni. Anzi, se l'art. 92 c.p.c. contempla il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ciò vale a significare che la norma intenda tutelare l'affidamento della parte che ha regolato la propria condotta processuale, ponendo a base una soluzione interpretativa prima affermata, ma poi disattesa e superata. Se così è, ad avviso di questa Corte deve rinvenirsi analoga ratio nella fattispecie in cui ancora non si sia consolidata nella giurisprudenza di legittimità un'univoca soluzione interpretativa che possa adeguatamente orientare la condotta processuale e, quindi, nel caso in cui nella stessa giurisprudenza di legittimità si rinvengano pronunciamenti contrastanti. 10
5.2. Nel prosieguo, va osservato che non è condivisibile neppure l'ulteriore affermazione dell'appellante a tenore della quale il contrasto giurisprudenziale cui il giudice a quo aveva inteso riferirsi era quello risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) riguardo al termine, quinquennale o decennale di prescrizione. Così non è, posto che la sentenza ha sì richiamato la pronuncia n. 23397/2016, ma solo per evidenziare che sin da quella data era stato risolto il contrasto interpretativo: “Sul termine di prescrizione successivo alla data di notifica della cartella esattoriale non opposta, basta richiamare le Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, secondo cui …” (così sentenza pag. 7). Se era stato sufficiente richiamare quella pronuncia per affermare, come è stato affermato, il termine quinquennale di prescrizione, ciò equivale ad affermare che il contrasto era stato risolto e non era più esistente alla data della pronuncia, 14.12.2021, e, pertanto, non è a questo contrasto che, ai fini della spese il Tribunale, ha intesto fare riferimento. In contrario, dalla sentenza, cfr. quanto riportato sub 4.1. e 4.2., il contrasto interpretativo sussisteva in punto di legittimazione passiva fra ente impositore e agente della riscossione, ed è stato risolto dalla pronuncia, successiva all'emissione della sentenza appellata, emessa da Cass. SS.UU., 08/03/2022 n. 7514 e sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e correlativa quesitone di interesse ad agire, questione poi risolta dal legislatore con l'art. 3 bis D.L. 146/2021 e con la pronuncia di Cass. SS.UU. n. 26283/22, che ne ha sancito l'applicabilità ai giudizi pendenti. Sussisteva, pertanto, sulle due questioni contrasto nella giurisprudenza di legittimità e correttamente il Tribunale ha compensato le spese di lite. L'appello, dunque, è infondato e va rigettato. La reciproca soccombenza delle parti determina a disporre la compensazione fra le stesse delle spese di questo grado di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., , in persona del legale
[...] CP_3 rappresentante p.t., in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1790/2021 emessa dal Tribunale di Palmi pubblicata il 14.12.2021, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti